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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1303/2025

ECLI:EU:C:2025:155
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0471 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 6 marzo 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Coesione economica, sociale e territoriale – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Articolo 2, punto 10 – Nozione di “beneficiario” – Rettifica finanziaria per violazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici – Destinatario di una decisione di rettifica finanziaria – Determinazione della responsabilità relativa a tale rettifica e ripartizione contrattuale di tale responsabilità tra il beneficiario di un aiuto di Stato e il gestore di quest’ultimo – Partecipazione ai procedimenti amministrativo e giudiziario relativi a tale decisione – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» Nelle cause riunite C‑471/23 e C‑477/23, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), con decisioni del 13 luglio 2023, pervenute in cancelleria il 25 luglio 2023, nei procedimenti

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑471/23),

[OSCURATO:PERSONA]

(C‑477/23) contro [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014–2020 (C‑471/23), [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Оkolna sreda» 2014–2020 (C‑477/23), con l’intervento di: Varhovna administrativna prokuratura, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente della Nona Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, M. Gavalec (relatore) e J. Passer, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per l’[OSCURATO:PERSONA], da A.A.

Kecheva; – per il [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Оkolna sreda» 2014-2020, da G. Simeonova; – per la Commissione europea, da D. Drambozova, C. Ehrbar e J. Hradil, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, punti 10, 36 e 37, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 320 , e rettifica in GU 2016, L 200, pag. 140 ), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1303/2013»), nonché degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono, la prima, l’[OSCURATO:PERSONA] (comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 (direttore dell’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020) (C‑471/23) e, la seconda, l’[OSCURATO:PERSONA] (comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Okolna sreda» 2014-2020 (direttore dell’autorità di gestione del programma operativo «Ambiente» 2014-2020) (C‑477/23) in merito alle modalità di adozione di decisioni di rettifica finanziaria a seguito di irregolarità constatate in sede di attuazione di progetti cofinanziati dai fondi dell’Unione europea.

Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento (CE) n. 1370/2007 3 Ai sensi dei considerando 5, 33 e 36 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ( GU 2007, L 315, pag. 1 ): «(5) (...) Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri, a norma del presente regolamento, scelgono di escludere certe regole generali dall’ambito di applicazione del regolamento stesso, si dovrebbe applicare il regime generale per gli aiuti di Stato. (...) (33) Nei punti da 87 a 95 della sentenza del 24 luglio 2003 [[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 )], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che le compensazioni di servizio pubblico non costituiscono vantaggi ai sensi dell’articolo [107 TFUE] qualora soddisfino cumulativamente quattro criteri.

Qualora questi criteri non siano soddisfatti e ricorrano i criteri generali per l’applicazione dell’articolo [107, paragrafo 1, TFUE], le compensazioni di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato e sono soggette agli articoli [93, 106, 107 e 108 TFUE]. (...) (36) (...) Qualsiasi compensazione concessa in relazione alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento e che rischi di implicare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo [107, paragrafo 1, TFUE] dovrebbe essere conforme alle disposizioni degli articoli [93, 106, 107 e 108 TFUE], compresa ogni pertinente interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee e, in particolare, la sentenza [del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 )]. (...)».

Regolamento n. 1303/2013 4 Ai sensi dei considerando 65 e 66 del regolamento n. 1303/2013: «(65) [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l’istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l’uso legittimo dei fondi [strutturali e di investimento europei (SIE)]. (...) (66) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Commissione [europea] dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell’attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. (...)». 5 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», è così formulato: «Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell’ambito di un quadro comune («fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE»). (...) (...)». 6 L’articolo 2 del suddetto regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...) 10) “beneficiario”: significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni: a) nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a 200000 [euro], nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 [del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 (TFUE) agli aiuti “ de minimis ” ( GU 2013, L 352, pag. 1 )], (UE) n. 1408/2013 [del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti “ de minimis ” nel settore agricolo ( GU 2013, L 352, pag. 9 )] e (UE) n. 717/2014 [del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti “ de minimis ” nel settore della pesca e dell’acquacoltura ( GU 2014, L 190, pag. 45 )]; e b) nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l’organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi; (...) 36) “irregolarità”: qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione. 37) “operatore economico”: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica; (...)». 7 L’articolo 143 del regolamento n. 1303/2013, intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri», così recita: «1.

Spetta in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi.

Nel caso di un’irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi.

Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un’operazione o programma operativo. [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta[no] una rettifica proporzionale.

Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. (...)».

Diritto bulgaro Lo ZUSEFSU 8 Ai sensi dell’articolo 70 dello Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite fondove pri spodeleno upravlenie [legge sulla gestione delle risorse dei fondi europei a gestione concorrente, DV n. 101, del 22 dicembre 2015, il cui titolo anteriore alla modifica pubblicata in DV n. 51 del 2022, entrata in vigore il 1 o luglio 2022, era così formulato: Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite strukturni i investitsionni fondove (legge sulla gestione delle risorse dei fondi strutturali e d’investimento europei – ZUSESIF)], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZUSEFSU»): «1) Il sostegno finanziario proveniente dalle risorse dei fondi SIE può essere annullato, in tutto o in parte, mediante rettifica finanziaria per i seguenti motivi: (...)

9. a causa di un’irregolarità integrante una violazione delle norme di designazione di un aggiudicatario di cui al capitolo quattro, derivante da un atto o da un’omissione del beneficiario, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio ai fondi strutturali e d’investimento europei; (...) 2) I casi di irregolarità che danno luogo a rettifiche finanziarie ai sensi del paragrafo 1, punto 9, sono indicati in un atto normativo del Consiglio dei Ministri». 9 L’articolo 73, paragrafo 1, ZUSEFSU così recita: «La rettifica finanziaria viene determinata nel suo fondamento e nel suo ammontare con decisione motivata del direttore dell’autorità di gestione che ha approvato il progetto».

Legge sugli appalti pubblici 10 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dello Zakon za obshtestvenite porachki (legge sugli appalti pubblici, DV n. 13, del 16 febbraio 2016), per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici non sono autorizzate a limitare la concorrenza imponendo condizioni o requisiti che comportano un vantaggio indebito o limitano in modo ingiustificato l’accesso di operatori economici agli appalti pubblici, e che non sono proporzionati all’oggetto, al valore, alla complessità, al quantitativo o all’entità dell’appalto pubblico.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali La causa C‑471/23 11 A seguito di una procedura di aggiudicazione nell’ambito del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020, che fa parte dell’accordo di partenariato della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di programmazione 2014-2020, la sovvenzione «Esecuzione di piani integrati per la ricostruzione e lo sviluppo delle città 2014-2020» è stata attribuita direttamente al comune di [OSCURATO:PERSONA]. 12 Il 24 agosto 2018 tale comune ha concluso un accordo di partenariato con l’«Organizatsia na dvizhenieto, parkingi i garazhi» EOOD (Organizzazione dei trasporti, dei parcheggi e dei garage; in prosieguo: l’«azienda municipale»).

Tale accordo di partenariato prevede che detto comune e l’azienda municipale siano rispettivamente denominati «partner capofila» e «partner» nel progetto «Trasporto urbano integrato della città di [OSCURATO:PERSONA]» nell’ambito di tale programma operativo. 13 Conformemente a detto accordo di partenariato, il partner capofila ed il partner sono tenuti, in caso di approvazione di tale progetto, a concludere un contratto amministrativo.

Il partner, ossia, nel caso di specie, l’azienda municipale, è obbligato a svolgere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, conformemente alla legge sugli appalti pubblici, avente ad oggetto la fornitura di materiale rotabile.

Il medesimo accordo prevede, inoltre, che, se nel corso di tale procedura sono commesse violazioni che giustificano l’imposizione di una rettifica finanziaria, le risorse oggetto di tale rettifica sono, fino a concorrenza di quest’ultima, a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, che è parte del contratto che ha dato origine a detta rettifica. 14 Il 19 luglio 2019 il comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di beneficiario della sovvenzione «Esecuzione di piani integrati per la ricostruzione e lo sviluppo delle città 2014-2020», ha stipulato un contratto amministrativo con l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020 ai fini dell’attuazione della proposta di detto progetto, del valore complessivo di 11133732,51 leva bulgari (BGN) (circa EUR 5700000), di cui un importo di BGN 10409573,31 (circa EUR 5300000) come sovvenzione, e un importo di BGN 724159,20 (circa EUR 370000) come contributo proprio del beneficiario. 15 Tale contratto amministrativo prevede che una parte dell’importo della sovvenzione in questione costituisca un aiuto di Stato a favore dell’operatore del trasporto pubblico di passeggeri sotto forma di compensazione di servizio pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007.

Il gestore di tale aiuto è il comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale assume l’impegno di assicurare l’attuazione del regime applicabile, conformemente ai requisiti derivanti da tale regolamento, provvedendo, inter alia , all’istituzione e all’applicazione di adeguati meccanismi di controllo del rispetto di detti requisiti. 16 Conformemente alle condizioni generali di detto contratto amministrativo, il beneficiario è responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020, per le azioni dei partner e degli appaltatori esterni nell’attuazione del progetto, rispondendo «in proprio di tutti i rischi, compresi gli esborsi non giustificati e le rettifiche finanziarie imputate alla sovvenzione del bilancio del progetto». 17 Dopo aver avviato una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in qualità di operatore di un servizio di interesse economico generale e di soggetto identificato come destinatario di un aiuto di Stato proveniente dalle risorse dei fondi SIE, il 31 marzo 2020 l’azienda municipale ha stipulato con l’aggiudicataria «Excelor-Alfa» DZZD un contratto di appalto pubblico avente ad oggetto la fornitura di tre autobus elettrici. 18 A seguito di una segnalazione di irregolarità, l’11 maggio 2022 l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020 ha adottato una decisione di rettifica finanziaria nei confronti del comune di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione di rettifica finanziaria dell’11 maggio 2022») a causa di un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, punto 9, dello ZUSEFSU, commessa dall’azienda municipale.

Tale rettifica ammontava al 25% delle risorse dei fondi SIE stanziati ai fini del finanziamento di tale contratto di appalto pubblico. 19 Il comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 20 Con sentenza del 1 o novembre 2022, tale organo giurisdizionale ha respinto il ricorso con la motivazione che detto comune era l’unico beneficiario della sovvenzione di cui trattasi in quanto contraente del contratto amministrativo di cui al punto 14 della presente sentenza e che, nella sua qualità di parte di tale contratto, detto comune poteva legittimamente essere considerato destinatario dell’atto amministrativo che ha fissato la rettifica finanziaria di cui trattasi.

Detto organo giurisdizionale ha altresì rilevato che la circostanza che lo stesso comune, in qualità di beneficiario di tale sovvenzione, abbia concluso accordi di partenariato per talune attività non lo esonera dalla propria responsabilità in quanto parte di detto contratto avente un rapporto diretto con l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020.

Il medesimo organo giurisdizionale ha infine constatato che la clausola volta a disciplinare la responsabilità per le violazioni e i rischi, comprese le rettifiche finanziarie, aveva carattere di clausola di regresso nel senso che essa mirava a determinare, nei rapporti interni tra i partner, su chi ricadesse la responsabilità relativa a siffatte rettifiche. 21 Il comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 22 Secondo tale giudice, anzitutto, chiarire se il comune di [OSCURATO:PERSONA] sia l’unico beneficiario della sovvenzione di cui trattasi e se esso abbia commesso, in tale veste, una violazione del diritto bulgaro che ha dato origine a una rettifica finanziaria, è una questione che richiede di interpretare la nozione di «beneficiario», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013. 23 Inoltre, occorrerebbe acclarare se il comune di [OSCURATO:PERSONA] possa essere considerato il destinatario della decisione di rettifica finanziaria dell’11 maggio 2022 per un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, commessa dall’azienda municipale, e se esso debba quindi assumersi la responsabilità per le violazioni commesse nel corso della procedura di aggiudicazione di appalto pubblico indetta da tale azienda, sebbene detto comune non utilizzi le risorse provenienti dai fondi SIE a titolo del contratto di appalto pubblico concluso a seguito di tale procedura. 24 Infine, qualora fosse accertato che l’azienda municipale è il beneficiario della sovvenzione oggetto di tale rettifica finanziaria, nella sua qualità di destinatario di tale sovvenzione nonché di organismo di diritto pubblico responsabile dell’avvio e dell’esecuzione dell’operazione specifica di acquisto di materiale rotabile, si porrebbe altresì la questione del motivo per cui non le è stato garantito il diritto di partecipare alla procedura di determinazione di detta rettifica finanziaria e se essa avrebbe dovuto poter intervenire in qualità di parte nel procedimento di impugnazione di quest’ultima dinanzi all’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]). 25 Alla luce di tali circostanze, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il gestore di un aiuto di Stato sotto forma di risorse provenienti dai [fondi SIE], che non sia il destinatario dell’aiuto, ricada nella nozione di “beneficiario” dell’aiuto nell’ambito degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo [2], punto 10, del [regolamento n. 1303/2013]. 2) Se il gestore di un aiuto di Stato sotto forma di fondi SIE, che non sia il soggetto che utilizzi l’aiuto sulla base di un appalto pubblico, possa essere il corretto destinatario di una decisione con cui venga applicata una rettifica finanziaria per violazione del diritto nazionale o dell’Unione commessa nell’aggiudicazione dell’appalto pubblico. 3) Se, nel caso di aiuti di Stato sotto forma di fondi SIE, debbano sussistere due condizioni cumulative con riguardo al soggetto destinatario della misura amministrativa di “rettifica finanziaria” per un’irregolarità ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013: che esso sia il destinatario della sovvenzione proveniente dai fondi interessati dall’irregolarità e che esso sia il soggetto che abbia utilizzato i fondi medesimi. 4) Se la responsabilità per le violazioni di legge nell’utilizzazione di un aiuto di Stato sotto forma di fondi SIE possa essere disciplinata o ridistribuita per effetto di un contratto tra il destinatario e il gestore dell’aiuto, o se la responsabilità gravi sul destinatario dell’aiuto che lo abbia utilizzato contra legem . 5) Se sussista una responsabilità solidale del destinatario dell’aiuto e del gestore dell’aiuto e se tale responsabilità debba essere prevista nel contratto di concessione dell’aiuto. 6) Se l’articolo 41 e l’articolo 47 della [Carta] ostino ad una prassi amministrativa e ad una giurisprudenza nazionali in un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui ad un “operatore di un servizio di interesse economico generale”, quale [l’Azienda municipale], autore di una presunta violazione dello Zakon za obshtestvenite porachki (Legge sugli appalti pubblici) nel procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico nell’ambito dell’utilizzazione di fondi SIE (che costituiscono un aiuto di Stato), venga negata la legittimazione sia alla partecipazione alla procedura di applicazione di una rettifica finanziaria relativa a un contratto dal medesimo concluso, sia alla partecipazione al procedimento giurisdizionale di impugnazione di tale atto amministrativo, in base al rilievo che l’operatore medesimo, in quanto partner del Comune interessato in base all’accordo di partenariato, resterebbe civilmente responsabile in via di regresso».

La causa C‑477/23 26 La causa C‑477/23 verte sull’utilizzo di fondi SIE per il periodo 2014-2020 nell’ambito di un «procedimento combinato per la progettazione e la costruzione di impianti di compostaggio e di impianti per il pretrattamento dei rifiuti domestici», il cui obiettivo è ridurre la quantità di rifiuti smaltiti in discarica fornendo capacità supplementare per il pretrattamento dei rifiuti indifferenziati nonché per la raccolta differenziata e il riciclaggio mediante compostaggio dei rifiuti verdi e/o biodegradabili. 27 Nell’ambito della procedura volta all’ottenimento di una sovvenzione diretta, per la regione di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), diversi comuni, tra cui, in particolare, i comuni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], hanno predisposto una proposta di progetto comune per la concessione di una tale sovvenzione.

I comuni coinvolti dovevano sottoscrivere un contratto amministrativo relativo alla concessione di una sovvenzione nell’ambito del programma operativo «Ambiente» 2014-2020.

Tale contratto prevede che i comuni che vi aderiscono designino il comune di [OSCURATO:PERSONA] come «comune capofila».

Inoltre, detto contratto prevede che tutti i comuni siano beneficiari, nonostante il fatto che a lato del nome di ciascuno di detti comuni venga indicato anche il rispettivo status di «partner». 28 Dalle norme di attuazione del progetto approvato nell’ambito di tale procedura, che costituiscono parte integrante del contratto amministrativo menzionato al punto precedente, risulta che il comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto «comune capofila», è responsabile per la gestione di tale progetto e dispone del potere di ricevere sul proprio conto bancario i fondi di cui trattasi e di distribuirli ai comuni partner, mentre questi ultimi partecipano congiuntamente con il comune capofila alla preparazione nonché all’attuazione tecnica e finanziaria di detto progetto.

In tale contesto, il comune di [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a predisporre e aggiudicare l’appalto pubblico avente ad oggetto la progettazione, la supervisione d’autore, la costruzione, la fornitura e la realizzazione di un impianto di compostaggio dei rifiuti verdi e/o biodegradabili raccolti separatamente, con una capacità di 2 000 tonnellate all’anno. 29 Nell’ambito della procedura di aggiudicazione di tale appalto pubblico, il comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha stipulato un contratto di appalto pubblico con la «[OSCURATO:PERSONA]» EOOD. 30 Con decisione del 21 marzo 2022, l’autorità di gestione del programma operativo «Ambiente» 2014-2020 ha imposto al comune di [OSCURATO:PERSONA] una rettifica finanziaria del 10% delle risorse dei fondi SIE stanziati ai fini del finanziamento di tale contratto di appalto pubblico (in prosieguo: la «decisione di rettifica finanziaria del 21 marzo 2022»).

Tale rettifica finanziaria è stata imposta a causa di un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, punto 9, dello ZUSEFSU, commessa dal comune di [OSCURATO:PERSONA]. 31 Il comune di [OSCURATO:PERSONA], che non è il destinatario della decisione di rettifica finanziaria del 21 marzo 2022, ha proposto ricorso avverso quest’ultima dinanzi all’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]).

Con sentenza del 26 ottobre 2022, tale organo giurisdizionale ha respinto il ricorso considerando che, sebbene tale decisione abbia indicato unicamente il comune di [OSCURATO:PERSONA] quale destinatario di quest’ultima, il comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministrazione aggiudicatrice, aveva sottoscritto il contratto di appalto pubblico e aveva un interesse giuridico a proporre tale ricorso.

Tuttavia, detto organo giurisdizionale ha dichiarato che tale decisione era stata adottata conformemente al diritto bulgaro. 32 Il comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), giudice del rinvio. 33 Secondo tale giudice, esisterebbe una divergenza nella giurisprudenza nazionale relativa a situazioni fattuali analoghe a quella di cui trattasi nella presente causa, riguardante la medesima procedura di finanziamento mediante fondi SIE. 34 Infatti, da un lato, risulterebbe da talune decisioni nazionali che solo il comune capofila del progetto di cui trattasi abbia lo status di «beneficiario», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013, e che esso sia il destinatario della decisione di rettifica finanziaria, mentre gli altri comuni partner non avrebbero tale qualità.

Così, nelle cause che hanno dato origine a tali decisioni nazionali, i comuni partner, diversi dal comune capofila, non erano stati legittimati a partecipare né alla procedura di determinazione della rettifica finanziaria di cui trattasi, né al procedimento giurisdizionale di impugnazione dell’atto che l’ha introdotta, seppure tali comuni partner fossero all’origine dell’irregolarità sfociata in tale rettifica finanziaria. 35 Dall’altro lato, taluni organi giurisdizionali nazionali riterrebbero che, in caso di violazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici commessa da un comune che spende somme provenienti dai fondi SIE, tale comune dovrebbe essere considerato destinatario dell’atto di rettifica finanziaria di cui trattasi nonché legittimato a partecipare al procedimento di determinazione della rettifica finanziaria di cui trattasi e a difendersi dinanzi a un organo giurisdizionale. 36 Peraltro, il giudice del rinvio esprime dubbi sul modo in cui occorra determinare la responsabilità connessa a rettifiche finanziarie originate dalla commissione di violazioni delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici nell’ambito dell’utilizzo dei fondi SIE. 37 Ciò premesso, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’interpretazione dell’articolo 2, punti 10, 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013 osti a una normativa nazionale o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa in base alla quale, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, solo uno dei Comuni partner (aderenti al contratto amministrativo di sovvenzione), che abbia sottoscritto il contratto di gestione della sovvenzione finanziaria in qualità di capofila, debba essere considerato beneficiario della sovvenzione dei fondi SIE.

Quali siano i requisiti che un’organizzazione deve soddisfare per essere classificata, in un caso come quello in esame, come beneficiaria ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013. 2) Se l’interpretazione dell’articolo 2, punti 10, 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013 osti a una normativa nazionale o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa in base alla quale, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, la rettifica finanziaria per una violazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici commessa da un operatore economico venga stabilita per mezzo di una decisione di cui sia destinatario un altro operatore economico, che non abbia commesso alcuna violazione, ma sia indicato come capofila nel contratto relativo alla sovvenzione finanziaria. 3) Se il regolamento n. 1303/2013 osti a una normativa nazionale o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa in base alla quale la responsabilità per una rettifica finanziaria può essere ridistribuita contrattualmente tra i partner del progetto o se, invece, ogni operatore economico debba assumersi la responsabilità per le rettifiche finanziarie relative a violazioni dal medesimo commesse nell’uso dei fondi SIE nell’ambito dei contratti di cui sia parte. 4) Se gli articoli 41 e 47 della [Carta] ostino ad una prassi amministrativa e ad una giurisprudenza nazionali in un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui al Comune ritenuto autore della violazione della legge sull’aggiudicazione degli appalti pubblici commessa nell’aggiudicazione dell’appalto pubblico nell’ambito della procedura di utilizzo dei fondi SIE, venga negata la legittimazione tanto alla partecipazione alla procedura di determinazione di una rettifica finanziaria relativa a un contratto stipulato dal Comune stesso, quanto alla partecipazione al procedimento giurisdizionale di impugnazione di tale atto amministrativo, in base al rilievo che, in quanto partner, resterebbe esperibile per il medesimo il procedimento civile in virtù dell’accordo di partenariato con il partner capofila».

Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione nella causa C‑471/23 e sulla prima questione nella causa C‑477/23 38 Con la sua prima questione nella causa C‑471/23 e la sua prima questione nella causa C‑477/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013 debba essere interpretato nel senso che può rientrare nella nozione di «beneficiario», ai sensi di tale disposizione, un organismo responsabile dell’avvio, o di entrambi, avvio e attuazione, delle operazioni di cui trattasi, ma che non riceve un aiuto di Stato di cui a detto articolo 2, punto 10, lettera a), nonché un organismo che non ha sottoscritto un contratto amministrativo di sovvenzione in qualità di «capofila». 39 L’articolo 2, punto 10, di tale regolamento definisce, in un primo momento, la nozione di «beneficiario» come un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi, avvio e attuazione, delle operazioni.

In un secondo momento, tale disposizione precisa, alle lettere a) e b), che tale organismo è, rispettivamente, nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a EUR 200000, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, e, nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del regolamento n. 1303/2013, quello che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi. 40 Dalla formulazione della prima parte della definizione di tale nozione di cui all’articolo 2, punto 10, risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per determinare se il beneficiario, nella sua qualità di organismo pubblico o privato o di persona fisica, sia incaricato unicamente dell’avvio delle operazioni di cui trattasi o tanto dell’avvio quanto dell’attuazione delle stesse. 41 Per quanto riguarda la seconda parte di tale disposizione, essa prevede norme relative alla determinazione del beneficiario nei casi relativi agli aiuti di Stato e agli strumenti finanziari di cui al titolo IV della parte II del regolamento n. 1303/2013. 42 A tal riguardo, occorre rilevare che le condizioni previste dalla prima parte dell’articolo 2, punto 10, di tale regolamento e le condizioni previste da tale articolo 2, punto 10, lettere a) e b), sono separate[, in alcune versioni linguistiche,] dalla congiunzione «e».

Tuttavia, l’impiego di quest’ultima non significa che tali condizioni siano di natura cumulativa.

Al contrario, le disposizioni contenute in tale prima parte prevedono una regola generale, mentre quelle enunciate al suddetto articolo 2, punto 10, lettere a) e b), costituiscono norme complementari relative a situazioni specifiche. 43 Pertanto, occorre constatare che la formulazione dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013 non esclude in alcun modo l’esistenza di più beneficiari per una stessa operazione. 44 A tal riguardo, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 66 di tale regolamento, la responsabilità dell’attuazione delle operazioni dei programmi spetta in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali sono quindi liberi di determinare, in particolare, l’organismo responsabile dell’avvio delle operazioni in questione o di entrambi, avvio e attuazione, delle stesse, così come l’organismo che riceve l’aiuto di cui trattasi. 45 Un’interpretazione contraria potrebbe dar luogo a situazioni in cui nessun organismo potrebbe essere qualificato come beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013, in quanto non sarebbe in grado di soddisfare le due condizioni previste alla prima parte di tale articolo 2, punto 10, e al punto 10, lettere a) o b). 46 Peraltro, come rilevato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, per quanto riguarda la situazione specifica prevista all’articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, poiché una sovvenzione può essere composta da diverse parti, alcune delle quali costituenti aiuti di Stato, una tale interpretazione richiederebbe, per le parti di un’operazione oggetto di un aiuto, che l’organismo che riceve tale aiuto sia il beneficiario, ai sensi di tale articolo 2, punto 10, lettera a), mentre, per le altre parti della stessa operazione, il beneficiario sia l’organismo responsabile dell’avvio, o di entrambi, avvio e attuazione, di quest’ultima, ai sensi della prima parte di detto articolo 2, punto

10. Orbene, tale interpretazione potrebbe scontrarsi con le difficoltà pratiche legate alla natura spesso interdipendente delle sovvenzioni e all’identificazione di quelle tra esse che possono assumere la forma di aiuti di Stato. 47 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nella causa C‑471/23, in forza del contratto amministrativo concluso con l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020 nella prospettiva dell’attuazione della proposta del progetto di cui trattasi in tale causa, il comune di [OSCURATO:PERSONA] è stato designato come responsabile dell’attuazione di tale progetto, mentre l’azienda municipale è stata identificata come soggetto destinatario di un aiuto di Stato.

A tal riguardo, una parte della sovvenzione a detto progetto costituirebbe un aiuto di Stato, ma il giudice del rinvio non precisa se l’importo di tale aiuto sia inferiore a EUR 200000.

Nella causa C‑477/23, il comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di comune «capofila», che è responsabile della gestione del progetto di cui trattasi in quest’ultima causa, partecipa insieme ad altri comuni, tra cui il comune di [OSCURATO:PERSONA], alla preparazione e all’attuazione tecnica e finanziaria di quest’ultimo progetto. 48 A tal riguardo, spetterà al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti del procedimento principale e ad interpretare la normativa nazionale pertinente, stabilire se, nella causa C‑471/23, il comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché, nella causa C‑477/23, i comuni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], siano responsabili dell’avvio, o di entrambi, avvio e attuazione, delle operazioni di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, prima parte, del regolamento n. 1303/2013, se l’aiuto ricevuto dall’azienda municipale nella causa C‑471/23 rientri nella nozione di «aiuti di Stato» ai sensi dell’articolo 2, punto 10, lettera a), di tale regolamento e, se del caso, l’importo di tale aiuto. 49 A tal proposito, occorre ricordare, al pari della Commissione, che dai considerando 5, 33 e 36 del regolamento n. 1370/2007, nonché dalla giurisprudenza costante della Corte, risulta che la compensazione di servizio pubblico concessa nel rispetto di tutte le condizioni stabilite in tale regolamento non costituisce un aiuto di Stato. 50 Peraltro, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, sebbene, in forza dell’articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto debba essere considerato beneficiario ai sensi di tale disposizione, nulla esclude che un organismo che soddisfi le condizioni previste dalla prima parte del medesimo articolo 2, punto 10, possa essere parimenti considerato beneficiario ai sensi di quest’ultima disposizione. 51 Per quanto riguarda il quesito del giudice del rinvio, nella causa C‑477/23, volto a chiarire se solo un ente pubblico che abbia sottoscritto un contratto amministrativo di sovvenzione in quanto «capofila» debba essere considerato beneficiario della sovvenzione di cui trattasi, occorre constatare che l’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013 non prevede categorie specifiche di potenziali beneficiari. 52 Pertanto, nei limiti in cui un organismo è responsabile dell’avvio, o di entrambi, avvio e attuazione, delle operazioni, quest’ultimo può essere considerato come «beneficiario» ai sensi di tale disposizione, e ciò indipendentemente dal fatto che un tale organismo sia stato designato «capofila» o meno. 53 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑471/23 e alla prima questione nella causa C‑477/23 dichiarando che l’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013 deve essere interpretato nel senso che può rientrare nella nozione di «beneficiario», ai sensi di tale disposizione, un organismo responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni di cui trattasi, ma che non riceve un aiuto di Stato di cui a tale articolo 2, punto 10, lettera a), nonché un organismo che non ha sottoscritto un contratto amministrativo di sovvenzione in qualità di «capofila».

Sulle questioni dalla seconda alla quinta nella causa C‑471/23 nonché sulle questioni seconda e terza nella causa C‑477/23 54 Con le sue questioni dalla seconda alla quinta nella causa C‑471/23 nonché con le sue questioni seconda e terza nella causa C‑477/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punti 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013 debba essere interpretato nel senso che esso osta, da un lato, a una normativa nazionale secondo la quale una decisione di rettifica finanziaria per violazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici può essere rivolta a un operatore economico diverso da quello che ha commesso tale violazione e, dall’altro, a che la responsabilità per tale rettifica finanziaria sia solidale, che tale responsabilità possa essere ripartita contrattualmente tra tale operatore economico e l’operatore che ha commesso detta violazione, o che detta responsabilità sia assunta da quest’ultimo. 55 In via preliminare, occorre ricordare che, in virtù dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, costituisce irregolarità, ai sensi di tale disposizione, qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione. 56 Inoltre, l’articolo 143, paragrafo 1, di tale regolamento prevede, in particolare, che spetta in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi.

A tal fine, come enunciato dal paragrafo 2 di tale articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. 57 Tuttavia, nessuna disposizione di detto regolamento prevede norme relative alla definizione dei destinatari di un atto di rettifica finanziaria. 58 A tal riguardo, occorre ricordare che l’obbligo di restituire un vantaggio indebitamente percepito tramite una pratica irregolare non costituisce una sanzione, bensì è la semplice conseguenza della constatazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del beneficio previsto dalla normativa dell’Unione non sono state rispettate, rendendo indebito il vantaggio conseguito (sentenza del 1o ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑743/18 , EU:C:2020:767 , punto 64 e giurisprudenza ivi citata). 59 Ne consegue che la restituzione di un vantaggio indebitamente percepito tramite un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, non deve necessariamente essere richiesta all’organismo che ha commesso una tale irregolarità. 60 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nella causa C‑471/23, il comune di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto il contratto amministrativo di sovvenzione di cui trattasi con l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020 ed era il destinatario della decisione di rettifica finanziaria dell’11 maggio 2022, nonostante il fatto che l’azienda municipale avesse asseritamente commesso l’irregolarità in questione.

Nella causa C‑477/23, i comuni coinvolti, tra cui il comune di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe asseritamente commesso detta irregolarità, e il comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di «comune capofila», hanno tutti sottoscritto il contratto amministrativo di sovvenzione di cui trattasi, e quest’ultimo comune era il destinatario della decisione di rettifica finanziaria del 21 marzo 2022. 61 Orbene, è giocoforza constatare che, come risulta dal punto 59 della presente sentenza, organismi di diritto pubblico come i comuni di cui trattasi nei procedimenti principali possono essere destinatari di un atto di rettifica finanziaria, e ciò nonostante il fatto che essi non abbiano commesso alcuna irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013. 62 Per quanto riguarda la questione della responsabilità per le rettifiche finanziarie originate dalla commissione di violazioni delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici nell’ambito dell’utilizzo dei fondi SIE, occorre ricordare che le controversie relative al recupero di importi indebitamente versati in forza del diritto dell’Unione vanno risolte, ove il diritto dell’Unione non abbia disposto in materia, dai giudici nazionali a norma del loro diritto nazionale, fatti salvi i limiti posti dal diritto dell’Unione (sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑443/21 , EU:C:2022:899 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 63 Quindi, in assenza di disposizioni relative a tale responsabilità nel regolamento n. 1303/2013, quest’ultima è determinata dal diritto nazionale e dagli impegni contrattuali dei partecipanti a una data operazione. 64 Pertanto, e in funzione del contenuto di tali impegni contrattuali, sebbene ciascun operatore economico coinvolto possa, agli occhi dell’autorità nazionale competente, essere considerato responsabile in solido per una stessa operazione, una siffatta responsabilità finanziaria può essere altresì ripartita tra gli operatori economici coinvolti o assunta dal solo operatore economico che abbia commesso l’irregolarità di cui trattasi. 65 Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli.

Tale principio postula in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20 , EU:C:2024:818 , punto 158 e giurisprudenza ivi citata]. 66 Peraltro, il principio della certezza del diritto si impone con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19 , EU:C:2021:335 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 67 Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che, nella causa C‑471/23, il comune di [OSCURATO:PERSONA] si assume tutti i rischi, tra cui, in particolare, le rettifiche finanziarie imputate alla sovvenzione al bilancio del progetto di cui trattasi, mentre l’azienda municipale non sembra avere una siffatta responsabilità finanziaria nei confronti dell’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020.

Per contro, nella causa C‑477/23, i comuni coinvolti partecipano congiuntamente, in particolare, all’attuazione finanziaria del progetto di cui trattasi ed il comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di «comune capofila», dispone del potere di ricevere sul proprio conto bancario i fondi di cui trattasi e di distribuirli ai comuni partner. 68 A tal riguardo, spetterà al giudice del rinvio verificare, da un lato, su quali operatori economici gravi la responsabilità finanziaria nei confronti delle autorità di gestione interessate conformemente al diritto nazionale e alle clausole dei contratti di cui trattasi e, dall’altro, se tali operatori economici finanziariamente responsabili fossero in grado di sapere che, in caso di irregolarità nell’esecuzione del progetto in questione, essi sarebbero stati responsabili, singolarmente, in solido o secondo altre modalità, per la rettifica finanziaria nei confronti di tali autorità di gestione. 69 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quinta nella causa C‑471/23, nonché alle questioni seconda e terza nella causa C‑477/23, dichiarando che l’articolo 2, punti 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta né a una normativa nazionale secondo la quale una decisione di rettifica finanziaria per violazione delle norme sull’aggiudicazione di appalti pubblici può essere rivolta a un operatore economico diverso da quello che ha commesso tale violazione, né a che la responsabilità di tale rettifica finanziaria sia solidale, a che tale responsabilità possa essere ripartita contrattualmente tra detto operatore economico e quello che ha commesso detta violazione o a che tale responsabilità sia assunta da quest’ultimo, a condizione che gli operatori economici finanziariamente responsabili siano in grado di sapere che, qualora si verifichi un’irregolarità nell’esecuzione del progetto di cui trattasi, essi sarebbero in tal modo responsabili per detta rettifica finanziaria nei confronti dell’autorità di gestione interessata.

Sulla sesta questione nella causa C‑471/23 e sulla quarta questione nella causa C‑477/23 70 Con la sua sesta questione nella causa C‑471/23 e con la sua quarta questione nella causa C‑477/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 41 e 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale secondo la quale un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, che ha dato origine a una rettifica finanziaria, non ha il diritto di partecipare né alla procedura di determinazione di tale rettifica finanziaria, né al procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultima, per il motivo che tale operatore economico dispone di un rimedio di diritto civile ai sensi di un accordo di partenariato. 71 In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 65 di tale regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l’istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l’uso legittimo dei fondi SIE, e che, conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, di detto regolamento, spetta in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare accertamenti sulle irregolarità e effettuare le rettifiche finanziarie necessarie. 72 Quando adottano tali misure di attuazione del diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto e le disposizioni della Carta [sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. 73 Dato che, in tale contesto, il giudice di rinvio si riferisce, in particolare, all’articolo 41 della Carta, relativo al diritto a una buona amministrazione, occorre sottolineare che tale articolo è rivolto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e non agli organi o agli enti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, cosicché il singolo non può invocare tale articolo nei confronti delle autorità nazionali.

Tuttavia, allorché uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, i diritti che derivano dal principio di buona amministrazione, quale principio generale del diritto dell’Unione, e segnatamente il diritto di qualsiasi soggetto di vedere la propria causa trattata imparzialmente ed entro un termine ragionevole, trovano applicazione nell’ambito del procedimento condotto dall’autorità nazionale competente [sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata]. 74 Nei limiti in cui il giudice del rinvio fa riferimento anche al diritto di partecipare al procedimento, occorre precisare che esso, in quanto consente di esercitare il diritto al contraddittorio, costituisce parte integrante dei diritti della difesa, il cui rispetto è un principio generale del diritto dell’Unione.

Il diritto al contraddittorio garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, incluso qualora tale formalità non sia prevista dalla normativa applicabile.

La regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso [sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. 75 Tale norma è applicabile ad una procedura amministrativa di determinazione di una rettifica finanziaria, condotta dalle autorità nazionali a causa della commissione di un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013. 76 Peraltro, il principio della tutela giurisdizionale effettiva, garantito all’articolo 47 della Carta, è costituito da diversi elementi, tra i quali figurano i diritti della difesa, il principio della parità delle armi, il diritto di ricorso ad un giudice nonché la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare [sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata]. 77 Nel caso di specie, come rilevato al punto 67 della presente sentenza, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, nella causa C‑471/23, l’azienda municipale che ha asseritamente commesso l’irregolarità non aveva alcun rapporto contrattuale con l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020 e non risulta essere finanziariamente responsabile, nei confronti di tale autorità, dell’attuazione del progetto di cui trattasi.

Per quanto riguarda la causa C‑477/23, il giudice del rinvio non indica su quale dei comuni coinvolti gravi una siffatta responsabilità finanziaria. 78 A tal riguardo, occorre rilevare che, laddove detto giudice concluda che l’operatore economico che ha commesso l’irregolarità non è finanziariamente responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione interessata, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, i princìpi generali del diritto dell’Unione di buona amministrazione e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 47 della Carta non ostano a che tale operatore economico non abbia il diritto di partecipare né alla procedura di determinazione della rettifica finanziaria, né al procedimento giurisdizionale diretto all’annullamento di quest’ultima. 79 In un caso del genere, in cui una decisione di rettifica finanziaria inciderebbe direttamente sugli interessi non già di detto operatore economico, bensì dell’operatore economico che è finanziariamente responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione interessata, dell’attuazione di tale progetto, è a quest’ultimo che deve essere riconosciuto il diritto di partecipare alla procedura di determinazione di tale rettifica finanziaria e al procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultima. 80 Per contro, laddove il giudice del rinvio constati che l’operatore economico che ha commesso l’irregolarità è finanziariamente responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione interessata, per l’attuazione del progetto in questione, e che i suoi interessi sono quindi direttamente lesi dalla decisione di rettifica finanziaria risultante dalla constatazione di tale irregolarità, i principi generali del diritto dell’Unione di buona amministrazione e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 47 della Carta ostano a che tale operatore economico non possa né far valere il proprio punto di vista nella procedura di applicazione di tale rettifica finanziaria, né avere accesso a un organo giurisdizionale per impugnarla. 81 A tal riguardo, la circostanza richiamata da detto giudice, secondo cui detto operatore economico è civilmente responsabile in via di regresso e può disporre di diritti in un procedimento civile a parte nei confronti del beneficiario capofila in forza dell’accordo di partenariato con il partner capofila, non appare pertinente, in quanto un siffatto rimedio di natura civile non consente al medesimo operatore economico di impugnare l’adozione stessa di una siffatta decisione di rettifica finanziaria che gli arreca pregiudizio. 82 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla sesta questione nella causa C‑471/23, nonché alla quarta questione nella causa C‑477/23, dichiarando che i principi generali del diritto dell’Unione di buona amministrazione e del rispetto dei diritti della difesa, nonché l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale secondo la quale un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, la quale ha dato luogo a una rettifica finanziaria, non ha il diritto di partecipare né alla procedura che determina tale rettifica finanziaria, né al procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultima, in base al rilievo che tale operatore economico dispone di un rimedio di diritto civile ai sensi di un accordo di partenariato, qualora detto operatore economico sia finanziariamente responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione interessata, dell’attuazione del progetto di cui trattasi.

Sulle spese 83 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dev’essere interpretato nel senso che: può rientrare nella nozione di «beneficiario», ai sensi di tale disposizione, un organismo responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni di cui trattasi, ma che non riceve un aiuto di Stato di cui a tale articolo 2, punto 10, lettera a), nonché un organismo che non ha sottoscritto un contratto amministrativo di sovvenzione in qualità di «capofila». 2) L’articolo 2, punti 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013, modificato dal regolamento 2018/1046, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta né a una normativa nazionale secondo la quale una decisione di rettifica finanziaria per infrazione alle norme sull’aggiudicazione di appalti pubblici può essere rivolta a un operatore economico diverso da quello che ha commesso tale infrazione, né a che la responsabilità di tale rettifica finanziaria sia solidale, a che tale responsabilità possa essere ripartita contrattualmente tra detto operatore economico e quello che ha commesso detta infrazione o a che tale responsabilità sia assunta da quest’ultimo, a condizione che gli operatori economici finanziariamente responsabili siano in grado di sapere che, qualora si verifichi un’irregolarità nell’esecuzione del progetto di cui trattasi, essi sarebbero in tal modo responsabili per detta rettifica finanziaria nei confronti dell’autorità di gestione interessata. 3) I princìpi generali del diritto dell’Unione di buona amministrazione e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che: ostano a una prassi nazionale secondo la quale un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, come modificato dal regolamento 2018/1046, la quale ha dato luogo a una rettifica finanziaria, non ha il diritto di partecipare né alla procedura che determina tale rettifica finanziaria, né al procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultima, in base al rilievo che tale operatore economico dispone di un rimedio di diritto civile ai sensi di un accordo di partenariato, qualora detto operatore economico sia finanziariamente responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione interessata, dell’attuazione del progetto di cui trattasi.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0471 SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione) 6 marzo 2025 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Coesione economica, sociale e territoriale – Risorse proprie dell’Unione europea – Tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Regolamento (UE) n. 1303/2013 – Articolo 2, punto 10 – Nozione di “beneficiario” – Rettifica finanziaria per violazione di una normativa nazionale in materia di appalti pubblici – Destinatario di una decisione di rettifica finanziaria – Determinazione della responsabilità relativa a tale rettifica e ripartizione contrattuale di tale responsabilità tra il beneficiario di un aiuto di Stato e il gestore di quest’ultimo – Partecipazione ai procedimenti amministrativo e giudiziario relativi a tale decisione – Articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea» Nelle cause riunite C‑471/23 e C‑477/23, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), con decisioni del 13 luglio 2023, pervenute in cancelleria il 25 luglio 2023, nei procedimenti [OSCURATO:PERSONA] (C‑471/23), [OSCURATO:PERSONA] (C‑477/23) contro [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014–2020 (C‑471/23), [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Оkolna sreda» 2014–2020 (C‑477/23), con l’intervento di: Varhovna administrativna prokuratura, LA CORTE (Ottava Sezione), composta da N. Jääskinen, presidente della Nona Sezione, facente funzione di presidente dell’Ottava Sezione, M. Gavalec (relatore) e J. Passer, giudici, avvocato generale: T. Ćapeta cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, considerate le osservazioni presentate: – per l’[OSCURATO:PERSONA], da A.A. Kecheva; – per il [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Оkolna sreda» 2014-2020, da G. Simeonova; – per la Commissione europea, da D. Drambozova, C. Ehrbar e J. Hradil, in qualità di agenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, punti 10, 36 e 37, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ( GU 2013, L 347, pag. 320 , e rettifica in GU 2016, L 200, pag. 140 ), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018 ( GU 2018, L 193, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1303/2013»), nonché degli articoli 41 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie che oppongono, la prima, l’[OSCURATO:PERSONA] (comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014-2020 (direttore dell’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020) (C‑471/23) e, la seconda, l’[OSCURATO:PERSONA] (comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) al [OSCURATO:PERSONA] na Upravlyavashtia organ na Operativna programa «Okolna sreda» 2014-2020 (direttore dell’autorità di gestione del programma operativo «Ambiente» 2014-2020) (C‑477/23) in merito alle modalità di adozione di decisioni di rettifica finanziaria a seguito di irregolarità constatate in sede di attuazione di progetti cofinanziati dai fondi dell’Unione europea. Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento (CE) n. 1370/2007 3 Ai sensi dei considerando 5, 33 e 36 del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 ( GU 2007, L 315, pag. 1 ): «(5) (...) Se gli [OSCURATO:PERSONA] membri, a norma del presente regolamento, scelgono di escludere certe regole generali dall’ambito di applicazione del regolamento stesso, si dovrebbe applicare il regime generale per gli aiuti di Stato. (...) (33) Nei punti da 87 a 95 della sentenza del 24 luglio 2003 [[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 )], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha statuito che le compensazioni di servizio pubblico non costituiscono vantaggi ai sensi dell’articolo [107 TFUE] qualora soddisfino cumulativamente quattro criteri. Qualora questi criteri non siano soddisfatti e ricorrano i criteri generali per l’applicazione dell’articolo [107, paragrafo 1, TFUE], le compensazioni di servizio pubblico costituiscono aiuti di Stato e sono soggette agli articoli [93, 106, 107 e 108 TFUE]. (...) (36) (...) Qualsiasi compensazione concessa in relazione alla fornitura di servizi di trasporto pubblico di passeggeri diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento e che rischi di implicare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo [107, paragrafo 1, TFUE] dovrebbe essere conforme alle disposizioni degli articoli [93, 106, 107 e 108 TFUE], compresa ogni pertinente interpretazione della Corte di giustizia delle Comunità europee e, in particolare, la sentenza [del 24 luglio 2003, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( C‑280/00 , EU:C:2003:415 )]. (...)». Regolamento n. 1303/2013 4 Ai sensi dei considerando 65 e 66 del regolamento n. 1303/2013: «(65) [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l’istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l’uso legittimo dei fondi [strutturali e di investimento europei (SIE)]. (...) (66) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli [OSCURATO:PERSONA] membri e la Commissione [europea] dovrebbero avere la responsabilità della gestione e del controllo dei programmi. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell’attuazione e del controllo delle operazioni dei programmi. (...)». 5 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Oggetto», è così formulato: «Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell’ambito di un quadro comune («fondi strutturali e di investimento europei – fondi SIE»). (...) (...)». 6 L’articolo 2 del suddetto regolamento, intitolato «Definizioni», prevede quanto segue: «Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni: (...) 10) “beneficiario”: significa un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni: a) nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a 200000 [euro], nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti della Commissione (UE) n. 1407/2013 [del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 (TFUE) agli aiuti “ de minimis ” ( GU 2013, L 352, pag. 1 )], (UE) n. 1408/2013 [del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti “ de minimis ” nel settore agricolo ( GU 2013, L 352, pag. 9 )] e (UE) n. 717/2014 [del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 [TFUE] agli aiuti “ de minimis ” nel settore della pesca e dell’acquacoltura ( GU 2014, L 190, pag. 45 )]; e b) nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del presente regolamento, l’organismo che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi; (...) 36) “irregolarità”: qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione. 37) “operatore economico”: qualsiasi persona fisica o giuridica o altra entità che partecipa all’esecuzione dell’intervento dei fondi SIE, a eccezione di uno Stato membro nell’esercizio delle sue prerogative di autorità pubblica; (...)». 7 L’articolo 143 del regolamento n. 1303/2013, intitolato «Rettifiche finanziarie effettuate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri», così recita: «1.   Spetta in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un’irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutte le operazioni che potrebbero essere interessate. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un’operazione o programma operativo. [OSCURATO:PERSONA] membri tengono conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i fondi o per il FEAMP e apporta[no] una rettifica proporzionale. Le rettifiche finanziarie sono inserite nei bilanci del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione. (...)». Diritto bulgaro Lo ZUSEFSU 8 Ai sensi dell’articolo 70 dello Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite fondove pri spodeleno upravlenie [legge sulla gestione delle risorse dei fondi europei a gestione concorrente, DV n. 101, del 22 dicembre 2015, il cui titolo anteriore alla modifica pubblicata in DV n. 51 del 2022, entrata in vigore il 1 o luglio 2022, era così formulato: Zakon za upravlenie na sredstvata ot evropeyskite strukturni i investitsionni fondove (legge sulla gestione delle risorse dei fondi strutturali e d’investimento europei – ZUSESIF)], nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: lo «ZUSEFSU»): «1)   Il sostegno finanziario proveniente dalle risorse dei fondi SIE può essere annullato, in tutto o in parte, mediante rettifica finanziaria per i seguenti motivi: (...) 9. a causa di un’irregolarità integrante una violazione delle norme di designazione di un aggiudicatario di cui al capitolo quattro, derivante da un atto o da un’omissione del beneficiario, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio ai fondi strutturali e d’investimento europei; (...) 2)   I casi di irregolarità che danno luogo a rettifiche finanziarie ai sensi del paragrafo 1, punto 9, sono indicati in un atto normativo del Consiglio dei Ministri». 9 L’articolo 73, paragrafo 1, ZUSEFSU così recita: «La rettifica finanziaria viene determinata nel suo fondamento e nel suo ammontare con decisione motivata del direttore dell’autorità di gestione che ha approvato il progetto». Legge sugli appalti pubblici 10 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dello Zakon za obshtestvenite porachki (legge sugli appalti pubblici, DV n. 13, del 16 febbraio 2016), per l’aggiudicazione di un appalto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici non sono autorizzate a limitare la concorrenza imponendo condizioni o requisiti che comportano un vantaggio indebito o limitano in modo ingiustificato l’accesso di operatori economici agli appalti pubblici, e che non sono proporzionati all’oggetto, al valore, alla complessità, al quantitativo o all’entità dell’appalto pubblico. Procedimenti principali e questioni pregiudiziali La causa C‑471/23 11 A seguito di una procedura di aggiudicazione nell’ambito del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020, che fa parte dell’accordo di partenariato della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] per il periodo di programmazione 2014-2020, la sovvenzione «Esecuzione di piani integrati per la ricostruzione e lo sviluppo delle città 2014-2020» è stata attribuita direttamente al comune di [OSCURATO:PERSONA]. 12 Il 24 agosto 2018 tale comune ha concluso un accordo di partenariato con l’«Organizatsia na dvizhenieto, parkingi i garazhi» EOOD (Organizzazione dei trasporti, dei parcheggi e dei garage; in prosieguo: l’«azienda municipale»). Tale accordo di partenariato prevede che detto comune e l’azienda municipale siano rispettivamente denominati «partner capofila» e «partner» nel progetto «Trasporto urbano integrato della città di [OSCURATO:PERSONA]» nell’ambito di tale programma operativo. 13 Conformemente a detto accordo di partenariato, il partner capofila ed il partner sono tenuti, in caso di approvazione di tale progetto, a concludere un contratto amministrativo. Il partner, ossia, nel caso di specie, l’azienda municipale, è obbligato a svolgere, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, conformemente alla legge sugli appalti pubblici, avente ad oggetto la fornitura di materiale rotabile. Il medesimo accordo prevede, inoltre, che, se nel corso di tale procedura sono commesse violazioni che giustificano l’imposizione di una rettifica finanziaria, le risorse oggetto di tale rettifica sono, fino a concorrenza di quest’ultima, a carico dell’amministrazione aggiudicatrice, che è parte del contratto che ha dato origine a detta rettifica. 14 Il 19 luglio 2019 il comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di beneficiario della sovvenzione «Esecuzione di piani integrati per la ricostruzione e lo sviluppo delle città 2014-2020», ha stipulato un contratto amministrativo con l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020 ai fini dell’attuazione della proposta di detto progetto, del valore complessivo di 11133732,51 leva bulgari (BGN) (circa EUR 5700000), di cui un importo di BGN 10409573,31 (circa EUR 5300000) come sovvenzione, e un importo di BGN 724159,20 (circa EUR 370000) come contributo proprio del beneficiario. 15 Tale contratto amministrativo prevede che una parte dell’importo della sovvenzione in questione costituisca un aiuto di Stato a favore dell’operatore del trasporto pubblico di passeggeri sotto forma di compensazione di servizio pubblico, ai sensi del regolamento n. 1370/2007. Il gestore di tale aiuto è il comune di [OSCURATO:PERSONA], il quale assume l’impegno di assicurare l’attuazione del regime applicabile, conformemente ai requisiti derivanti da tale regolamento, provvedendo, inter alia , all’istituzione e all’applicazione di adeguati meccanismi di controllo del rispetto di detti requisiti. 16 Conformemente alle condizioni generali di detto contratto amministrativo, il beneficiario è responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020, per le azioni dei partner e degli appaltatori esterni nell’attuazione del progetto, rispondendo «in proprio di tutti i rischi, compresi gli esborsi non giustificati e le rettifiche finanziarie imputate alla sovvenzione del bilancio del progetto». 17 Dopo aver avviato una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico in qualità di operatore di un servizio di interesse economico generale e di soggetto identificato come destinatario di un aiuto di Stato proveniente dalle risorse dei fondi SIE, il 31 marzo 2020 l’azienda municipale ha stipulato con l’aggiudicataria «Excelor-Alfa» DZZD un contratto di appalto pubblico avente ad oggetto la fornitura di tre autobus elettrici. 18 A seguito di una segnalazione di irregolarità, l’11 maggio 2022 l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020 ha adottato una decisione di rettifica finanziaria nei confronti del comune di [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «decisione di rettifica finanziaria dell’11 maggio 2022») a causa di un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, punto 9, dello ZUSEFSU, commessa dall’azienda municipale. Tale rettifica ammontava al 25% delle risorse dei fondi SIE stanziati ai fini del finanziamento di tale contratto di appalto pubblico. 19 Il comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi all’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). 20 Con sentenza del 1 o novembre 2022, tale organo giurisdizionale ha respinto il ricorso con la motivazione che detto comune era l’unico beneficiario della sovvenzione di cui trattasi in quanto contraente del contratto amministrativo di cui al punto 14 della presente sentenza e che, nella sua qualità di parte di tale contratto, detto comune poteva legittimamente essere considerato destinatario dell’atto amministrativo che ha fissato la rettifica finanziaria di cui trattasi. Detto organo giurisdizionale ha altresì rilevato che la circostanza che lo stesso comune, in qualità di beneficiario di tale sovvenzione, abbia concluso accordi di partenariato per talune attività non lo esonera dalla propria responsabilità in quanto parte di detto contratto avente un rapporto diretto con l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020. Il medesimo organo giurisdizionale ha infine constatato che la clausola volta a disciplinare la responsabilità per le violazioni e i rischi, comprese le rettifiche finanziarie, aveva carattere di clausola di regresso nel senso che essa mirava a determinare, nei rapporti interni tra i partner, su chi ricadesse la responsabilità relativa a siffatte rettifiche. 21 Il comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa, [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. 22 Secondo tale giudice, anzitutto, chiarire se il comune di [OSCURATO:PERSONA] sia l’unico beneficiario della sovvenzione di cui trattasi e se esso abbia commesso, in tale veste, una violazione del diritto bulgaro che ha dato origine a una rettifica finanziaria, è una questione che richiede di interpretare la nozione di «beneficiario», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013. 23 Inoltre, occorrerebbe acclarare se il comune di [OSCURATO:PERSONA] possa essere considerato il destinatario della decisione di rettifica finanziaria dell’11 maggio 2022 per un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, commessa dall’azienda municipale, e se esso debba quindi assumersi la responsabilità per le violazioni commesse nel corso della procedura di aggiudicazione di appalto pubblico indetta da tale azienda, sebbene detto comune non utilizzi le risorse provenienti dai fondi SIE a titolo del contratto di appalto pubblico concluso a seguito di tale procedura. 24 Infine, qualora fosse accertato che l’azienda municipale è il beneficiario della sovvenzione oggetto di tale rettifica finanziaria, nella sua qualità di destinatario di tale sovvenzione nonché di organismo di diritto pubblico responsabile dell’avvio e dell’esecuzione dell’operazione specifica di acquisto di materiale rotabile, si porrebbe altresì la questione del motivo per cui non le è stato garantito il diritto di partecipare alla procedura di determinazione di detta rettifica finanziaria e se essa avrebbe dovuto poter intervenire in qualità di parte nel procedimento di impugnazione di quest’ultima dinanzi all’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA]). 25 Alla luce di tali circostanze, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se il gestore di un aiuto di Stato sotto forma di risorse provenienti dai [fondi SIE], che non sia il destinatario dell’aiuto, ricada nella nozione di “beneficiario” dell’aiuto nell’ambito degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo [2], punto 10, del [regolamento n. 1303/2013]. 2) Se il gestore di un aiuto di Stato sotto forma di fondi SIE, che non sia il soggetto che utilizzi l’aiuto sulla base di un appalto pubblico, possa essere il corretto destinatario di una decisione con cui venga applicata una rettifica finanziaria per violazione del diritto nazionale o dell’Unione commessa nell’aggiudicazione dell’appalto pubblico. 3) Se, nel caso di aiuti di Stato sotto forma di fondi SIE, debbano sussistere due condizioni cumulative con riguardo al soggetto destinatario della misura amministrativa di “rettifica finanziaria” per un’irregolarità ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013: che esso sia il destinatario della sovvenzione proveniente dai fondi interessati dall’irregolarità e che esso sia il soggetto che abbia utilizzato i fondi medesimi. 4) Se la responsabilità per le violazioni di legge nell’utilizzazione di un aiuto di Stato sotto forma di fondi SIE possa essere disciplinata o ridistribuita per effetto di un contratto tra il destinatario e il gestore dell’aiuto, o se la responsabilità gravi sul destinatario dell’aiuto che lo abbia utilizzato contra legem . 5) Se sussista una responsabilità solidale del destinatario dell’aiuto e del gestore dell’aiuto e se tale responsabilità debba essere prevista nel contratto di concessione dell’aiuto. 6) Se l’articolo 41 e l’articolo 47 della [Carta] ostino ad una prassi amministrativa e ad una giurisprudenza nazionali in un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui ad un “operatore di un servizio di interesse economico generale”, quale [l’Azienda municipale], autore di una presunta violazione dello Zakon za obshtestvenite porachki (Legge sugli appalti pubblici) nel procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico nell’ambito dell’utilizzazione di fondi SIE (che costituiscono un aiuto di Stato), venga negata la legittimazione sia alla partecipazione alla procedura di applicazione di una rettifica finanziaria relativa a un contratto dal medesimo concluso, sia alla partecipazione al procedimento giurisdizionale di impugnazione di tale atto amministrativo, in base al rilievo che l’operatore medesimo, in quanto partner del Comune interessato in base all’accordo di partenariato, resterebbe civilmente responsabile in via di regresso». La causa C‑477/23 26 La causa C‑477/23 verte sull’utilizzo di fondi SIE per il periodo 2014-2020 nell’ambito di un «procedimento combinato per la progettazione e la costruzione di impianti di compostaggio e di impianti per il pretrattamento dei rifiuti domestici», il cui obiettivo è ridurre la quantità di rifiuti smaltiti in discarica fornendo capacità supplementare per il pretrattamento dei rifiuti indifferenziati nonché per la raccolta differenziata e il riciclaggio mediante compostaggio dei rifiuti verdi e/o biodegradabili. 27 Nell’ambito della procedura volta all’ottenimento di una sovvenzione diretta, per la regione di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), diversi comuni, tra cui, in particolare, i comuni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], hanno predisposto una proposta di progetto comune per la concessione di una tale sovvenzione. I comuni coinvolti dovevano sottoscrivere un contratto amministrativo relativo alla concessione di una sovvenzione nell’ambito del programma operativo «Ambiente» 2014-2020. Tale contratto prevede che i comuni che vi aderiscono designino il comune di [OSCURATO:PERSONA] come «comune capofila». Inoltre, detto contratto prevede che tutti i comuni siano beneficiari, nonostante il fatto che a lato del nome di ciascuno di detti comuni venga indicato anche il rispettivo status di «partner». 28 Dalle norme di attuazione del progetto approvato nell’ambito di tale procedura, che costituiscono parte integrante del contratto amministrativo menzionato al punto precedente, risulta che il comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto «comune capofila», è responsabile per la gestione di tale progetto e dispone del potere di ricevere sul proprio conto bancario i fondi di cui trattasi e di distribuirli ai comuni partner, mentre questi ultimi partecipano congiuntamente con il comune capofila alla preparazione nonché all’attuazione tecnica e finanziaria di detto progetto. In tale contesto, il comune di [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a predisporre e aggiudicare l’appalto pubblico avente ad oggetto la progettazione, la supervisione d’autore, la costruzione, la fornitura e la realizzazione di un impianto di compostaggio dei rifiuti verdi e/o biodegradabili raccolti separatamente, con una capacità di 2 000 tonnellate all’anno. 29 Nell’ambito della procedura di aggiudicazione di tale appalto pubblico, il comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministrazione aggiudicatrice, ha stipulato un contratto di appalto pubblico con la «[OSCURATO:PERSONA]» EOOD. 30 Con decisione del 21 marzo 2022, l’autorità di gestione del programma operativo «Ambiente» 2014-2020 ha imposto al comune di [OSCURATO:PERSONA] una rettifica finanziaria del 10% delle risorse dei fondi SIE stanziati ai fini del finanziamento di tale contratto di appalto pubblico (in prosieguo: la «decisione di rettifica finanziaria del 21 marzo 2022»). Tale rettifica finanziaria è stata imposta a causa di un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, punto 9, dello ZUSEFSU, commessa dal comune di [OSCURATO:PERSONA]. 31 Il comune di [OSCURATO:PERSONA], che non è il destinatario della decisione di rettifica finanziaria del 21 marzo 2022, ha proposto ricorso avverso quest’ultima dinanzi all’Administrativen sad [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Con sentenza del 26 ottobre 2022, tale organo giurisdizionale ha respinto il ricorso considerando che, sebbene tale decisione abbia indicato unicamente il comune di [OSCURATO:PERSONA] quale destinatario di quest’ultima, il comune di [OSCURATO:PERSONA], in quanto amministrazione aggiudicatrice, aveva sottoscritto il contratto di appalto pubblico e aveva un interesse giuridico a proporre tale ricorso. Tuttavia, detto organo giurisdizionale ha dichiarato che tale decisione era stata adottata conformemente al diritto bulgaro. 32 Il comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa), giudice del rinvio. 33 Secondo tale giudice, esisterebbe una divergenza nella giurisprudenza nazionale relativa a situazioni fattuali analoghe a quella di cui trattasi nella presente causa, riguardante la medesima procedura di finanziamento mediante fondi SIE. 34 Infatti, da un lato, risulterebbe da talune decisioni nazionali che solo il comune capofila del progetto di cui trattasi abbia lo status di «beneficiario», ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013, e che esso sia il destinatario della decisione di rettifica finanziaria, mentre gli altri comuni partner non avrebbero tale qualità. Così, nelle cause che hanno dato origine a tali decisioni nazionali, i comuni partner, diversi dal comune capofila, non erano stati legittimati a partecipare né alla procedura di determinazione della rettifica finanziaria di cui trattasi, né al procedimento giurisdizionale di impugnazione dell’atto che l’ha introdotta, seppure tali comuni partner fossero all’origine dell’irregolarità sfociata in tale rettifica finanziaria. 35 Dall’altro lato, taluni organi giurisdizionali nazionali riterrebbero che, in caso di violazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici commessa da un comune che spende somme provenienti dai fondi SIE, tale comune dovrebbe essere considerato destinatario dell’atto di rettifica finanziaria di cui trattasi nonché legittimato a partecipare al procedimento di determinazione della rettifica finanziaria di cui trattasi e a difendersi dinanzi a un organo giurisdizionale. 36 Peraltro, il giudice del rinvio esprime dubbi sul modo in cui occorra determinare la responsabilità connessa a rettifiche finanziarie originate dalla commissione di violazioni delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici nell’ambito dell’utilizzo dei fondi SIE. 37 Ciò premesso, il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’interpretazione dell’articolo 2, punti 10, 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013 osti a una normativa nazionale o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa in base alla quale, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, solo uno dei Comuni partner (aderenti al contratto amministrativo di sovvenzione), che abbia sottoscritto il contratto di gestione della sovvenzione finanziaria in qualità di capofila, debba essere considerato beneficiario della sovvenzione dei fondi SIE. Quali siano i requisiti che un’organizzazione deve soddisfare per essere classificata, in un caso come quello in esame, come beneficiaria ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013. 2) Se l’interpretazione dell’articolo 2, punti 10, 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013 osti a una normativa nazionale o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa in base alla quale, in un caso come quello oggetto del procedimento principale, la rettifica finanziaria per una violazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici commessa da un operatore economico venga stabilita per mezzo di una decisione di cui sia destinatario un altro operatore economico, che non abbia commesso alcuna violazione, ma sia indicato come capofila nel contratto relativo alla sovvenzione finanziaria. 3) Se il regolamento n. 1303/2013 osti a una normativa nazionale o a una prassi interpretativa e applicativa di tale normativa in base alla quale la responsabilità per una rettifica finanziaria può essere ridistribuita contrattualmente tra i partner del progetto o se, invece, ogni operatore economico debba assumersi la responsabilità per le rettifiche finanziarie relative a violazioni dal medesimo commesse nell’uso dei fondi SIE nell’ambito dei contratti di cui sia parte. 4) Se gli articoli 41 e 47 della [Carta] ostino ad una prassi amministrativa e ad una giurisprudenza nazionali in un caso come quello oggetto del procedimento principale, in cui al Comune ritenuto autore della violazione della legge sull’aggiudicazione degli appalti pubblici commessa nell’aggiudicazione dell’appalto pubblico nell’ambito della procedura di utilizzo dei fondi SIE, venga negata la legittimazione tanto alla partecipazione alla procedura di determinazione di una rettifica finanziaria relativa a un contratto stipulato dal Comune stesso, quanto alla partecipazione al procedimento giurisdizionale di impugnazione di tale atto amministrativo, in base al rilievo che, in quanto partner, resterebbe esperibile per il medesimo il procedimento civile in virtù dell’accordo di partenariato con il partner capofila». Sulle questioni pregiudiziali Sulla prima questione nella causa C‑471/23 e sulla prima questione nella causa C‑477/23 38 Con la sua prima questione nella causa C‑471/23 e la sua prima questione nella causa C‑477/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013 debba essere interpretato nel senso che può rientrare nella nozione di «beneficiario», ai sensi di tale disposizione, un organismo responsabile dell’avvio, o di entrambi, avvio e attuazione, delle operazioni di cui trattasi, ma che non riceve un aiuto di Stato di cui a detto articolo 2, punto 10, lettera a), nonché un organismo che non ha sottoscritto un contratto amministrativo di sovvenzione in qualità di «capofila». 39 L’articolo 2, punto 10, di tale regolamento definisce, in un primo momento, la nozione di «beneficiario» come un organismo pubblico o privato o una persona fisica responsabile dell’avvio, o di entrambi, avvio e attuazione, delle operazioni. In un secondo momento, tale disposizione precisa, alle lettere a) e b), che tale organismo è, rispettivamente, nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto, tranne qualora l’aiuto per impresa sia inferiore a EUR 200000, nel qual caso lo Stato membro interessato può decidere che il beneficiario sia l’organismo che concede l’aiuto, fatti salvi i regolamenti n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, e, nell’ambito degli strumenti finanziari ai sensi del titolo IV della parte II del regolamento n. 1303/2013, quello che attua lo strumento finanziario ovvero, se del caso, il fondo di fondi. 40 Dalla formulazione della prima parte della definizione di tale nozione di cui all’articolo 2, punto 10, risulta che gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono di un certo margine di discrezionalità per determinare se il beneficiario, nella sua qualità di organismo pubblico o privato o di persona fisica, sia incaricato unicamente dell’avvio delle operazioni di cui trattasi o tanto dell’avvio quanto dell’attuazione delle stesse. 41 Per quanto riguarda la seconda parte di tale disposizione, essa prevede norme relative alla determinazione del beneficiario nei casi relativi agli aiuti di Stato e agli strumenti finanziari di cui al titolo IV della parte II del regolamento n. 1303/2013. 42 A tal riguardo, occorre rilevare che le condizioni previste dalla prima parte dell’articolo 2, punto 10, di tale regolamento e le condizioni previste da tale articolo 2, punto 10, lettere a) e b), sono separate[, in alcune versioni linguistiche,] dalla congiunzione «e». Tuttavia, l’impiego di quest’ultima non significa che tali condizioni siano di natura cumulativa. Al contrario, le disposizioni contenute in tale prima parte prevedono una regola generale, mentre quelle enunciate al suddetto articolo 2, punto 10, lettere a) e b), costituiscono norme complementari relative a situazioni specifiche. 43 Pertanto, occorre constatare che la formulazione dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013 non esclude in alcun modo l’esistenza di più beneficiari per una stessa operazione. 44 A tal riguardo, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 66 di tale regolamento, la responsabilità dell’attuazione delle operazioni dei programmi spetta in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri, i quali sono quindi liberi di determinare, in particolare, l’organismo responsabile dell’avvio delle operazioni in questione o di entrambi, avvio e attuazione, delle stesse, così come l’organismo che riceve l’aiuto di cui trattasi. 45 Un’interpretazione contraria potrebbe dar luogo a situazioni in cui nessun organismo potrebbe essere qualificato come beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013, in quanto non sarebbe in grado di soddisfare le due condizioni previste alla prima parte di tale articolo 2, punto 10, e al punto 10, lettere a) o b). 46 Peraltro, come rilevato, in sostanza, dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, per quanto riguarda la situazione specifica prevista all’articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, poiché una sovvenzione può essere composta da diverse parti, alcune delle quali costituenti aiuti di Stato, una tale interpretazione richiederebbe, per le parti di un’operazione oggetto di un aiuto, che l’organismo che riceve tale aiuto sia il beneficiario, ai sensi di tale articolo 2, punto 10, lettera a), mentre, per le altre parti della stessa operazione, il beneficiario sia l’organismo responsabile dell’avvio, o di entrambi, avvio e attuazione, di quest’ultima, ai sensi della prima parte di detto articolo 2, punto 10. Orbene, tale interpretazione potrebbe scontrarsi con le difficoltà pratiche legate alla natura spesso interdipendente delle sovvenzioni e all’identificazione di quelle tra esse che possono assumere la forma di aiuti di Stato. 47 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nella causa C‑471/23, in forza del contratto amministrativo concluso con l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020 nella prospettiva dell’attuazione della proposta del progetto di cui trattasi in tale causa, il comune di [OSCURATO:PERSONA] è stato designato come responsabile dell’attuazione di tale progetto, mentre l’azienda municipale è stata identificata come soggetto destinatario di un aiuto di Stato. A tal riguardo, una parte della sovvenzione a detto progetto costituirebbe un aiuto di Stato, ma il giudice del rinvio non precisa se l’importo di tale aiuto sia inferiore a EUR 200000. Nella causa C‑477/23, il comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di comune «capofila», che è responsabile della gestione del progetto di cui trattasi in quest’ultima causa, partecipa insieme ad altri comuni, tra cui il comune di [OSCURATO:PERSONA], alla preparazione e all’attuazione tecnica e finanziaria di quest’ultimo progetto. 48 A tal riguardo, spetterà al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti del procedimento principale e ad interpretare la normativa nazionale pertinente, stabilire se, nella causa C‑471/23, il comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché, nella causa C‑477/23, i comuni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], siano responsabili dell’avvio, o di entrambi, avvio e attuazione, delle operazioni di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 2, punto 10, prima parte, del regolamento n. 1303/2013, se l’aiuto ricevuto dall’azienda municipale nella causa C‑471/23 rientri nella nozione di «aiuti di Stato» ai sensi dell’articolo 2, punto 10, lettera a), di tale regolamento e, se del caso, l’importo di tale aiuto. 49 A tal proposito, occorre ricordare, al pari della Commissione, che dai considerando 5, 33 e 36 del regolamento n. 1370/2007, nonché dalla giurisprudenza costante della Corte, risulta che la compensazione di servizio pubblico concessa nel rispetto di tutte le condizioni stabilite in tale regolamento non costituisce un aiuto di Stato. 50 Peraltro, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, sebbene, in forza dell’articolo 2, punto 10, lettera a), del regolamento n. 1303/2013, nell’ambito degli aiuti di Stato, l’organismo che riceve l’aiuto debba essere considerato beneficiario ai sensi di tale disposizione, nulla esclude che un organismo che soddisfi le condizioni previste dalla prima parte del medesimo articolo 2, punto 10, possa essere parimenti considerato beneficiario ai sensi di quest’ultima disposizione. 51 Per quanto riguarda il quesito del giudice del rinvio, nella causa C‑477/23, volto a chiarire se solo un ente pubblico che abbia sottoscritto un contratto amministrativo di sovvenzione in quanto «capofila» debba essere considerato beneficiario della sovvenzione di cui trattasi, occorre constatare che l’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013 non prevede categorie specifiche di potenziali beneficiari. 52 Pertanto, nei limiti in cui un organismo è responsabile dell’avvio, o di entrambi, avvio e attuazione, delle operazioni, quest’ultimo può essere considerato come «beneficiario» ai sensi di tale disposizione, e ciò indipendentemente dal fatto che un tale organismo sia stato designato «capofila» o meno. 53 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla prima questione nella causa C‑471/23 e alla prima questione nella causa C‑477/23 dichiarando che l’articolo 2, punto 10, del regolamento n. 1303/2013 deve essere interpretato nel senso che può rientrare nella nozione di «beneficiario», ai sensi di tale disposizione, un organismo responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni di cui trattasi, ma che non riceve un aiuto di Stato di cui a tale articolo 2, punto 10, lettera a), nonché un organismo che non ha sottoscritto un contratto amministrativo di sovvenzione in qualità di «capofila». Sulle questioni dalla seconda alla quinta nella causa C‑471/23 nonché sulle questioni seconda e terza nella causa C‑477/23 54 Con le sue questioni dalla seconda alla quinta nella causa C‑471/23 nonché con le sue questioni seconda e terza nella causa C‑477/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2, punti 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013 debba essere interpretato nel senso che esso osta, da un lato, a una normativa nazionale secondo la quale una decisione di rettifica finanziaria per violazione delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici può essere rivolta a un operatore economico diverso da quello che ha commesso tale violazione e, dall’altro, a che la responsabilità per tale rettifica finanziaria sia solidale, che tale responsabilità possa essere ripartita contrattualmente tra tale operatore economico e l’operatore che ha commesso detta violazione, o che detta responsabilità sia assunta da quest’ultimo. 55 In via preliminare, occorre ricordare che, in virtù dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, costituisce irregolarità, ai sensi di tale disposizione, qualsiasi violazione del diritto dell’Unione o nazionale relativa alla sua applicazione, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei fondi SIE che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio dell’Unione mediante l’imputazione di spese indebite al bilancio dell’Unione. 56 Inoltre, l’articolo 143, paragrafo 1, di tale regolamento prevede, in particolare, che spetta in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. A tal fine, come enunciato dal paragrafo 2 di tale articolo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri procedono alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell’ambito di operazioni o programmi operativi. 57 Tuttavia, nessuna disposizione di detto regolamento prevede norme relative alla definizione dei destinatari di un atto di rettifica finanziaria. 58 A tal riguardo, occorre ricordare che l’obbligo di restituire un vantaggio indebitamente percepito tramite una pratica irregolare non costituisce una sanzione, bensì è la semplice conseguenza della constatazione che le condizioni richieste per l’ottenimento del beneficio previsto dalla normativa dell’Unione non sono state rispettate, rendendo indebito il vantaggio conseguito (sentenza del 1o ottobre 2020, [OSCURATO:PERSONA], C‑743/18 , EU:C:2020:767 , punto 64 e giurisprudenza ivi citata). 59 Ne consegue che la restituzione di un vantaggio indebitamente percepito tramite un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, non deve necessariamente essere richiesta all’organismo che ha commesso una tale irregolarità. 60 Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte risulta che, nella causa C‑471/23, il comune di [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto il contratto amministrativo di sovvenzione di cui trattasi con l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020 ed era il destinatario della decisione di rettifica finanziaria dell’11 maggio 2022, nonostante il fatto che l’azienda municipale avesse asseritamente commesso l’irregolarità in questione. Nella causa C‑477/23, i comuni coinvolti, tra cui il comune di [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe asseritamente commesso detta irregolarità, e il comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di «comune capofila», hanno tutti sottoscritto il contratto amministrativo di sovvenzione di cui trattasi, e quest’ultimo comune era il destinatario della decisione di rettifica finanziaria del 21 marzo 2022. 61 Orbene, è giocoforza constatare che, come risulta dal punto 59 della presente sentenza, organismi di diritto pubblico come i comuni di cui trattasi nei procedimenti principali possono essere destinatari di un atto di rettifica finanziaria, e ciò nonostante il fatto che essi non abbiano commesso alcuna irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013. 62 Per quanto riguarda la questione della responsabilità per le rettifiche finanziarie originate dalla commissione di violazioni delle norme sull’aggiudicazione degli appalti pubblici nell’ambito dell’utilizzo dei fondi SIE, occorre ricordare che le controversie relative al recupero di importi indebitamente versati in forza del diritto dell’Unione vanno risolte, ove il diritto dell’Unione non abbia disposto in materia, dai giudici nazionali a norma del loro diritto nazionale, fatti salvi i limiti posti dal diritto dell’Unione (sentenza del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA], C‑443/21 , EU:C:2022:899 , punto 37 e giurisprudenza ivi citata). 63 Quindi, in assenza di disposizioni relative a tale responsabilità nel regolamento n. 1303/2013, quest’ultima è determinata dal diritto nazionale e dagli impegni contrattuali dei partecipanti a una data operazione. 64 Pertanto, e in funzione del contenuto di tali impegni contrattuali, sebbene ciascun operatore economico coinvolto possa, agli occhi dell’autorità nazionale competente, essere considerato responsabile in solido per una stessa operazione, una siffatta responsabilità finanziaria può essere altresì ripartita tra gli operatori economici coinvolti o assunta dal solo operatore economico che abbia commesso l’irregolarità di cui trattasi. 65 Tuttavia, la Corte ha altresì dichiarato che il principio della certezza del diritto esige, da un lato, che le norme di diritto siano chiare e precise e, dall’altro, che la loro applicazione sia prevedibile per i soggetti dell’ordinamento, in particolare quando esse possono avere conseguenze sfavorevoli. Tale principio postula in particolare che una normativa consenta agli interessati di conoscere con esattezza la portata degli obblighi che essa impone loro e che essi possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza [sentenza del 4 ottobre 2024, Lituania e a./Parlamento e Consiglio (Pacchetto mobilità), da C‑541/20 a C‑555/20 , EU:C:2024:818 , punto 158 e giurisprudenza ivi citata]. 66 Peraltro, il principio della certezza del diritto si impone con particolare rigore in presenza di una normativa idonea a comportare conseguenze finanziarie (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2021, Banco de Portugal e a., C‑504/19 , EU:C:2021:335 , punto 52 e giurisprudenza ivi citata). 67 Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio risulta che, nella causa C‑471/23, il comune di [OSCURATO:PERSONA] si assume tutti i rischi, tra cui, in particolare, le rettifiche finanziarie imputate alla sovvenzione al bilancio del progetto di cui trattasi, mentre l’azienda municipale non sembra avere una siffatta responsabilità finanziaria nei confronti dell’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020. Per contro, nella causa C‑477/23, i comuni coinvolti partecipano congiuntamente, in particolare, all’attuazione finanziaria del progetto di cui trattasi ed il comune di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di «comune capofila», dispone del potere di ricevere sul proprio conto bancario i fondi di cui trattasi e di distribuirli ai comuni partner. 68 A tal riguardo, spetterà al giudice del rinvio verificare, da un lato, su quali operatori economici gravi la responsabilità finanziaria nei confronti delle autorità di gestione interessate conformemente al diritto nazionale e alle clausole dei contratti di cui trattasi e, dall’altro, se tali operatori economici finanziariamente responsabili fossero in grado di sapere che, in caso di irregolarità nell’esecuzione del progetto in questione, essi sarebbero stati responsabili, singolarmente, in solido o secondo altre modalità, per la rettifica finanziaria nei confronti di tali autorità di gestione. 69 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alle questioni dalla seconda alla quinta nella causa C‑471/23, nonché alle questioni seconda e terza nella causa C‑477/23, dichiarando che l’articolo 2, punti 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013 deve essere interpretato nel senso che esso non osta né a una normativa nazionale secondo la quale una decisione di rettifica finanziaria per violazione delle norme sull’aggiudicazione di appalti pubblici può essere rivolta a un operatore economico diverso da quello che ha commesso tale violazione, né a che la responsabilità di tale rettifica finanziaria sia solidale, a che tale responsabilità possa essere ripartita contrattualmente tra detto operatore economico e quello che ha commesso detta violazione o a che tale responsabilità sia assunta da quest’ultimo, a condizione che gli operatori economici finanziariamente responsabili siano in grado di sapere che, qualora si verifichi un’irregolarità nell’esecuzione del progetto di cui trattasi, essi sarebbero in tal modo responsabili per detta rettifica finanziaria nei confronti dell’autorità di gestione interessata. Sulla sesta questione nella causa C‑471/23 e sulla quarta questione nella causa C‑477/23 70 Con la sua sesta questione nella causa C‑471/23 e con la sua quarta questione nella causa C‑477/23, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 41 e 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale secondo la quale un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, che ha dato origine a una rettifica finanziaria, non ha il diritto di partecipare né alla procedura di determinazione di tale rettifica finanziaria, né al procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultima, per il motivo che tale operatore economico dispone di un rimedio di diritto civile ai sensi di un accordo di partenariato. 71 In via preliminare, occorre rilevare che, come risulta dal considerando 65 di tale regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero adottare misure adeguate per garantire l’istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l’uso legittimo dei fondi SIE, e che, conformemente all’articolo 143, paragrafo 1, di detto regolamento, spetta in primo luogo agli [OSCURATO:PERSONA] membri fare accertamenti sulle irregolarità e effettuare le rettifiche finanziarie necessarie. 72 Quando adottano tali misure di attuazione del diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a rispettare i principi generali di tale diritto e le disposizioni della Carta [sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata]. 73 Dato che, in tale contesto, il giudice di rinvio si riferisce, in particolare, all’articolo 41 della Carta, relativo al diritto a una buona amministrazione, occorre sottolineare che tale articolo è rivolto alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione e non agli organi o agli enti degli [OSCURATO:PERSONA] membri, cosicché il singolo non può invocare tale articolo nei confronti delle autorità nazionali. Tuttavia, allorché uno Stato membro attua il diritto dell’Unione, i diritti che derivano dal principio di buona amministrazione, quale principio generale del diritto dell’Unione, e segnatamente il diritto di qualsiasi soggetto di vedere la propria causa trattata imparzialmente ed entro un termine ragionevole, trovano applicazione nell’ambito del procedimento condotto dall’autorità nazionale competente [sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 41 e giurisprudenza ivi citata]. 74 Nei limiti in cui il giudice del rinvio fa riferimento anche al diritto di partecipare al procedimento, occorre precisare che esso, in quanto consente di esercitare il diritto al contraddittorio, costituisce parte integrante dei diritti della difesa, il cui rispetto è un principio generale del diritto dell’Unione. Il diritto al contraddittorio garantisce a chiunque la possibilità di manifestare, utilmente ed efficacemente, il proprio punto di vista durante il procedimento amministrativo prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi, incluso qualora tale formalità non sia prevista dalla normativa applicabile. La regola secondo cui il destinatario di una decisione ad esso lesiva deve essere messo in condizione di far valere le proprie osservazioni prima che la stessa sia adottata ha lo scopo di mettere l’autorità competente in grado di tener conto di tutti gli elementi del caso [sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 42 e giurisprudenza ivi citata]. 75 Tale norma è applicabile ad una procedura amministrativa di determinazione di una rettifica finanziaria, condotta dalle autorità nazionali a causa della commissione di un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013. 76 Peraltro, il principio della tutela giurisdizionale effettiva, garantito all’articolo 47 della Carta, è costituito da diversi elementi, tra i quali figurano i diritti della difesa, il principio della parità delle armi, il diritto di ricorso ad un giudice nonché la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare [sentenza del 30 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA] infrastruktura (Finanziamento europeo di infrastrutture stradali), C‑471/22 , EU:C:2024:99 , punto 46 e giurisprudenza ivi citata]. 77 Nel caso di specie, come rilevato al punto 67 della presente sentenza, e fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, nella causa C‑471/23, l’azienda municipale che ha asseritamente commesso l’irregolarità non aveva alcun rapporto contrattuale con l’autorità di gestione del programma operativo «Regioni in crescita» 2014-2020 e non risulta essere finanziariamente responsabile, nei confronti di tale autorità, dell’attuazione del progetto di cui trattasi. Per quanto riguarda la causa C‑477/23, il giudice del rinvio non indica su quale dei comuni coinvolti gravi una siffatta responsabilità finanziaria. 78 A tal riguardo, occorre rilevare che, laddove detto giudice concluda che l’operatore economico che ha commesso l’irregolarità non è finanziariamente responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione interessata, per l’attuazione del progetto di cui trattasi, i princìpi generali del diritto dell’Unione di buona amministrazione e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 47 della Carta non ostano a che tale operatore economico non abbia il diritto di partecipare né alla procedura di determinazione della rettifica finanziaria, né al procedimento giurisdizionale diretto all’annullamento di quest’ultima. 79 In un caso del genere, in cui una decisione di rettifica finanziaria inciderebbe direttamente sugli interessi non già di detto operatore economico, bensì dell’operatore economico che è finanziariamente responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione interessata, dell’attuazione di tale progetto, è a quest’ultimo che deve essere riconosciuto il diritto di partecipare alla procedura di determinazione di tale rettifica finanziaria e al procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultima. 80 Per contro, laddove il giudice del rinvio constati che l’operatore economico che ha commesso l’irregolarità è finanziariamente responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione interessata, per l’attuazione del progetto in questione, e che i suoi interessi sono quindi direttamente lesi dalla decisione di rettifica finanziaria risultante dalla constatazione di tale irregolarità, i principi generali del diritto dell’Unione di buona amministrazione e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 47 della Carta ostano a che tale operatore economico non possa né far valere il proprio punto di vista nella procedura di applicazione di tale rettifica finanziaria, né avere accesso a un organo giurisdizionale per impugnarla. 81 A tal riguardo, la circostanza richiamata da detto giudice, secondo cui detto operatore economico è civilmente responsabile in via di regresso e può disporre di diritti in un procedimento civile a parte nei confronti del beneficiario capofila in forza dell’accordo di partenariato con il partner capofila, non appare pertinente, in quanto un siffatto rimedio di natura civile non consente al medesimo operatore economico di impugnare l’adozione stessa di una siffatta decisione di rettifica finanziaria che gli arreca pregiudizio. 82 Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla sesta questione nella causa C‑471/23, nonché alla quarta questione nella causa C‑477/23, dichiarando che i principi generali del diritto dell’Unione di buona amministrazione e del rispetto dei diritti della difesa, nonché l’articolo 47 della Carta, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una prassi nazionale secondo la quale un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, la quale ha dato luogo a una rettifica finanziaria, non ha il diritto di partecipare né alla procedura che determina tale rettifica finanziaria, né al procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultima, in base al rilievo che tale operatore economico dispone di un rimedio di diritto civile ai sensi di un accordo di partenariato, qualora detto operatore economico sia finanziariamente responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione interessata, dell’attuazione del progetto di cui trattasi. Sulle spese 83 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara: 1) L’articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, come modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, dev’essere interpretato nel senso che: può rientrare nella nozione di «beneficiario», ai sensi di tale disposizione, un organismo responsabile dell’avvio, o di entrambi l’avvio e l’attuazione, delle operazioni di cui trattasi, ma che non riceve un aiuto di Stato di cui a tale articolo 2, punto 10, lettera a), nonché un organismo che non ha sottoscritto un contratto amministrativo di sovvenzione in qualità di «capofila». 2) L’articolo 2, punti 36 e 37, del regolamento n. 1303/2013, modificato dal regolamento 2018/1046, dev’essere interpretato nel senso che: esso non osta né a una normativa nazionale secondo la quale una decisione di rettifica finanziaria per infrazione alle norme sull’aggiudicazione di appalti pubblici può essere rivolta a un operatore economico diverso da quello che ha commesso tale infrazione, né a che la responsabilità di tale rettifica finanziaria sia solidale, a che tale responsabilità possa essere ripartita contrattualmente tra detto operatore economico e quello che ha commesso detta infrazione o a che tale responsabilità sia assunta da quest’ultimo, a condizione che gli operatori economici finanziariamente responsabili siano in grado di sapere che, qualora si verifichi un’irregolarità nell’esecuzione del progetto di cui trattasi, essi sarebbero in tal modo responsabili per detta rettifica finanziaria nei confronti dell’autorità di gestione interessata. 3) I princìpi generali del diritto dell’Unione di buona amministrazione e del rispetto dei diritti della difesa nonché l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che: ostano a una prassi nazionale secondo la quale un operatore economico che ha commesso un’irregolarità, ai sensi dell’articolo 2, punto 36, del regolamento n. 1303/2013, come modificato dal regolamento 2018/1046, la quale ha dato luogo a una rettifica finanziaria, non ha il diritto di partecipare né alla procedura che determina tale rettifica finanziaria, né al procedimento giurisdizionale di impugnazione di quest’ultima, in base al rilievo che tale operatore economico dispone di un rimedio di diritto civile ai sensi di un accordo di partenariato, qualora detto operatore economico sia finanziariamente responsabile, nei confronti dell’autorità di gestione interessata, dell’attuazione del progetto di cui trattasi. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il bulgaro.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1303/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris