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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022

Cassazione n. 27108/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato - previa riqualificazione giuridica- per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier stensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato - previa riqualificazione giuridica- per il reato di tentato furto aggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (pagina 4 della sentenza); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 Il consiglier stensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 27108/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris