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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 21784/2024

Testo disponibile della fonte

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hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 23360 /20 2 2 R.G. proposto da : D’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in [OSCURATO:PERSONA], alla v ia Trastevere N 5/A, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) dal qualeè assistito in forza di procura speciale in atti ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – Oggetto:prova di resistenza- IVA Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la senten za d ella Commissione tributaria regionale dell a Calabria,n. 1164 / 0 7 /20 22 depositata in data 2 5 / 01 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio il 1 luglio2024; Rilevatoche: -il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con il quale per l’anno 2012 si rideterminavano i tributi dovuti ed erano richiestigli interessi oltre che irrogate le sanzioni di legge; - la CTP accoglieva il ricorso stante la violazione da parte dell’Ufficio dell’obbligo di consentire il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuentee l’insussistenza nel merito della pretesa; -appellava l’[OSCURATO:PERSONA]; -con la sentenza qui impugnata il giudice regionale ha accolto l’appello relativamenteai rilievi ai fini dell’imposizione reddituale e lo ha rigettato nelresto; -ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo diimpugnazione: - l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e presenta ricorsoincidentale articolato in un unico motivo; Consideratoche: -il solo motivo di ricorso principale deduce la violazione dell’art. 12 della L.n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 primo comma, n. 5 per avere la CTR erroneamente mancato di dichiarare la totale nullità dell’atto impugnato limitando tale applicazione alla sola norma relativa all’impostaIva; -il motivo è infondato; -come è noto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019) in tema didiritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd.

Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 all'eserciziodell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso diaccertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio; -pertanto, la c.d.

“prova di resistenza” deve essere valutata unicamente dove si controverta di maggiore iva, mentre ove le riprese abbia l'oggetto unicamente i tributi reddituali - non armonizzati - non è necessaria la valutazione della non pretestuosità delle giustificazioni addotte dal contribuente al fine di ritenere necessario o meno il contraddittorioendoprocedimentale; - ne deriva quindi che la maggiore tutela prevista per gli accertamenti successiviad attività di accesso , ispezione o verifica (c.d.

“accertamenti antetempus”) non opera per gli accertamenti c.d.

“a tavolino”; -nel presente caso allora, far derivare dall'avvenuto superamento della prova di resistenza l'annullamento dell'accertamento anche ai rilievi ai finidell'imposta non armonizzate significherebbe estendere la tutela del contribuentea casi nei quali la stessa non è accordata dal sistema, che lalimita alle fattispecie nelle quali , per l’accertamento di tributi unionali, vi è l'ingresso del personale dell' A mministrazione finanziaria nei locali delmedesimo; -pertanto, il ricorso principale è rigettato; -venendo ora al l’altrettanto unico motivo di ricorso incidentale, lo stesso siincentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 c.p.c.,l’art. 118 disp. a tt. c.p.c. , l’art. 88 c. 4 del TUIR e l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto offerta da parte del contribuente la c.d.

“prova di resistenza” , non avendo il giudice del meritodato conto della documentazione esaminata a tali fini; -il motivo è infondato; -invero, sia pure sinteticamente, la sentenza impugnata dà conto delle operazionicompiute in ordine a lla verifica della co rretta deduzione e del superamentoda parte del contribuente della c.d.

“prova di resistenza”; -come già statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19547 del 04/08/2017) la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorsoper cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminareil merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridicae della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove,di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza,contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibiletraccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimentologico - giuridico posto a base della decisione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 -nel presente caso, il riferimento alla documentazione relativa agli aggi rilasciatada Lottomatica risulta a tale fine, per quanto sinteticamente espressodalla CTR, idoneo ai fini di cui si è detto; -pertanto, anche il ricorso incidentale va rigettato; - la reciproca soccombenza tra le parti impone la compensazione integraledelle spese di lite; p.q.m. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale ; compensa le spese dell’interogiudizio.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23360 /20 2 2 R.G. proposto da : D’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in [OSCURATO:PERSONA], alla v ia Trastevere N 5/A, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) dal qualeè assistito in forza di procura speciale in atti ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – Oggetto:prova di resistenza- IVA Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la senten za d ella Commissione tributaria regionale dell a Calabria,n. 1164 / 0 7 /20 22 depositata in data 2 5 / 01 /20 1 6 ; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] e riconvocato il Collegio il 1 luglio2024; Rilevatoche: -il contribuente impugnava l’avviso di accertamento notificatogli con il quale per l’anno 2012 si rideterminavano i tributi dovuti ed erano richiestigli interessi oltre che irrogate le sanzioni di legge; - la CTP accoglieva il ricorso stante la violazione da parte dell’Ufficio dell’obbligo di consentire il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuentee l’insussistenza nel merito della pretesa; -appellava l’[OSCURATO:PERSONA]; -con la sentenza qui impugnata il giudice regionale ha accolto l’appello relativamenteai rilievi ai fini dell’imposizione reddituale e lo ha rigettato nelresto; -ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a un solo motivo diimpugnazione: - l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e presenta ricorsoincidentale articolato in un unico motivo; Consideratoche: -il solo motivo di ricorso principale deduce la violazione dell’art. 12 della L.n. 212 del 2000 in relazione all’art. 360 primo comma, n. 5 per avere la CTR erroneamente mancato di dichiarare la totale nullità dell’atto impugnato limitando tale applicazione alla sola norma relativa all’impostaIva; -il motivo è infondato; -come è noto (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019) in tema didiritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'art. 12,comma 7, della l. n. 212 del 2000 (cd. Statuto del contribuente), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 all'eserciziodell'attività, opera una valutazione "ex ante" in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l'atto impositivo emesso "ante tempus", anche nell'ipotesi di tributi "armonizzati", senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di "resistenza", invece necessaria, per i soli tributi "armonizzati", ove la normativa interna non preveda l'obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso diaccertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione "ex post" sul rispetto delcontraddittorio; -pertanto, la c.d. “prova di resistenza” deve essere valutata unicamente dove si controverta di maggiore iva, mentre ove le riprese abbia l'oggetto unicamente i tributi reddituali - non armonizzati - non è necessaria la valutazione della non pretestuosità delle giustificazioni addotte dal contribuente al fine di ritenere necessario o meno il contraddittorioendoprocedimentale; - ne deriva quindi che la maggiore tutela prevista per gli accertamenti successiviad attività di accesso , ispezione o verifica (c.d. “accertamenti antetempus”) non opera per gli accertamenti c.d. “a tavolino”; -nel presente caso allora, far derivare dall'avvenuto superamento della prova di resistenza l'annullamento dell'accertamento anche ai rilievi ai finidell'imposta non armonizzate significherebbe estendere la tutela del contribuentea casi nei quali la stessa non è accordata dal sistema, che lalimita alle fattispecie nelle quali , per l’accertamento di tributi unionali, vi è l'ingresso del personale dell' A mministrazione finanziaria nei locali delmedesimo; -pertanto, il ricorso principale è rigettato; -venendo ora al l’altrettanto unico motivo di ricorso incidentale, lo stesso siincentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in combinato disposto con l’art. 132 n. 4 Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 c.p.c.,l’art. 118 disp. a tt. c.p.c. , l’art. 88 c. 4 del TUIR e l’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto offerta da parte del contribuente la c.d. “prova di resistenza” , non avendo il giudice del meritodato conto della documentazione esaminata a tali fini; -il motivo è infondato; -invero, sia pure sinteticamente, la sentenza impugnata dà conto delle operazionicompiute in ordine a lla verifica della co rretta deduzione e del superamentoda parte del contribuente della c.d. “prova di resistenza”; -come già statuito (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19547 del 04/08/2017) la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorsoper cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminareil merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridicae della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuarele fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove,di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza,contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibiletraccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimentologico - giuridico posto a base della decisione; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 -nel presente caso, il riferimento alla documentazione relativa agli aggi rilasciatada Lottomatica risulta a tale fine, per quanto sinteticamente espressodalla CTR, idoneo ai fini di cui si è detto; -pertanto, anche il ricorso incidentale va rigettato; - la reciproca soccombenza tra le parti impone la compensazione integraledelle spese di lite; p.q.m. rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale ; compensa le spese dell’interogiudizio. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principa
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