CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
G. n. 22765/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] - ricorrent e - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 63 /202 1 della Corte d ’ appello di Ancona depositata il 10 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 luglio 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Ancona ha accolto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Ancona, che aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti all’avv. [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell’iscrizione di ufficio alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26,della legge 8 agosto 1995, n. 335 per l’attività professionale svolta nell’anno 2011; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale, ritenuta doverosa l’iscrizione alla Gestione, ha escluso che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., azionata con notifica dell’avviso di addebito effettuata il 22agosto 2017, fosse prescritta, considerato che la dichiarazion e dei redditi era statapresentata in data 30 settembre 20 12 e che solo con essa l’Istituto previdenziale era stato posto in condizione di conoscere il lavoro autonomo svolto dal professionista nel 2011, ricorrendo, peraltro, un’ipotesi di sospensione della prescrizione, per doloso occultamento del credito contributivo per mancata compilazione del “quadro RR”, utile al calcolo dei contributi per la gestione separata; 3. avverso tale pronuncia l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionearticolando quattro motivi di censura; 4. l’I.N.P.S. non ha svolto attività difensiva; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio. Considerato che: 1. con il primo motivo il ricorrente deduc e la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 2, comma 25, dellalegge n. 335 del 1995, dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, del l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in legge n. 111 del 2011, degli artt. 3 e 8 del d.lgs. n. 103 del 1996, art. 22, commi 1 e 3, della legge n. 576 del 1980, dell’art. 6 del d.m. n. 281 del 1996, dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto legittima l’iscrizione di ufficio delprofessionista alla Gestione separata per l’attività svolta nel 2011nonostante il bassissimo reddito prodotto per l’anno 2011, pari a 9.645,00 euro;2. con il secondo motivo il ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 3, comma9, della legge n. 335 del 1995, dell’art. 2935 cod. civ., dell’art. 2941, n. 8, cod. civ., dell’art. 55 del r.d.l. n. 1827 del 1935, degli artt. 1 e ss.del d.lgs. n. 462 del 1997, in relazione all’art. 3 del d.m. n. 282 del 1995 edall’art. 17 del d.P.R. n. 435 del 2001, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per non avere la Corte d’appello ritenuto prescritto il credito contributivo ed aver ritenuto dolosa ed eva siva la mancata compilazione del quadro RRpur a fronte della regolare presentazione della dichiarazione dei redditi; 3. con il terzo motivo il ricorrent e deduc e la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 116, comma 8, della legge n. 388 del 2000, per avere la Corte d’appello ritenuto applicabili le sanzioni di cui alla lett. b) anziché quelle di cui alla lett. a) della citata norma; 4. con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003 e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto legittimo il calcolo dei contributi previdenziali per l’anno 2011 ignorando la soglia di esenzione di 5.000,00 euro; 5. il secondo motivo di ricorso è fondato , con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi, posto che la Corte d’appello ha erroneamente individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione dei contributi nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’interessatoin luogo che al momento in cui doveva essere versato il saldo della contribuzione relativa all’attività professionale svolta nell’anno precedente al termine di versamento, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Sez. L, 31/10/2018, n. 27950, Cass. Sez. 6-L, 18/07/2019, n. 19403, e, più di recente, Cass. Sez. 6-L, 15/02/2022, n. 4898, e Cass. Sez. 6 - L , 21/02/2022, n. 5578, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.), che ha pure precisato come, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, assuma rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2010dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (Cass. Sez. L, 19/04/2021, n. 10273; Cass. Sez-6-L, 14/10/28123), ovvero, con riferimento al caso di specie, quello di cui all’art. 1, comma 1, del d.P.C.M. del 6 giugno del 20 12 disposto fino al 9 luglio 2012 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2011; 6.in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all’attività professionale svolta dall’odierno ricorrente nel 2011 l’I.N.P.S. ha notificato l’avviso di addebito all’interessatoin data 22 agosto 2017, la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal citato d.m. del 2012, non potendosi accedere alla tesi della sospensione della prescrizione per doloso occultamento – pure addotta nella sentenza impugnata come motivazione aggiuntiva per accogliere il gravame dell’I.N.P.S. ed in relazione alla quale è stata svolta espressa censura con il secondo motivo di ricorso – in quanto fondata dalla Corte d’appello sull’erroneo presupposto di un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529 e numerose altre ordinanze di questa Sezione); 7. pertanto, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbit i gli ulteriori motivi, deve essere cassata lasentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lacausa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ.con l’accoglimento dell’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione; 8. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificanol’integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l’epoca di consolidamento dell’orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo, assorbit i gli ulteriori motivi di ricorso , cassa la sentenza e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta in primo grado dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 per intervenuta prescrizione. Condanna l’I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente fra le par