CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19784/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9650/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difes o dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via E. Albanese , n.61/c; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] cesco Tuccari e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Lecce n. 136/19 , depositata l ' 8 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Paola, Alessandro e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari di un fondo sito in Ruffano, riportato in Catasto al foglio 32, particelle1412, 1413 e 1202, convennero in giudizio il Comune di Ruffano, per sentir accertare l'intervenuto acquisto da parte dello stesso della proprietà di un'area della superficie di 744 mq., per occupazione usurpativa, con la condanna al risar- cimento dei danni. A sostegno della domanda, riferirono che il Comune aveva occupato abu- sivamente l'area, destinandola a strada pubblica e trasformandola irreversi- bilmente mediante la realizzazione d'interventi di urbanizzazione non auto- rizzati, quali la costruzione della rete fognaria e l'apposizione del toponimo. Si costituì il Comune, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordi- nario, invocando la presunzione di demanialità e la dicatio ad patriam , per effetto dell'assoggettamento dell'area a servitù di uso pubblicoda tempo im- memorabile, ed aggiungendo che gli attori non avevano mai impugnato i provvedimenti relativi agl'interventi effettuati. 1.1. Con sentenza del 10 febbraio 2015, il Tribunale di Lecce accolse la domanda, condannando il Comune al risarcimento del danno, liquidato nella misura di Euro 74.650,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 2. L'impugnazione proposta dal Comuneè statarigettata dalla Corte d'ap- pello di Leccecon sentenza dell'8 febbraio 2019. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto generiche le censure mosse alla sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva riconosciuto la spettanza della controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario, ribadendo comunque che, in mancanza di un provvedimento ablativo emesso nell'eser- cizio di un potere amministrativo riguardante l'individuazione e la configura- zione dell'opera pubblica sul territorio, la trasformazione del suolo costituiva un'attività meramente materiale dell'Ente. Nel merito, ha ritenuto non provata la dicatio ad patriam, reputando in- sufficienti, ai fini della dimostrazione dell'uso pubblicodella strada, l'utilizza- zione della stessa da parte dei proprietari frontisti, la presenza di opere di illuminazione e del servizio di nettezza urbana e l'esistenza di uno studio me- dico con accesso al pubblico, e dando atto della mancata dimostrazione dell'u- tilizzazione della strada per accedere ad altra strada comunale. In contrario, ha attribuito carattere decisivo ad una nota del 19 giugno 1997, con cui il Sindaco e l'Assessore ai lavori pubblici avevano rigettato la richiesta d'inter- venti di manutenzione avanzata dai proprietari frontisti, evidenziando la pro- prietà privata dell'area. La Corte ha ritenuto invece che l'apposizione del toponimo, la realizza- zione della rete fognaria, del marciapiede e dell'illuminazione pubblica e l'at- tivazione del servizio di nettezza urbana costituisse prova della trasforma- zione irreversibile dell'area, occupata senza titolo da parte dell'Amministra- zione, e quindi della condotta illecita di quest'ultima, cessata soltanto a se- guito della rinuncia dei proprietari al diritto dominicale, implicita nella propo- sizione della domanda di risarcimentodel danno per equivalente . Rilevato che con la realizzazione delle predette opere i proprietari avevano perso la dispo- nibilità di una superficie di 678,65 mq. inclusa in zona omogenea C, classifi- cata come zona di espansione, e situata in un comprensorio periferico intera- mente lottizzato, ha ritenuto condivisibile la stima effettuata dal c.t.u. con metodo sintetico-comparativo, in riferimento alla data di proposizione della domanda e con detrazione degli oneri di urbanizzazione. Ribadito infine che il passaggio della proprietà si era verificato al mo- mento in cui i proprietari avevano optato per la tutela risarcitoria, ha precisato che, in quanto avente carattere meramente abdicativo, la rinuncia non poteva determinare automaticamente l'acquisto della proprietà da parte del Comune, affermando quindi che l'atto da trascrivere era costituito dal provvedimento con cui l'[OSCURATO:PERSONA] avrebbe provveduto all'effettiva liquidazione del danno. 3. Avverso la predetta sentenza il Comune ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in due motivi. I [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso, illustrato anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,il Comune denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., degli artt. 115, 116, 183 e 184 cod. proc. civ., degli artt. 822, 2697 e 2733 cod. civ. e dell'art. 22, terzo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, nonché l'omesso esame di fatti controversie decisivi per il giudizio , sostenendo che, nel ritenere non provata la dicatio ad patriam, la sentenza impugnata non ha tenuto conto degl'indici fattuali che denotavano l'assoggettamento della strada a uso pubblico, ed in particolare dell'utilizzazione della stessa da parte dei proprietari frontisti, espressamente ammessa dagli attori, dell'inesistenza di limitazioni all'ac- cesso, della realizzazione della rete fognariae dei servizi di illuminazione pub- blica e nettezza urbana,dell'esistenza di un marciapiede percorribile dai pe- doni e di uno studio medico con accesso al pubblicoe dell'inserimento nella toponomastica comunale.Premesso che tali elementi erano stati ritenuti pa- cifici dal Tribunale, il quale aveva rigettato le istanze istruttorie proposte al riguardo, afferma che la relativa ordinanza non era stata revocata né dalla sentenza di primo grado né da quella di appello, la quale ha invece attribuito portata decisiva alla nota del 19 giugno 1997, non avente carattere vincolante per il Comune, in quanto proveniente da soggetti non abilitati a manifestare la volontà dell'Ente. Aggiunge che nella specie trovava applicazione la pre- sunzione di demanialità, per la cui operatività sono sufficienti l'ubicazione della strada all'interno dell'abitato, la contiguità alla via pubblica e la comu- nicazione diretta con il suolo pubblico. 2. Con il secondo motivo,il ricorrente deduce la violazione e la falsa ap- plicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 112, 194 e 196 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di fatticontroversi e decisiv i per il giudizio , cen- surando la sentenza impugnata per aver ricollegato la trasformazione irre- versibile dell'area alla realizzazione dei servizi di illuminazione pubblica e net- tezza urbana, i quali risultavano preesistenti a quelli indicati dagli stessi attori nell'atto di citazione. Aggiunge che la Corte territoriale ha aderito acritica- mente alle risultanze della c.t.u., senza prendere in esame i rilievi formulati da esso ricorrente, riflettenti la durata abnorme delle indagini, la mancata indicazione degli elementi assunti come termini di paragone ai fini della valu- tazione dell'area occupata e l'omessa valutazione delle caratteristiche intrin- seche di quest'ultima e della riconducibilità della sua vocazione edificatoria alle opere di urbanizzazione realizzata dall'[OSCURATO:PERSONA], nonché del va- lore aggiunto arrecato dalle stesse all'area residua. 3. Il primo motivo, avente ad oggetto l'esclusione della dicatio ad patriam del fondo occupato, è infondato. In proposito, la sentenza impugnata si è attenuta alprincipio, costante- mente ribaditodalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula che il proprietario, con un comportamento anche non intenzionalmente di- retto a dare vita al predetto diritto, metta volontariamente il proprio bene a disposizione della collettività, con carattere di continuitàe non di mera pre- carietà e tolleranza, assoggettandolo al relativo uso, al fine di soddisfare un'e- sigenza comune dei membri della collettività considerati uti cives(cfr. Cass., Sez. II, 14/06/2018, n. 15618; 22/11/2000, n. 15111), e ciò indipendente- mente non solo dai motivi per cui tale comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima(cfr. Cass., Sez. II, 4/06/2001, n. 7481; 21/05/2001, n. 6924; 17/03/1995, n. 3117), ma anche dal decorso di un congruo periodo di tempo o dall'esistenza di un atto negoziale o un provvedimento ablativo (cfr. Cass., Sez. II, 10/12/1994, n. 10574). La Corte territoriale ha ritenuto infatti non dimostrata la destinazione della strada alle esigenze della collettività, rilevando che,anche alla luce della mancanza di un collegamento con la strada pubblica e del rifiuto opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] comunale all'effettuazione d'interventi di manutenzione del manto stradale, giustificato proprio dalla natura privata dell'area in questione, l'uso della stessa da parte dei proprietari frontisti e di coloro che vi pratica- vano la loro attività privata (in particolare, uno studio medico), così come la presenza della rete d'illuminazione e l'attivazione del servizio di nettezza ur- bana, non costituisse prova sufficiente del la messa del bene a disposizione dei singoli uti cives, anziché uti singuli.Tali considerazioni si pongono perfet- tamente in linea con quelle ritenute condivisibili da questa Corte in riferimento ad analoghe fattispecie, ed in particolare all'ipotesi in cui il proprietario si sia limitato a consentire il passaggio pubblico su parte del proprio fondo (cfr. Cass., Sez. II, 22/03/2012, n. 4597; 19/02/2007, n. 3742) o lo abbia con- sentito per l'accesso agli edifici latistanti o alla strada pubblica, contestando nel contempo interventi di manutenzione o trasformazione effettuati dal Co- mune (cfr. Cass., Sez. I, 11/03/2016, n. 4851; 16/03/2012, n. 4207): il co- mune denominatore di tali fattispecie con quella presa in esame dalla sen- tenza impugnata è costituito infatti dalla mancata dimostrazione della corri- spondenza dell'uso da parte di una pluralità di persone alla volontà del pro- prietario di destinare il bene alla soddisfazione di un'esigenza collettiva, an- ziché alle necessità di determinati soggetti, accompagnata dalla prova dell'op- posizione del proprietario all'ingerenza dell'ente pubblico o dell'astensione di quest'ultimo da interventi idonei a rivelare la predetta destinazione, in virtù delle quali è stato escluso l'assoggettamento del bene alla servitù di uso pub- blico. Il predetto apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto, riser- vato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto per ine- sistenza materiale, mera apparenza, perplessità o grave contraddittorietà della motivazione, oppure per omesso esame di un fatto controverso e deci- sivo (cfr. Cass., Sez. II, 12/08/2002, n. 12167),non risulta validamente cen- surato dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale, nel lamentare quest'ultimo vizio, non è in grado d'indicare circostanze determinanti emerse dal dibattito proces- suale ed indebitamente trascurate dalla sentenza impugnata, ma si limita ad insistere sul valore probatorio di elementi puntualmente presi in considera- zione dalla Corte territoriale, in tal modo dimostrando di voler sollecitare una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedi- mento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 3.1. Nell'invocare la presunzione di demanialità delle strade rientranti nel territorio comunale, prevista dall'art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F, il ricorrente non considera poi che, ai fini dell'operatività della stessa, non è sufficiente l'inclusione della strada nella toponomastica comunale, avente na- tura dichiarativa e non costitutiva(cfr. Cass., Sez. I, 15/07/2020, n. 15033). Tale presunzione, avente peraltro carattere relativo (cfr. Cass., Sez. VI, 6/10/ 2021, n. 27054), non è d'altronde riferibile ad ogni area comunicante con la strada pubblica, ma solo a quelle che, per l'immediata accessibilità, integrano la funzione viaria della rete stradale, in modo tale da costituire pertinenza della strada, occorrendo, nelle altre ipotesi, non solo che l'area sia destinata all'uso pubblico, ma anche che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass., Sez. II, 2/02/ 2017, n. 2795): la predetta funzione integrativa è rimasta nella specie indi- mostrata, avendo la sentenza impugnata ritenuto non provata l'utilizzazione della strada per accedere ad altra strada comunale ad essa collegata, ed avendo anzi evidenziato, in contrario, che il c.t.u. l'aveva individuata come «strada cieca». 4. Il secondo motivoè infondato nella parte riguardante la riconducibilità della trasformazione irreversibile dell'area occupata a interventi diversi da quelli indicati dagli attori nell'atto di citazione in primo grado. Com'è noto, in tema di occupazione sine titulo di un fondo di proprietà privata per la realizzazione di un'opera pubblica, a seguito delle pronunce della Corte EDU che hanno ritenuto l'istituto della c.d. espropriazione indiretta contrastante con l'art. 1 del [OSCURATO:PERSONA] addizionale alla CEDU, la giuri- sprudenza di legittimità (cfr. ex plurimis, Corte EDU, sent. 30/05/2000, Car- bonara Ventura c. Italia; 15 e 29/07/2004, Scordino c. Italia; 19/05/2005, Acciardi c. Italia; 21/12/2006, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia; [OSCURATO:DATA_NASCITA], Pasculli c. Ita- lia), è pervenuta al superamento dell'orientamento, costantemente ribadito per circa trent'anni, secondo cui la trasformazione irreversibile del fondo, in- tervenuta in presenza della dichiarazione di pubblica utilità non seguita tem- pestivamente dal decreto di espropriazione, determina l'acquisto della pro- prietà da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] e la corrispondente perdita da parte del privato, configurandosi al tempo stesso come un fatto illecito a carattere istantaneo, idoneo a far sorgere il diritto al risarcimento del danno, con de- correnza dalla data di scadenza del periodo di occupazione legittima o da quella della trasformazione irreversibile, a seconda che quest'ultima abbia avuto luogo in epoca anteriore o posteriore alla predetta scadenza(cfr. Cass., Sez. Un., 6/05/2003, n. 6853; 26/02/1983, n. 1464; Cass., Sez. I, 17/02/ 2004, n. 3007). Si è infatti affermato che la necessità d'interpretare il diritto interno in conformità con il principio enunciato dalla Corte EDU, secondo cui l'espropriazione deve sempre avvenire in «buona e debita forma», comporta che l'illecito spossessamento del privato da parte della [OSCURATO:PERSONA]- zione e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione dell'o- pera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto della proprietà da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], configurandosi come un illecito a carattere permanente,che legittima il pri- vato a chiedere la restituzionedel fondo, salvo che non decida di abdicare al proprio diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente(cfr. Cass., Sez. Un., 19/01/2015, n. 735).Ciò ha comportato una riunificazione, sotto il profilo che qui interessa, della predetta fattispecie a quella dell'occupazione usurpativa, caratterizzata dalla mancanza originaria o dall'intervenuta sca- denza della dichiarazione di pubblica utilità(cfr. Cass., Sez. I, 24/05/2018, n. 12961; 29/09/2017, n. 22929; 5/03/2015, n. 4476), in riferimento alla quale già in precedenza si era ritenuto che, configurandosi l'occupazione come un comportamento di mero fatto, la trasformazione irreversib ile del fondo fosse inidonea a determinare l'acquisto della proprietà da parte della [OSCURATO:PERSONA], ricollegabile invece alla rinuncia del proprietario al diritto dominicale, implicita nella proposizione della domanda di risarcimento per equivalente(cfr. Cass., Sez. I, 3/05/2005, n. 9173; 16/05/2003, n. 7643; 12/12/2001, n. 15710).Per effetto di tale riunificazione, è venuta meno la rigida distinzione tra le causae petendidelle pretese risarcitorie correlate alle due fattispecie, essendo stati riconosciutiper un verso la possibilità di modi- ficare nel corso del giudizio i fatti allegati a sostegno della domanda (cfr. Cass., Sez. I, 9/04/2015, n. 7137), e per altro verso il potere del giudice di riqualificare la domanda, anche in appello(cfr. Cass., Sez. I, 23/05/2018, n. 12846); è scemata altresì la centralità del tema d'indagine riguardante l'indi- viduazione del momento in cui ha avuto luogo la trasformazione irreversibile del fondo, non più identificabile come fatto generatore della perdita della pro- prietà, ma solo come presupposto della stessa, e quindi irrilevante sia ai fini della prescrizione della pretesa risarcitoria, decorrente dalla data di proposi- zione della domanda (cfr. Cass., Sez. I, 7/10/2016, n. 20231; 5/03/2015, n. 4476), che della liquidazione del danno, da effettuarsi in riferimento alla me- desima data (cfr. Cass., Sez. I, 24/05/2018, n. 12961). In tale contesto, deve escludersi che la diversa collocazione temporale della trasformazione che ha determinatol'irreversibile destinazione del fondo alla realizzazione dell'opera pubblica, rispetto a quella individuata dagli attori, abbia comportato una modificazione del fatto costitutivo della domanda, iden- tificabile nell'occupazione illegittima del fondo, la cui qualificazione in termini d'illiceità non ha subìto alcun mutamento sostanziale per effetto della consi- derazione di ulteriori elementi di fattoemersi dall'istruttoria espletata, sì da potersi concludere per l'insussistenza del vizio di ultrapetizione (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2006, n. 13585). 4.1. Il motivo è invece inammissibile, per difetto di specificità, nella parte riguardante l'omessa valutazione delle osservazioni formulate dalla difesa dell'[OSCURATO:PERSONA] in ordine all'operato del c.t.u. nominato ai fini della de- terminazione del valore del fondo occupato, nonessendo accompagnati dalla trascrizione dei passi salienti della relazione di consulenza, ma solo del motivo con i quali i predetti rilievi sono stati ripropostiin sede di gravame, con la conseguenza che risulta impossibile verificare la pertinenza dellecensure pro- poste, prima ancora della loro fondatezza. La parte che in sede di legittimità lamenti l'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non può infatti limi- tarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valuta- zione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'ope- rato, ma, in ossequio al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere d'indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione, e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione(cfr. Cass., Sez. III, 13/07/ 2021, n. 19989; Cass., Sez. I, 17/07/2014, n. 16368; Cass., Sez. II, 13/06/ 2007, n. 13845). 5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento, in favore de i controri- correnti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio