CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ne ha confermato la condanna per il reato di minaccia. Rilevato che il primo motivo di ricorso deve ritenersi generico e manifestamente infondato nella misura in cui la ricorrente non precisa per quali ragioni il teste dichiarato decaduto non sarebbe stato superfluo e comunque non tiene conto dell'orientamento largamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità per cui la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza procedimentale che non ammette ritardi o rinvii dovuti alla mera negligenza delle parti ed ha, pertanto, natura perentoria (ex multis Sez. 4, n. 31541 del 13/10/2020, Rv. 279758). Trattandosi di quaestio iuris correttamente risolta dal giudice è dunque irrilevante il difetto di motivazione sull'eccezione difensiva (Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Rilevato che anche il secondo motivo è generico, posto che la ricorrente non ha evidenziato le ragioni dell'assoluta indispensabilità della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale richiesta, prospettando al contrario il carattere sostanzialmente esplorativo della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con il terzo motivo vengono denunziati vizi di motivazione indeducibili nel giudizio di legittimità nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace (ex multis Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende