CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2026
Cassazione n. 10720/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o procuratore speciale, Sig.[OSCURATO:PERSONA], in forza di procura notarile del 16/04/2015 a rogitodel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege.e contro[OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza n. 1650/2024 della Corte di Appello di Catania,pubblicata il 7/11/2024 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/03/2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 3442/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 10720/2026SVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA] Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]Con atto di citazione ritualmente notificato, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.conveniva in giudizio il Comune di Siracusa, [OSCURATO:PERSONA] e ClaudiaCafiso, adducendo, a sostegno della propria domanda, di averstipulato con [OSCURATO:PERSONA], dipendente del Comune di Siracusa,due contratti di prestito personale: il primo, sottoscritto in data7/04/2008 e contraddistinto al n. 7186, dell’importo di € 32.498,66,estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio; il secondo,sottoscritto in data 26/05/2008 e contraddistinto al n. 7690,dell’importo di € 32.106,87, estinguibile mediante delegazione dipagamento al datore di lavoro.Parte attrice deduceva, altresì, che tali contratti erano stati notificatial Comune di Siracusa, il quale aveva rilasciato, in data 16/06/2008,un “atto di benestare” a firma del ragioniere generale Dr. GiorgioGiannì.Successivamente, in data 19/11/2008, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avevaconcluso con [OSCURATO:PERSONA] due contratti di prestito personale: ilprimo, contraddistinto al n. 9733, dell’importo di Euro 45.217,01estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, ed ilsecondo, contraddistinto al n. 9734, dell’importo di € 41.650,44estinguibile mediante delega di pagamento al datore di lavoro.Parte attrice rappresentava che anche tali contratti erano statinotificati al Comune di Siracusa, che, in data 11/12/2008, avevarilasciato un “atto di benestare”, a firma del Dirigente del ServizioDopo la corresponsione delle prime rate mensili, i signori [OSCURATO:PERSONA] eCafiso avevano iniziato a ritardare i pagamenti, cessati poi del tuttoa far data dal 30/11/2009.A seguito del mancato adempimento degli obblighi contrattuali, laAgos [OSCURATO:SOCIETA]., con lettera del 3/09/2012, aveva dichiarato i2 di 9Numero registro generale 3442/2025Numero sezionale 915/2026signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] decaduti dal beneficio del termine ed aveva,Numero di raccolta generale 10720/2026quindi, risolto i contratti in essere. Data pubblicazione 22/04/2026Per tali ragioni, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo aver avviato la proceduradi mediazione con esito negativo, adiva il Tribunale di Siracusa alfine di accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale delComune di Siracusa per fatto degli ausiliari ai sensi dell’art. 1228 c.c.e, per l’effetto, condannarlo, in solido con [OSCURATO:PERSONA] e ClaudiaCafiso, al pagamento delle somme dovute per l’inadempimento deicontratti di finanziamento.Instaurato il contraddittorio tra le parti, il Tribunale, con sentenza n.48/2021 del 12/01/2021, rigettava le domande attoree propostecontro il Comune di Siracusa, mentre accoglieva quelle formulate neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA],condannando [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore di parte attricel'importo di € 76.028,96 oltre interessi moratori e rivalutazione,nonché [OSCURATO:PERSONA] a pagare in favore dell’attrice la somma di €100.671,12 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.La sentenza era appellata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 1650/2024,pubblicata il 7/11/2024 e notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in accoglimento delgravame, affermava la responsabilità del Comune di Siracusa ex art.1228 c.c. e, pertanto, estendeva al Comune appellato la condanna,in solido con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al pagamento in favoredell’appellante delle somme come quantificate nella sentenzaappellata.Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Comune di Siracusaarticolato in nove motivi.Il ricorso è resistito da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE3 di 9Numero registro generale 3442/2025Numero sezionale 915/20261. In via preliminare, occorre esaminare l’istanza di rimessione inNumero di raccolta generale 10720/2026termini formulata dalla difesa della ricorrente in data 17/02D/a2ta 0pu2b5bli.c azione 22/04/2026In particolare, la ricorrente ha dedotto:- di aver notificato il ricorso in data 7/01/2025;- di aver provveduto al deposito del ricorso con tutti gli allegati entroil termine di scadenza;- di avere creato due buste (principale e complementare), entramberifiutate dalla cancelleria, poiché affette da “errore fatale” in data28/01/2025 e in data 30/01/2025;- di aver effettuato, in data 14/02/2025, un nuovo deposito,purtroppo anche esso rifiutato:- di avere tentato una terza iscrizione a ruolo, in data 16/02/2025,anche questa purtroppo rifiutata.L’istanza è fondata.Dalla documentazione in atti risulta, invero, che la ricorrente haeffettuato un primo deposito in data 27/01/2025 che, però, è statorifiutato in data 28/01/2025 e in data 30/01/2025, con indicazionedi “errore fatale”.Risulta, poi, effettuato un secondo deposito in data 14/02/2025,anch’esso rifiutato con indicazione di “errore fatale”.Risulta, ancora, effettuato un terzo deposito in data 16/02/2025, nonandato a buon fine.Secondo la giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Sez. 1,Ordinanza n. 5302 del 09/03/2026), ove il rifiuto del depositodipenda dall’esito negativo dei controlli automatici per “errorefatale”, senza ulteriori specificazioni o con indicazioni mute egeneriche quale quella di “codice esito: -1”, non vi è spazio per unaindagine ulteriore circa l’imputabilità dell’errore bloccante a fatto deldepositante. L’”errore fatale” è, in tal caso, già di per sé causa nonimputabile dell’esito negativo del controllo automatici.I rimedi riservati alla parte in simili casi, e dunque gli oneri su di essagravanti, sono (solo) due e alternativi l’uno all’altro: la formulazione4 di 9Numero registro generale 3442/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 10720/2026dell'istanza di rimessione in termini o la ripresa spontanea delData pubblicazione 22/04/2026procedimento di deposito telematico dell'atto mediante un nuovoinvio.Nella specie, è documentalmente dimostrato, come detto, che laricorrente non solo ha effettuato plurimi tentativi di deposito, ma haaltresì formulato istanza di rimessione in termini.2. Venendo ad esaminare il merito del ricorso, la ricorrente haformulato nove motivi di ricorso.Il primo motivo è rubricato “Nullità della sentenza ex articolo 360 n.4 c.p.c. In ordine alla ricostruzione del necessario nesso di causalitàtra condotta dell’ausiliario e Comune di Siracusa in relazione all’art.1228 c.c. Motivazione contraddittoria, assente e/o apparente perviolazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost.”.In particolare, il primo motivo di ricorso contesta l'impiantoargomentativo mediante il quale la Corte di Appello ha imputato laresponsabilità per fatto degli ausiliari al Comune di Siracusa e, inparticolare, il nesso di causalità tra condotta dell'ausiliario, inrapporto alle mansioni svolte nell'ente pubblico, e l'illecito. Sicensura la sentenza perché, ad avviso del ricorrente, avrebbestatuito sul punto con motivazione apparente e contraddittoria.Il secondo motivo è rubricato “Nullità della sentenza ex articolo 360n. 3 c.p.c. Sempre in ordine alla ricostruzione del necessario nessodi causalità materiale tra condotta dell’ausiliario e Comune diSiracusa. Erronea interpretazione falsa applicazione dell’articolo1228 c.c. in relazione agli articoli 1218 c.c.”.In particolare, il secondo motivo di ricorso attinge la statuizione diresponsabilità del Comune di Siracusa per fatto degli ausiliari poichéla Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato ed applicatole norme codicistiche rilevanti nella fattispecie.Il terzo motivo è rubricato “Nullità della sentenza ex art. 360 n. 3c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e art. 1228c.c. in relazione agli artt. 2699 c.c., 2700 c.c., 107 comma 3 D.lgs.5 di 9Numero registro generale 3442/2025Numero sezionale 915/202618 agosto 2000, n. 267 e art. 1 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445,Numero di raccolta generale 10720/2026all’art. 21 quinquies L. n. 241 del 7 agosto 1990 e agli artt. D2a2ta1 pu ebb lsicasz.io ne 22/04/2026c.p.c. In merito al mancato riconoscimento del valore di prova legaledel certificato proveniente Dirigente del settore affari con il personaleche escludeva il rapporto di lavoro tra sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e Comune diSiracusa”.Il quarto motivo è rubricato “Nullità della sentenza ex articolo 360 n.5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti. Sempre con riferimento allainsussistenza del rapporto di lavoro tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e il Comunee il ruolo del certificato del Dirigente del Settore risorse umane delComune trasmesso con nota n. 5639 del 4 settembre 2012”.Il quinto motivo è rubricato “Nullità della sentenza ex articolo 360 n.4 c.p.c. In ordine alla indimostrata estraneità della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] .Motivazione contraddittoria, assente e/o apparente per violazionedell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost.”Il sesto motivo deduce “Nullità della sentenza ex articolo 360 n.3 en. 4 c.p.c. Nullità della sentenza in merito al perfezionamento deicontratti di finanziamento mediante delegazioni di pagamento delterzo per fatti concludenti. Violazione e falsa applicazione dell’art.1269 c.c., dell’art. 115 c.p.c. e 1418 c.c. nullità virtuale rilevabiled’ufficio”.Il settimo motivo deduce “Nullità della sentenza ex articolo 360 n.3c.p.c. Nullità della sentenza in merito al perfezionamento deicontratti di finanziamento mediante delegazioni di pagamento delterzo per fatti concludenti o in forza del principio di apparenza.Violazione e falsa applicazione dell’art. 1338 c.c., dell’art. 1269 c.c.,Violazione e falsa applicazione degli artt. 1325 c.c., e 1176 c.c.”L’ottavo motivo deduce “Nullità della sentenza ex articolo 360 n.3c.p.c. Nullità della sentenza in merito al perfezionamento deicontratti di finanziamento mediante delegazioni di pagamento delterzo per fatti concludenti o in forza del principio di apparenza.6 di 9Numero registro generale 3442/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 10720/2026Violazione e falsa applicazione dell’art. 1269 c.c., Violazione e falsaData pubblicazione 22/04/2026applicazione degli artt. 1325 c.c. 1326 c.c. con riferimento alcontratto n. 9734 (stipulato dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA])”.Il nono motivo deduce “Nullità della sentenza ex articolo 360 n. 3c.p.c. violazione e falsa applicazione dell’articolo 1227 comma 1 c.c.in ordine al comportamento colposo concorrente posto in esseredalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. con riferimento ai rapporti contrattuali n.7690 e 7186 del 26 maggio 2008 stipulati con [OSCURATO:PERSONA] e n.ri9733 e 9734 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] stipulati con [OSCURATO:PERSONA]”.3. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati per quanto diragione ed il loro accoglimento comporta l’assorbimento dei restanti.I fatti di causa sono pacifici.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha concluso con [OSCURATO:PERSONA] due contratti difinanziamento, estinguibili rispettivamente mediante cessione delquinto dello stipendio del mutuatario, dipendente del Comune diSiracusa, e mediante delegazione di pagamento del mutuatario alComune di Siracusa.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha, poi, concluso con [OSCURATO:PERSONA] altri duecontratti di finanziamento, anch’essi estinguibili rispettivamentemediante cessione del quinto dello stipendio della mutuataria emediante delegazione di pagamento della mutuataria al Comune diSiracusa.Orbene, emerge chiaramente come al caso in esame, al fine digiustificare la responsabilità del Comune di Siracusa, non si applichilo schema disciplinato dall’art. 1228 c.c., secondo cui “Salvo diversavolontà delle parti, il debitore che, nell’adempimento della propriaobbligazione, si vale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosio colposi di costoro”.ne assuma il rischio per i danni arrecati a terzi.Presupposti della responsabilità del debitore per il fatto dell’ausiliariosono 1) la posizione di ausiliario dell’autore del fatto; 2) il carattere7 di 9Numero registro generale 3442/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 10720/2026doloso o colposo del fatto; 3) la connessione tra il fatto e leData pubblicazione 22/04/2026incombenze dell’ausiliario.Ciò che importa ai fini della responsabilità del debitore è che l’attivitàdell’ausiliario sia inserita nel procedimento esecutivo del rapportoobbligatorio.Se si volesse applicare, nella fattispecie in esame, l’art. 1228 c.c. alfine di pervenire all’affermazione della responsabilità del Comune diSiracusa, si dovrebbe postulare che l’Ente sia stato parte delrapporto obbligatorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che, nell’esecuzionedi tale rapporto, l’Ente medesimo si sia avvalso dell’opera di FabioMorabito e di [OSCURATO:PERSONA], quali suoi dipendenti.E tuttavia, i fatti di causa dimostrano che è avvenuto esattamente ilcontrario e cioè che il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno rispettivamentestipulato dei contratti di finanziamento con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,divenendo perciò essi – non il Comune di Siracusa – parti dei rapportiobbligatori che ne sono scaturiti.Conseguentemente, è giuridicamente errato il ragionamento dellaCorte d’Appello di Catania che, utilizzando impropriamente loschema dell’art. 1228 c.c., imputa al Comune di Siracusa leconseguenze dell’inadempimento di rapporti obbligatori rispetto aiquali l’Ente non è parte, ma mero adiectus solutiionis causa.Piuttosto, al caso di specie si applica il principio affermato da questaS.C., secondo cui, “ove il debitore si avvalga di un terzo perl’adempimento della propria obbligazione, sulla base di un rapportodi mandato o altro rapporto giuridico, quest’ultimo, di regola – fattosalvo solo il caso in cui siano stipulati diversi e specifici accordinegoziali con il creditore o sussista un contratto a favore di terzoovvero disponga diversamente una specifica disposizione di legge –ha la posizione di un mero adiectus solutionis causa e non assumeobbligazioni o rapporti diretti con il creditore stesso, onde l’eventualeinefficacia del pagamento, ai sensi dell’art. 1190 c.c., comporterà lapersistenza dell’obbligazione originaria in capo al debitore, al quale8 di 9Numero registro generale 3442/2025Numero sezionale 915/2026Numero di raccolta generale 10720/2026soltanto il creditore potrà chiedere un nuovo pagamento, restandoData pubblicazione 22/04/2026egli estraneo ai rapporti tra debitore ed incaricato del pagamento,eventualmente da regolarsi esclusivamente tra questi ultimi, anchecon riguardo all’individuazione della effettiva responsabilità perl’effettuazione del pagamento inefficace” (Cass. 8/03/2024, n. 8368,Rv. 670593 - 01).Ne deriva, pertanto, che, l’Ente pubblico non è responsabile ai sensidell’art. 1228 c.c. dell’inadempimento delle obbligazioni contrattualiassunte a titolo personale dai suoi dipendenti, ancorché ne siaprevista l’estinzione mediante cessione del quinto dello stipendio omediante delegazione di pagamento.4. La sentenza va, pertanto, cassata e, non essendo necessariulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito, ai sensidell’art. 384 c.p.c., nel senso che va rigettata la domanda formulatada [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Comune di Siracusa.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MAccoglie i primi due motivi di ricorso.Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta ladomanda di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nei confronti del Comune diSiracusa.[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento in favore delComune di Siracusa delle spese di lite, che si liquidano in €13.400,00 per compensi relativi al giudizio di primo grado, in €11.000,00 per compensi relativi al giudizio di secondo grado ein € 7.300,00 per compensi relativi al giudizio di legittimità, oltre€ 200,00 per esborsi ed oltre accessori di legge e rimborsoforfetario per spese generali.Così deciso in Roma, il 10/3/2026.Il PresidenteLina Rubino9 di 9