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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1992

ECLI:EU:C:1992:28
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61990CJ0319_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-319/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA]Weingrosskellerei GmbH & Co.

KG, e Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, domanda vertente sulla validità dell' art. 10 bis del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1984, n. 2102, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (GU L 194, pag. 1), quale modificato dall' art. 1 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1984, n. 2459 (GU L 231, pag. 5), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A.

Schockweiler, presidente di Sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris, M. Díez de Velasco e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: G. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: H.A.

Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della società [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]Knappe, del foro di Neustadt (Repubblica federale di Germania), del Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA] all' udienza del 24 ottobre 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 13 dicembre 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 8 ottobre 1990, pervenuta alla Corte il 22 ottobre successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha proposto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità dell' art. 10 bis del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1984, n. 2102, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (GU L 194, pag. 1), quale modificato dall' art. 1 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1984, n. 2459 (GU L 231, pag. 5). 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la ditta [OSCURATO:PERSONA]Weingrosskellerei GmbH & Co.

KG (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (in prosieguo: il "Bundesamt"), organo tedesco di intervento operante nell' ambito della politica agricola comune, a proposito di un aiuto alla distillazione preventiva del vino. 3 Il citato regolamento n. 2102/84, adottato sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1), sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822 (GU L 84, pag. 1), dispone, all' art. 4, n. 1, primo comma, che gli operatori debbono presentare annualmente alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosti di uva e di vini da essi detenuti.

In forza dell' art. 5, n. 3, tali dichiarazioni sono effettuate entro e non oltre il 7 settembre per i quantitativi detenuti il 31 agosto.

Ai sensi dell' art. 8, n. 2, la ricapitolazione di tali dichiarazioni, di cui all' art. 4, viene comunicata dagli Stati membri alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 30 novembre. 4 Ai sensi dell' art. 10 bis, n. 1, del citato regolamento n. 2102/84, quale modificato dal citato regolamento n. 2459/84, le persone soggette all' obbligo di presentare dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni alle date previste all' art. 5, sono escluse, tra l' altro, dal beneficio delle misure di distillazione preventiva. 5 Avendo accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato la sua dichiarazione di giacenza non il 7 settembre ma solo l' 11 settembre 1986, il Bundesamt rifiutava di concederle un aiuto per la distillazione preventiva di un quantitativo di 230,28 ettolitri di vino da tavola. 6 Investito di un ricorso avverso tale decisione del Bundesamt, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sospeso il giudizio sino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, sulla seguente questione: "Se sia valido l' art. 10 bis del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1984, n. 2102, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, come modificato dall' art. 1 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1984, n. 2459". 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 8 Nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, il Bundesamt e la [OSCURATO:PERSONA] sottolineano che la perdita totale dell' aiuto in caso di lieve superamento del termine di presentazione delle dichiarazioni di distillazione viola il principio di proporzionalità. 9 [OSCURATO:PERSONA] osserva invece che una misura può essere considerata come una sanzione solo nell' ipotesi in cui pregiudichi un diritto soggettivo esistente o, quanto meno, una legittima aspettativa.

Orbene ciò non avviene nel caso dell' art. 10 bis del citato regolamento n. 2102/84, che si limiterebbe a menzionare una condizione posta alla concessione del beneficio di talune misure di intervento di cui la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe in seguito decidere l' adozione.

Di conseguenza, dinanzi al giudice nazionale, la misura di cui trattasi non dovrebbe essere valutata alla luce dei rigidi criteri del principio di proporzionalità che vale per le sanzioni, ma alla luce dei criteri di controllo tradizionali da applicare, nel settore agricolo, per le misure aventi conseguenze economiche negative per gli interessati. 10 Per risolvere la questione sollevata dal giudice a quo, occorre ricordare che la Corte, in numerose sentenze, ha esaminato la conformità di misure adottate nel settore delle organizzazioni comuni di mercato con il principio di proporzionalità, qualora tali misure comportassero conseguenze giuridiche sfavorevoli per gli operatori economici, senza richiedere che la misura porti pregiudizio ad un diritto soggettivo o ad una legittima aspettativa. 11 Come rilevato dall' avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] al punto 3 delle sue conclusioni, la Corte ha in particolare esaminato, alla luce del principio di proporzionalità, misure che prevedono il rifiuto di un beneficio in caso di inosservanza di talune condizioni o di taluni termini per l' effettuazione di operazioni o per la presentazione di domande o documenti. 12 Per valutare la conformità di una norma di diritto comunitario, in particolare nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, con il principio di proporzionalità, occorre esaminare se le misure istituite da tale norma non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo perseguito dalla normativa violata.

Più in particolare, occorre verificare se le misure cui essa fa ricorso per conseguire lo scopo che si prefigge siano confacenti all' importanza dello scopo stesso e se siano necessarie per raggiungerlo (v. in particolare, sentenza 27 giugno 1990, Lingenfelser, causa C-118/89, Racc. pag.

I-2637). 13 Bisogna osservare, al riguardo, che l' art. 31 del citato regolamento n. 822/87 dispone, al n. 1, che la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce, anteriormente al 10 dicembre di ogni anno, un bilancio di previsione da cui risultino le risorse e i fabbisogni di vino della Comunità e sulla base del quale viene attuato il regime di aiuto alla distillazione di cui all' art. 42 di tale regolamento.

L' art. 39 precisa, al n. 5, che gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] i quantitativi di vino da tavola prodotti.

Sino alla fine della campagna 1989/1990, tale comunicazione doveva essere effettuata entro il 15 febbraio di ogni anno e le decisioni relative alla distillazione obbligatoria dovevano essere adottate entro il 28 febbraio.

In forza dell' art. 41 del regolamento n. 822/87, la decisione di procedere a distillazioni obbligatorie comporta automaticamente la possibilità di distillazioni di sostegno quali quelle di cui trattasi nella causa principale. 14 Come risulta dal secondo considerando del citato regolamento n. 2459/84, una conoscenza adeguata della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo è indispensabile per una corretta applicazione delle misure di intervento e può essere acquisita, allo stato attuale, solo sulla base delle dichiarazioni di raccolta e di giacenza presentate dagli interessati. 15 Anche se è quindi evidente che la data del 10 dicembre riveste un' importanza essenziale nel sistema, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere posta in condizione di stabilire, prima dell' inizio di ciascuna campagna, il bilancio di previsione, lo stesso non vale per la data del 7 settembre, istituita all' art. 5, n. 3, del citato regolamento n. 2102/84.

Infatti, secondo le stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], tale data è stata determinata alla luce del duplice imperativo di ottenere informazioni affidabili ad una data il più possibile vicina al 31 agosto, data di chiusura della campagna di commercializzazione, e di concedere alle autorità nazionali un lasso di tempo sufficientemente ampio per raccogliere, elaborare e trasmettere le dichiarazioni entro il 30 novembre. 16 Tenuto conto del fatto che la data del 7 settembre si colloca in un momento molto vicino alla chiusura della campagna e che le autorità nazionali dispongono di un lasso di tempo assai ampio per comunicare la ricapitolazione delle dichiarazioni alla [OSCURATO:PERSONA], non sembra che il rispetto assoluto della data del 7 settembre per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta sia indispensabile per garantire alla [OSCURATO:PERSONA] una conoscenza adeguata della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo per il 10 dicembre. 17 Dalle considerazioni che precedono risulta che la questione proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno va risolta nel senso che l' art. 10 bis del citato regolamento n. 2102/84 è invalido nei limiti in cui esclude gli operatori economici dal beneficio di un aiuto alla distillazione, indipendentemente dall' entità del superamento della data del 7 settembre, prevista dall' art. 5, n. 3, del citato regolamento n. 2102/84 per la presentazione delle dicharazioni di raccolta.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 18 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, a cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 8 ottobre 1990, dichiara: "L' art. 10 bis del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1984, n. 2102, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, è invalido nei limiti in cui esclude gli operatori economici dal beneficio di un aiuto alla distillazione, indipendentemente dall' entità del superamento della data del 7 settembre, prevista all' art. 5, n. 3, del citato regolamento (CEE) n. 2102/84 per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61990CJ0319_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-319/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, del Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra [OSCURATO:PERSONA]Weingrosskellerei GmbH & Co. KG, e Repubblica federale di Germania, rappresentata dal Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, domanda vertente sulla validità dell' art. 10 bis del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1984, n. 2102, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (GU L 194, pag. 1), quale modificato dall' art. 1 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1984, n. 2459 (GU L 231, pag. 5), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di Sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, M. Díez de Velasco e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: G. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: - per il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, - per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della società [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]Knappe, del foro di Neustadt (Repubblica federale di Germania), del Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e della [OSCURATO:PERSONA] all' udienza del 24 ottobre 1991, sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 13 dicembre 1991, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 8 ottobre 1990, pervenuta alla Corte il 22 ottobre successivo, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha proposto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa alla validità dell' art. 10 bis del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1984, n. 2102, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (GU L 194, pag. 1), quale modificato dall' art. 1 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1984, n. 2459 (GU L 231, pag. 5). 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la ditta [OSCURATO:PERSONA]Weingrosskellerei GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]") e il Bundesamt fuer Ernaehrung und Forstwirtschaft (in prosieguo: il "Bundesamt"), organo tedesco di intervento operante nell' ambito della politica agricola comune, a proposito di un aiuto alla distillazione preventiva del vino. 3 Il citato regolamento n. 2102/84, adottato sulla base del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1), sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822 (GU L 84, pag. 1), dispone, all' art. 4, n. 1, primo comma, che gli operatori debbono presentare annualmente alle autorità competenti degli Stati membri una dichiarazione delle giacenze di mosti di uva e di vini da essi detenuti. In forza dell' art. 5, n. 3, tali dichiarazioni sono effettuate entro e non oltre il 7 settembre per i quantitativi detenuti il 31 agosto. Ai sensi dell' art. 8, n. 2, la ricapitolazione di tali dichiarazioni, di cui all' art. 4, viene comunicata dagli Stati membri alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 30 novembre. 4 Ai sensi dell' art. 10 bis, n. 1, del citato regolamento n. 2102/84, quale modificato dal citato regolamento n. 2459/84, le persone soggette all' obbligo di presentare dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza, che non abbiano presentato tali dichiarazioni alle date previste all' art. 5, sono escluse, tra l' altro, dal beneficio delle misure di distillazione preventiva. 5 Avendo accertato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato la sua dichiarazione di giacenza non il 7 settembre ma solo l' 11 settembre 1986, il Bundesamt rifiutava di concederle un aiuto per la distillazione preventiva di un quantitativo di 230,28 ettolitri di vino da tavola. 6 Investito di un ricorso avverso tale decisione del Bundesamt, il Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno ha sospeso il giudizio sino a che la Corte di giustizia non si sia pronunciata, in via pregiudiziale, sulla seguente questione: "Se sia valido l' art. 10 bis del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1984, n. 2102, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, come modificato dall' art. 1 del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1984, n. 2459". 7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 8 Nelle loro osservazioni dinanzi alla Corte, il Bundesamt e la [OSCURATO:PERSONA] sottolineano che la perdita totale dell' aiuto in caso di lieve superamento del termine di presentazione delle dichiarazioni di distillazione viola il principio di proporzionalità. 9 [OSCURATO:PERSONA] osserva invece che una misura può essere considerata come una sanzione solo nell' ipotesi in cui pregiudichi un diritto soggettivo esistente o, quanto meno, una legittima aspettativa. Orbene ciò non avviene nel caso dell' art. 10 bis del citato regolamento n. 2102/84, che si limiterebbe a menzionare una condizione posta alla concessione del beneficio di talune misure di intervento di cui la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe in seguito decidere l' adozione. Di conseguenza, dinanzi al giudice nazionale, la misura di cui trattasi non dovrebbe essere valutata alla luce dei rigidi criteri del principio di proporzionalità che vale per le sanzioni, ma alla luce dei criteri di controllo tradizionali da applicare, nel settore agricolo, per le misure aventi conseguenze economiche negative per gli interessati. 10 Per risolvere la questione sollevata dal giudice a quo, occorre ricordare che la Corte, in numerose sentenze, ha esaminato la conformità di misure adottate nel settore delle organizzazioni comuni di mercato con il principio di proporzionalità, qualora tali misure comportassero conseguenze giuridiche sfavorevoli per gli operatori economici, senza richiedere che la misura porti pregiudizio ad un diritto soggettivo o ad una legittima aspettativa. 11 Come rilevato dall' avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] al punto 3 delle sue conclusioni, la Corte ha in particolare esaminato, alla luce del principio di proporzionalità, misure che prevedono il rifiuto di un beneficio in caso di inosservanza di talune condizioni o di taluni termini per l' effettuazione di operazioni o per la presentazione di domande o documenti. 12 Per valutare la conformità di una norma di diritto comunitario, in particolare nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati agricoli, con il principio di proporzionalità, occorre esaminare se le misure istituite da tale norma non vadano oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo perseguito dalla normativa violata. Più in particolare, occorre verificare se le misure cui essa fa ricorso per conseguire lo scopo che si prefigge siano confacenti all' importanza dello scopo stesso e se siano necessarie per raggiungerlo (v. in particolare, sentenza 27 giugno 1990, Lingenfelser, causa C-118/89, Racc. pag. I-2637). 13 Bisogna osservare, al riguardo, che l' art. 31 del citato regolamento n. 822/87 dispone, al n. 1, che la [OSCURATO:PERSONA] stabilisce, anteriormente al 10 dicembre di ogni anno, un bilancio di previsione da cui risultino le risorse e i fabbisogni di vino della Comunità e sulla base del quale viene attuato il regime di aiuto alla distillazione di cui all' art. 42 di tale regolamento. L' art. 39 precisa, al n. 5, che gli Stati membri comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] i quantitativi di vino da tavola prodotti. Sino alla fine della campagna 1989/1990, tale comunicazione doveva essere effettuata entro il 15 febbraio di ogni anno e le decisioni relative alla distillazione obbligatoria dovevano essere adottate entro il 28 febbraio. In forza dell' art. 41 del regolamento n. 822/87, la decisione di procedere a distillazioni obbligatorie comporta automaticamente la possibilità di distillazioni di sostegno quali quelle di cui trattasi nella causa principale. 14 Come risulta dal secondo considerando del citato regolamento n. 2459/84, una conoscenza adeguata della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo è indispensabile per una corretta applicazione delle misure di intervento e può essere acquisita, allo stato attuale, solo sulla base delle dichiarazioni di raccolta e di giacenza presentate dagli interessati. 15 Anche se è quindi evidente che la data del 10 dicembre riveste un' importanza essenziale nel sistema, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] dev' essere posta in condizione di stabilire, prima dell' inizio di ciascuna campagna, il bilancio di previsione, lo stesso non vale per la data del 7 settembre, istituita all' art. 5, n. 3, del citato regolamento n. 2102/84. Infatti, secondo le stesse dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], tale data è stata determinata alla luce del duplice imperativo di ottenere informazioni affidabili ad una data il più possibile vicina al 31 agosto, data di chiusura della campagna di commercializzazione, e di concedere alle autorità nazionali un lasso di tempo sufficientemente ampio per raccogliere, elaborare e trasmettere le dichiarazioni entro il 30 novembre. 16 Tenuto conto del fatto che la data del 7 settembre si colloca in un momento molto vicino alla chiusura della campagna e che le autorità nazionali dispongono di un lasso di tempo assai ampio per comunicare la ricapitolazione delle dichiarazioni alla [OSCURATO:PERSONA], non sembra che il rispetto assoluto della data del 7 settembre per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta sia indispensabile per garantire alla [OSCURATO:PERSONA] una conoscenza adeguata della produzione e delle giacenze nel settore vitivinicolo per il 10 dicembre. 17 Dalle considerazioni che precedono risulta che la questione proposta dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno va risolta nel senso che l' art. 10 bis del citato regolamento n. 2102/84 è invalido nei limiti in cui esclude gli operatori economici dal beneficio di un aiuto alla distillazione, indipendentemente dall' entità del superamento della data del 7 settembre, prevista dall' art. 5, n. 3, del citato regolamento n. 2102/84 per la presentazione delle dicharazioni di raccolta. Decisione relativa alle spese Sulle spese 18 Le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, a cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Verwaltungsgericht di Francoforte sul Meno con ordinanza 8 ottobre 1990, dichiara: "L' art. 10 bis del regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 13 luglio 1984, n. 2102, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo, è invalido nei limiti in cui esclude gli operatori economici dal beneficio di un aiuto alla distillazione, indipendentemente dall' entità del superamento della data del 7 settembre, prevista all' art. 5, n. 3, del citato regolamento (CEE) n. 2102/84 per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta.
Sentenza Corte di giustizia UE/1992 — Fons Iuris — Fons Iuris