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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 21560/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez. 1054/2025 CC - 26/03/2025 R.G.N. 3324/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/072/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Marilia di Nardo, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21560/2025 Roma, lì, 09/06/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 09 luglio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il medesimo Tribunale di sorveglianza, in data 07 novembre 2023, aveva respinto la richiesta di riabilitazione in relazione alla condanna emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 09 aprile 2015 per i delitti di corruzione e di violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici, a causa dell'omesso risarcimento delle parti offese da detti reati.

Il Tribunale, preso atto del contenuto dell'opposizione, ha ribadito che il condannato stesso ha ammesso di non avere risarcito le persone offese, mancando del tutto quanto meno il risarcimento richiesto dal Comune di Venezia del danno da immagine, che il condannato contesta solo quanto all'ammontare della richiesta avanzata, ed ha ammesso, di fatto, di non trovarsi nell'impossibilità di adempiere, essendo detentore di un reddito e di beni immobili.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 179 cod. pen.

La condanna in relazione alla quale il ricorrente ha chiesto la riabilitazione era stata emessa con il rito del patteggiamento, per cui non conteneva né la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né alcuna statuizione in ordine alle obbligazioni civili derivanti dal reato; a carico del ricorrente era stata disposta la confisca per equivalente della somma di € 82.500,00, confisca in parte eseguita, avendo lo stesso ricorrente versato al FUG la somma di € 45.322,48.

Nel corso degli anni l'Avvocatura distrettuale dello Stato e l'Avvocatura civica hanno inviato diffide al risarcimento del danno, calcolato in € 76.477.497,48 euro, somma spropositata riguardo al reato commesso; il ricorrente ha proposto un accordo, ma la controparte non ha mai risposto né, peraltro, ha mai richiesto l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'ammontare del risarcimento spettante.

Il Tribunale non ha tenuto conto della assoluta impossibilità del ricorrente di pagare la somma chiesta dalla controparte, impossibilità che deve essere valutata sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui essa sussiste anche quando l'esborso comporterebbe un sacrificio intollerabile, o vi sia una situazione non dipendente dal danneggiante come, in questo caso, la mancata risposta del danneggiato alle offerte di risarcimento.

Il ricorrente, peraltro, ha recentemente donato la somma di € 4.500 al FAI – delegazione di Venezia.

Il rigetto dell'istanza solo sulla base del mancato risarcimento del danno, senza tenere conto di quanto già versato negli anni a titolo risarcitorio, è pertanto errato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorrente, per mezzo del difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato una memoria, con la quale ribadisce di essersi attivato sia presso l’Avvocatura del Comune di Venezia sia presso l’Avvocatura di Stato, mostrandosi disponibile a risarcire il danno, e di avere già risarcito nei limiti delle proprie disponibilità, avendo versato € 43.322,48, nel corso degli anni, e poi ulteriori € 4.500 al FAI.

La somma richiesta, di oltre 76.000 euro, è sproporzionata rispetto alle sue possibilità, e il giudice non ha tenuto conto delle somme già versate nel corso degli anni a titolo risarcitorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

2. In tema di concessione della riabilitazione, questa Corte ha stabilito che «l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato» (Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, Rv.261276).

Inoltre «In tema di riabilitazione del condannato, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è subordinato alla proposizione di una richiesta da parte della persona offesa, dovendo, pertanto, in difetto di quest'ultima, l'iniziativa essere assunta dall'interessato alla riabilitazione, mediante consultazione del soggetto danneggiato od idonea offerta riparatoria» (Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Rv. 263782).

L'ordinanza si è conformata a tali principi, affermando che lo stesso ricorrente ha ammesso di non avere adempiuto a tutte le obbligazioni civili, delle quali non ha neppure contestato la sussistenza ma, al massimo, l'entità del risarcimento richiesto dagli enti interessati, e che peraltro tali enti, o quanto meno il Comune di Venezia, hanno continuato ad esercitare la propria pretesa, anche se non in sede giudiziale.

La reiezione dell'istanza di riabilitazione «solo sulla base del mancato risarcimento del danno alle parti offese», pertanto, non configura una violazione di legge, avendo il giudice applicato l'art. 179, comma 6, n. 2), cod. pen., che esclude la concedibilità del beneficio in assenza dell'integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Il ricorso riporta un dato irrilevante, quando il ricorrente sottolinea che la sentenza emessa nei suoi confronti, in quanto emessa secondo il rito del patteggiamento, non conteneva l'indicazione di alcuna obbligazione civile da assolvere, e il Tribunale ha correttamente affermato l'esistenza di tali obbligazioni, quanto meno quella di risarcire il danno di immagine richiesto dal Comune di Venezia.

Lo stesso ricorrente, peraltro, ha documentato che l'Avvocatura dello Stato e l'Avvocatura civica hanno ripetutamente inviato diffide per ottenere un risarcimento del danno che esse calcolano in € 76.477.479,48 euro, circostanza che dimostra come esista una specifica pretesa risarcitoria, alla quale il ricorrente non ha adempiuto.

In punto di adempimento, è irrilevante l'intervenuta confisca della somma di € 82.500, disposta nel corso del procedimento penale, trattandosi di una somma che corrisponde al prezzo o profitto del reato e il cui versamento, peraltro parziale, non costituisce adempimento delle obbligazioni civili da questo derivanti.

Del tutto irrilevante deve ritenersi anche l'affermazione secondo cui il ricorrente si sarebbe sempre detto disponibile a versare un risarcimento, nei limiti delle sue possibilità economiche, senza avere ottenuto un riscontro da parte delle amministrazioni interessate: nell'ordinanza si riporta un'affermazione contenuta nell'atto di opposizione, secondo cui egli avrebbe offerto al Comune di Venezia la somma di € 10.000 a titolo di risarcimento.

Tale somma è esigua alla luce della richiesta formulata, per cui il silenzio del Comune, seguito dalla reiterazione della richiesta originaria, deve intendersi come un rifiuto, e non come un omesso riscontro all'offerta formulata.

Altrettanto esigua, alla luce delle richieste risarcitorie avanzate, è la somma di € 4.500 che il ricorrente avrebbe donato al FAI: deve, pertanto, richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di riabilitazione, l'offerta di una somma manifestamente inadeguata rispetto al danno subito dalla parte lesa, anche se non costituita in giudizio, non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dal reato, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato possano consentirgli di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata anche se non necessariamente integrale» (Sez. 1, n. 17636 del 19/02/2019, Rv. 275382).

3. Il ricorrente, in definitiva, deduce la violazione di legge, da parte dell'ordinanza impugnata, perché il giudice non avrebbe tenuto conto della situazione concreta, che rende impossibile l'adempimento nella misura richiesta dai soggetti danneggiati.

Tale impossibilità sussisterebbe perché, pur non trovandosi il ricorrente in condizioni di assoluta indigenza, il versamento della somma richiesta comporterebbe un sacrificio intollerabile per lui stesso e la sua famiglia, ovvero perché il mancato riscontro dei creditori alle sue proposte risarcitorie impedirebbe tale versamento.

Entrambe le affermazioni sono infondate.

Quanto al mancato riscontro alle proposte risarcitorie, si è già evidenziato, al paragrafo precedente, che lo stesso ricorrente afferma che gli enti interessati gli hanno più volte inviato diffide per ottenere il pagamento integrale delle loro richieste, condotta che dimostra il loro rifiuto di raggiungere accordi transattivi, rifiuto che peraltro, nel caso del Comune di Venezia, appare motivato dall'esiguità della somma offerta.

Il mancato riscontro alle richieste di raggiungere un accordo non equivale alla irreperibilità del creditore, dal momento che non rende di per sé impossibile l'adempimento delle obbligazioni.

Quanto all'asserita impossibilità di versare l'intero importo richiesto, il Tribunale ha valutato la situazione economica del ricorrente, e ha dedotto l'insussistenza di uno stato di impossidenza, o anche solo di una rilevante difficoltà a far fronte all'impegno economico richiesto dall'adempimento integrale delle obbligazioni, essendo il ricorrente, secondo le sue stesse ammissioni, titolare di un reddito di circa € 2.300,00 mensili, comproprietario dell'immobile in cui vive, e proprietario di un diverso immobile, provento di eredità.

La valutazione del Tribunale, che tale situazione economica renda non impossibile l'adempimento delle obbligazioni, anche nell'intera misura richiesta, appare logica e non contraddittoria; il ricorso, peraltro, non si confronta con essa, né per negare la sussistenza delle risorse patrimoniali indicate, né per sostenere l'erroneità della valutazione.

Trattasi di una valutazione di merito che appare, come detto, non illogica né contraddittoria, e che si sottrae, pertanto, al sindacato del giudice di legittimità.

4. E' infondata, infine, la deduzione secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle somme già versate a titolo risarcitorio: il ricorrente stesso non indica alcuna somma versata a tale titolo, e non può essere valutata come tale la somma versata al FUG per la parziale esecuzione della confisca, disposta nel corso del procedimento penale quale conseguenza dell'accertamento del reato, e che consiste nel prezzo o profitto dello stesso.

Se, poi, il ricorrente intende attribuire natura risarcitoria al versamento effettuato al FAI, la sua entità particolarmente esigua non consente di valutarlo come una dimostrazione della volontà di eliminare le conseguenze del reato.

Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, non è incorso in alcuna violazione di legge nel non valutare i predetti versamenti come un parziale risarcimento del danno causato dai reati.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] OGGERO Sent. n.sez. 1054/2025 CC - 26/03/2025 R.G.N. 3324/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/072/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Marilia di Nardo, che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 21560/2025 Roma, lì, 09/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 09 luglio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui il medesimo Tribunale di sorveglianza, in data 07 novembre 2023, aveva respinto la richiesta di riabilitazione in relazione alla condanna emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia in data 09 aprile 2015 per i delitti di corruzione e di violazione delle norme sul finanziamento ai partiti politici, a causa dell'omesso risarcimento delle parti offese da detti reati. Il Tribunale, preso atto del contenuto dell'opposizione, ha ribadito che il condannato stesso ha ammesso di non avere risarcito le persone offese, mancando del tutto quanto meno il risarcimento richiesto dal Comune di Venezia del danno da immagine, che il condannato contesta solo quanto all'ammontare della richiesta avanzata, ed ha ammesso, di fatto, di non trovarsi nell'impossibilità di adempiere, essendo detentore di un reddito e di beni immobili. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge in relazione all'art. 179 cod. pen. La condanna in relazione alla quale il ricorrente ha chiesto la riabilitazione era stata emessa con il rito del patteggiamento, per cui non conteneva né la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né alcuna statuizione in ordine alle obbligazioni civili derivanti dal reato; a carico del ricorrente era stata disposta la confisca per equivalente della somma di € 82.500,00, confisca in parte eseguita, avendo lo stesso ricorrente versato al FUG la somma di € 45.322,48. Nel corso degli anni l'Avvocatura distrettuale dello Stato e l'Avvocatura civica hanno inviato diffide al risarcimento del danno, calcolato in € 76.477.497,48 euro, somma spropositata riguardo al reato commesso; il ricorrente ha proposto un accordo, ma la controparte non ha mai risposto né, peraltro, ha mai richiesto l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'ammontare del risarcimento spettante. Il Tribunale non ha tenuto conto della assoluta impossibilità del ricorrente di pagare la somma chiesta dalla controparte, impossibilità che deve essere valutata sulla base dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui essa sussiste anche quando l'esborso comporterebbe un sacrificio intollerabile, o vi sia una situazione non dipendente dal danneggiante come, in questo caso, la mancata risposta del danneggiato alle offerte di risarcimento. Il ricorrente, peraltro, ha recentemente donato la somma di € 4.500 al FAI – delegazione di Venezia. Il rigetto dell'istanza solo sulla base del mancato risarcimento del danno, senza tenere conto di quanto già versato negli anni a titolo risarcitorio, è pertanto errato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorrente, per mezzo del difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato una memoria, con la quale ribadisce di essersi attivato sia presso l’Avvocatura del Comune di Venezia sia presso l’Avvocatura di Stato, mostrandosi disponibile a risarcire il danno, e di avere già risarcito nei limiti delle proprie disponibilità, avendo versato € 43.322,48, nel corso degli anni, e poi ulteriori € 4.500 al FAI. La somma richiesta, di oltre 76.000 euro, è sproporzionata rispetto alle sue possibilità, e il giudice non ha tenuto conto delle somme già versate nel corso degli anni a titolo risarcitorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. 2. In tema di concessione della riabilitazione, questa Corte ha stabilito che «l'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, o comunque l'attivarsi del condannato al fine di eliminare tutte le conseguenze di ordine civile derivanti dal reato, costituisce condizione imprescindibile per la concessione del beneficio anche quando sia mancata nel processo la costituzione di parte civile e non vi sia stata alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato» (Sez. 1, n. 49446 del 07/11/2014, Rv.261276). Inoltre «In tema di riabilitazione del condannato, l'adempimento dell'obbligo risarcitorio non è subordinato alla proposizione di una richiesta da parte della persona offesa, dovendo, pertanto, in difetto di quest'ultima, l'iniziativa essere assunta dall'interessato alla riabilitazione, mediante consultazione del soggetto danneggiato od idonea offerta riparatoria» (Sez. 1, n. 23343 del 26/02/2015, Rv. 263782). L'ordinanza si è conformata a tali principi, affermando che lo stesso ricorrente ha ammesso di non avere adempiuto a tutte le obbligazioni civili, delle quali non ha neppure contestato la sussistenza ma, al massimo, l'entità del risarcimento richiesto dagli enti interessati, e che peraltro tali enti, o quanto meno il Comune di Venezia, hanno continuato ad esercitare la propria pretesa, anche se non in sede giudiziale. La reiezione dell'istanza di riabilitazione «solo sulla base del mancato risarcimento del danno alle parti offese», pertanto, non configura una violazione di legge, avendo il giudice applicato l'art. 179, comma 6, n. 2), cod. pen., che esclude la concedibilità del beneficio in assenza dell'integrale adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Il ricorso riporta un dato irrilevante, quando il ricorrente sottolinea che la sentenza emessa nei suoi confronti, in quanto emessa secondo il rito del patteggiamento, non conteneva l'indicazione di alcuna obbligazione civile da assolvere, e il Tribunale ha correttamente affermato l'esistenza di tali obbligazioni, quanto meno quella di risarcire il danno di immagine richiesto dal Comune di Venezia. Lo stesso ricorrente, peraltro, ha documentato che l'Avvocatura dello Stato e l'Avvocatura civica hanno ripetutamente inviato diffide per ottenere un risarcimento del danno che esse calcolano in € 76.477.479,48 euro, circostanza che dimostra come esista una specifica pretesa risarcitoria, alla quale il ricorrente non ha adempiuto. In punto di adempimento, è irrilevante l'intervenuta confisca della somma di € 82.500, disposta nel corso del procedimento penale, trattandosi di una somma che corrisponde al prezzo o profitto del reato e il cui versamento, peraltro parziale, non costituisce adempimento delle obbligazioni civili da questo derivanti. Del tutto irrilevante deve ritenersi anche l'affermazione secondo cui il ricorrente si sarebbe sempre detto disponibile a versare un risarcimento, nei limiti delle sue possibilità economiche, senza avere ottenuto un riscontro da parte delle amministrazioni interessate: nell'ordinanza si riporta un'affermazione contenuta nell'atto di opposizione, secondo cui egli avrebbe offerto al Comune di Venezia la somma di € 10.000 a titolo di risarcimento. Tale somma è esigua alla luce della richiesta formulata, per cui il silenzio del Comune, seguito dalla reiterazione della richiesta originaria, deve intendersi come un rifiuto, e non come un omesso riscontro all'offerta formulata. Altrettanto esigua, alla luce delle richieste risarcitorie avanzate, è la somma di € 4.500 che il ricorrente avrebbe donato al FAI: deve, pertanto, richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui «In tema di riabilitazione, l'offerta di una somma manifestamente inadeguata rispetto al danno subito dalla parte lesa, anche se non costituita in giudizio, non può essere ritenuta idonea a configurare una volontà di ristoro e di eliminazione delle conseguenze derivate dal reato, soprattutto quando le condizioni economiche del condannato possano consentirgli di provvedere al risarcimento in maniera maggiormente adeguata anche se non necessariamente integrale» (Sez. 1, n. 17636 del 19/02/2019, Rv. 275382). 3. Il ricorrente, in definitiva, deduce la violazione di legge, da parte dell'ordinanza impugnata, perché il giudice non avrebbe tenuto conto della situazione concreta, che rende impossibile l'adempimento nella misura richiesta dai soggetti danneggiati. Tale impossibilità sussisterebbe perché, pur non trovandosi il ricorrente in condizioni di assoluta indigenza, il versamento della somma richiesta comporterebbe un sacrificio intollerabile per lui stesso e la sua famiglia, ovvero perché il mancato riscontro dei creditori alle sue proposte risarcitorie impedirebbe tale versamento. Entrambe le affermazioni sono infondate. Quanto al mancato riscontro alle proposte risarcitorie, si è già evidenziato, al paragrafo precedente, che lo stesso ricorrente afferma che gli enti interessati gli hanno più volte inviato diffide per ottenere il pagamento integrale delle loro richieste, condotta che dimostra il loro rifiuto di raggiungere accordi transattivi, rifiuto che peraltro, nel caso del Comune di Venezia, appare motivato dall'esiguità della somma offerta. Il mancato riscontro alle richieste di raggiungere un accordo non equivale alla irreperibilità del creditore, dal momento che non rende di per sé impossibile l'adempimento delle obbligazioni. Quanto all'asserita impossibilità di versare l'intero importo richiesto, il Tribunale ha valutato la situazione economica del ricorrente, e ha dedotto l'insussistenza di uno stato di impossidenza, o anche solo di una rilevante difficoltà a far fronte all'impegno economico richiesto dall'adempimento integrale delle obbligazioni, essendo il ricorrente, secondo le sue stesse ammissioni, titolare di un reddito di circa € 2.300,00 mensili, comproprietario dell'immobile in cui vive, e proprietario di un diverso immobile, provento di eredità. La valutazione del Tribunale, che tale situazione economica renda non impossibile l'adempimento delle obbligazioni, anche nell'intera misura richiesta, appare logica e non contraddittoria; il ricorso, peraltro, non si confronta con essa, né per negare la sussistenza delle risorse patrimoniali indicate, né per sostenere l'erroneità della valutazione. Trattasi di una valutazione di merito che appare, come detto, non illogica né contraddittoria, e che si sottrae, pertanto, al sindacato del giudice di legittimità. 4. E' infondata, infine, la deduzione secondo cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle somme già versate a titolo risarcitorio: il ricorrente stesso non indica alcuna somma versata a tale titolo, e non può essere valutata come tale la somma versata al FUG per la parziale esecuzione della confisca, disposta nel corso del procedimento penale quale conseguenza dell'accertamento del reato, e che consiste nel prezzo o profitto dello stesso. Se, poi, il ricorrente intende attribuire natura risarcitoria al versamento effettuato al FAI, la sua entità particolarmente esigua non consente di valutarlo come una dimostrazione della volontà di eliminare le conseguenze del reato. Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, non è incorso in alcuna violazione di legge nel non valutare i predetti versamenti come un parziale risarcimento del danno causato dai reati. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 26 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Boni
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