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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19482/2026

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l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Bari n.3295/2024 depositata il10/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2671/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 19482/2026Data pubblicazione 12/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, poiché il controricorso diUnipolsai [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, è stato depositato tardivamente, in data 12 febbraio 2025, afronte di una scadenza in data 15 gennaio 2025 e che [OSCURATO:PERSONA] e P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’indirizzo di postaelettronica dell’[OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Bari n.3295/2024 depositata il10/07/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 2671/2025Numero sezionale 385/2026Numero di raccolta generale 19482/2026Data pubblicazione 12/06/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, poiché il controricorso diUnipolsai [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante protempore, è stato depositato tardivamente, in data 12 febbraio 2025, afronte di una scadenza in data 15 gennaio 2025 e che [OSCURATO:PERSONA] e P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 04/06/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 19482/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris