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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 33559/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di falsa attestazione dei redditi del nucleo familiare ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione dì responsabilità con riferimento all'elemento soggettivo, ovvero alla ricorrenza del dolo generico del reato in parola.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez.

U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.

Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processualì, escludendo la "buon fede" del ricorrente, non risultando elementi positivi da cui inferire una distorsione della rappresentazione da parte dell'imputato sulla consistenza dei redditi percepiti nel periodo di riferimento, trattandosi di redditi aggiuntivi personali, maturati nell'ambito di lavoro dipendente e a fronte di domanda che aveva indicato anche ulteriori cespiti mobiliari, e quindi apparentemente completa in ogni sua parte.

4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di falsa attestazione dei redditi del nucleo familiare ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione alla affermazione dì responsabilità con riferimento all'elemento soggettivo, ovvero alla ricorrenza del dolo generico del reato in parola. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processualì, escludendo la "buon fede" del ricorrente, non risultando elementi positivi da cui inferire una distorsione della rappresentazione da parte dell'imputato sulla consistenza dei redditi percepiti nel periodo di riferimento, trattandosi di redditi aggiuntivi personali, maturati nell'ambito di lavoro dipendente e a fronte di domanda che aveva indicato anche ulteriori cespiti mobiliari, e quindi apparentemente completa in ogni sua parte. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 26 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]