CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 marzo 2022
Cassazione n. 26996/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Arezzo; nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 04/03/2022 del tribunale di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; lette le conclusioni del difensore dell'indagata, avv.to D'[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 marzo 2022 il tribunale del riesame di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento - disposto con sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 2 luglio 2020 - della ordinanza del medesimo tribunale relativa al riesame proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], Avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 240 bis cod. pen., emesso dal Gip del tribunale di Bari ed eseguito nei confronti della ricorrente quale intestataria di beni ritenuti nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], annullava il predetto decreto nella parte relativa alla posizione della Scarabino, dispónendo la restituzione alla stessa di specifici beni indicati nella ordinanza impugnata in questa sede. 2. Avverso la predetta ordinanza il pubblico ministero del tribunale di Bari propone ricorso deducendo tre motivi di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt.321 comma 2 cod. proc. pen. e 240 bis cod. pen. Si osserva che la confisca di cui all'art. 240 cod. pen. cui avrebbero fatto riferimento le SS.UU per sancire il principio dell'obbligo di motivare, nell'ambito del sequestro, il cd. periculum in mora, è diversa da quella, "per sproporzione", inerente il caso concreto, che quanto al periculum in mora atterrebbe al tema della sproporzione e della mancanza delle giustificazioni per la disponibilità dei beni attinti dalla misura reale e non al pericolo di dispersione dei beni, come invece ritenuto dal tribunale per rilevare, al riguardo, la mancanza di motivazione nel decreto di sequestro e sancirne l'annullamento in parte qua. 4. Con il secondo motivo rappresenta che nel decreto di sequestro la motivazione del periculum in mora non era del tutto assente (così da non precludere i poteri integrativi del riesame sul punto, invece non esercitati), ma sussistente e corrispondente al concetto di pericolosità come interpretato sino all'intervento delle SS.UU di questa Corte, con sentenza 36959/2021. Peraltro, una motivazione sul periculum in questione era contenuta nel decreto di urgenza del P.M. 5. Con il terzo motivo si osserva che con la sentenza di annullamento con rinvio si era rilevata la mancata esplicazione di un obbligo motivazionale inerente la ritenuta fittizzietà delle intestazioni, cui il tribunale non avrebbe ottemperato ritenendo obbligata la soluzione adottata e quindi non considerando gli elementi investigativi a supporto del giudizio di fittizia intestazione; inoltre, il tribunale non si sarebbe confrontato con l'ulteriore indicazione della Suprema Corte inerente la possibilità di confiscare pro quota i beni. 6. Si è richiesta infine la riduzione del termini per questo giudizio di legittimità ex art. 169 disp. att. Cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Deve essere preliminarmente esaminato, per ragioni di priorità logico- giuridica, il terzo motivo. Esso è inammissibile. Va osservato che il tribunale ha fatto applicazione del principio, stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione in sede di rinvio, per cui la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies, legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo che si assume fittizio interposto della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata, incombendo, in tal caso, sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti, non già a quello dell'applicazione della misura (Sez. 5 - n. 53449 del 16/10/2018 Rv. 275406 - 01. Detta in altri termini la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356, non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo ma si assume si trovi nella effettiva titolarità della persona condannata per uno dei reati indicati nella disposizione menzionata. In tal caso incombe sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene, in modo che possa affermarsi con certezza che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità apparente al solo fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo al condannato e di salvaguardarlo dal pericolo della confisca. Il giudice ha, a sua volta, l'obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, adducendo non solo circostanze sintomatiche di spessore indiziario ma anche elementi fattuali che si connotino della gravità, precisione e concordanza, tali da costituire prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarità apparente e disponibilità effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017 Rv. 269711 - 01). E infatti il collegio della cautela ha illustrato, con motivazione sussistente e ragionevole, e quindi tutt'altro che mancante, come talune circostanze sottoposte al suo esame non siano idonee, alla luce anche della loro considerazione come avvenuta in sede di legittimità con la sentenza di annullamento con rinvio, a fondare un'ipotesi indiziaria di intestazione fittizia. E' pur vero che in relazione alla speciale ipotesi di confisca di cui all'art. 12-sexies L. 7 agosto 1992, n. 356, l'accertamento dell'intestazione fittizia dei beni da parte del terzo deve essere condotto sulla base di fatti concludenti concreti, v senza ricorrere a presunzioni e che a tal fine, può assumere valenza probatoria anche la sproporzione di valore tra il bene formalmente intestato e il reddito effettivamente percepito, purchè il dato relativo alla sproporzione, valutato assieme a tutte le altre circostanze del fatto concreto, appaia sicuramente dimostrativo della natura simulata dell'intestazione (Sez. 6, n. 42717 del 05/11/2010 Rv. 248929 - 01) Ma in questa sede non può rilevare la prospettazione di cui al ricorso, circa la sussistenza, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale, di elementi utili ai fini predetti, siccome in tal modo emerge solo una diversa valutazione di dati disponibili, inerente il merito della questione e non quindi un vizio di violazione di legge ( che presuppone la sussistenza di dati incontestati rispetto ai quali controvertere circa in coretto inquadramento giuridico), tantomeno sub specie di carenza di motivazione. Giova al riguardo rammentare che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in ludicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr. Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017 Rv. 269656 - 01 Napoli; Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692). Queste considerazioni, afferendo al presupposto della misura reale, quale l'intestazione fittizia, travolgono anche l'ulteriore citazione della possibilità di procedere ad un sequestro pro quota dei beni. 2. La manifesta infondatezza del primo motivo in punto di fittizia intestazione assorbe e rende pleonastico l'esame degli ulteriori due motivi riguardanti il dato, solo eventualmente successivo, dell'obbligo di motivazione del cd. periculum in mora. 3.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba ess