CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25376/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: JAR.)1U FABURAMA nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 7016/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, a mezzo dei rispettivi difen- sori, con due separati attì, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo il primo mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata assoluzione e il secondo violazione di legge e vizio motivazionale laddove i giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità per l'intero quantitativo di stupefacente e non la connivenza non punibile. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. gli_stess1,1~ao re; I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, quanto a quelli proposti nell'interesse di Jarijiu sono assolutamente gene- rici ed aspecifici, constando di poche righe non scandite da necessaria critica ana- lisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e prive della pun- tuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati con- grui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Quanto a quelli proposti nell'interesse di Samateh, i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ne deriva che i proposti ricorsi vanno dichiarato inammissibili. 3. I ricorrenti, in concreto, non si confrontdàdeguatamente con la motiva- zione della Corte milanese, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi dì legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità di entrambi i prevenuti, ed in particolare, quanto a Samateh hanno dato atto di avere ritenuto che il quantitativo rinvenuto nell'abi- tazione, nonché il fatto che nella stessa vi fosse un andirivieni di acquirenti, come ha confermato lo stesso Touray che già era andato in altre occasioni, dimostrano il fine di spaccio; peraltro che lo stesso ne avesse la piena disponibilità si evince anche dalle dichiarazioni dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la Corte terri- toriale ha ritenuto logicamente che la sua presenza nell'abitazione abbia dato un contributo causale all'azione criminosa, di cui era certamente a conoscenza, visto che la droga era contenuta in borsoni sparsi per tutta la casa, in cui vi era un forte odore di marijuana, che è stato rilevato dalle forze dell'ordine. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di N. 7016/2022 R.G. nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 18 maggio