CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 03746/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 31 / 01/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 3468 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 3468del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R22 B180C ) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocatoAngelo Caniglia (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 61H30 B180P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore -intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Brindisi n. 1650/2022, pubblicatain data 28 novembre 20 22 (e notificata in data 29 novembre 2022); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 31 gennaio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], sulla base di titolo esecutivo di formazione giudi- ziale, ha pignorato i crediti retributivi vantati dal proprio debi- tore [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di Oria, datore di lavoro di quest’ultimo. Il giudice dell’esecuzione ha dapprima assegnato, in favore del creditore, l’importo di € 21.925,53. Successivamente, a seguito di un’istanza di correzione di errore materiale avanzata Ric. n. 3468/2023 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 dall’ente locale terzo pignorato, ha emesso un provvedimento di correzione di tale ordinanza «[…]nella parte in cui è indicato “letto e applicato l’art. 548 II co. cpc” che va omesso e nella parte in cui si ordina al terzo di pagare in favore del creditore procedente la somma di Euro 21.925,53». Il creditore ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso tale provvedimento. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Brindisi. Ricorre il Fantini, sulla base di cinque motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ente locale in- timato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione il rilievo dell’improcedibilità dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal ricorrente, per il mancato svolgimento della fase sommaria della stessa davanti al giudice dell’esecuzione. 1.1Dagli atti di causa prodotti emerge che: - l’opposizione è stata presentata con ricorso, diretto alla “Sezione civile” del Tribunale di Brindisi, depositato in data 23 febbraio 2015; - essa è stata iscritta direttamente nel ruolo contenzioso e non depositata nel fascicolo dell’esecuzione, tanto che – come emerge dalla stessa copia dell’atto di opposizione depositata dal ricorrente –l’udienza di comparizione delle parti venne fissata per il 28 ottobre 2015 dal [OSCURATO:PERSONA] della sezione civile del tribunale nell’ambito del re- lativo procedimento civile contenzioso (che lo stesso Ric. n. 3468/2023 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 ricorrente indica come iscritto al n. 642/2015 R.G., men- tre l’esecuzione era iscritta al n. 1058/2012 R.G.), con assegnazione del termine fino al 28 settembre 2015 per la notificadel ricorso; - a seguito della tardiva notificazione del l’originario ricorso, rispetto a detto termine, risulta emesso (in data 14 aprile 2016)un provvedimento istruttorio, richiamato nella sen- tenzaimpugnata, con il quale il medesimo giudice della Sezione Civile del tribunale (nell’ambito del procedimento iscrittoal n. 642/2015 R.G., cioè nel procedimento rela- tivo al giudizio contenzioso, non nel procedimento esecu- tivo), chiarisce che l’opposto non si era costituito all’udienza del 28 ottobre2015, ma solo con una succ es- siva memoria depositata in data 13 novembre2015; - all’esito della valutazione della infondatezza dell’ ecce- zionedi tardività della notificazione dell’originario ricorso in opposizione, l’indicato giudice istruttore del giudizio contenzioso risulta essersi limitato a fissa re semplice- menteuna successiva udienza per il 23 novembre 2016, che deve ritenersi unaudienza di trattazione del merito dell’opposizione, mentre non risulta alcuna decisione in ordine ai provvedimenti indilazionabili e urgenti di cui all’art. 618 c.p.c., né risulta fissatoalcun termine per l’in- staurazione del giudizio di merito (come avrebbe dovuto avvenire all’esito della fase sommaria dell’opposizione, svolta in sede esecutiva). 1.2In base a quanto appena esposto, deve ritenersi che la fase sommaria dell’opposizione nell’ambito del processo esecutivo, davanti al giudice dell’esecuzione,non si è effettivamente mai svolta. A tale conclusione si perviene anche considerando che l’esposi- zione dei fatti di causa di certo non è sufficientemente specifica nel dare eventualmente conto di un diverso svolgimento della Ric. n. 3468/2023 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 vicenda processuale, come sarebbe stato eventualmente ne- cessario, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Anzi, anche nel ricorso per cassazione, in realtà, segnatamente nella parte di esso dedicata allo «Svolgimento del processo de- finito con la sentenza qui censurata», non solo non sembra darsi atto del fatto che si sia svolta la fase sommaria dell’oppo- sizionein sede esecutiva , ma addirittura sembra, almeno im- plicitamente, darsi atto del contrario, in quanto si legge quanto segue: «Avverso il provvedimento correttivo del 26.5.2014 reso nella causa R.G. 1058/2012, Fantini ha proposto opposi- zione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., motivando l’inammis- sibilità del rimedio dell’istanza di correzione materiale, atteso che non vi era alcun errore materiale da correggere del 26.5.2014. Incardinato il procedimento con R.G. 642/2015-Tri- bunale di Brindisi, con fissazione della prima udienza al 3.3.2015, poi rinviata d’ufficio al 28.10.2015, il Comune è ri- masto contumace, per costituirsi il 13.11.2015,a seguito di rin- novazione della notificazione disposta dal Giudice. All’udienza di trattazione per il 23.11.2016, le parti hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente di- scussione orale della causa, ex art. 282 sexies cpc, giudizial- mente disposta per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], differita all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]». Che non si sia svolta la fase sommaria in sede esecutiva, in- fine, emerge altresì dalle note autorizzate depositate dallo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di opposizione (e prodotte nella presente sede in modalità telematica: documento al quale questa Corte accede per la natura del vizio ufficiosa-mente ri- scontrabile), in cui si legge quanto segue: «Avverso detto prov- vedimento, il 23.2.2015 il creditore propose opposizione ex art. 617, comma 2, cpc, instaurando il presente procedimento, cui seguì –a seguito di rinnovazione delle notificazione – la com- parsa di costituzione e risposta del debitore in data 13.11.2015 Ric. n. 3468/2023 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 (circostanza che superava un’eccezione di improcedibilità solle- vata da controparte, in quanto con la sua costituzione in giudi- zio l’atto aveva comunque raggiunto lo scopo, come deciso dal G.E. con ordinanza del 14.4.2016). 11. All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il creditore ribadì che l’oggetto della controversia era limitato ai vizi della “correzione materiale” apportata dal precedente G.E. (sia in punto di inammissibilità del mezzo pro- cessuale dell’istanza di correzione materiale che di infondatezza nel merito del provvedimento): concluse poi perché venisse fis- sata udienza di precisazione delle conclusioni, come fece anche controparte. 12. [OSCURATO:PERSONA] dispose la discussione orale della causa, ex art. 282 sexies cpc, per l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con note fino al 10.1.2019». La presente opposizione risulta, in definitiva,introdotta con ri- corso iscritto direttamente nel ruolo contenzioso civile, non de- positato nel fascicolo dell’esecuzione, e il ricorso non risulta es- sere stato mai stato trasmesso al giudice dell’esecuzione e in- serito nel relativo fascicolo, ma direttamente trattato e deciso in sede contenziosa civile, per essere definito con la sentenza impugnata. 1.3In siffatta situazione, secondo l’ormai consolidato indirizzo di questa stessa Corte, si verifical’improcedibilità della fase di merito dell’opposizione, in quanto «la preliminare fase somma- ria delle opposizioni esecutive, successive all’inizio dell’esecu- zione, davanti al giudice dell ’ esecuzione , ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c., è necessaria ed inderogabile, in quanto prevista non solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario; la sua omissione, come il suo irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione Ric. n. 3468/2023 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 del contraddittorio nell’ambito del processo esecutivo ed il pre- ventivo esame dell’opposizione da parte del giudice dell’esecu- zione -non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell’eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell’esecuzione - determina l ’ improponibilità della domanda di merito e l’improcedibilità del giudizio di oppo- sizione a cognizione piena» (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161 – 01 ; conf., tra le tante : Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28848 del 12/11/2018 , Rv. 651505 – 01;Sez. 3, Ordinanza n. 10898 del 24/04/2023, Rv. 667592 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 31068 del 08/11/2023, Rv. 669459 - 01). Il rilievo dell’improponibilità della domanda di merito e dell’im- procedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena, pos- sibile anche di ufficio nella presente sede ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., imponendo la cassazione senza rinvio della decisione impugnata, rende superfluo l’esame, ed anche la stessaesposizione, dei singoli motivi d el ricorso. 2. Decidendo sul ricorso, la decisione impugnata è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché l’azione di merito relativa all’opposizione non poteva essere proposta. Le spese del giudizio di merito possono essere integralmente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, anche in considerazione dell’epoca di svolgimento della vicenda processuale, anteriore al consolidamento dell’indirizzo di questa Corte in tema di inderogabile necessità della fase sommaria delle opposizioni esecutive davanti al giudice dell’esecuzione. Nulla è a dirsi, d’altra parte,in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva. Per questi motivi La Corte: Ric. n. 3468/2023 –Sez. 3 – A d. 31 gennaio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 - decidendo sul ricorso, cassa la decisione impugnata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., perché l’azione di merito relativa all’opposi