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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 30282/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2715/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.10371/2014 depositata il 27/05/2014 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese processuali; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese di legittimità.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2715/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente non costituito- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA] -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n.10371/2014 depositata il 27/05/2014 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese processuali; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese di legittimità. Così deci
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