CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 aprile 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata il 27 gennaio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle pene ritenute di giustizia, la prima per reato di truffa aggravata e il secondo per il reato di lesioni personali aggravate. Ritenuto che il primo motivo del ricorso congiunto, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati per i delitti contestati, è del tutto privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi e di esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo del ricorso, con cui genericamente si contesta la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 7 cod. pen. e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è altresì privo di specificità e pertinenza censoria non confrontandosi con la motivazione della Corte territoriale, esente da vizi logici e giuridici, sul trattamento sanzionatorio irrogato (si veda, in particolare, pag. 2 sulla rilevante entità del danno economico subito dalle vittime, pari a 12.000 euro, sull'intensità del dolo della [OSCURATO:PERSONA], che aveva approfittato della fiducia riposta in lei dalle persone offese e sull'odiosità della condotta del [OSCURATO:PERSONA], pluripregiudicato); che altrettanto generiche sono le censure, sempre contenute nel secondo motivo, sull'esclusione della recidiva e sulla determinazione della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] P