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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 31796/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 14/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in due anni e otto mesi di reclusione ed € 533,33 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA] a lui contestato.

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 129 e 599-bis dello stesso codice, che la Corte d'appello di Napoli, nella sentenza impugnata, «non effettua il necessario vaglio circa l'esistenza dei motivi di non punibilità ex art. 129 c.p.p., né tanto meno effettua un ragionamento circa la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato».

3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01).

La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01.

In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo).

Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine all'inesistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello.

4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. 5.

Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in riforma della sentenza del 14/07/2023 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, rideterminava in due anni e otto mesi di reclusione ed € 533,33 di multa la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA] a lui contestato. 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., e con riferimento agli artt. 129 e 599-bis dello stesso codice, che la Corte d'appello di Napoli, nella sentenza impugnata, «non effettua il necessario vaglio circa l'esistenza dei motivi di non punibilità ex art. 129 c.p.p., né tanto meno effettua un ragionamento circa la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato». 3. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - salvo il caso in cui sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia della sentenza di appello (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481-01) - nonché ai vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell'illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). La Corte di cassazione ha anche precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01. In motivazione, la Corte ha precisato che tale principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., il quale costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). Ciò rammentato, si deve rilevare che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la carenza della motivazione in ordine all'inesistenza delle condizioni di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla qualificazione giuridica del fatto, non rientra tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito di concordato in appello. 4. Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l'entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 - il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all'art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis - il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma. 5. Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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