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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 giugno 2023

Cassazione n. 23565/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20307/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]

V. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 389/2020depositata il .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 26 giugno 2020 con cui la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA]

3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 15, terzo comma, della legge fallimentare e dell’articolo 138 c.p.c., sostenendo che la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto essere notificata al Russello, trattandosi di imprenditore individuale, ai sensi di tale ultima disposizione.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 143 c.p.c..

Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 153, secondo comma, c.p.c., in materia di giusto processo, censurando la sentenza impugnata per aver respinto la richiesta della reclamante di rimessione in termini. [OSCURATO:PERSONA]

4. ― Il ricorso va respinto.

4.1. ― Il pr imo mezzo è infondato.

Questa Corte ha già avuto modo di osservare che «non è dato comprendere … per quale ragione l'imprenditore individuale dovrebbe godere di un trattamento di favore rispetto all'imprenditore che operi in forma societaria, potendo invocare, in caso di fallimento della notificazione effettuata a mezzo pec, l'applicazione delle regole dettate dagli articoli 138 e seguenti c.p.c..

Al contrario, se l'imprenditore commerciale non si è curato di ottenere e mantenere in funzione un indirizzo Pec, l'istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza vanno a lui notificati nella forma subordinata di cui all'art. 15, terzo comma, della legge fallimentare (Cass. 4 luglio 2017, n. 16447).

Basterà rammentare che la norma è stata sottoposta a scrutinio di costituzionalità con specifico riferimento alle società (v.

Corte. cost. n. 146 del 2016), ma con argomentazione che, evocando la specialità e complessità degli interessi sottesi, comuni a una pluralità di operatori economici, sono estendibili a ogni impresa alla quale è posto l'obbligo di dotarsi di indirizzo pec, tanto più che la norma garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto articolato meccanismo di ricerca, che suppone la previanotizia presso l'indirizzo pec del quale l'imprenditore, anche individuale, è obbligato a dotarsi e che è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26333)» (Cass. 14 maggio 2018, n. 6378).

Il vigente comma 3 dell’articolo 15 della legge fallimentare prevede, cioè, un autonomo e autosufficiente procedimento notificatorio le cui specifiche scansioni sono reputate, ex lege , idonee ad operare il contemperamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo al momento della instaurazione del contraddittorio nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Ai sensi della norma il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del debitore.

Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione a mezzo Pec non risulta possibile o non ha esito positivo, la notificazione del ricorso e del decreto avviene, a cura del ricorrente, a mezzo ufficiale giudiziario che vi procederà di persona, a norma dell’articolo 107, primo comma, d.P.R. 1229/1959 (esclusa la notificazione a mezzo posta: Cass. 26 giugno 2018, n. 16864), presso la sede dell’impresa risultante dal registro delle imprese.

Quando la notificazione non può essere compiuta neppure con questa ulteriore modalità, la stessa si perfeziona con il deposito dell’atto nella casa comunale.

È dunque da escludersi che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articoli 138 e segg. o 145 c.p.c., a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva, nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (Cass. 9 novembre 2018, n. 28803, Cass. 26 giugno 2018, n. 16864, Cass. 5 marzo 2018, n. 5080, Cass. 11 dicembre 2017, n. 29630, Cass. 7 agosto 2017, n. 19688, Cass. 12 gennaio 2017, n. 602, Cass. 13 settembre 2016, n. 17946).

4.2. ― Il secondo mezzo è infondato.

Il ricorrente afferma che: «In tema di notifica a società, il passaggio dalla notifica presso la sede della società ovvero, ove ciò non sia possibile, presso il domicilio del suo amministratore, alla notifica prevista dall’art. 143 c.p.c. presuppone che la società ed il suo amministratore non siano reperibili rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso il domicilio anagrafico».

Ora, al di là del fatto che nel caso di specie la notificazione non è stata indirizzata nei confronti di una società, ma appunto del Russello, imprenditore individuale, il punto è che la tesi del ricorrente muove da una premessa errata, e cioè quella secondo cui l’imprenditore individuale dovrebbe essere fatto oggetto di notificazione secondo la previsione degli articoli 138 e seguenti c.p.c.

4.3. ― Anche il terzo mezzo è infondato.

L’assunto del ricorrente si riassume in ciò, che egli non avrebbe preso parte al procedimento prefallimentare per causa a lui non imputabile: ma il presupposto di tale affermazione nasce nuovamente dall’erronea ricostruzione della disciplina giuridica applicabile, laddove il Russello sostiene che il ricorso per dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto essergli notificato ai sensi degli articoli 138 e seguenti c.p.c.

5. ― Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi€ 8.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20307/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] V. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n. 389/2020depositata il . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tre mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del 26 giugno 2020 con cui la Corte d’appello di Caltanissetta ha respinto il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. 2. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, mentre [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega difese. [OSCURATO:PERSONA] 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 15, terzo comma, della legge fallimentare e dell’articolo 138 c.p.c., sostenendo che la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto essere notificata al Russello, trattandosi di imprenditore individuale, ai sensi di tale ultima disposizione. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 143 c.p.c.. Il terzo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 153, secondo comma, c.p.c., in materia di giusto processo, censurando la sentenza impugnata per aver respinto la richiesta della reclamante di rimessione in termini. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il ricorso va respinto. 4.1. ― Il pr imo mezzo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di osservare che «non è dato comprendere … per quale ragione l'imprenditore individuale dovrebbe godere di un trattamento di favore rispetto all'imprenditore che operi in forma societaria, potendo invocare, in caso di fallimento della notificazione effettuata a mezzo pec, l'applicazione delle regole dettate dagli articoli 138 e seguenti c.p.c.. Al contrario, se l'imprenditore commerciale non si è curato di ottenere e mantenere in funzione un indirizzo Pec, l'istanza di fallimento e il decreto di fissazione di udienza vanno a lui notificati nella forma subordinata di cui all'art. 15, terzo comma, della legge fallimentare (Cass. 4 luglio 2017, n. 16447). Basterà rammentare che la norma è stata sottoposta a scrutinio di costituzionalità con specifico riferimento alle società (v. Corte. cost. n. 146 del 2016), ma con argomentazione che, evocando la specialità e complessità degli interessi sottesi, comuni a una pluralità di operatori economici, sono estendibili a ogni impresa alla quale è posto l'obbligo di dotarsi di indirizzo pec, tanto più che la norma garantisce adeguatamente il diritto di difesa, nella sua declinazione di conoscibilità, da parte del debitore, dell'attivazione del procedimento fallimentare a suo carico, proprio in ragione del predisposto articolato meccanismo di ricerca, che suppone la previanotizia presso l'indirizzo pec del quale l'imprenditore, anche individuale, è obbligato a dotarsi e che è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa (Cass. 20 dicembre 2016, n. 26333)» (Cass. 14 maggio 2018, n. 6378). Il vigente comma 3 dell’articolo 15 della legge fallimentare prevede, cioè, un autonomo e autosufficiente procedimento notificatorio le cui specifiche scansioni sono reputate, ex lege , idonee ad operare il contemperamento dei contrapposti interessi che vengono in rilievo al momento della instaurazione del contraddittorio nel procedimento per la dichiarazione di fallimento. Ai sensi della norma il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) del debitore. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione a mezzo Pec non risulta possibile o non ha esito positivo, la notificazione del ricorso e del decreto avviene, a cura del ricorrente, a mezzo ufficiale giudiziario che vi procederà di persona, a norma dell’articolo 107, primo comma, d.P.R. 1229/1959 (esclusa la notificazione a mezzo posta: Cass. 26 giugno 2018, n. 16864), presso la sede dell’impresa risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta neppure con questa ulteriore modalità, la stessa si perfeziona con il deposito dell’atto nella casa comunale. È dunque da escludersi che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli articoli 138 e segg. o 145 c.p.c., a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva, nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della società (Cass. 9 novembre 2018, n. 28803, Cass. 26 giugno 2018, n. 16864, Cass. 5 marzo 2018, n. 5080, Cass. 11 dicembre 2017, n. 29630, Cass. 7 agosto 2017, n. 19688, Cass. 12 gennaio 2017, n. 602, Cass. 13 settembre 2016, n. 17946). 4.2. ― Il secondo mezzo è infondato. Il ricorrente afferma che: «In tema di notifica a società, il passaggio dalla notifica presso la sede della società ovvero, ove ciò non sia possibile, presso il domicilio del suo amministratore, alla notifica prevista dall’art. 143 c.p.c. presuppone che la società ed il suo amministratore non siano reperibili rispettivamente presso la sede risultante dal registro delle imprese e presso il domicilio anagrafico». Ora, al di là del fatto che nel caso di specie la notificazione non è stata indirizzata nei confronti di una società, ma appunto del Russello, imprenditore individuale, il punto è che la tesi del ricorrente muove da una premessa errata, e cioè quella secondo cui l’imprenditore individuale dovrebbe essere fatto oggetto di notificazione secondo la previsione degli articoli 138 e seguenti c.p.c. 4.3. ― Anche il terzo mezzo è infondato. L’assunto del ricorrente si riassume in ciò, che egli non avrebbe preso parte al procedimento prefallimentare per causa a lui non imputabile: ma il presupposto di tale affermazione nasce nuovamente dall’erronea ricostruzione della disciplina giuridica applicabile, laddove il Russello sostiene che il ricorso per dichiarazione di fallimento avrebbe dovuto essergli notificato ai sensi degli articoli 138 e seguenti c.p.c. 5. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore del fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi€ 8.000,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a tito
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