CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 17144/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.G.N. 11368/2017 ORDINANZA sul ricorso n. 23160-2015 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cod. fisc. e P.I. 01962780035), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 58, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), con il patrocinio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Milano e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de' Cavalieri n. 11, per procura speciale a margine del controricorso controricorrente - avverso il decreto del Tribunale di Novara, depositato in data 30.7.2015;F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23160/2015 Numero sezionale 1022/2022 Numero di raccolta generale 17144/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/3/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concesse in locazione finanziaria, in data 2.10.2006, alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. un locale sito in [OSCURATO:PERSONA] il Ticino, acquistato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., con atto pubblico stipulato in pari data, su indicazione della utilizzatrice, dandosi atto nel contratto di compravendita (art. 7) che l’immobile era condotto in locazione dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in forza di contratto stipulato in data 31 ottobre 2005 con la società venditrice; la quale aveva altresì precisato che la società conduttrice aveva rilasciato l’immobile (come emergeva dalla dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale quest’ultima rinunciava alla prelazione prevista dalla l. n. 392/1978). 2. A seguito della persistente morosità dell’utilizzatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]. (avente causa di [OSCURATO:PERSONA]) risolse il contratto di leasing con raccomandata del 2.11.2007, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, e successivamente promosse giudizio innanzi al Tribunale di Milano volto ad ottenere il rilascio dell’immobile da parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giudizio conclusosi con l’accoglimento della domanda come da sentenza n. 9132/2009. 3. A seguito del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato con sentenza n. 12/2011 da parte del Tribunale di Verbania, [OSCURATO:SOCIETA] promosse istanza ex art. 103 l. fall. volta ad ottenere la restituzione dell’immobile di sua proprietà oggetto del contratto di locazione finanziaria da parte della curatela del predetto fallimento. Il g.d. respinse tuttavia la domanda di rivendica, osservando che l’immobile si trovava nella disponibilità della [OSCURATO:SOCIETA]. che lo conduceva in locazione in forza del contratto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (avente causa di [OSCURATO:SOCIETA].) avanzò istanza tardiva di restituzione nei confronti del Fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. (nelle more anch’essa fallita), che, con provvedimento del 23.6.2014, il g.d. respinse sul rilievo che il bene oggetto della domanda non era stato appreso all’attivo fallimentare.F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23160/2015 Numero sezionale 1022/2022 Numero di raccolta generale 17144/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 4. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il predetto provvedimento reiettivo del g.d., con il decreto qui impugnato il Tribunale di Novara ha accolto l’impugnazione, ordinando la restituzione dell’immobile di proprietà dell’istituto di credito in favore di quest’ultimo. Il Tribunale ha ritenuto che: a) la circostanza relativa alla mancata apprensione all’attivo fallimentare del bene oggetto della domanda di rivendica era stata smentita dalle stesse allegazioni della curatela laddove aveva affermato espressamente di detenere l’immobile in contesa sulla base del contratto di locazione di cui si era dato atto nel contratto di compravendita immobiliare intercorso tra la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la società [OSCURATO:SOCIETA]., in data 2.10.2006; b) l’istituto di credito opponente aveva depositato in giudizio copia del provvedimento con il quale il curatore del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva dato atto della nota attraverso la quale il curatore della [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], aveva comunicato che l’immobile oggetto della domanda di rivendica era stato concesso in locazione dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con contratto stipulato in data 3.10.2006; c) la curatela del fallimento opposto non aveva neanche prodotto in giudizio il contratto stipulato in data 31.12.2005 tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis nel quale, secondo la tesi difensiva del fallimento, sarebbe subentrato, in qualità di acquirente dell’immobile, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cui era succeduto l’istituto di credito opponente, con la conseguenza che doveva ritenersi provata la diversa tesi perorata da quest’ultimo secondo cui la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità di utilizzatrice del bene oggetto del contratto di leasing finanziario stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., aveva concesso in locazione l’immobile oggetto di contesa alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 3.10.2006; d) tale ricostruzione era peraltro confortata dalla lettura della nota del 21.4.2009, prodotta dalla stessa difesa della curatela, con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva dato atto dell’intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e aveva invitato la [OSCURATO:SOCIETA]. a sospendere il pagamento dei canoni di locazione dalla stessa dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e a prendere contatti con i suoi gli uffici al fine di regolarizzare la permanenza nell’immobile e di versare i canoni F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23160/2015 Numero sezionale 1022/2022 Numero di raccolta generale 17144/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 direttamente ad essa [OSCURATO:SOCIETA].; e) occorreva pertanto dichiarare, a sensi dell’art. 1595, terzo comma, cod. civ., la caducazione del contratto di locazione stipulato tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito dell’intervenuta risoluzione negoziale del contratto di leasing finanziario da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., circostanza quest’ultima neanche contestata dalla curatela. 2. Il decreto, pubblicato il 30.7.2015, è stato impugnato dal [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il fallimento ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, per avere il Tribunale erroneamente accolto la tesi di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all’esistenza del contratto di locazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e alla non opponibilità del predetto contratto nei confronti dell’istituto di credito allorquando esso fallimento aveva invocato per converso l’esistenza e la validità del diverso e precedente contratto di locazione intervenuto in data 31.10.2005 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., contratto già in essere al momento della stipulazione del contratto di leasing e perciò pienamente opponibile a [OSCURATO:PERSONA]. Osserva ancora il fallimento ricorrente che il curatore ben avrebbe potuto non sciogliersi, ai sensi dell’art. 80 l. fall., dal contratto di locazione e non restituire il bene. 2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2735 e 2744 cod. civ., per aver falsamente interpretato come avente natura confessoria quanto dichiarato dal curatore del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. nel progetto di stato passivo, mentre difettavano i presupposti dell’istituto confessorio. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23160/2015 Numero sezionale 1022/2022 Numero di raccolta generale 17144/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 dell’art. 2697 cod. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare che su [OSCURATO:PERSONA] gravava l’onere dimostrativo del contratto di locazione tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., non essendo sufficiente invocare quanto dedotto dal curatore del diverso fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 4. Con il quarto mezzo si lamenta falsa ed erronea applicazione degli artt.452, 80 e 93 l. fall., nonché degli artt. 576 e segg. c.p.c in tema di sfratto per morosità, 1571 e segg. in tema di locazioni e 1453 e segg. cod. civ., sempre ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sul rilievo che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che l’immobile in contesa non era stato inventariato in quanto non di proprietà del fallimento Pimax e che l’istituto di credito non avrebbe dovuto intentare un’azione di rivendica e restituzione bensì un’azione di sfratto nei confronti del fallimento, in presenza della morosità di quest’ultimo. 5. Il quinto motivo denuncia vizio di omesso esame di fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rilevando che, laddove il Tribunale avesse accolto la corretta impostazione giuridica del g.d., avrebbe anche dovuto accogliere le richieste del fallimento. 5.1 Ante omnia, va dichiarato ammissibile l’intervento in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale avente causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 5.1.1 Sul punto va ricordato che a resistere al ricorso per cassazione qui in esame, proposto dal [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., è stata [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella sua veste di successore a titolo particolare di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel diritto controverso. Occorre evidenziare che, essendo la successione nel diritto controverso avvenuta in pendenza di lite, e trovando dunque applicazione il disposto dell’art. 111 c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. deve considerarsi non già parte originaria, bensì terzo interventore. Nella fattispecie che ci occupa, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., parte originaria e dante causa di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., non si è costituita nel presente giudizio di legittimità, con la conseguenza che occorre fornire continuità applicativa al principio secondo cui - allorquando non si sia F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23160/2015 Numero sezionale 1022/2022 Numero di raccolta generale 17144/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 costituito il dante causa - il successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. può intervenire nel giudizio di legittimità, per esercitare il potere di azione che gli deriva dall’acquistata titolarità del diritto controverso, altrimenti determinandosi un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (così Cass., sez. 1, 7 giugno 2016, n. 11638; Sez.5, 27 dicembre 2018 n.33444; Sez.3, 10 ottobre 2019 n.25423; Sez.1, 4 marzo 2021 n.5987, in motivazione). 6. Il ricorso è infondato. 6.1 Il primo motivo è inammissibile. 6.1.1 Il motivo - articolato come omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. - non enuclea fatti materiali del cui omesso esame ora si duole il fallimento ricorrente innanzi al giudice di legittimità, secondo il paradigma applicativo delineato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. ss.uu. n. 8053/2014), ma al contrario si concentra sul contenuto di documenti probatori, del quale lamenta non utilmente l’erronea lettura, sollecitandone un riesame invece inibito - per quanto già sopra segnalato - alla Corte di legittimità. 6.2 Il secondo motivo è del pari inammissibile perché decentrato rispetto alla ratio decidendi impugnata, posto che il tribunale piemontese non ha affatto considerato la nota comunicativa del curatore del [OSCURATO:PERSONA] al curatore del [OSCURATO:PERSONA] come una confessione, ma più semplicemente come un elemento probatorio di natura documentale che, unitamente agli altri già sopra ricordati, deponeva nel senso dell’attuale disponibilità dell’immobile in contesa da parte della curatela del [OSCURATO:PERSONA]. 6.3 Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Il ricorrente lamenta la violazione del principio di ripartizione degli oneri probatori nella materia in esame. Invero, è stata la società opponente a produrre in giudizio la nota del curatore del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per la dimostrazione della stipulazione del contratto di locazione del 3.10.2006 tra [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. In realtà, la quaestio iuris posta dal fallimento ricorrente - riguardante la distribuzione dell’onere della prova, secondo i principi dettati dall’art. 2697 cod. civ. - muove dal presupposto (inammissibile) di una errata valutazione F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23160/2015 Numero sezionale 1022/2022 Numero di raccolta generale 17144/2022 da parte del giudice del merito circa la prova del secondo contratto del 3.10. Data pubblicazione 26/05/2022 2006, che, una volta ritenuta invece motivatamente esistente, rende superflua l’ulteriore osservazione (svolta chiaramente ad abundantiam dal Tribunale) circa la mancanza in atti del primo contratto del 2005. Nel resto le doglianze sono rivolte a sollecitare un’inammissibile rilettura degli atti istruttori che invece è inibita alla Corte di legittimità. 6.4 Il quarto motivo è invece infondato, perché l’azione intentata dal [OSCURATO:PERSONA] era chiaramente fondata sulla sopravvenuta inefficacia del contratto di locazione del 2006 sopra descritto (cfr. premessa del provvedimento impugnato), e dunque su un’azione per restituzione di bene detenuto senza titolo dal fallimento, che radica il foro fallimentare previsto dagli artt. 24 e 103 l. fall. 6.5 Il quinto motivo è inammissibile perché non spiega quale sia il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti del cui omesso esame si duole, ora, il fallimento ricorrente ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. ss.uu. 8053/2014), risultando dunque le censure così formulate generiche e prive di contenuto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un.23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il fallimento ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 23160/2015 Numero sezionale 1022/2022 Numero di raccolta generale 17144/2022