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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2026

Cassazione n. 24260/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/10/2026 dalla Corte di Appello diLecce,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],dato atto che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di Appello di Lecce ha applicato all'imputata la pena concordata dalle parti.2.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per iltramite del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio dimotivazione per non avere, la Corte territoriale, motivato sulla qualificazionegiuridica del fatto e sulla ritenuta congruità della pena concordata.3.

Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo vengono dedotti motivinon consentiti.3.1.

Il collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile ilricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170– 01).3.2.

Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche, laricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla definizioneconcordata, previa rinuncia ai motivi di appello.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila afavore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dellostesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/10/2026 dalla Corte di Appello diLecce,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],dato atto che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano".[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza in epigrafe resa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen., laCorte di Appello di Lecce ha applicato all'imputata la pena concordata dalle parti.2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per iltramite del proprio difensore, deducendo la violazione di legge ed il vizio dimotivazione per non avere, la Corte territoriale, motivato sulla qualificazionegiuridica del fatto e sulla ritenuta congruità della pena concordata.3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo vengono dedotti motivinon consentiti.3.1. Il collegio riafferma che, in tema di concordato in appello, è ammissibile ilricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenutodifforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianzerelative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alladeterminazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzioneinflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quellaprevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170– 01).3.2. Nel caso in esame, in violazione di tali indicazioni ermeneutiche, laricorrente si duole della carenza di motivazione in ordine alla definizioneconcordata, previa rinuncia ai motivi di appello.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila afavore della Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dellostesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 15/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris