Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 726/2024
ECLI:EU:T:2024:822
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0223_RES
[OSCURATO:PERSONA]223/20
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 13 novembre 2024
«Medicinali per uso umano – Medicinali generici – Decisione di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano [OSCURATO:PERSONA] – dexmedetomidina – Ammissibilità di un medicinale come medicinale di riferimento – Articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83/CE»
Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all'immissione in commercio – Procedura abbreviata – Medicinale generico di un medicinale di riferimento – Esonero dall’obbligo di fornire i risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e cliniche – Domanda di autorizzazione per un medicinale generico – Possibilità per un'autorità investita di una tale domanda di richiedere a quella che ha autorizzato il medicinale di riferimento tutta la documentazione pertinente – Esame dell'ammissibilità di un medicinale come medicinale di riferimento – Competenza della [OSCURATO:PERSONA] – Obbligo di esaminare tale ammissibilità – Presupposto – Informazioni sul medicinale che possono mettere in discussione detta ammissibilità
(Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 1; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004, art. 6, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/83, art. 10, §§ 1 e 2)
(v. punti 70-82)
Ravvicinamento delle legislazioni – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all'immissione in commercio – Procedura abbreviata – Medicinale generico di un medicinale di riferimento – Autorità investita della domanda di autorizzazione del medicinale generico che ha già esaminato le sperimentazioni cliniche della domanda di autorizzazione del medicinale di riferimento – Dati clinici che consentono di formarsi un'opinione fondata e scientificamente valida sul rapporto rischio/beneficio del medicinale di riferimento – Assenza di sperimentazioni cliniche supplementari nel fascicolo relativo al medicinale di riferimento – Indizio che mette in discussione il fondamento dell'autorizzazione del medicinale di riferimento su tali dati
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 726/2004; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/ 83)
(v. punti 101, 106-109)
[OSCURATO:PERSONA] la sua sentenza, il Tribunale risponde all’inedita questione relativa alla competenza e all'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] europea di esaminare, nell'ambito dell'analisi di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di un medicinale generico, l'ammissibilità come medicinale di riferimento di un medicinale la cui AIC è stata rilasciata da un'autorità nazionale, nell'ipotesi in cui le informazioni fornite alla [OSCURATO:PERSONA] dal titolare di quest'ultimo medicinale possano mettere in discussione la sua ammissibilità come medicinale di riferimento.
[OSCURATO:PERSONA] è un'impresa farmaceutica che ha sviluppato la sostanza attiva denominata «cloridrato di dexmedetomidina». Nel 1994 essa ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») una licenza esclusiva per produrre e commercializzare il cloridrato di dexmedetomidina in «tutti i paesi e territori del mondo, ad eccezione della Finlandia, della Svezia, della Norvegia, della Danimarca e dell'Islanda». Nel 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all'Agenzia europea per i medicinali (EMA) (
1
) una domanda di AIC per detta sostanza, con il nome commerciale Precedex. Tuttavia, il comitato per i medicinali per uso umano dell'EMA (in prosieguo: il «CHMP») (
2
) ha espresso serie preoccupazioni quanto all'adeguatezza di talune sperimentazioni cliniche fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima ha quindi ritirato detta domanda a causa dei costi delle sperimentazioni cliniche supplementari richieste dal CHMP e ha chiesto diverse AIC in vari paesi europei, tra cui la Repubblica ceca. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], i dati clinici forniti a sostegno della domanda di AIC presentata allo Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL, Istituto nazionale di controllo dei medicinali, Repubblica ceca) erano identici a quelli allegati alla domanda depositata presso l'EMA, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva effettuato alcuno studio complementare. In seguito, il 23 ottobre 2002, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto un'AIC presso il SUKL per il Precedex.
Nel 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha restituito alla ricorrente una parte della sua licenza esclusiva, vale a dire quella relativa alla produzione e alla commercializzazione del Precedex negli Stati che, a tale data, erano membri dell'Unione.
Nel 2004, in seguito all'adesione della Repubblica ceca all'Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ceduto la parte restante della licenza esclusiva alla società [OSCURATO:PERSONA]. che, nel 2008, l'ha restituita alla [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultima ha poi chiesto la revoca dell'AIC ceca del Precedex, divenuta effettiva a partire dal 30 luglio 2010.
Nel 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì chiesto l'AIC di un medicinale denominato Dexdor, avente come sostanza attiva il cloridrato di dexmedetomidina. Tale AIC le è stata rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2011.
Nel 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato all'EMA una domanda di AIC per la [OSCURATO:PERSONA] — dexmedetomidina, un medicinale generico dei medicinali di riferimento Precedex, la cui AIC era stata rilasciata dal SUKL nel 2002, e Dexdor, la cui AIC era stata rilasciata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2011 (
3
). Dopo che la [OSCURATO:PERSONA] ha rilasciato, nel 2020, l'AIC del citato medicinale generico, la [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto l'annullamento (
4
).
Giudizio del Tribunale
Il Tribunale si pronuncia, in primo luogo, sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] ad esaminare l'ammissibilità del Precedex come medicinale di riferimento, nonché sul suo obbligo in materia. Al riguardo esso ricorda che nessun medicinale può essere immesso in commercio senza che l'autorità competente abbia rilasciato un'AIC (
5
) e che è stata prevista una procedura abbreviata ai fini della concessione dell'autorizzazione di un medicinale generico di un medicinale di riferimento (
6
). Tale procedura dispensa il richiedente dell'AIC del medicinale generico dall'obbligo di fornire i risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e cliniche allo scopo di risparmiare il tempo e le spese necessari a raccogliere tali dati e di evitare che siano ripetute prove sull’uomo o sull’animale non strettamente necessarie. Orbene, la procedura abbreviata non attenua affatto le norme di sicurezza e di efficacia che i medicinali autorizzati nell’Unione devono rispettare. Pertanto, tale procedura è disponibile soltanto quando tutte le informazioni e tutti i documenti che dimostrano la sicurezza e l’efficacia del medicinale di riferimento sono e rimangono a disposizione dell’autorità competente investita della domanda di AIC del medicinale generico
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] e le autorità competenti degli Stati membri, soggette alle stesse norme armonizzate, possono ritenere che un’AIC rilasciata da una di esse sia stata preceduta da un attento esame dei risultati delle prove farmaceutiche, precliniche e delle sperimentazioni cliniche, garantendo così una valutazione affidabile del rapporto rischio/beneficio del medicinale, conformemente alle esigenze sostanziali derivanti dal diritto dell’Unione. Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] poteva, in linea di principio, basarsi sulla conferma da essa richiesta al SUKL, secondo cui l'AIC ceca del Precedex era stata effettivamente rilasciata.
Tuttavia, l’autorità investita di una domanda di AIC di un medicinale generico, nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA], può chiedere a quella che ha rilasciato l’autorizzazione del medicinale di riferimento di farle pervenire non solo una conferma che il medicinale di riferimento è o è stato autorizzato, ma anche ogni altra documentazione pertinente. [OSCURATO:PERSONA] può quindi chiedere all’autorità competente che ha rilasciato l’AIC per il medicinale di riferimento maggiori informazioni e può altresì chiedere di avere accesso al fascicolo relativo a tale AIC, qualora sia in possesso di indizi tali da mettere in discussione il fatto che detta AIC si basi su un fascicolo che dimostri la sicurezza e l’efficacia del medicinale stesso.
Il Tribunale conclude pertanto, sia sul fondamento dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2001/83 (
7
), sia su quello del principio di buona amministrazione, sancito all'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che la [OSCURATO:PERSONA] era competente ad esaminare l’ammissibilità del Precedex come medicinale di riferimento ed era obbligata a farlo nel caso in cui le informazioni fornite dal titolare del medicinale di riferimento prima dell’adozione della decisione di AIC del medicinale generico fossero idonee a mettere in discussione la sua ammissibilità come medicinale di riferimento.
In secondo luogo, il Tribunale esamina taluni indizi che mettono in discussione l'ammissibilità del Precedex come medicinale di riferimento. Esso rileva in proposito che, se è normale che l’autorità cui è stata presentata la domanda di AIC del medicinale di riferimento sia la prima a valutare le sperimentazioni cliniche e che l’autorità competente investita della domanda di AIC del medicinale generico riprenda successivamente tale valutazione, nel caso di specie la sequenza degli eventi è invertita. In particolare, il CHMP, incaricato nel 2018 dell'esame della domanda di AIC del medicinale generico, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], aveva già esaminato, nel 2001, le sperimentazioni cliniche relative alla domanda di AIC del medicinale di riferimento, vale a dire il Precedex, e aveva espresso serie preoccupazioni a riguardo prima che queste fossero sottoposte al SUKL.
Pertanto, l’eventuale assenza di sperimentazioni cliniche supplementari nel fascicolo relativo all’AIC ceca del Precedex costituiva un indizio di cui la [OSCURATO:PERSONA] era in possesso e che metteva in discussione il fatto che detta AIC fosse basata su dati clinici che consentivano il formarsi di un parere fondato e scientificamente valido sul rapporto rischio/beneficio del medicinale stesso (
8
).
(
1
) Tale agenzia era denominata, all'epoca dei fatti, Agenzia europea di valutazione dei medicinali (EMEA).
(
2
) Detto comitato era denominato, all'epoca dei fatti, Comitato per le specialità medicinali (CSP).
(
3
) La domanda è stata presentata sulla base dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (
GU 2001, L 311, pag. 67
)
(
4
) Annullamento in forza del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (
GU 2004, L 136, pag. 1
).
(
5
) Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 726/2004, e articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonché articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2001/83.
(
6
) Articolo 10 della direttiva 2001/83.
(
7
) La direttiva 2001/83 si applica alla procedura centralizzata sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 726/2004.
(
8
) Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83, in combinato disposto con l'allegato I della medesima direttiva.