CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 22618/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10671/2024 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , con domicilio digitale eletto all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIA n.1482/2024, depositata i l 28/02/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto del giudizio è costituito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania n. 1482/17/24, depositata il 28/02/2024. 2. Il primo grado si era chiuso con sentenza della CTP di Napoli n. 2887/12/2023, dep. il 02/03/23, favorevole al contribuente, la quale aveva ritenuto tardivamente notificato l’avviso di accertamento con conseguente decadenza del potere accertativo e, per l’effetto, riteneva assorbite le questioni di merito. (Si legge nella sentenza che “Dalla documentazione allegata dalla resistente Agenzia non risulta l’esito della raccomandata informativa per cui non è stato correttamente notificato l’avviso di accertamento il 25/5/2021”). 3. L’appello dell’ufficio lamentava che la sentenza di primo grado avesse annullato un avviso di accertamento ormai definitivo, mentre doveva ritenersi tardiva l’impugnazione dell’atto successivo –nella specie rappresentato dalla comunicazione di presa in carico del ruolo inviata da ADER - di per sé non impugnabile. Rilevava inoltre che la notifica dell’avviso di accertamento non era avvenuta ex art. 140 c.p.c., come affermato nella decisione di primo grado, ma a mezzo posta e che nella temporanea assenza del destinatario la raccomandata di avviso era stata correttamente inviata. 4. La Corte di Giustizia di II° della Campania ha ritenuto l’appello tardivo e quindi inammissibile. 5. L’ufficio ha quindi proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di un motivo di impugnazione. Resiste con controricorso il contribuente. 6. È stata, quindi, fissata adunanza camerale per il 20.05.2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II° della Campania, n. 1482/17/24, depositata il 28/02/2024, si fonda sul seguente motivo di doglianza, di seguito schematicamente riportato: 1) Violazione e falsa applicazione art. 1, comma 199 della legge n. 197/2022 come modificato dall’art 20 comma 1 lett. d) del D.L. n. 34/2023. Deduce la ricorrente che la sentenza non ha fatto applicazione della sospensione dei termini di impugnazione previsti dall’art. 1 co. 199 della l. 197/2022, affermando che “Pertanto, poiché la sentenza di primo grado era stata notificata il 16/03/2023, il termine di impugnazione, che sarebbe dovuto ordinariamente scadere il 15/05/2023, veniva prorogato di undici mesi, fino al 15 aprile 2024, per effetto della disposizione sopra richiamata”. 2. Tale motivo di impugnazione risulta, altresì, fondato. Afferma l’art. 1 comma 199 della l. 197/2022 che “Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 ottobre 2023”. Come rilevato dalla ricorrente, la causa pendeva in primo grado alla data di entrata in vigore della legge citata e non risultava definita. Poiché, infatti, la sospensione dei termini era funzionale ad incentivare l’adesione dei contribuenti alla definizione agevolata delle controversie pendenti, contestualmente disposta dalla stessa legge di Bilancio n. 197/2022, è al precedente comma 192 che deve farsi riferimento circa l’ambito di applicazione. Tale disposizione prevede che “La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”. Il che si attaglia alla controversia in esame. Parimenti, la stessa non rientra fra le esclusioni previste dal successivo comma 193, a tenore del quale “Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015”. Ne consegue che, integrando il presente giudizio una “controversia definibile” al momento dell’entrata in vigore della l. 197/2022 (1° gennaio 2023), alla stessa doveva applicarsi la sospensione dei termini di impugnazione prevista dal citato art. 1 co. 199, la quale opera oggettivamente e, in assenza di una norma transitoria, secondo il principio del tempus regit actum (cfr. Sez. 5, ord. n. 8287 del 29/03/2025). In definitiva, pertanto, il motivo di ricorso è fondato. 3. La pronuncia impugnata va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione del caso, tenendo conto di quanto precede e dell’esigenza di affrontare le richieste formulate dalle parti e ritenute erroneamente assorbitein forza dell’inammissibilità dell’impugnazione erroneamente dichiarata. Il giudice del rinvio provvederà altresì sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame ed al fine di provvedere alla regolamen