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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36792/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PI avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 4.4„,144, A: t t - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato come furto aggravato (artt. 624, 625 n. 2, cod. pen.) il fatto originariamente contestato al capo B come ricettazione e, stimate le riconosciute attenuanti generiche subvalenti rispetto alla ritenuta aggravante e alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa, confermando nel resto la condanna riguardante anche il reato sub A di cui all'art. 55, comma 9, d.

Igs. 231/07.

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, sollevando due motivi.

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello effettuato un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze ex art. 69 cod. pen. in violazione del divieto di reformatio in pelus, pur in mancanza di impugnazione del pubblico ministero.

Invero nell'operare la riqualificazione della condotta di cui al capo B, la Corte territoriale ha riconosciuto la subvalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, laddove il Tribunale aveva invece effettuato un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza.

A nulla rileva il fatto che la pena finale sia stata irrogata in misura inferìore rispetto a quella individuata dal primo giudice.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., per avere la Corte territoriale, in presenza di due circostanze aggravanti ad effetto speciale (l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e la recidiva aggravata ex art. 99, comma 4, cod. pen.), proceduto, in sede di quantificazione della pena pecuniaria, ad effettuare due aumenti di pena in misura eccedente un terzo.

Alla pena pecuniaria base di euro 200,00 è stato, infatti, operato un aumento per la recidiva, pari alla metà dell'anzidetta pena base, così quantificandola in euro 300,00 di multa.

3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Fondato è unicamente il secondo motivo di ricorso, dovendosi il ricorso rigettare nel resto.

5. Il primo motivo è infondato, atteso che nella specie vi è stata una riqualificazione del fatto, con riconoscimento di un'aggravante (relativa al furto) prima insussistente: il giudice di appello, pertanto, non poteva che effettuare un nuovo giudizio di bilanciamento, trovandosi di fronte ad un quadro giuridico diverso rispetto a quello valutato dal giudice di primo grado.

Ciò in conformità al costante principio, che va qui ribadito, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo ìmputato, proceda alla derubricazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado, in altro meno grave e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure (Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015, Frezza, Rv. 264781; Sez. 1, n. 41279 del 21/03/2012, Lupo e altri, Rv. 253609).

In altri termini, il diverso giudizio di bilanciamento è connaturato alla nuova qualificazione giuridica del fatto.

Ciò che conta è che venga irrogata una pena finale non superiore a quella inflitta dal primo giudice, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 4, n. 44949 del 30/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282242) 6, Il secondo motivo di ricorso è fondato.

La Corte di appello ha fatto applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., individuando quale circostanza aggravante più grave, sulla quale operare l'aumento di un terzo, quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.

In particolare, sulla pena base pecuniaria stimata in euro 200,00, è stato operato, per la recidiva, un aumento di euro 100, il quale non corrisponde ad un terzo (ma alla metà).

7. Per tale ragione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla misura di tale aumento che va rideterminata in euro 66,00.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento della pena ai sensi dell'art 63, co. 4, c.p., aumento che ridetermina in euro 66,00, con pena finale rideterminata in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 366,00 dì multa.

Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 7 giugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] PI avverso la sentenza del 01/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 4.4„,144, A: t t - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato come furto aggravato (artt. 624, 625 n. 2, cod. pen.) il fatto originariamente contestato al capo B come ricettazione e, stimate le riconosciute attenuanti generiche subvalenti rispetto alla ritenuta aggravante e alla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni 1, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa, confermando nel resto la condanna riguardante anche il reato sub A di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. 231/07. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, sollevando due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per avere la Corte di appello effettuato un nuovo giudizio di comparazione delle circostanze ex art. 69 cod. pen. in violazione del divieto di reformatio in pelus, pur in mancanza di impugnazione del pubblico ministero. Invero nell'operare la riqualificazione della condotta di cui al capo B, la Corte territoriale ha riconosciuto la subvalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti, laddove il Tribunale aveva invece effettuato un giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza. A nulla rileva il fatto che la pena finale sia stata irrogata in misura inferìore rispetto a quella individuata dal primo giudice. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., per avere la Corte territoriale, in presenza di due circostanze aggravanti ad effetto speciale (l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. e la recidiva aggravata ex art. 99, comma 4, cod. pen.), proceduto, in sede di quantificazione della pena pecuniaria, ad effettuare due aumenti di pena in misura eccedente un terzo. Alla pena pecuniaria base di euro 200,00 è stato, infatti, operato un aumento per la recidiva, pari alla metà dell'anzidetta pena base, così quantificandola in euro 300,00 di multa. 3. Il Procuratore Generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Fondato è unicamente il secondo motivo di ricorso, dovendosi il ricorso rigettare nel resto. 5. Il primo motivo è infondato, atteso che nella specie vi è stata una riqualificazione del fatto, con riconoscimento di un'aggravante (relativa al furto) prima insussistente: il giudice di appello, pertanto, non poteva che effettuare un nuovo giudizio di bilanciamento, trovandosi di fronte ad un quadro giuridico diverso rispetto a quello valutato dal giudice di primo grado. Ciò in conformità al costante principio, che va qui ribadito, secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius il giudice di appello che, su impugnazione del solo ìmputato, proceda alla derubricazione del reato, per cui vi era stata condanna in primo grado, in altro meno grave e a un giudizio di bilanciamento delle circostanze deteriore rispetto a quello formulato dal giudice di prime cure (Sez. 2, n. 43288 del 01/10/2015, Frezza, Rv. 264781; Sez. 1, n. 41279 del 21/03/2012, Lupo e altri, Rv. 253609). In altri termini, il diverso giudizio di bilanciamento è connaturato alla nuova qualificazione giuridica del fatto. Ciò che conta è che venga irrogata una pena finale non superiore a quella inflitta dal primo giudice, come avvenuto nel caso di specie (Sez. 4, n. 44949 del 30/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282242) 6, Il secondo motivo di ricorso è fondato. La Corte di appello ha fatto applicazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen., individuando quale circostanza aggravante più grave, sulla quale operare l'aumento di un terzo, quella di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen. In particolare, sulla pena base pecuniaria stimata in euro 200,00, è stato operato, per la recidiva, un aumento di euro 100, il quale non corrisponde ad un terzo (ma alla metà). 7. Per tale ragione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla misura di tale aumento che va rideterminata in euro 66,00. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'aumento della pena ai sensi dell'art 63, co. 4, c.p., aumento che ridetermina in euro 66,00, con pena finale rideterminata in un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione ed euro 366,00 dì multa. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 7 giugn
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