Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:416
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑73/04
[OSCURATO:PERSONA]Lorraine
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Concorrenza — Intese — Mercato dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche — [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell’importo delle ammende — Gravità e durata dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo — Principio di proporzionalità — Principio della parità di trattamento»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Infrazione complessa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A)
2.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Ammende — Unicità dell'infrazione
(Art. 81, n. 1, CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
3.
Concorrenza — Regole comunitarie — Applicazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] — Autonomia rispetto alle valutazioni operate dalle
autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi
[Artt. 3, n. 1, lett. g), CE, e 81 CE]
4.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Presa in considerazione degli effetti
dell’insieme dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
5.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Fissazione dei prezzi — Obbligo per
la [OSCURATO:PERSONA] di far riferimento, per valutare l'impatto di un'infrazione, al gioco della concorrenza in assenza di infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Gravità della partecipazione di ciascuna
impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Fatturato complessivo dell’impresa interessata — Fatturato realizzato
con le merci oggetto dell’infrazione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
8.
Concorrenza — Ammende — [OSCURATO:PERSONA] con cui vengono inflitte ammende — Obbligo di motivazione
(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
9.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Carattere dissuasivo — Principio generale cui la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi
per tutta la fase del calcolo delle ammende
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 1 A)
10.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Attuazione
di un programma di adeguamento alle regole comunitarie di concorrenza
(Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
11.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Ruolo passivo
o gregario dell’impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3, primo trattino)
12.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2842/98; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03,
punto 3)
13.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Comportamento divergente da quello convenuto
in seno all’intesa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3, secondo trattino)
14.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti — Cessazione dell’infrazione prima dell’intervento
della [OSCURATO:PERSONA]
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3, terzo trattino)
15.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Riduzione
dell'importo dell'ammenda come corrispettivo di una cooperazione che ha consentito di determinare il grado di partecipazione
di un'altra impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3, sesto trattino)
16.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una
cooperazione dell’impresa incriminata
(Regolamento del Consiglio n. 17; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04, punto D, n. 2)
17.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Situazione finanziaria dell’impresa interessata
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
1.
In sede di applicazione dell’art. 81 CE, è per determinare se un accordo possa incidere sul commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri
e abbia per oggetto o per effetto di impedire, di restringere o di falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato
comune che occorre, se del caso, definire il mercato di cui trattasi. Di conseguenza, l’obbligo di operare una delimitazione
del mercato di cui trattasi in una decisione adottata in applicazione dell’art. 81 CE si impone alla [OSCURATO:PERSONA] unicamente
quando, senza tale delimitazione, non è possibile determinare se l’accordo, la decisione di associazione di imprese o la pratica
concordata di cui trattasi possa incidere sul commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri ed abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere
o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.
[OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a delimitare i mercati di prodotti di cui trattasi al fine di esaminare la gravità di un’infrazione
per ciascuna categoria di prodotti interessati. Infatti, anzitutto, ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende
inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, la valutazione
della gravità di un’infrazione deve prendere in considerazione la natura propria dell’infrazione, il suo impatto concreto
sul mercato quando sia misurabile e l’estensione del mercato geografico rilevante. Orbene, non esiste alcun obbligo per la
[OSCURATO:PERSONA], in base agli [OSCURATO:PERSONA], di esaminare l’impatto di un’intesa, in modo specifico, per ciascuna categoria di
prodotti di cui trattasi. Inoltre, in presenza di un’infrazione complessa unica relativa a più prodotti, la [OSCURATO:PERSONA] non
è obbligata ad effettuare un’analisi separata di ciascun elemento dell’infrazione, né a suddividere l’importo dell’ammenda
tra tali diversi elementi, e allo stesso modo non è tenuta ad esaminare la gravità di ciascuna infrazione quando impone un’ammenda
unica ad un’impresa che ha commesso varie infrazioni, tale conclusione non essendo peraltro tale da consentire una punizione
collettiva arbitraria delle imprese implicate in un’intesa.
Conformemente al punto 1 A, sesto paragrafo, degli [OSCURATO:PERSONA] summenzionati, una presenza limitata su un mercato può eventualmente
portare ad un importo di partenza meno elevato nell’ambito del «trattamento differenziato» delle imprese implicate in un’intesa.
Per di più, la gravità relativa della partecipazione di ciascuna delle imprese di cui trattasi deve essere esaminata dalla
[OSCURATO:PERSONA] in sede di valutazione di eventuali circostanze attenuanti.
(v. punti 36, 45-46, 48-52)
2.
In sede di applicazione dell’art. 81 CE la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente avviare un procedimento unico per pratiche relative
a più prodotti distinti, e un simile procedimento può portare all’adozione di una decisione unica che constata che un’impresa
ha commesso più infrazioni distinte e che le infligge altrettante ammende distinte, ciascuna nel rispetto dei limiti stabiliti
dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. [OSCURATO:PERSONA], qualora ritenga che l’insieme dei prodotti cui si applica il procedimento
costituisca oggetto di un’infrazione complessa unica, tenuto conto in particolare del funzionamento dell’intesa in questione,
può scegliere di adottare una decisione unica con cui infligge una sola ammenda ad ogni impresa interessata, tale scelta non
essendo né illogica, né contraria al principio di buona amministrazione.
(v. punti 56, 63-66)
3.
La prassi seguita dalle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] terzi incaricate della tutela della libera concorrenza non può imporsi alla [OSCURATO:PERSONA],
la quale è responsabile dell’attuazione e dell’orientamento della politica comunitaria della concorrenza. Infatti, l’esercizio
dei loro poteri da parte delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] terzi, nel contesto della loro competenza territoriale, risponde ad esigenze
proprie dei detti [OSCURATO:PERSONA]. Gli elementi sottesi agli ordinamenti giuridici di altri [OSCURATO:PERSONA] nel settore della concorrenza non
solo comportano finalità ed obiettivi specifici, ma sfociano egualmente nell’adozione di norme sostanziali particolari, nonché
in conseguenze giuridiche estremamente differenziate nel settore amministrativo, penale o civile, quando le autorità dei detti
[OSCURATO:PERSONA] abbiano accertato l’esistenza di infrazioni alle norme applicabili in materia di concorrenza. Per contro, del tutto
diversa è la situazione giuridica in cui un’impresa sia interessata, in materia di concorrenza, esclusivamente dall’applicazione
del diritto comunitario e dal diritto di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire la situazione in cui un’intesa sia limitata esclusivamente
all’ambito di applicazione territoriale dell’ordinamento giuridico della [OSCURATO:PERSONA] europea.
Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] sanziona il comportamento illecito di un’impresa, anche se trae origine da un’intesa
di carattere internazionale, essa intende salvaguardare la libera concorrenza all’interno del mercato comune che costituisce,
ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), CE, un obiettivo fondamentale della [OSCURATO:PERSONA]. A causa della specificità del bene giuridico
tutelato a livello comunitario, le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza delle sue competenze in materia, possono
divergere considerevolmente da quelle effettuate dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
(v. punti 57-60)
4.
[OSCURATO:PERSONA], qualora ritenga che un insieme di accordi e/o di pratiche concordate costituisca un’infrazione complessa unica,
non è tenuta, ai fini della valutazione dell’importo di partenza delle ammende, né a procedere ad un esame concreto delle
pratiche illecite su ciascuno dei mercati considerati, né a tenere conto del comportamento effettivo che sostiene di aver
adottato un’impresa, dovendo essere presi in considerazione soltanto gli effetti risultanti dall’infrazione considerata complessivamente.
(v. punti 80, 89-90, 95, 97, 102)
5.
Per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, è compito della [OSCURATO:PERSONA] riferirsi al gioco della concorrenza
che di regola sarebbe esistito in mancanza d’infrazione.
Per quanto attiene ad un’intesa sui prezzi, è legittimo che la [OSCURATO:PERSONA] deduca che l’infrazione ha avuto degli effetti
dal fatto che i membri dell’intesa hanno adottato misure per applicare i prezzi convenuti, per esempio annunciandoli ai clienti,
dando ai loro dipendenti l’istruzione di utilizzarli come base di negoziazione e sorvegliando la loro applicazione da parte
dei loro concorrenti e dei propri servizi di vendita. Infatti, per concludere per un impatto sul mercato, è sufficiente che
i prezzi convenuti siano serviti come base per la fissazione di singoli prezzi di transazione, limitando così il margine di
negoziazione dei clienti.
Per contro, non si può esigere dalla [OSCURATO:PERSONA], quando è provata l’attuazione di un’intesa, di dimostrare sistematicamente
che gli accordi hanno effettivamente consentito alle imprese considerate di raggiungere un livello di prezzi di transazione
superiore a quello che vi sarebbe stato in mancanza di intesa. A questo proposito, non può essere accolta la tesi secondo
cui solo il fatto che il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato diverso in mancanza di collusione può essere preso
in considerazione al fine di determinare la gravità dell’infrazione. Peraltro, sarebbe sproporzionato esigere tale dimostrazione
che assorbirebbe risorse notevoli poiché richiederebbe il ricorso a calcoli ipotetici, basati su modelli economici la cui
esattezza è soltanto difficilmente verificabile dal giudice e la cui infallibilità non è affatto provata.
Per valutare la gravità dell’infrazione, è decisivo sapere che i membri dell’intesa avevano fatto tutto quanto era loro possibile
per dare un effetto concreto alle loro intenzioni. [OSCURATO:PERSONA] membri non possono trarre vantaggio, considerandoli elementi che giustificano
una riduzione dell’ammenda, da fattori esterni che hanno contrastato i loro sforzi.
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] può legittimamente basarsi sull’attuazione dell’intesa per concludere per l’esistenza di un impatto
sul mercato, senza che sia necessario misurare con precisione l’entità di tale impatto.
Ammesso che l’impatto concreto dell’intesa non sia stato provato sufficientemente dalla [OSCURATO:PERSONA], può pur sempre rimanere
appropriata la qualificazione di un’infrazione come «molto grave». Infatti, i tre aspetti da prendere in considerazione nella
valutazione della gravità dell’infrazione ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, che sono la natura propria dell’infrazione,
il suo impatto concreto sul mercato quando sia misurabile e l’estensione del mercato geografico rilevante, non hanno lo stesso
peso nell’ambito dell’esame complessivo. La natura dell’infrazione svolge un ruolo primordiale, in particolare, per caratterizzare
le infrazioni «molto gravi». A questo proposito, dalla descrizione delle infrazioni molto gravi da parte dei suddetti [OSCURATO:PERSONA]
risulta che accordi o pratiche concordate miranti in particolare alla fissazione dei prezzi possono comportare, già soltanto
in base alla loro natura, la qualificazione come «molto gravi», senza che occorra caratterizzare siffatti comportamenti mediante
un impatto o un’estensione geografica specifici. Tale conclusione è corroborata dal fatto che, mentre la descrizione delle
infrazioni gravi menziona espressamente l’impatto sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, quella delle
infrazioni molto gravi, per contro, non menziona alcuna esigenza di impatto concreto sul mercato, né di produzione di effetti
su una specifica zona geografica.
(v. punti 83-87, 91)
6.
In sede determinazione dell’importo di un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza in forza degli [OSCURATO:PERSONA] per
il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato
CECA, occorre distinguere la valutazione della gravità dell’infrazione, che serve a determinare il livello di partenza dell’ammenda,
da quella della gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna delle imprese considerate, poiché quest’ultima
questione dev’essere esaminata nell’ambito dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti.
(v. punto 100)
7.
[OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, quando determina l’importo delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione,
ad effettuare il suo calcolo sulla scorta di importi basati sul fatturato delle imprese considerate, in particolare sul fatturato
realizzato con i prodotti di cui trattasi. Anche se è innegabile che quest’ultimo può costituire una base appropriata per
valutare le violazioni della concorrenza sul mercato dei prodotti considerati, nonché l’importanza relativa dei partecipanti
ad un’intesa rispetto ai prodotti di cui trattasi, è pur vero che tale elemento è lungi dal costituire l’unico criterio in
base al quale la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare la gravità dell’infrazione. Si attribuirebbe a tale elemento un’importanza eccessiva
qualora si limitasse la valutazione del carattere proporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda al raffronto fra detto
importo e il fatturato dei prodotti di cui trattasi. La natura propria dell’infrazione, l’impatto concreto di questa, l’estensione
geografica del mercato interessato e la necessaria portata dissuasiva dell’ammenda sono altrettanti elementi che possono giustificare
l’importo summenzionato.
(v. punti 114, 118-119)
8.
Per quanto concerne la fissazione di ammende per violazione del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] adempie il suo obbligo
di motivazione quando indica, nella sua decisione, gli elementi di giudizio che le hanno consentito di misurare la gravità
e la durata dell’infrazione commessa, senza essere tenuta a farvi figurare un’esposizione più dettagliata o gli elementi in
cifre relativi al sistema di calcolo dell’ammenda. L’indicazione di dati in cifre relative al sistema di calcolo delle ammende,
per quanto utili siano tali dati, non è indispensabile per il rispetto dell’obbligo di motivazione.
Per quanto attiene alla motivazione degli importi di partenza in termini assoluti, le ammende costituiscono uno strumento
della politica della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] che deve disporre di un potere discrezionale nella fissazione del loro
importo al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza. Inoltre, occorre
evitare che le ammende siano facilmente prevedibili da parte degli operatori economici. Pertanto, non si può esigere che la
[OSCURATO:PERSONA] fornisca al riguardo elementi di motivazione diversi da quelli relativi alla gravità dell’infrazione.
(v. punti 129-130)
9.
Dato che la dissuasione costituisce uno scopo delle ammende inflitte per infrazione alle regole di concorrenza, l’obbligo
di garantirla costituisce un obbligo generale cui deve attenersi la [OSCURATO:PERSONA] per tutta la fase del calcolo delle ammende
e non comporta necessariamente che tale calcolo sia caratterizzato da una fase specifica destinata ad una valutazione complessiva
di tutte le circostanze pertinenti ai fini del conseguimento di tale obiettivo.
Ai fini della presa in considerazione dell’obiettivo della dissuasione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha definito, negli [OSCURATO:PERSONA]
per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del
Trattato CECA, metodologia o criteri individualizzati la cui esposizione specifica possa avere forza vincolante. Il punto 1 A,
quarto paragrafo, degli [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle indicazioni concernenti la valutazione della gravità di un’infrazione,
menziona soltanto la necessità di determinare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente
dissuasivo.
(v. punti 131-132)
10.
Anche se è importante che un’impresa adotti misure per impedire che nuove infrazioni del diritto comunitario della concorrenza
siano commesse in futuro dai suoi dipendenti, ad esempio istituendo un programma di conformità alle regole di concorrenza,
l’adozione di tali misure non modifica affatto la realtà dell’infrazione constatata. In sede di determinazione dell’importo
di un’ammenda inflitta per infrazione alle regole di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] non è quindi tenuta a considerare tale elemento
né come circostanza attenuante, né quando prende in considerazione l’effetto dissuasivo dell’ammenda, tanto più quando l’infrazione
di cui trattasi costituisce una manifesta violazione dell’art. 81 CE. A questo proposito, è priva di pertinenza la circostanza
che simili misure siano state adottate dall’impresa prima dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, è impossibile determinare
il grado di efficacia delle misure interne adottate da un’impresa per prevenire la reiterazione di infrazioni del diritto
della concorrenza.
(v. punti 143-144, 231)
11.
Il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» di un’impresa nella realizzazione di un’infrazione costituisce, se provato,
una circostanza attenuante, conformemente al punto 3, primo trattino, degli [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, fermo restando che tale
ruolo passivo implica l’adozione da parte dell’impresa considerata di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione
attiva all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali.
Possono essere presi in considerazione, fra gli elementi atti a evidenziare il ruolo passivo di un’impresa all’interno di
un’intesa, il carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa,
del pari il suo ingresso tardivo sul mercato che ha costituito oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della
sua partecipazione ad essa, o anche l’esistenza di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese
terze che hanno partecipato all’infrazione. Non è dunque sufficiente che, durante taluni periodi dell’intesa, o nei confronti
di taluni accordi dell’intesa, l’impresa considerata abbia adottato un «profilo basso». Inoltre, l’approccio consistente nel
separare la valutazione del comportamento di un’impresa a seconda dello scopo degli accordi o delle pratiche concordate di
cui trattasi risulta quantomeno teorico quando questi ultimi rientrano in una strategia generale, che determina gli orientamenti
dei membri dell’intesa sul mercato e limita la loro libertà commerciale, mirante a perseguire uno scopo anticoncorrenziale
identico e uno scopo economico unico, vale a dire falsare l'andamento normale dei prezzi e restringere la concorrenza sul
mercato di cui trattasi.
Peraltro, il fatto che un’impresa abbia posto fine alla sua partecipazione all’intesa soltanto qualche mese prima degli altri
membri del cartello non giustifica una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della circostanza attenuante relativa
al «ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione».
(v. punti 163-164, 179-180, 184)
12.
Quando la [OSCURATO:PERSONA] applica in una decisione il metodo esposto negli [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA, e conclude per la mancanza
di circostanze attenuanti per l’impresa considerata, quest’ultima è legittimata a domandare al giudice comunitario il beneficio
di una circostanza attenuante e la riduzione dell’importo dell’ammenda correlativa, anche qualora non l’abbia rivendicato
nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.
Infatti, l’art. 4 del regolamento n. 2842/98, relativo all’audizione in taluni procedimenti a norma dell'articolo [81 CE]
e dell'articolo [82 CE], che prevede che le parti che intendono far conoscere il loro punto di vista sulle censure mosse contro
di esse lo facciano per iscritto e possano esporre tutti i motivi e i fatti utili alla loro difesa nelle loro osservazioni
scritte, non richiede alle imprese destinatarie di una comunicazione degli addebiti di formalizzare specificamente domande
di riconoscimento di circostanze attenuanti.
Inoltre, la comunicazione degli addebiti è un atto preparatorio rispetto alla decisione che costituisce il termine ultimo
del procedimento e nel quale la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia sulle responsabilità delle imprese e, se del caso, sulle sanzioni
che devono essere loro inflitte.
Per determinare l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare
della gravità e della durata dell’infrazione, che sono i due criteri espressamente considerati dall’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17. Quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare la gravità relativa della partecipazione
all’infrazione di ciascuna di esse, al fine di determinare se vi siano nei loro confronti circostanze aggravanti o attenuanti.
I punti 2 e 3 degli [OSCURATO:PERSONA] summenzionati, da cui la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi, prevedono un adattamento dell’importo
di base dell’ammenda in funzione di talune circostanze aggravanti e attenuanti, specifiche di ciascuna impresa considerata.
(v. punti 188-194)
13.
Per determinare se un’impresa deve beneficiare di una circostanza attenuante per non avere di fatto applicato gli accordi
illeciti, in forza del punto 3, secondo trattino, degli [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA va verificato se, nel periodo durante il
quale ha aderito ai detti accordi, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale
sul mercato o quantomeno se essa ha chiaramente e notevolmente violato gli obblighi miranti ad attuare tale intesa, al punto
di aver perturbato lo stesso funzionamento della stessa.
(v. punto 196)
14.
Un’impresa che ha partecipato ad un’infrazione al diritto comunitario della concorrenza non può beneficiare di una circostanza
attenuante a titolo del punto 3, terzo trattino, degli [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione
dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, del Trattato CECA nel caso in cui essa abbia cessato le pratiche
anticoncorrenziali a seguito dell’intervento di autorità della concorrenza di [OSCURATO:PERSONA] terzi.
(v. punto 230)
15.
In fase di determinazione dell’importo dell’ammenda per infrazione al diritto comunitario della concorrenza, una riduzione
dell’ammenda a titolo di una cooperazione durante il procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell’impresa
di cui trattasi ha consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’esistenza di un’infrazione con meno difficoltà e, se del caso,
di porvi fine.
Le informazioni che hanno posto la [OSCURATO:PERSONA] in grado di valutare più rigorosamente il livello di cooperazione di una delle
imprese implicate in un cartello durante il procedimento ai fini della determinazione dell’importo della sua ammenda, e che
hanno quindi facilitato il compito della [OSCURATO:PERSONA] durante la sua indagine, possono costituire una «collaborazione effettiva
al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione» ai sensi del punto 3, sesto trattino, degli
[OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65,
n. 5, del Trattato CECA.
Tuttavia, tali informazioni devono riguardare le pratiche anticoncorrenziali oggetto dell’indagine, mentre non possono essere
prese in considerazione informazioni relative ad un territorio diverso da quello costituente oggetto dell’indagine.
(v. punti 238-239, 253)
16.
[OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle ammende per infrazione
al diritto comunitario della concorrenza e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura
la cooperazione delle imprese interessate in occasione dell’indagine condotta dai servizi di detta istituzione. Essa dispone
parimenti di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente
in rapporto ai contributi offerti da altre imprese. Tenuto conto di tale potere discrezionale, che si esprime in particolare
con l’indicazione , nella comunicazione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese,
di una forcella dal 10 al 50% per l’entità della riduzione, la riduzione massima del 50% non discende automaticamente dall'aver
accertato che ricorrono le condizioni previste al punto D, n. 2, primo e secondo trattino, di tale comunicazione .
[OSCURATO:PERSONA] può basare la sua valutazione dell’importo della riduzione sul fatto, da un lato, che gli elementi di prova
forniti dall’impresa interessata non hanno che uno scarso valore aggiunto tenuto conto degli elementi già in suo possesso
e, dall’altro, che la cooperazione di tale impresa è iniziata dopo che questa aveva ricevuto una domanda di informazioni ai
sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17.
Infatti, da un lato, la riduzione delle ammende in caso di cooperazione delle imprese che partecipino ad infrazioni al diritto
comunitario della concorrenza trova il suo fondamento nella considerazione secondo la quale tale cooperazione facilita il
compito della [OSCURATO:PERSONA] mirante a dichiarare l’esistenza di un’infrazione e, se del caso, a porvi fine. [OSCURATO:PERSONA] non
può dunque non tener conto dell’utilità dell’informazione fornita, la quale deve necessariamente dipendere dagli elementi
di prova già in suo possesso. A tale riguardo, se la differenza fondamentale alla base dei punti B, C e D della comunicazione
sulla cooperazione è l’utilità dell’informazione apportata, la [OSCURATO:PERSONA] può utilizzare il criterio dell’utilità per decidere
dell’importo della riduzione per ciascuna categoria di riduzione dell’ammenda prevista dai detti punti.
Dall’altro lato, nell’ambito di una valutazione complessiva, la [OSCURATO:PERSONA] può tener conto del fatto che un’impresa le ha
comunicato documenti solo dopo aver ricevuto una domanda di informazioni, senza tuttavia poter considerare tale fatto decisivo
per minimizzare la cooperazione fornita da un’impresa ai sensi del punto D, n. 2, primo trattino, della comunicazione sulla
non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese.
(v. punti 271-274, 276-277, 279, 283)
17.
Anche se la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, quando determina l’importo dell’ammenda per violazione del diritto comunitario della
concorrenza, a tener conto della situazione finanziaria deficitaria dell’impresa interessata, poiché il riconoscimento di
tale obbligo porterebbe a procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adeguate alle condizioni
del mercato, la [OSCURATO:PERSONA] può nondimeno decidere di ridurre l’importo dell’ammenda inflitta a causa di gravi difficoltà
finanziarie unite a più condanne recenti al pagamento di ammende per infrazioni al diritto della concorrenza commesse contemporaneamente,
ritenendo così che non sia necessario, al fine di garantire una dissuasione effettiva, infliggere a tale impresa l’importo
complessivo dell’ammenda.
(v. punti 308, 314-315)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
8 ottobre 2008 (
*
)
«Concorrenza − Intese − Mercato dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche – [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo dell’importo delle ammende – Gravità e durata dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo – Principio di proporzionalità – Principio della parità di trattamento»
[OSCURATO:PERSONA] causa T‑73/04,
[OSCURATO:PERSONA]Lorraine,
con sede in Courbevoie (Francia), rappresentata inizialmente dagli avv.ti A. Winckler e I. Simic, successivamente dagli avv.ti Winckler
e H. Kanellopoulos,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. F. Castillo de la Torre e É. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un
procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso n. C.38.359 – Prodotti a base di carbonio
e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche), e, in subordine, di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta
alla ricorrente con detta decisione,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA] e V. Ciucă, giudici,
cancelliere: sig.ra K. Andová, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA] all’origine della lite
1
[OSCURATO:PERSONA]‑Lorraine (in prosieguo: la «LCL» o la «ricorrente») è un’impresa francese che fabbrica prodotti a base di carbonio
e di grafite ai fini della loro utilizzazione nei settori elettrici e meccanici.
2
Il 18 settembre 2001 i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») hanno incontrato alcuni
agenti della [OSCURATO:PERSONA] di per proporre la propria cooperazione all’accertamento dell’esistenza di un cartello sul mercato
europeo dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche e chiedere il beneficio delle
misure di clemenza previste dalla comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 96/C 207/04 sulla non imposizione o sulla riduzione delle
ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).
3
Il 2 agosto 2002 la [OSCURATO:PERSONA], a norma dell’art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento
d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), ha inviato alla C. [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in
prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), alla SGL [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «SGL»), alla [OSCURATO:PERSONA] GmbH e alla società da essa controllata
[OSCURATO:PERSONA]Technik GmbH (in prosieguo, considerate complessivamente: la «[OSCURATO:PERSONA]»), alla [OSCURATO:SOCIETA], alla Luckerath
BV, alla [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché alla ricorrente delle domande di informazioni concernenti il
loro comportamento sul mercato di cui trattasi. La lettera indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] riguardava del pari le attività della [OSCURATO:PERSONA] & Co.
Elektrokohle AG (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), rilevata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 28 ottobre 1999.
4
Con fax inviato alla [OSCURATO:PERSONA] il 16 agosto 2002 la ricorrente ha sollecitato l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
5
Il 22 agosto e il 23 settembre 2002 la ricorrente ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] elementi di prova concernenti l’intesa.
6
Il 30 settembre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto la risposta della ricorrente alla domanda di informazioni basata sull’art. 11
del regolamento n. 17.
7
Il 23 maggio 2003, sulla base delle informazioni comunicatele, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato una comunicazione degli addebiti
alla ricorrente e alle altre imprese interessate, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la SGL, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
risposta la ricorrente ha dichiarato di non contestare, in sostanza, i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti.
8
A seguito dell’audizione delle imprese interessate, ad eccezione della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato
la decisione 3 dicembre 2003, 2004/420/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo
SEE (Caso C.38.359 − Prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»),
notificata alla ricorrente con lettera 11 dicembre 2003. Una sintesi della [OSCURATO:PERSONA] è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale
del 28 aprile 2004 (GU L 125, pag. 45).
9
[OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, nella [OSCURATO:PERSONA], che le imprese destinatarie della stessa hanno partecipato ad un’infrazione
unica e continuata dell’art. 81, n. 1, CE e, a partire dal 1° gennaio 1994, dell’art. 53, n. 1, dell’accordo sullo Spazio
economico europeo (SEE), consistente nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di vendita e altre condizioni di transazione
applicabili ai clienti, nel ripartire i mercati, in particolare mediante l’attribuzione di clienti, e nello svolgere azioni
coordinate (restrizioni quantitative, rialzi di prezzi e boicottaggi) nei confronti di concorrenti che non erano membri del
cartello (punto 2 della motivazione della [OSCURATO:PERSONA]).
10
[OSCURATO:PERSONA] contiene le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno violato le disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, CE e, a partire dal 1° gennaio 1994, dell’articolo
53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando, per i periodi indicati, ad un insieme di accordi e di pratiche concordate
nel settore dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche:
– [[OSCURATO:PERSONA]], dall’ottobre 1988 al dicembre 1999;
– [[OSCURATO:PERSONA]], dal settembre 1994 all’ottobre 1999;
– [LCL], dall’ottobre 1988 al giugno 1999;
– [[OSCURATO:PERSONA]], dall’ottobre 1988 al dicembre 1999;
– [[OSCURATO:PERSONA]], dall’ottobre 1988 al dicembre 1999;
– [SGL], dall’ottobre 1988 al dicembre 1999.
Articolo 2
Le seguenti ammende sono inflitte per le infrazioni di cui all’articolo1:
– [[OSCURATO:PERSONA]]: 1 060 000 euro;
– [[OSCURATO:PERSONA]]: 2 820 000 euro;
– [LCL]: 43 050 000 euro;
– [[OSCURATO:PERSONA]]: 0 euro;
– [[OSCURATO:PERSONA]]: 30 870 000 euro;
– [SGL]: 23 640 000 euro.
Le ammende devono essere versate entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica della presente [OSCURATO:PERSONA] (…).
Alla scadenza di detto termine, sono automaticamente dovuti interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle
sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno del mese nel corso del quale è stata adottata la presente decisione,
maggiorato di 3,5 punti percentuali».
11
Per quanto riguarda il calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’infrazione come molto grave, tenuto
conto della sua natura, del suo impatto sul mercato del SEE per i prodotti considerati, seppure non misurabile con precisione,
e dell’estensione del mercato geografico in questione (punto 288 della [OSCURATO:PERSONA]).
12
Allo scopo di tener conto dell’importanza specifica del comportamento illecito di ciascuna impresa implicata nel cartello
e, quindi, del suo impatto reale sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha suddiviso le imprese interessate in tre categorie, in
funzione della loro importanza relativa sul mercato di cui trattasi determinata dalle loro quote di mercato (punti 289‑297
della [OSCURATO:PERSONA]).
13
Di conseguenza, la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], considerate come i due maggiori operatori con quote di mercato superiori al 20%,
sono state classificate nella prima categoria. [OSCURATO:PERSONA] e la SGL, operatori medi con quote di mercato comprese fra il 10
e il 20%, sono state collocate nella seconda categoria. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], considerate come piccoli operatori in base
alle quote di mercato inferiori al 10%, sono state raggruppate nella terza categoria (punti 37 e 297 della [OSCURATO:PERSONA]).
14
[OSCURATO:PERSONA] base delle precedenti considerazioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato un importo di partenza, determinato in funzione
della gravità dell’infrazione, di 35 milioni di euro per la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], di 21 milioni di euro per la [OSCURATO:PERSONA] e
la SGL e di 6 milioni di euro per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 298 della [OSCURATO:PERSONA]).
15
Per quanto concerne la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che tutte le imprese considerate avessero commesso
un’infrazione di lunga durata. In considerazione della durata dell’infrazione di undici anni e due mesi, la [OSCURATO:PERSONA] ha
aumentato del 110% l’importo di partenza considerato nei confronti della SGL, della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA].
Quanto alla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato una durata dell’infrazione di dieci anni e otto mesi ed ha aumentato
del 105% l’importo di partenza. Riguardo alla [OSCURATO:PERSONA], l’importo di partenza è stato aumentato del 50% in considerazione
di una durata dell’infrazione di cinque anni e un mese (punti 299 e 300 della [OSCURATO:PERSONA]).
16
L’importo di base dell’ammenda, determinato in funzione della gravità e della durata dell’infrazione, è stato quindi fissato
a 73,5 milioni di euro per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA], a 71,75 milioni di euro per la ricorrente, a 44,1 milioni di euro per
la [OSCURATO:PERSONA] e la SGL, a 12,6 milioni di euro per quanto concerne la [OSCURATO:PERSONA] e a 9 milioni di euro per la [OSCURATO:PERSONA] (punto 301
della [OSCURATO:PERSONA]).
17
[OSCURATO:PERSONA] non ha preso in considerazione alcuna circostanza aggravante o attenuante a carico o a favore delle imprese
interessate (punto 316 della [OSCURATO:PERSONA]).
18
Quanto all’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha beneficiato di un’immunità d’ammenda per essere
stata la prima impresa a denunciare alla [OSCURATO:PERSONA] l’esistenza del cartello (punti 319‑321 della [OSCURATO:PERSONA]).
19
Conformemente al punto D della detta comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla ricorrente una riduzione del 40% dell’importo
dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in mancanza di cooperazione, del 30% alla [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del 20% alla SGL,
che è stata l’ultima a cooperare (punti 322‑338 della [OSCURATO:PERSONA]).
20
[OSCURATO:PERSONA], al titolo «Capacità di pagare e altri fattori», la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver respinto l’argomento della SGL
e della ricorrente volto a provare un’incapacità di pagamento dell’ammenda, ha ricordato di aver già condannato, recentemente,
la prima impresa a due ammende notevoli per la sua partecipazione ad altre attività collusive.
21
[OSCURATO:PERSONA] ha precisato che alla SGL era stata inflitta, con decisione 18 luglio 2001, 2002/271/CE, relativa ad un procedimento
ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Caso COMP/E-1/36.490 – Elettrodi di grafite
(GU 2002, L 100, pag. 1), nel caso detto «degli elettrodi di grafite», e con la decisione 17 dicembre 2002, 2006/460/CE, concernente
un procedimento ai sensi dell’articolo81 [CE] e dell’articolo53 dell’accordo SEE (Caso C.37.667 − Grafiti speciali) (GU 2006,
L 180, pag. 20), nel caso detto «delle grafiti speciali», un’ammenda di 80,2 milioni di euro per la sua partecipazione al
cartello degli elettrodi di grafite e due ammende di un importo complessivo di 27,75 milioni di euro per la sua partecipazione
all’intesa sulla grafite isostatica e all’intesa sulla grafite estrusa (punto 358 della [OSCURATO:PERSONA]).
22
Tenuto conto delle gravi difficoltà finanziarie della SGL e delle sue recenti condanne, nonché del fatto che le varie attività
collusive ad essa imputate si erano svolte contemporaneamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in tali circostanze particolari,
non fosse necessario, al fine di garantire una effettiva dissuasione, infliggere alla SGL l’importo complessivo dell’ammenda
e l’ha quindi ridotto del 33%, riducendolo a 23,64 milioni di euro (punto 360 della [OSCURATO:PERSONA]).
23
Dato che la situazione della ricorrente era molto diversa da quella della SGL, la [OSCURATO:PERSONA] non le ha accordato alcuna riduzione
dell’importo dell’ammenda a titolo di «altri fattori» (punti 361 e 362 della [OSCURATO:PERSONA]).
Procedimento e conclusioni delle parti
24
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 20 febbraio 2004, la ricorrente ha proposto il ricorso
in esame.
25
Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato, in qualità di
presidente, alla Quinta Sezione, cui la causa in esame è stata quindi attribuita.
26
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Le parti hanno svolto
le loro osservazioni orali e risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 28 febbraio 2008.
27
Nel corso di detta udienza, e dopo precisazione da parte della ricorrente della portata di taluni dei suoi argomenti, la [OSCURATO:PERSONA]
ha rinunciato alla sua domanda riconvenzionale volta all’aumento dell’importo dell’ammenda, di cui si è preso atto nel verbale
di udienza.
28
Su invito del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha allegato agli atti la lettera del 30 ottobre 2001 indirizzatale dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito
della domanda di applicazione, a suo favore, della comunicazione sulla cooperazione. Tale lettera, che faceva parte del fascicolo
amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], è stata comunicata alla ricorrente, la quale ha presentato osservazioni che la cancelleria
del Tribunale ha ricevuto il 26 marzo 2008. La fase orale del procedimento è stata chiusa il 1° aprile 2008, e le parti ne
sono state informate con lettera della cancelleria del Tribunale dello stesso giorno.
29
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
– annullare la [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui essa la riguarda;
– in subordine, annullare o ridurre l’importo dell’ammenda inflitta;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
30
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere i ricorsi;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
31
Anche se il ricorso proposto dalla ricorrente presenta un duplice scopo, vale a dire, in via principale, una domanda di annullamento
della [OSCURATO:PERSONA] e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda, le varie censure sollevate
dalla ricorrente nelle sue memorie sono state sollevate tuttavia indistintamente.
32
Invitata dal Tribunale, all’udienza, a presentate le sue osservazioni sulla portata esatta di taluni argomenti, la ricorrente
ha dichiarato che l’argomentazione concernente il suo ruolo passivo nella realizzazione dell’infrazione sul mercato dei blocchi
di carbonio e di grafite mirava unicamente a rivendicare la circostanza attenuante corrispondente e, di conseguenza, a ridurre
l’importo dell’ammenda. Del pari, la ricorrente ha precisato di non contestare la sua presenza alle riunioni del comitato
tecnico dedicate ai prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni meccaniche e, per tale motivo, la sua partecipazione
all’infrazione in tale settore. Il Tribunale ha preso atto di tali dichiarazioni nel verbale d’udienza.
33
Occorre constatare, in tale fase, che, anche se la ricorrente ha espressamente chiesto al Tribunale l’annullamento integrale
della [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui essa la riguarda, l’insieme delle censure da essa sollevate mirano a rimettere in discussione
la sola parte della [OSCURATO:PERSONA] dedicata alle ammende e in particolare l’art. 2 di quest’ultima con il quale la [OSCURATO:PERSONA]
ha fissato l’importo dell’ammenda irrogata alla ricorrente a 43 050 000 euro. In mancanza di qualsiasi censura a sostegno
della domanda di annullamento dell’intera [OSCURATO:PERSONA], tale domanda dev’essere respinta e si deve esaminare la fondatezza della
sola domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda formulata dalla ricorrente.
Sull’errore di diritto asseritamente commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa della mancanza di delimitazione dei mercati di prodotti
di cui trattasi o, quantomeno, delle categorie di prodotti di cui trattasi
34
La ricorrente fa valere che la delimitazione dei mercati di prodotti di cui trattasi o, quantomeno, delle categorie di prodotti
considerati sarebbe stata, nella fattispecie, indispensabile per procedere ad un’esatta qualificazione dell’infrazione e dei
suoi effetti reali, ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda. Peraltro, la mancanza di una seria definizione
dei mercati considerati avrebbe indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare procedimenti amministrativi in modo «illogico» e a fissare
l’importo dell’ammenda ad un livello manifestamente eccessivo.
[OSCURATO:PERSONA] qualificazione dell’infrazione
35
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta, conformemente alla giurisprudenza, a procedere all’analisi dei mercati
di prodotti di cui trattasi o, quantomeno, delle categorie di prodotti di cui trattasi e fa riferimento, a questo proposito,
alla sentenza del Tribunale 19 marzo 2003, causa T‑213/00, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑913, punto 206).
36
In detta sentenza, il Tribunale ha ricordato che, in sede di applicazione dell’art. 81 CE, è per determinare se un accordo
possa incidere sul commercio tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri e abbia per oggetto o per effetto di impedire, di restringere o di falsare
il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune che occorre, se del caso, definire il mercato di cui trattasi (sentenze
del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T‑29/92, SPO e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑289, punto 74; 15 marzo 2000, cause riunite
T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95
a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «Cemento», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑491, punto 1093).
Di conseguenza, l’obbligo di operare una delimitazione del mercato di cui trattasi in una decisione adottata in applicazione
dell’art. 81 CE si impone alla [OSCURATO:PERSONA] unicamente quando, senza tale delimitazione, non è possibile determinare se l’accordo,
la decisione di associazione di imprese o la pratica concordata di cui trattasi possa incidere sul commercio tra [OSCURATO:PERSONA] membri
ed abbia per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune
(sentenza del Tribunale 6 luglio 2000, causa T‑62/98, Volkswagen/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2707, punto 230; v. del pari,
in tal senso, sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 e T‑388/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3141, punti 93‑95 e 103).
37
Orbene, la ricorrente sostiene, nella fattispecie, che la definizione dei mercati di prodotti di cui trattasi o, quantomeno,
delle categorie di prodotti di cui trattasi era necessaria ai fini non della qualificazione delle pratiche censurate riguardo
all’art. 81 CE, ma dell’esatta qualificazione dell’infrazione e dei suoi effetti reali, ai fini della determinazione dell’importo
dell’ammenda, questione distinta dall’incriminazione.
38
Il riferimento alla sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (v. supra punto 35) risulta pertanto privo di qualsiasi pertinenza,
osservandosi, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] ha definito dettagliatamente il settore dei prodotti a base di carbonio e di
grafite per applicazioni elettriche e meccaniche, distinguendo chiaramente i vari tipi di prodotti in questione (punti 4‑13
della [OSCURATO:PERSONA]) e la portata geografica del mercato dei detti prodotti (punti 48‑50 della [OSCURATO:PERSONA]) e, dall’altro, che le
intese orizzontali che prevedevano la fissazione dei prezzi e si estendevano su tutto il territorio del SEE, come quella oggetto
della [OSCURATO:PERSONA], costituiscono patenti infrazioni del diritto comunitario della concorrenza.
39
Risulta, in realtà, che l’argomentazione formulata dalla ricorrente riguarda la valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] della
gravità dell’infrazione e la correlativa fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda.
40
La ricorrente considera, in sostanza, che la gravità dell’infrazione avrebbe dovuto essere esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA], specificatamente,
per ciascuna categoria di prodotti oggetto dell’intesa. In tale ambito di analisi essa fa valere l’esistenza di un impatto
estremamente limitato dell’intesa per tutti i prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche, nonché
la sua mancanza di implicazione o una scarsa implicazione sul mercato europeo dei blocchi di carbonio e di grafite e nel settore
dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni meccaniche, il che avrebbe dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a fissare
importi di partenza differenziati.
41
Va rilevato, a questo punto, che gli stessi argomenti sono invocati dalla ricorrente nell’ambito delle sue censure relative
al carattere sproporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda e ad una valutazione errata da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle
circostanze attenuanti e saranno del pari esaminati successivamente.
42
Considerata autonomamente, la censura relativa all’errore di diritto commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa della mancanza di
delimitazione dei mercati di prodotti di cui trattasi o, quantomeno, delle categorie di prodotti di cui trattasi non può essere
accolta dal Tribunale.
43
Occorre anzitutto sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le imprese destinatarie della [OSCURATO:PERSONA] avevano partecipato
ad «un’infrazione complessa unica» e continuata dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE, che si è estesa
a tutto il territorio del SEE, e che la ricorrente ha espressamente dichiarato, nella replica, di non contestare l’esistenza,
nella fattispecie, di un’infrazione unica.
44
Inoltre dalla [OSCURATO:PERSONA] risulta che le ammende sono state imposte in forza dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e che
la [OSCURATO:PERSONA] – anche se la [OSCURATO:PERSONA] non si riferisce espressamente agli [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte
in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’art. 65, n. 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo:
gli «[OSCURATO:PERSONA]») − ha determinato l’importo delle ammende applicando il metodo definito negli [OSCURATO:PERSONA].
45
Secondo tale metodo, la [OSCURATO:PERSONA] considera come punto di partenza per il calcolo dell’importo delle ammende da infliggere
alle imprese interessate un importo determinato in funzione della gravità dell’infrazione. La valutazione della gravità dell’infrazione
deve prendere in considerazione la natura propria dell’infrazione, il suo impatto concreto sul mercato quando sia misurabile
e l’estensione del mercato geografico rilevante (punto 1 A, primo paragrafo, degli [OSCURATO:PERSONA]). In tale ambito, le infrazioni
sono classificate in tre categorie, vale a dire le «infrazioni poco gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili
è compreso tra 1 000 e 1 milione di euro, le «infrazioni gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è compreso
tra 1 milione e 20 milioni di euro e le «infrazioni molto gravi», per le quali l’importo delle ammende applicabili è superiore
a 20 milioni di euro (punto 1 A, secondo paragrafo, primo‑terzo trattino). All’interno di ciascuna di dette categorie, la
forcella delle sanzioni previste consente di differenziare il trattamento che occorre applicare alle imprese secondo la natura
delle infrazioni commesse (punto 1 A, terzo paragrafo). È inoltre necessario prendere in considerazione la capacità economica
effettiva degli autori dell’infrazione di creare un danno consistente agli altri operatori, in particolare ai consumatori,
e determinare l’importo dell’ammenda ad un livello che le garantisca un carattere sufficientemente dissuasivo (punto 1 A,
quarto paragrafo).
46
Risulta quindi che l’impatto concreto dell’«infrazione» sul mercato dev’essere preso in considerazione quando è misurabile
e che non esiste, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, un obbligo per la [OSCURATO:PERSONA], in base agli [OSCURATO:PERSONA],
di esaminare l’impatto di un’intesa, in modo specifico, per ciascuna categoria di prodotti di cui trattasi.
47
Il punto di vista della ricorrente è del pari contraddetto dalla sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T‑83/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑755), considerata dalle due parti, che respinge un ricorso di un’impresa condannata dalla [OSCURATO:PERSONA]
al versamento di un’ammenda unica per varie infrazioni dell’art. 82 CE. Al punto 236 di detta sentenza, il Tribunale afferma:
«[OSCURATO:PERSONA] non è affatto tenuta, come la ricorrente asserisce, a diversificare l’importo dell’ammenda a seconda dei diversi
elementi dell’illecito commesso. In particolare, una tale diversificazione risulta impossibile quando, come nel caso di specie,
tutti gli illeciti accertati ineriscano ad una strategia complessiva coerente e debbano essere pertanto considerati in modo
globale sia ai fini dell’applicazione dell’art. 86 del Trattato sia ai fini della determinazione dell’ammenda. È sufficiente
che la [OSCURATO:PERSONA] precisi nella [OSCURATO:PERSONA] i criteri per la determinazione del livello complessivo dell’ammenda irrogata ad
un’impresa. Essa non è invece in obbligo di specificare il modo in cui ha preso in considerazione ciascuno degli elementi
che sono stati menzionati tra questi criteri e che hanno concorso alla determinazione del livello generale dell’ammenda».
48
Inoltre, il Tribunale ha considerato nella sentenza Cimenteries CBR e a./[OSCURATO:PERSONA] (v. punto 36 supra, punto 4761), che
la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, in applicazione dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, infliggere un’ammenda unica ad un’impresa
che aveva commesso varie infrazioni, senza dover diversificare l’importo dell’ammenda per capo d’infrazione. Ciò vale tanto
più quando le varie infrazioni di cui trattasi rientrano in una strategia di insieme coerente.
49
Da dette sentenze risulta che la ricorrente non è legittimata a sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse tenuta, nella fattispecie,
ad effettuare un’analisi separata di ciascun elemento dell’infrazione unica considerata, a causa in particolare dell’esistenza
di una strategia d’insieme condivisa da tutti i membri dell’intesa, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad esaminare la
gravità di ciascuna infrazione quando impone un’ammenda unica ad un’impresa che ha commesso varie infrazioni.
50
Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, tale conclusione non è tale da consentire una «punizione collettiva arbitraria»
delle imprese implicate in un’intesa.
51
Quindi, la [OSCURATO:PERSONA], nella [OSCURATO:PERSONA] (punti 289‑298), ha applicato un trattamento «differenziato» nell’ambito della fissazione
dell’importo di partenza distinguendo, conformemente al punto 1 A, sesto paragrafo, degli [OSCURATO:PERSONA], varie categorie di
imprese in funzione dell’importanza della loro quota di mercato. Nell’ambito del detto trattamento, una presenza limitata
sul mercato può eventualmente portare ad un importo di partenza meno rilevante anche se, nella fattispecie e tenendo conto
del suo fatturato sul mercato dei prodotti considerati, la ricorrente è stata inclusa nella prima categoria.
52
Per di più, la gravità relativa della partecipazione di ciascuna delle imprese di cui trattasi, menzionata dalla ricorrente
nell’ambito delle sue affermazioni relative all’assenza o alla scarsa implicazione nelle pratiche illecite concernenti taluni
prodotti, doveva essere ed è stata esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di valutazione delle circostanze attenuanti.
53
La fondatezza delle valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] a questo proposito sarà pertanto esaminata successivamente con
le censure della ricorrente legate direttamente a tali questioni.
Sul procedimento svolto dalla [OSCURATO:PERSONA]
54
Secondo la ricorrente, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia avviato un solo procedimento per pratiche riguardanti varie categorie
di prodotti del tutto distinti è manifestamente illogico e contrario al principio di buona amministrazione. [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dovuto:
– adottare una sola [OSCURATO:PERSONA] concernente tutte le intese nel settore dei prodotti a base di carbonio e di grafite, come avrebbero
fatto le autorità americane della concorrenza, il che avrebbe indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad imporre un’ammenda alla ricorrente
di un importo massimo di 61,37 milioni di euro;
– oppure adottare varie decisioni concernenti ciascuna categoria di prodotti di cui trattasi, conformemente alla sua prassi
decisionale illustrata dai casi degli elettrodi di grafite e delle grafiti speciali, il che avrebbe indotto la [OSCURATO:PERSONA]
a fissare l’importo di partenza ad un livello notevolmente inferiore a 35 milioni di euro.
55
Occorre osservare, in primo luogo, che la ricorrente non sostiene che le intese oggetto delle decisioni della [OSCURATO:PERSONA]
concernenti i casi degli elettrodi di grafite e delle grafiti speciali e quella che ha comportato l’adozione della [OSCURATO:PERSONA]
costituiscono in realtà un’unica infrazione, ma fa unicamente valere che le autorità americane della concorrenza avrebbero
seguito un approccio complessivo del settore dei prodotti a base di carbonio e di grafite, che ha portato all’adozione di
una sola decisione.
56
Non viene pertanto affermato né a fortiori provato dalla ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] ha irregolarmente, per i mercati degli
elettrodi di grafite, delle grafiti speciali e dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e
meccaniche, avviato tre procedure distinte, constatato quattro infrazioni e inflitto quattro ammende distinte alla ricorrente.
Va sottolineato come la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata ad infliggere alla ricorrente quattro ammende distinte, ciascuna entro
i limiti fissati dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, purché essa abbia commesso quattro infrazioni distinte del disposto
dell’art. 81, n. 1, CE, ricordandosi al riguardo che, nel caso delle grafiti speciali, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un solo procedimento
che ha comportato l’adozione di una decisione unica che constatava l’esistenza di due infrazioni distinte, concernenti una
il mercato della grafite speciale isostatica e l’altra il mercato della grafite speciale estrusa, e infliggendo alla ricorrente
due ammende distinte.
57
Peraltro, è evidente che la prassi seguita dalle autorità americane della concorrenza non può imporsi alla [OSCURATO:PERSONA], la
quale è responsabile dell’attuazione e dell’orientamento della politica comunitaria della concorrenza.
58
A questo proposito, si deve constatare che l’esercizio di poteri da parte delle autorità degli [OSCURATO:PERSONA] terzi incaricate della
tutela della libera concorrenza, nel contesto della loro competenza territoriale, risponde ad esigenze proprie dei detti [OSCURATO:PERSONA].
Infatti, gli elementi sottesi agli ordinamenti giuridici di altri [OSCURATO:PERSONA] nel settore della concorrenza non solo comportano
finalità ed obiettivi specifici, ma sfociano egualmente nell’adozione di norme sostanziali particolari, nonché in conseguenze
giuridiche estremamente differenziate nel settore amministrativo, penale o civile, quando le autorità dei detti [OSCURATO:PERSONA] abbiano
accertato l’esistenza di infrazioni alle norme applicabili in materia di concorrenza (sentenza della Corte 29 giugno 2006,
causa C‑308/04 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5977, punto 29).
59
Per contro, del tutto diversa è la situazione giuridica in cui un’impresa sia interessata, in materia di concorrenza, esclusivamente
dall’applicazione del diritto comunitario e dal diritto di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire la situazione in cui un’intesa,
come nella fattispecie, sia limitata esclusivamente all’ambito di applicazione territoriale dell’ordinamento giuridico della
[OSCURATO:PERSONA] europea (v., in tal senso, sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 58 supra, punto 30).
60
Ne consegue che, quando la [OSCURATO:PERSONA] sanziona il comportamento illecito di un’impresa, anche se trae origine da un’intesa
di carattere internazionale, essa intende salvaguardare la libera concorrenza all’interno del mercato comune che costituisce,
ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), CE, un obiettivo fondamentale della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, a causa della specificità del
bene giuridico tutelato a livello comunitario, le valutazioni effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA], in forza delle sue competenze
in materia, possono divergere considerevolmente da quelle effettuate dalle autorità di [OSCURATO:PERSONA] terzi (v. sentenza SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 58 supra, punto 31).
61
Di conseguenza, sono del tutto irrilevanti le conclusioni della ricorrente, da essa collegate alla situazione ipotetica di
una decisione della [OSCURATO:PERSONA] basata su un’analisi d’insieme dei prodotti a base di carbonio e di grafite, quanto all’ammenda
massima di 61,37 milioni di euro che avrebbe potuto esserle imposta e ad una asserita violazione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
62
Occorre, in secondo luogo, rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, dai casi degli elettrodi di grafite
e delle grafiti speciali non risulta che ciascun mercato di prodotti a base di carbonio e di grafite abbia costituito oggetto
di un procedimento amministrativo distinto da parte delle autorità comunitarie della concorrenza.
63
Nel caso delle grafiti speciali, la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un solo procedimento che ha portato all’adozione di una decisione
unica che constata l’esistenza di due infrazioni distinte, una concernente il mercato della grafite speciale isostatica e
l’altra il mercato della grafite speciale estrusa, ed infliggendo alla ricorrente due ammende distinte.
64
In ogni caso, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato nella fattispecie che le imprese destinatarie della [OSCURATO:PERSONA]
avevano commesso un’infrazione unica dell’art. 81 CE. Essa ha giustificato la sua posizione nel punto 230 della [OSCURATO:PERSONA],
così redatto:
«Nonostante l’argomento della [LCL], secondo cui i blocchi di carbonio e di grafite non possono sostituirsi ai prodotti finiti
a base di carbonio e di grafite, la [OSCURATO:PERSONA] considera che la totalità del gruppo dei prodotti cui si applica il presente
procedimento costituiva oggetto di un’infrazione complessa unica. [OSCURATO:PERSONA] osserva al riguardo che la sostituibilità
dei prodotti non è che uno degli elementi che essa prende in considerazione. Altri fattori possono svolgere un ruolo importante,
in particolare il funzionamento della stessa intesa. Nel procedimento in esame gli stessi membri del cartello hanno coordinato
il loro comportamento commerciale durante le stesse riunioni per un gruppo intero di prodotti collegati (benché non sostituibili),
che la totalità o la quasi totalità di essi hanno fabbricato o venduto. Inoltre, l’obiettivo principale dell’accordo dell’intesa,
consistente nel non vendere blocchi a terzi o nel venderli a prezzi molto elevati, era quello di rinforzare l’accordo principale
dell’intesa sui prodotti fabbricati mediante detti blocchi e di difenderlo da un’eventuale concorrenza. L’accordo sui blocchi
era quindi accessorio all’accordo principale avente ad oggetto i prodotti finiti. Alla luce di tali dati di fatto, la [OSCURATO:PERSONA]
ha scelto di considerare le attività del cartello come un’infrazione complessa unica. Nessuno dei destinatari della presente
decisione ha affermato che vi erano varie infrazioni».
65
È quindi per ragioni obiettive che la [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie ha avviato un procedimento, constatato l’esistenza di
una sola infrazione e inflitto nella [OSCURATO:PERSONA] un’ammenda alla ricorrente. Inoltre, si deve ricordare che la ricorrente non
contesta l’esistenza di un’infrazione unica.
66
Pertanto, la scelta della [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione per sanzionare l’infrazione unica e continuata non può essere
qualificata «illogica» o contraria al principio di buona amministrazione.
67
Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che dev’essere disattesa la censura relativa all’errore di diritto commesso
dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa della mancanza di delimitazioni dei mercati di prodotti di cui trattasi o, quantomeno, delle categorie
di prodotti di cui trattasi.
[OSCURATO:PERSONA] valutazione asseritamente errata della gravità dell’infrazione e sul carattere asseritamente sproporzionato dell’importo
di partenza dell’ammenda
68
Conformemente ad una giurisprudenza costante, la gravità di un’infrazione è determinata tenendo conto di vari elementi, per
i quali la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3921, punto 43; v., del pari, in tal senso, sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P,
da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punti 240‑242).
69
Come suesposto, la [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie ha determinato l’importo delle ammende applicando il metodo definito negli
[OSCURATO:PERSONA].
70
Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, anche se gli [OSCURATO:PERSONA] non possono essere qualificati come norme giuridiche
alla cui osservanza l’amministrazione è comunque tenuta, essi enunciano tuttavia una norma di comportamento indicativa della
prassi da seguire dalla quale l’amministrazione non può discostarsi, in un caso specifico, senza fornire ragioni compatibili
con il principio di parità di trattamento (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 209 e la
giurisprudenza ivi citata).
71
Adottando siffatte norme di comportamento e annunciando, con la loro pubblicazione, che esse verranno da quel momento in poi
applicate ai casi cui esse si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del suo potere discrezionale e non
può discostarsi da tali norme, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi giuridici generali, quali
la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra,
punto 211 e la giurisprudenza ivi citata).
72
Inoltre, occorre ricordare che, secondo la stessa giurisprudenza, gli [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono, in modo generale e astratto,
la metodologia che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta ai fini della determinazione dell’importo delle ammende inflitte ai sensi dell’art. 15
del regolamento n. 17. [OSCURATO:PERSONA], per la cui redazione la [OSCURATO:PERSONA] si è in particolare avvalsa dei criteri affermati
dalla giurisprudenza della Corte, garantiscono, di conseguenza, la certezza del diritto nei confronti delle imprese (v., in
tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 213).
73
Si deve rilevare che gli [OSCURATO:PERSONA] prevedono, in primo luogo, la valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale,
sulla base della quale può essere fissato «un importo di partenza generale». In secondo luogo, detta gravità viene esaminata
in relazione alle caratteristiche dell’impresa interessata, in particolare rispetto alle sue dimensioni e alla sua posizione
sul mercato rilevante, il che può comportare la ponderazione dell’importo di partenza, la classificazione delle imprese in
categorie e la fissazione di un «importo di partenza specifico».
Sul carattere asseritamente eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda, tenuto conto dell’impatto limitato delle pratiche
censurate
74
Per quanto attiene alla valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, gli [OSCURATO:PERSONA] affermano, al punto 1 A,
primo e secondo paragrafo, quanto segue:
«Per valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando
sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante.
Le infrazioni saranno pertanto classificate in tre categorie, in modo tale da distinguere tra infrazioni poco gravi, infrazioni
gravi e infrazioni molto gravi».
75
[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato i seguenti tre elementi:
– l’infrazione di cui trattasi era consistita essenzialmente nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di vendita e
altre condizioni di transazione applicabili ai clienti, nel ripartire i mercati, in particolare mediante l’attribuzione di
clienti, e nel condurre azioni coordinate contro i concorrenti che non fossero membri del cartello, costituendo tali pratiche,
per la loro stessa natura, il tipo di infrazione più grave dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE (punto 278
della [OSCURATO:PERSONA]);
– gli accordi collusivi erano stati attuati e avevano avuto un impatto sul mercato del SEE per i prodotti considerati, ma tale
impatto non poteva essere misurato con precisione (punto 286 della [OSCURATO:PERSONA]);
– il cartello si applicava a tutto il mercato comune e, dopo la sua creazione, a tutto il SEE (punto 287 della [OSCURATO:PERSONA]).
76
La conclusione della [OSCURATO:PERSONA], esposta al punto 288 della [OSCURATO:PERSONA], è così redatta:
«Tenuto conto di tutti questi fattori, la [OSCURATO:PERSONA] considera che le imprese oggetto della presente decisione hanno commesso
un’infrazione molto grave. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la natura dell’infrazione e la sua estensione geografica sono tali che
l’infrazione dev’essere qualificata molto grave, indipendentemente dal fatto che il suo impatto sul mercato possa o meno essere
misurato. È chiaro, in ogni caso, che gli accordi anticoncorrenziali del cartello sono stati attuati e hanno avuto un impatto
sul mercato, anche se tale impatto non può essere misurato con precisione».
77
La ricorrente addebita alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver proceduto all’esame dell’impatto concreto dell’infrazione sui mercati
considerati e di essersi limitata ad affermare, sulla base della semplice affermazione dell’attuazione dell’intesa, che quest’ultima
ha avuto un impatto sul mercato, senza esaminare l’importanza di questo, in violazione degli [OSCURATO:PERSONA] e della sua precedente
prassi decisionale. Aggiunge che, tenuto conto dell’impatto oggettivamente limitato delle pratiche censurate sui mercati considerati,
la [OSCURATO:PERSONA] poteva, al massimo, qualificare tali pratiche «gravi» e fissare l’importo di partenza ad un livello inferiore
a 20 milioni di euro.
78
Occorre rilevare, in primo luogo, che i rappresentanti della [OSCURATO:PERSONA], all’udienza, hanno dichiarato che la qualificazione
dell’infrazione come «molto grave» risultava dalla sola presa in considerazione della natura dell’infrazione e della sua estensione
geografica e che, anche se l’esistenza di un impatto concreto dell’intesa sul mercato è stata constatata nella [OSCURATO:PERSONA],
tale elemento non era stato preso in considerazione per qualificare l’infrazione e quindi la determinare l’importo di partenza
dell’ammenda.
79
Tale tesi è tuttavia contraddetta da una semplice lettura letterale dei punti 278‑288 della [OSCURATO:PERSONA]. Al punto 281 della
[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] constata l’esistenza di effetti anticoncorrenziali reali risultanti, nella fattispecie, dall’attuazione
degli accordi collusivi, anche se non è possibile quantificarli con precisione, constatazione successiva alla descrizione
della natura propria dell’infrazione e che precede la determinazione dell’estensione geografica di questa. La formulazione
del punto 288 della [OSCURATO:PERSONA], in particolare l’uso dell’espressione «tenuto conto di tutti questi fattori», consente di concludere
che la [OSCURATO:PERSONA] ha sicuramente preso in considerazione l’impatto concreto dell’intesa sul mercato per qualificare l’infrazione
«molto grave», anche se ha aggiunto che tale qualificazione era giustificata indipendentemente dalla possibilità di misurare
detto impatto.
80
Si deve constatare, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente,
a procedere ad un esame concreto delle pratiche illecite su ciascuno dei mercati considerati, ricordandoche la [OSCURATO:PERSONA]
ha considerato come l’insieme degli accordi e/o delle pratiche concordate oggetto della [OSCURATO:PERSONA] costituivano un’infrazione
complessa unica – aspetto non contestato dalla ricorrente, e che devono essere presi in considerazione solo gli effetti risultanti
dall’infrazione considerata complessivamente (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4125, punto 152, e sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T‑7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1711, punto 342).
81
Risulta, in terzo luogo, dai punti 244‑248 e 280‑286 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente dedotto dall’attuazione
dell’intesa l’esistenza di un impatto concreto di questa sul settore di cui trattasi.
82
[OSCURATO:PERSONA] osserva, a questo proposito, che «tutti i membri del cartello hanno applicato i rialzi di prezzi generali (espressi
in percentuale) convenuti, diffondendo nuovi elenchi di prezzi (…) le società di trasporti pubblici hanno assegnato gli appalti
alla società la cui offerta era stata manipolata in modo da essere leggermente inferiore a quella di altre parti dell’intesa,
i clienti privati non hanno avuto altra scelta che di rifornirsi presso un fornitore predesignato ad un prezzo predeterminato,
senza che la concorrenza potesse entrare in gioco, e i tagliatori si sono trovati nell’impossibilità di acquistare blocchi,
o di farlo soltanto a prezzi artificialmente elevati, con la conseguenza che era loro impossibile esercitare un’effettiva
concorrenza sul mercato dei prodotti finiti». Tenuto conto della durata del periodo di infrazione e del fatto che le imprese
di cui trattasi controllavano insieme oltre il 90% del mercato del SEE, non vi è alcun dubbio, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che
l’intesa ha avuto effetti anticoncorrenziali reali su detto mercato (punti 245 e 281 della [OSCURATO:PERSONA]).
83
Si deve ricordare che, per valutare l’impatto concreto di un’infrazione sul mercato, è compito della [OSCURATO:PERSONA] riferirsi
al gioco della concorrenza che di regola sarebbe esistito in mancanza d’infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte
16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663,
punti 619 e 620; sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑347/94, Mayr‑Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1751, punto 235;
11 marzo 1999, causa T‑141/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑347, punto 645, e 9 luglio 2003, causa T‑224/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2597; in prosieguo: la «sentenza ADM I», punto 150).
84
Per quanto attiene ad un’intesa sui prezzi, è legittimo che [OSCURATO:PERSONA] deduca che l’infrazione ha avuto degli effetti dal
fatto che i membri dell’intesa hanno adottato misure per applicare i prezzi convenuti, per esempio annunciandoli ai clienti,
dando ai loro dipendenti l’istruzione di utilizzarli come base di negoziazione e sorvegliando la loro applicazione da parte
dei loro concorrenti e dei propri servizi di vendita. Infatti, per concludere per un impatto sul mercato, è sufficiente che
i prezzi convenuti siano serviti come base per la fissazione di singoli prezzi di transazione, limitando così il margine di
negoziazione dei clienti (sentenze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punti 340 e 341; 20 aprile
1999, cause riunite da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑931, punti 743‑745, e 14 dicembre 2006, cause riunite da
T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punto 285).
85
Per contro, non si può esigere dalla [OSCURATO:PERSONA], quando è provata l’attuazione di un’intesa, di dimostrare sistematicamente
che gli accordi hanno effettivamente consentito alle imprese considerate di raggiungere un livello di prezzi di transazione
superiore a quello che vi sarebbe stato in mancanza di intesa. A questo proposito, non può essere accolta la tesi secondo
cui solo il fatto che il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato diverso in mancanza di collusione può essere preso
in considerazione al fine di determinare la gravità dell’infrazione (sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑279/98 P,
Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9693, punti 53 e 62). Peraltro, sarebbe sproporzionato esigere tale dimostrazione che assorbirebbe
risorse notevoli poiché richiederebbe il ricorso a calcoli ipotetici, basati su modelli economici la cui esattezza è soltanto
difficilmente verificabile dal giudice e la cui infallibilità non è affatto provata (conclusioni dell’avvocato generale Mischo
relative alla sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C‑283/98 P, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9855, in particolare
pag. I‑9858, paragrafo 109).
86
Infatti, per valutare la gravità dell’infrazione, è decisivo sapere che i membri dell’intesa avevano fatto tutto quanto era
loro possibile per dare un effetto concreto alle loro intenzioni. Ciò che si è verificato in seguito, quanto ai prezzi di
mercato effettivamente realizzati, poteva essere influenzato da altri fattori, non controllabili dai membri dell’intesa. Questi
ultimi non possono trarre vantaggio, considerandoli elementi che giustificano una riduzione dell’ammenda, da fattori esterni
che hanno contrastato i loro sforzi (conclusioni dell’avvocato generale Mischo relative alla sentenza Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA],
punto 85 supra, paragrafi 102‑107).
87
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente basarsi sull’attuazione dell’intesa per concludere per l’esistenza di un impatto
sul mercato, dopo aver rilevato, pertinentemente, che l’intesa era durata oltre 11 anni e che i membri della detta intesa
controllavano oltre il 90% del mercato del SEE, senza che fosse necessario misurare con precisione l’entità di tale impatto.
88
Quanto alla fondatezza degli accertamenti da cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tratto tale conclusione, si deve rilevare che la ricorrente
non prova e neanche sostiene che non vi sia stata attuazione dell’intesa.
89
È vero che la ricorrente ha menzionato un ruolo «marginale» nell’attuazione delle pratiche illecite nel settore dei prodotti
a base di carbonio e di grafite per applicazioni meccaniche e una mancanza di vendita a terzi dei blocchi di carbonio e di
grafite. Essa del pari ha fatto valere, nell’ambito di una censura relativa alla valutazione errata della [OSCURATO:PERSONA] delle
circostanze attenuanti, la sua mancata applicazione effettiva di taluni accordi collusivi. Tuttavia, gli argomenti basati
dalla ricorrente sul proprio comportamento non possono essere accolti. Infatti, il comportamento effettivo che sostiene di
aver adottato un’impresa è irrilevante ai fini della valutazione dell’impatto di un’intesa sul mercato e devono essere presi
in considerazione soltanto gli effetti risultanti dall’infrazione considerata complessivamente (v. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 152, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 342).
90
Dalle memorie della ricorrente risulta che quest’ultima si limita essenzialmente ad invocare il fatto che l’intesa ha avuto
un impatto limitato per taluni prodotti considerati ed è stata attuata solo parzialmente, affermazione che, ammesso che sia
esatta, non è tale da dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] ha erroneamente valutato la gravità dell’infrazione prendendo in considerazione
il fatto che le pratiche illecite di cui trattasi hanno avuto un effetto anticoncorrenziale reale sul mercato SEE dei prodotti
considerati (sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T‑38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4407, punto 148).
91
Va ancora rilevato che, ammesso che l’impatto concreto dell’intesa non sia stato provato sufficientemente dalla [OSCURATO:PERSONA],
è pur sempre appropriata la qualificazione dell’infrazione di cui trattasi come «molto grave». Infatti, i tre aspetti della
valutazione della gravità dell’infrazione non hanno lo stesso peso nell’ambito dell’esame complessivo. La natura dell’infrazione
svolge un ruolo primordiale, in particolare, per caratterizzare le infrazioni «molto gravi». A questo proposito, dalla descrizione
delle infrazioni molto gravi da parte degli [OSCURATO:PERSONA] risulta che accordi o pratiche concordate miranti in particolare,
come nella fattispecie, alla fissazione dei prezzi possono comportare, già soltanto in base alla loro natura, la qualificazione
come «molto gravi», senza che occorra caratterizzare siffatti comportamenti mediante un impatto o un’estensione geografica
specifici. Tale conclusione è corroborata dal fatto che, mentre la descrizione delle infrazioni gravi menziona espressamente
l’impatto sul mercato e gli effetti su zone estese del mercato comune, quella delle infrazioni molto gravi, per contro, non
menziona alcuna esigenza di impatto concreto sul mercato, né di produzione di effetti su una specifica zona geografica (sentenze
del Tribunale 27 luglio 2005, cause riunite da T‑49/02 a T‑51/02, Brasserie nationale e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3033,
punto 178, e 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 90 supra, punto 150).
92
Per quanto concerne la produzione di una pratica precedente della [OSCURATO:PERSONA], contraria all’approccio adottato nella [OSCURATO:PERSONA],
va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C‑167/04 P,
JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8935, punti 201 e 205, e 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4405, punto 60), una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non può servire come quadro giuridico delle ammende
in materia di concorrenza e che decisioni concernenti altri casi rivestono soltanto un carattere indicativo per quanto concerne
l’eventuale esistenza di una discriminazione, poiché è poco verosimile che siano identiche le circostanze proprie di questi,
quali i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi considerati. È giocoforza constatare che la prova di una tale discriminazione
non è fornita nella fattispecie dalla ricorrente.
93
La ricorrente sostiene infine che, pur se si ammettesse che le pratiche censurate possano essere qualificate come «molto gravi»,
la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto fissare l’importo di partenza dell’ammenda al più basso livello della forcella delle ammende
applicabili alle infrazioni «molto gravi», proprio per tener conto del limitato impatto di tali pratiche sui mercati di cui
trattasi.
94
Con tale argomentazione la ricorrente sembra sostenere che, anche ammettendo che l’infrazione sia stata appunto qualificata
«molto grave», la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità fissando a 35 milioni di euro l’importo di partenza
dell’ammenda, che non dovrebbe superare 20 milioni di euro, tenuto conto dell’impatto limitato dell’infrazione, per la mancata
partecipazione della ricorrente all’infrazione commessa sul mercato dei blocchi e delle tavolette di carbonio e di grafite,
per la sua partecipazione marginale a infrazioni commesse nel settore dei prodotti per applicazioni meccaniche e dell’impatto
estremamente limitato delle pratiche censurate sui mercati dei prodotti per applicazioni elettriche.
95
Va tuttavia ricordato che, come sopra esposto al punto 89, il comportamento effettivo che sostiene di aver adottato un’impresa
è irrilevante ai fini della valutazione dell’impatto di un’intesa sul mercato.
96
Peraltro, risulta dai punti 120 e 124 della [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] non ha concluso che l’intesa avesse avuto un impatto
notevole per tutti i prodotti e i clienti considerati e che essa ha persino ammesso, al contrario, che tale impatto avrebbe
potuto essere più limitato per taluni prodotti specifici, come afferma la ricorrente che basa le sue affermazioni sugli accertamenti
della [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente non sostiene del resto né a fortiori prova che la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto erroneamente gli
effetti dell’intesa esagerandoli.
97
Si deve ricordare del pari che la ricorrente ha partecipato ad un insieme di accordi e/o di pratiche concordate aventi ad
oggetto prodotti a base di carbonio e di grafite destinati ad applicazioni elettriche e meccaniche, nonché blocchi di carbonio
e di grafite mediante i quali tali prodotti sono fabbricati, costituendo l’insieme di tale gruppo di prodotti collegati oggetto
di un’infrazione complessa unica. Orbene, devono essere presi in considerazione soltanto gli effetti risultanti dall’infrazione
considerata complessivamente per valutare l’impatto sul mercato (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 80 supra, punto 152, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 342), e la ricorrente non menziona l’impatto
limitato dell’intesa per i prodotti semifiniti, i prodotti per applicazioni meccaniche né persino, del resto, per i prodotti
per applicazioni elettriche destinati ai «piccoli» clienti.
98
Di conseguenza, dev’essere respinta la censura relativa al carattere sproporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda,
tenuto conto dell’impatto asseritamente limitato delle pratiche illecite censurate.
Sul carattere asseritamente eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda, tenuto conto della scarsa implicazione della
ricorrente nell’intesa
99
La ricorrente afferma che la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto, quando determina la gravità dell’infrazione e pertanto l’importo
di partenza dell’ammenda, della gravità relativa della partecipazione di ciascuna delle imprese censurate. Riferendosi alla
sentenza del Tribunale 11 dicembre 2003, causa T‑59/99, Ventouris/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5257, punti 200 e 219), essa
chiede al Tribunale di ridurre sostanzialmente l’importo dell’ammenda, al fine di tener conto della sua mancanza di partecipazione
alle pratiche attuate sul mercato dei blocchi di carbonio e di grafite e dello scarso ruolo da essa svolto nelle pratiche
attuate nel settore dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni meccaniche. Imponendo alla ricorrente un
importo di partenza di 35 milioni di euro, identico a quello adottato nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], e di 21 milioni di euro
soltanto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e della SGL, mentre queste ultime tre imprese hanno partecipato a tutte le pratiche oggetto
della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento.
100
Come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], l’argomentazione della ricorrente si basa sulla confusione tra la valutazione
della gravità dell’infrazione, che serve a determinare il livello di partenza dell’ammenda, e quella della gravità relativa
della partecipazione all’infrazione di ciascuna delle imprese considerate, mentre quest’ultima questione dev’essere esaminata
nell’ambito dell’eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti.
101
Come già esposto, la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio della sua valutazione della gravità dell’infrazione e conformemente agli
[OSCURATO:PERSONA], ha preso in considerazione la natura di tale infrazione, l’impatto reale della stessa sul mercato di cui trattasi
e l’estensione geografica di quest’ultimo.
102
Quando la [OSCURATO:PERSONA] si basa sull’impatto dell’infrazione per valutarne la gravità, conformemente al punto 1 A, primo e secondo
paragrafo, degli [OSCURATO:PERSONA], gli effetti da prendere in considerazione a tale titolo sono quelli risultanti dall’insieme
dell’infrazione cui tutte le imprese hanno partecipato (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 152),
di modo che una presa in considerazione del comportamento individuale o di dati propri di ciascuna impresa è irrilevante al
riguardo.
103
Il riferimento alla sentenza Ventouris/[OSCURATO:PERSONA], punto 99 supra (punti 200 e 219), è del pari irrilevante, in quanto essa
non riguarda una situazione di infrazione unica, come nella fattispecie, ma quella della sanzione da parte della [OSCURATO:PERSONA]
di due infrazioni distinte. In detta sentenza il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] ha sanzionato allo stesso modo le imprese
che avevano partecipato alle due infrazioni e quelle che avevano partecipato soltanto ad una di esse, senza tener conto del
principio di proporzionalità. La ricorrente, che non aveva partecipato ad una delle due infrazioni, ma che era stata sanzionata
come se avesse partecipato ad entrambe, ha fruito di una riduzione dell’importo della sua ammenda da parte del Tribunale.
104
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie la ricorrente non contesta l’esistenza di un’infrazione unica e la sua partecipazione alla stessa. Essa
sostiene unicamente che la gravità relativa della sua partecipazione è minore di quella di altre imprese implicate, come la
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la SGL. L’argomentazione della ricorrente formulata a sostegno di tale affermazione sarà pertanto esaminata
nell’ambito delle censure relative alla valutazione errata delle circostanze attenuanti da parte della [OSCURATO:PERSONA].
Sul carattere asseritamente eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda tenuto conto dei fatturati della ricorrente
105
Tenuto conto della grande disparità di dimensioni fra le imprese considerate e allo scopo di tener conto del peso specifico
di ciascuna di esse e, quindi, dell’incidenza effettiva del loro comportamento illecito sulla concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA],
conformemente al punto 1 A, quarto e sesto paragrafo, degli [OSCURATO:PERSONA], ha proceduto ad un trattamento differenziato delle
imprese che avevano partecipato all’infrazione. A tale scopo, essa ha ripartito le imprese considerate in tre categorie, basandosi
sul fatturato realizzato da ciascuna impresa per i prodotti oggetto del procedimento in esame su scala del SEE e includendovi
il valore del consumo captivo di ciascuna impresa. Ne consegue una cifra di quota di mercato che rappresenta il peso relativo
di ciascuna impresa nell’infrazione e la sua capacità economica effettiva a causare un danno notevole alla concorrenza (punti 289‑291
della [OSCURATO:PERSONA]).
106
Il raffronto è stato basato sui dati relativi al fatturato (espresso in milioni di euro) imputabile ai prodotti di cui trattasi
aventi ad oggetto l’ultimo anno dell’infrazione, vale a dire il 1998, quali essi risultavano dalla tabella 1 figurante al
punto 37 della [OSCURATO:PERSONA] e intitolata «Valutazione della cifra di affari (compreso il valore corrispondente all’uso captivo)
e delle quote di mercato nel SEE, nel 1998, per il gruppo di prodotti oggetto del procedimento»:
[OSCURATO:PERSONA] di affari (compreso il valore dell’uso captivo)
Quota di mercato nel SEE
(in %)
[OSCURATO:PERSONA]
9
3
[OSCURATO:PERSONA]
17
6
[LCL]
84
29
[OSCURATO:PERSONA]
68
23
[OSCURATO:PERSONA]
52
18
SGL
41
14
Diversi
20
7
Totale
291
100
107
Di conseguenza, la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], considerate come le due maggiori operatrici con quote di mercato superiori al 20%,
sono state classificate nella prima categoria. [OSCURATO:PERSONA] e la SGL, operatori medi con quote di mercato comprese fra il 10
e il 20%, sono state collocate nella seconda categoria. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], considerate come piccoli operatori a causa
di quote di mercato inferiori al 10%, sono state raggruppate nella terza categoria (punti 37 e 297 della [OSCURATO:PERSONA]).
108
[OSCURATO:PERSONA] base delle precedenti considerazioni la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato un importo di partenza, determinato in funzione della
gravità dell’infrazione, di 35 milioni di euro per la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], di 21 milioni di euro per la [OSCURATO:PERSONA] e la SGL
e di 6 milioni di euro per la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (punto 298 della [OSCURATO:PERSONA]).
109
Nell’ambito della sua censura, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a considerare il fatturato proveniente
dalle vendite dei prodotti di cui trattasi nel SEE e che l’importo di partenza di 35 milioni di euro considerato dalla [OSCURATO:PERSONA]
è sproporzionato rispetto al fatturato realizzato in ciascuno dei mercati considerati (detto importo rappresenta il 41,7%
del fatturato di 84 milioni di euro menzionato nella [OSCURATO:PERSONA], il 46,3% del fatturato per i prodotti a base di carbonio e
di grafite per applicazioni elettriche e il 421% del fatturato per i prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni
meccaniche), conclusione che si imporrebbe tenuto conto della prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA] e della giurisprudenza.
Quest’ultima richiederebbe che l’importo dell’ammenda sia «ragionevolmente in relazione» con il fatturato realizzato sul mercato
pertinente.
110
Occorre ricordare, in primo luogo, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (sentenze JCB Service/[OSCURATO:PERSONA],
punto 92 supra, punti 201 e 205, e [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 92 supra, punto 60), una prassi decisionale
della [OSCURATO:PERSONA] non può servire da ambito giuridico per le ammende in materia di concorrenza e decisioni concernenti altri
casi non rivestono che un carattere indicativo per quanto concerne l’eventuale esistenza di una discriminazione, poiché è
poco verosimile che siano identiche le circostanze proprie di queste, quali i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi
considerati.
111
È giocoforza constatare che la ricorrente non fornisce la prova di una siffatta discriminazione. Essa fa valere, in generale,
che l’analisi della recente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] rivela che l’importo di partenza più elevato generalmente
adottato nei casi aventi ad oggetto infrazioni «molto gravi» e attuate a livello mondiale o su tutto il territorio del SEE
rappresenta in genere tra il 10 e il 20% del fatturato realizzato dall’impresa considerata sui mercati pertinenti. La ricorrente
sottolinea che, nel caso delle grafiti speciali, la [OSCURATO:PERSONA] le avrebbe imposto un importo di partenza di 7,5 milioni di
euro, che rappresenta circa il 14,5% del fatturato mondiale realizzato a titolo della vendita dei prodotti considerati.
112
Tale affermazione è contraddetta dalla [OSCURATO:PERSONA] che fornisce esempi di decisioni nelle quali essa ha considerato importi
di partenza superiori al 20% del fatturato realizzato dalle imprese considerate sul mercato pertinente. [OSCURATO:PERSONA] cita
quindi il caso dell’[OSCURATO:PERSONA] che, nell’ambito della decisione 21 ottobre 1998, relativa ad un procedimento a
norma dell’articolo [81 CE] del trattato CE (Caso n. IV/35.691/E‑4: intesa tubi preisolati) (GU 1999, L 24, pag. 1), rettificata
prima della sua pubblicazione, è stato oggetto di un importo di partenza di ammenda di 50 milioni di euro che rappresenta
il 23% del fatturato realizzato con i prodotti di cui trattasi. [OSCURATO:PERSONA] menziona del pari la decisione 11 dicembre
2001, 2003/437/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1/37.027
– Fosfato di zinco) (GU 2003, L 153, pag. 1), nel quale l’importo di partenza di 3 milioni di euro rappresentava quasi il
100% del fatturato di ciascuno dei quattro principali membri dell’intesa sul mercato considerato.
113
Inoltre, va ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale nella fissazione dell’importo delle ammende al
fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (sentenza del Tribunale 21
ottobre 1997, causa T‑229/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1689, punto 127). Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia
applicato in passato ammende di un certo livello a taluni tipi di infrazioni non può quindi privarla della possibilità di
aumentare, in qualsiasi momento, tale livello per garantire l’attuazione della politica comunitaria di concorrenza (sentenza
della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 109),
e per rafforzare l’effetto dissuasivo delle ammende (sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑327/94, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1373, punto 179).
114
Occorre rilevare, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, quando
determina l’importo delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione in questione, ad effettuare il
suo calcolo dell’ammenda sulla scorta di importi basati sul fatturato delle imprese considerate, in particolare sul fatturato
realizzato con i prodotti di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra,
punto 255).
115
La gravità delle infrazioni dev’essere stabilita in funzione di un gran numero di elementi, quali le circostanze specifiche
del caso, il suo contesto e la portata dissuasiva delle ammende, e ciò senza che sia stato stabilito un elenco vincolante
o esaustivo di criteri che devono obbligatoriamente essere presi in considerazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
punto 68 supra, punto 241 e la giurisprudenza citata).
116
Fatto salvo il rispetto del limite massimo previsto dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e che si riferisce al fatturato
complessivo (v. sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 119), la [OSCURATO:PERSONA] può tenere conto
del fatturato dell’impresa di cui trattasi al fine di valutare la gravità dell’infrazione quando determina l’importo dell’ammenda,
ma non si deve attribuire un’importanza sproporzionata a tale cifra rispetto ad altri elementi di valutazione (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 257 e la giurisprudenza ivi citata).
117
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato il metodo di calcolo definito negli [OSCURATO:PERSONA], che prevede la presa in considerazione
di un gran numero di elementi in sede di valutazione della gravità dell’infrazione per fissare l’importo dell’ammenda, tra
i quali figurano in particolare la natura propria dell’infrazione, l’impatto concreto di questa, l’estensione geografica del
mercato considerato e la necessaria portata dissuasiva dell’ammenda. Benché gli [OSCURATO:PERSONA] non prevedano che l’importo delle
ammende sia calcolato in funzione del fatturato complessivo o del fatturato pertinente, essi non ostano a che tali fatturati
siano presi in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda al fine di rispettare i principi generali del
diritto comunitario e quando le circostanze lo richiedano (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punti 258
e 260).
118
Ne consegue che, anche se è innegabile, come sottolinea la ricorrente, che il fatturato dei prodotti di cui trattasi può costituire
una base appropriata per valutare, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], le violazioni della concorrenza sul mercato
dei prodotti considerati in seno al SEE, nonché l’importanza relativa dei partecipanti all’intesa rispetto ai prodotti di
cui trattasi, è pur vero che tale elemento è lungi dal costituire l’unico criterio in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] deve valutare
la gravità dell’infrazione.
119
Di conseguenza, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, si attribuirebbe a tale elemento un’importanza eccessiva qualora
si limitasse la valutazione del carattere proporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda considerato dalla [OSCURATO:PERSONA]
al raffronto fra detto importo e il fatturato dei prodotti di cui trattasi. La natura propria dell’infrazione, l’impatto concreto
di questa, l’estensione geografica del mercato interessato e la necessaria portata dissuasiva dell’ammenda sono altrettanti
elementi, nella fattispecie presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA], che possono giustificare l’importo summenzionato. A
questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente considerato la qualificazione dell’infrazione come «molto grave», in quanto
la ricorrente ha partecipato ad un’intesa orizzontale mirante essenzialmente a fissare direttamente o indirettamente i prezzi
di vendita e altre condizioni di transazione applicabili ai clienti, a ripartire i mercati, in particolare mediante l’attribuzione
di clienti, e a condurre azioni coordinate contro concorrenti che non fossero membri del cartello e che ha avuto un impatto
concreto sul mercato dei prodotti di cui trattasi nel SEE.
120
Quanto, in terzo luogo, all’affermazione del carattere sproporzionato dell’importo di partenza rispetto al fatturato realizzato
su «ciascuno dei mercati considerati», essa equivale a non tener conto della qualificazione di infrazione unica che la ricorrente
ha ammesso espressamente nelle sue memorie. Quindi, è irrilevante il rapporto effettuato dalla ricorrente fra l’importo di
partenza e i fatturati realizzati per i prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche, da un lato,
e meccaniche, dall’altro, e può essere preso in considerazione solo il rapporto fra detto importo e il fatturato realizzato
sul mercato pertinente, stimato in 84 milioni di euro nella [OSCURATO:PERSONA].
121
Orbene, non è di per sé decisivo il fatto che l’importo di partenza dell’ammenda sia quasi equivalente alla metà del detto
fatturato. Infatti, tale importo di 35 milioni di euro costituisce soltanto un importo intermedio che, in sede di applicazione
del metodo definito dagli [OSCURATO:PERSONA], viene poi adattato in funzione della durata dell’infrazione e delle circostanze aggravanti
o attenuanti constatate (sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2473,
punto 95).
122
Per quanto concerne specificamente le infrazioni che devono essere qualificate «molto gravi», gli [OSCURATO:PERSONA] si limitano
ad indicare che gli importi di ammende applicabili sono «oltre i 20 milioni di euro». Gli unici massimali menzionati negli
[OSCURATO:PERSONA] che siano applicabili per quanto concerne tali infrazioni sono il limite generale del 10% del fatturato complessivo
fissato dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 [v. preambolo e punto 5, lett. a), degli [OSCURATO:PERSONA]] – la cui violazione
non è affermata nella fattispecie – e i massimali relativi alla maggiorazione che può essere considerata a titolo della durata
dell’infrazione (v. punto 1 B, primo paragrafo, secondo e terzo trattino, degli [OSCURATO:PERSONA]). Nulla negli [OSCURATO:PERSONA] osta,
per un’infrazione «molto grave», ad un aumento di un livello in valore assoluto identico a quello applicato dalla [OSCURATO:PERSONA]
nella fattispecie.
123
Secondo la giurisprudenza, l’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non vieta alla [OSCURATO:PERSONA] di riferirsi per il suo calcolo
ad un importo intermedio superiore al limite generale del 10% del fatturato globale. Esso non osta neanche a che operazioni
di calcolo intermedie, che prendano in considerazione la gravità e la durata dell’infrazione, siano effettuate su un importo
superiore a detto limite (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 278).
124
La ricorrente non può infine fruttuosamente avvalersi della sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 113
supra, e della sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T‑77/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑549), poiché tali
decisioni riguardano la fissazione dell’importo finale dell’ammenda e non quella dell’importo di partenza dell’ammenda tenuto
conto della gravità dell’infrazione e poiché la [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie non ha basato il suo calcolo del detto importo
sul fatturato globale della ricorrente (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 121 supra, punti 98 e 99,
e sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881, punto 156).
125
Dalle precedenti considerazioni risulta che dev’essere disattesa la censura relativa al carattere eccessivo dell’importo di
partenza dell’ammenda tenuto conto del fatturato della ricorrente.
[OSCURATO:PERSONA] presa in considerazione dell’effetto dissuasivo dell’ammenda
126
La ricorrente addebita, in primo luogo, alla [OSCURATO:PERSONA], per la prima volta nella replica, di aver violato l’art. 253 CE
per quanto riguarda la presa in considerazione della necessaria portata dissuasiva dell’ammenda.
127
[OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza risulta che il motivo relativo ad una mancanza o a un’insufficienza di motivazione costituisce un motivo
di ordine pubblico che dev’essere sollevato d’ufficio dal giudice comunitario (sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 67), e che, di conseguenza, può essere invocato dalle parti
in ogni fase del procedimento (sentenza della Corte 20 febbraio 1997, causa C‑166/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑983,
punto 25, e sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] speciali
Terni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punto 125).
128
Per costante giurisprudenza, la motivazione di una singola decisione deve evidenziare, in modo chiaro e non equivoco, il ragionamento
dell’istituzione da cui proviene l’atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere i motivi della misura adottata
e al giudice competente di esercitare il suo sindacato. L’obbligo della motivazione dev’essere valutato in funzione delle
circostanze della fattispecie. Non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti,
in quanto la questione se essa risponda a quanto prescritto dall’art. 253 CE dev’essere valutata tenuto conto non soltanto
del testo dell’atto di cui trattasi, ma anche del contesto nel quale l’atto è stato adottato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e [OSCURATO:PERSONA], punto 127 supra, punto 63 e la giurisprudenza ivi citata).
129
Per quanto concerne la fissazione di ammende per violazione del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] adempie il suo obbligo
di motivazione quando indica, nella sua [OSCURATO:PERSONA], gli elementi di giudizio che le hanno consentito di misurare la gravità
e la durata dell’infrazione commessa, senza essere tenuta a farvi figurare un’esposizione più dettagliata o gli elementi in
cifre relativi al sistema di calcolo dell’ammenda (v., in tal senso, sentenza Cascades/[OSCURATO:PERSONA], punto 85 supra, punti 38‑47;
v., del pari, sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, cause riunite T‑191/98 e da T‑212/98 a T‑214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3275, punto 1532). L’indicazione di dati in cifre relative al sistema di calcolo delle
ammende, per quanto utili siano tali dati, non è indispensabile per il rispetto dell’obbligo di motivazione (sentenza della
Corte 2 ottobre 2003, causa C‑182/99 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10761, punto 75).
130
Per quanto attiene alla motivazione degli importi di partenza in termini assoluti, si deve ricordare che le ammende costituiscono
uno strumento della politica della concorrenza della [OSCURATO:PERSONA] che deve disporre di un potere discrezionale nella fissazione
del loro importo al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (sentenza
del Tribunale 6 aprile 1995, causa T‑150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1165, punto 59). Inoltre, occorre evitare
che le ammende siano facilmente prevedibili da parte degli operatori economici. Pertanto, non si può esigere che la [OSCURATO:PERSONA]
fornisca al riguardo elementi di motivazione diversi da quelli relativi alla gravità dell’infrazione.
131
Quanto, nella fattispecie, all’affermazione di mancanza di motivazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla presa in considerazione, all’atto
della determinazione dell’importo di partenza, dell’effetto dissuasivo e di una mancanza di specificazione di tale elemento,
va rilevato, in primo luogo, che costituendo la dissuasione uno scopo dell’ammenda, l’obbligo di garantirla costituisce un
obbligo generale cui deve attenersi la [OSCURATO:PERSONA] per tutta la fase del calcolo dell’ammenda e non esige necessariamente
che tale calcolo sia caratterizzato da una fase specifica destinata ad una valutazione complessiva di tutte le circostanze
pertinenti ai fini del conseguimento di tale obiettivo (sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑15/02, BASF/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑497, punto 226).
132
Ai fini della presa in considerazione dell’obiettivo della dissuasione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha definito negli [OSCURATO:PERSONA]
metodologia o criteri individualizzati la cui esposizione specifica possa avere forza vincolante. Il punto 1 A, quarto paragrafo
degli [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito delle indicazioni concernenti la valutazione della gravità di un’infrazione, menziona soltanto
la necessità di determinare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo.
133
Va rilevato, in secondo luogo, che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente sottolineato
la necessità di fissare le ammende ad un livello dissuasivo quando ha esposto l’approccio generale seguito per la fissazione
delle ammende, quando ha applicato ai partecipanti all’intesa un trattamento differenziato in funzione delle loro quote di
mercato e ha fissato l’importo di partenza dell’ammenda della LCL a 35 milioni di euro (punti 271 e 289 della [OSCURATO:PERSONA]).
134
[OSCURATO:PERSONA] risulta chiaramente che, per fissare l’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità dell’infrazione,
la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha qualificato l’infrazione in quanto tale, tenendo conto di elementi oggettivi, vale a dire la
natura stessa dell’infrazione, il suo impatto sul mercato e l’estensione geografica di tale mercato, e, dall’altro, ha preso
in considerazione alcuni elementi soggettivi, vale a dire il peso specifico di ciascuna delle imprese implicate nell’intesa
e, pertanto, l’incidenza effettiva del loro comportamento illecito sulla concorrenza. Nell’ambito di tale seconda parte della
sua analisi essa ha, in particolare, perseguito l’obiettivo di garantire un livello dissuasivo dell’ammenda, tenuto conto
del peso relativo di ciascuna impresa nell’infrazione e della sua capacità economica effettiva di causare un danno notevole
alla concorrenza sul mercato di cui trattasi. Al termine della sua valutazione della gravità dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA]
ha fissato direttamente un importo di partenza tenendo conto dell’insieme degli elementi precitati.
135
Risulta quindi che la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato nella [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla giurisprudenza citata supra al punto 129,
gli elementi di valutazione che le hanno consentito di misurare la gravità dell’infrazione commessa e che pertanto non può
esserle addebitata una violazione dell’art. 253 CE.
136
La ricorrente fa valere, in secondo luogo, che, aumentando l’importo di partenza a titolo di effetto dissuasivo, la [OSCURATO:PERSONA]
ha violato il principio ne bis in idem. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] giustifica a torto, nella [OSCURATO:PERSONA] e nel controricorso,
due aggravanti successive dell’importo dell’ammenda basandosi sulla stessa ragione, vale a dire la conoscenza e la consapevolezza
dell’illegittimità delle pratiche censurate. La ricorrente sostiene che, in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] la condanna due volte
in base allo stesso fondamento e viola così il summenzionato principio.
137
Occorre ricordare come dal combinato disposto dell’art. 44, n. 1, lett. c), e dell’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura
del Tribunale risulti che l’atto introduttivo del ricorso deve contenere, in particolare, un’esposizione sommaria dei motivi
invocati, e che la produzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che tali motivi non si basino su elementi
di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tuttavia, dev’essere dichiarato ricevibile un motivo che costituisce
l’ampliamento di un motivo enunciato precedentemente, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo del ricorso, e
che presenta uno stretto collegamento con questo (sentenze del Tribunale 20 settembre 1990, causa T‑37/89, Hanning/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑463, punto 38, e 17 luglio 1998, causa T‑118/96, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2991, punto 142).
138
È pacifico che la censura relativa alla violazione del principio ne bis in idem è stata sollevata per la prima volta dalla
ricorrente nella replica ad un asserito motivo nuovo di difesa della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale essa può fissare l’importo
dell’ammenda tenendo conto dell’effetto dissuasivo di questa, specialmente quando si tratta di un’infrazione classica del
diritto della concorrenza.
139
Tale semplice osservazione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso non può essere considerata come un elemento di diritto
o di fatto emerso durante il procedimento, ricordandosi che, nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente dichiarato la
necessità di provvedere a che l’ammenda sia fissata ad un livello tale da garantirle un effetto sufficientemente dissuasivo.
Inoltre, l’affermazione specifica della violazione del principio ne bis in idem, quanto all’applicazione dell’effetto dissuasivo,
non costituisce l’ampliamento di una censura enunciata precedentemente, direttamente o implicitamente, nell’atto introduttivo
del ricorso.
140
Pertanto, dev’essere dichiarata irricevibile la censura relativa alla violazione del principio ne bis in idem.
141
La ricorrente fa valere, in terzo luogo, che il ricorso all’effetto dissuasivo era in ogni caso inutile e, di conseguenza,
infondato. La ricorrente sostiene di aver operato un cambiamento radicale ed effettivo nella gestione della sua politica commerciale
sin dall’inizio del procedimento negli [OSCURATO:PERSONA] nell’aprile 1999 e ben prima di qualsiasi intervento della [OSCURATO:PERSONA],
il che dimostra che essa è già stata dissuasa dal commettere qualsiasi nuova infrazione delle regole di concorrenza. Pertanto
occorre, secondo la ricorrente, annullare l’aumento dell’ammenda inflitta a titolo dell’effetto dissuasivo e ridurre sostanzialmente
l’importo di partenza dell’ammenda stessa.
142
Si deve dichiarare che anche la summenzionata censura dev’essere dichiarata irricevibile in base all’art. 48, n. 2, del regolamento
di procedura del Tribunale, per gli stessi motivi menzionati supra al punto 139.
143
In ogni caso, dalla giurisprudenza risulta che, anche se è importante che un’impresa adotti misure per impedire che nuove
infrazioni del diritto comunitario della concorrenza siano commesse in futuro dai suoi dipendenti, l’adozione di tali misure
non modifica affatto la realtà dell’infrazione constatata. [OSCURATO:PERSONA] non è quindi tenuta a considerare tale elemento
come circostanza attenuante, tanto più quando l’infrazione di cui trattasi costituisce, come nella fattispecie, una manifesta
violazione dell’art. 81 CE (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 373). Benché la ricorrente
invochi tale circostanza quando prende in considerazione l’effetto dissuasivo dell’ammenda, e non formalmente a titolo di
circostanza attenuante, la stessa soluzione deve applicarsi nella fattispecie.
144
A questo proposito occorre rilevare che è impossibile determinare il grado di efficacia delle misure interne adottate da un’impresa
per prevenire la reiterazione di infrazioni del diritto della concorrenza. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, e come giustamente sottolinea
la [OSCURATO:PERSONA], il cambiamento radicale ed effettivo nella gestione della politica commerciale della ricorrente, che si sarebbe
verificato sin dall’annuncio nell’aprile del 1999 dell’inizio di un procedimento negli [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbe tradotto nell’attuazione
di un programma rigoroso del rispetto delle regole di concorrenza, non ha indotto la ricorrente a denunciare il cartello oggetto
della [OSCURATO:PERSONA], avendo la ricorrente accettato di cooperare solo dopo essere stata informata dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA].
145
Di conseguenza, non possono essere accolte la censura relativa ad una valutazione errata dell’effetto di dissuasione e la
domanda connessa di riduzione dell’importo dell’ammenda.
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
146
Occorre ricordare che il diritto di avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si
trovi in una situazione dalla quale risulti che l’amministrazione comunitaria ha suscitato in lui aspettative fondate (sentenze
della Corte 11 marzo 1987, causa 265/85, Van den Bergh en Jurgens e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1155, punto 44,
e 26 giugno 1990, causa C‑152/88, Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2477, punto 26), dovendosi precisare che nessuno può
invocare una violazione di detto principio in mancanza di assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti
da fonti autorizzate ed affidabili, che gli siano state fornite dall’amministrazione (sentenza del Tribunale 29 aprile 2004,
cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181;
in prosieguo la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] I», punto 152 e la giurisprudenza ivi citata).
147
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la ricorrente si limita ad affermare che i competenti uffici della [OSCURATO:PERSONA] le hanno fornito «indicazioni»
in base alle quali essa poteva legittimamente «sperare» che, tenuto conto del suo contributo all’accertamento dell’infrazione,
l’importo di partenza non avrebbe superato i 20 milioni di euro. È sufficiente constatare che tale descrizione effettuata
dalla stessa ricorrente del suo rapporto con l’amministrazione non corrisponde alla fornitura di assicurazioni precise da
parte degli uffici della [OSCURATO:PERSONA]. Il riferimento ad un colloquio telefonico durante il quale un agente della [OSCURATO:PERSONA]
avrebbe dichiarato alla ricorrente che l’ammenda sarebbe stata necessariamente superiore a 15 milioni di euro «qualora la
[OSCURATO:PERSONA] avesse applicato un importo di partenza di 20 milioni di euro» è, a questo proposito, irrilevante quanto alla
prova di assicurazioni precise, trattandosi della dichiarazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una semplice ipotesi.
148
Ne consegue che dev’essere respinta la censura relativa ad una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
149
Da tutte le precedenti considerazioni risulta che devono essere disattese le censure relative ad una valutazione errata della
gravità dell’infrazione e al carattere sproporzionato dell’importo di partenza dell’ammenda.
[OSCURATO:PERSONA] durata dell’infrazione
150
Conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la durata dell’infrazione costituisce uno degli elementi da prendere
in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda da infliggere alle imprese colpevoli di infrazioni delle norme sulla
concorrenza.
151
Per quanto riguarda il fattore relativo alla durata dell’infrazione, gli [OSCURATO:PERSONA] distinguono fra le infrazioni di breve
durata (in genere inferiore ad un anno), per le quali l’importo di partenza considerato per la gravità non dovrebbe essere
aumentato, le infrazioni di media durata (in generale da uno a cinque anni), per le quali tale importo può essere aumentato
del 50%, e le infrazioni di lunga durata (in genere oltre i cinque anni), per le quali tale importo può essere aumentato per
ciascun anno del 10% (punto 1 B, primo paragrafo, primo, secondo e terzo trattino).
152
Al punto 300 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che tutte le imprese avevano commesso una infrazione di lunga durata
e che gli importi di partenza delle ammende dovevano di conseguenza essere aumentati del 10% per anno completo di infrazione
e del 5% per qualsiasi periodo supplementare pari o superiore a 6 mesi, ma inferiore a un anno, il che ha comportato un aumento
dell’importo di partenza dell’ammenda del 105% per la ricorrente, tenuto conto della sua partecipazione all’infrazione durante
un periodo di dieci anni e otto mesi.
153
Va rilevato, in primo luogo, che la ricorrente non contesta espressamente la durata del periodo di infrazione considerata
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, essa dichiara, al punto 140 del ricorso, che la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato l’importo di partenza
dell’ammenda del 105% per un’infrazione di dieci anni e otto mesi, e ciò «nonostante il fatto [che essa] abbia posto fine
all’infrazione almeno sei mesi prima degli altri partecipanti». Quest’ultima affermazione è ripresa nella discussione sulle
circostanze attenuanti e quando si prende in considerazione il fatto che la ricorrente avrebbe cessato l’infrazione persino
prima dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] e «al più tardi nel giugno 1999» (punto 165 del ricorso). Risulta quindi che non vi
è disaccordo fra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] quanto alla durata del periodo dell’infrazione, la quale è iniziata nell’ottobre
del 1988 ed è terminata nel giugno 1999 secondo il punto 299 della [OSCURATO:PERSONA].
154
Va, in secondo luogo, rilevato che la ricorrente sostiene che, aumentando l’importo di partenza del 105%, la [OSCURATO:PERSONA] ha
violato i principi della certezza del diritto e di proporzionalità e invoca unicamente a sostegno di tale affermazione la
prassi decisionale in materia della [OSCURATO:PERSONA], la quale rivelerebbe un aumento massimo del 100%, anche per infrazioni di
durata superiore a 20 anni.
155
È sufficiente tuttavia constatare che la stessa ricorrente ha fornito un esempio di decisione della [OSCURATO:PERSONA] che comporta
un aumento del 125% per un’infrazione di una durata di dodici anni e dieci mesi, vale a dire la decisione della [OSCURATO:PERSONA]
2 luglio 2002, 2003/674/CE, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo
SEE (Caso C.37.519 – Metionina) (GU 2003, L 255, pag. 1). Tale decisione è stata oggetto di un ricorso dinanzi al Tribunale
(sentenza del Tribunale 5 aprile 2006, causa T‑279/02, Degussa/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑897), che ha convalidato la durata
dell’infrazione considerata dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non ha dovuto pronunciarsi sull’importo dell’aumento applicato a titolo
di questa.
156
Inoltre nel controricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito altri esempi di decisioni nelle quali ha applicato aumenti superiori al
100%, i quali non sono stati contestati dalla ricorrente nel ricorso.
157
Peraltro, per giurisprudenza costante (sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C‑350/88, Delacre e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑395,
punto 33 e la giurisprudenza ivi citata), non è giustificato che gli operatori economici pongano il loro legittimo affidamento
nel mantenimento di una situazione esistente che può essere modificata nell’esercizio del potere discrezionale delle istituzioni
comunitarie.
158
Orbene, in materia di norme comunitarie sulla concorrenza, risulta chiaramente dalla giurisprudenza (sentenze Musique diffusion
française e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 113 supra, punto 109, e [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], punto 114 supra, punto 237) che la loro
applicazione efficace esige che la [OSCURATO:PERSONA] possa sempre adeguare il livello delle ammende alle esigenze della politica
di concorrenza. Di conseguenza, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato, in passato, ammende di un certo livello a taluni
tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di aumentare tale livello entro i limiti indicati dal regolamento n. 17.
159
Va infine sottolineato che l’aumento dell’importo di partenza del 105% non può essere considerato manifestamente sproporzionato
tenuto conto della lunga durata dell’infrazione ammessa dalla ricorrente.
160
Dalle precedenti considerazioni risulta che dev’essere respinta la censura relativa alla violazione dei principi di certezza
del diritto e di proporzionalità a causa dell’aumento del 105% dell’importo di partenza a titolo della durata dell’infrazione.
Sulle circostanze attenuanti
161
Come risulta dalla giurisprudenza, quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, si deve esaminare la gravità relativa
della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 83 supra, punto 623,
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 150), al fine di determinare se sussistano nei loro confronti circostanze
aggravanti o attenuanti.
162
Il punto 3 degli [OSCURATO:PERSONA] prevede un adattamento dell’importo di base dell’ammenda in funzione di talune circostanze attenuanti.
[OSCURATO:PERSONA] mancanta presa in considerazione del ruolo asseritamente passivo della ricorrente
163
Il «ruolo esclusivamente passivo o emulativo» di un’impresa nella realizzazione dell’infrazione costituisce, se provato, una
circostanza attenuante, conformemente al punto 3, primo trattino, degli [OSCURATO:PERSONA], fermo restando che tale ruolo passivo
implica l’adozione da parte dell’impresa considerata di un «profilo basso», vale a dire una mancanza di partecipazione attiva
all’elaborazione dell’accordo o degli accordi anticoncorrenziali (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 121 supra, punto 167).
164
[OSCURATO:PERSONA] giurisprudenza emerge che possono essere presi in considerazione, fra gli elementi atti a evidenziare il ruolo passivo
di un’impresa all’interno di un’intesa, il carattere notevolmente più sporadico delle sue partecipazioni alle riunioni rispetto
ai membri ordinari dell’intesa (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punto 343), del pari il suo ingresso tardivo sul mercato che ha costituito oggetto dell’infrazione, indipendentemente
dalla durata della sua partecipazione ad essa (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 dicembre 1985, cause riunite 240/82‑242/82,
261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3831, punto 100), o anche l’esistenza
di dichiarazioni espresse in tal senso provenienti da rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione
(v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑317/94, Weig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1235, punto 264).
165
La ricorrente afferma, in primo luogo, di non essere mai stata presente sul mercato dei blocchi di carbonio e di grafite e
di non avere quindi potuto commettere l’infrazione su tale mercato. In ogni caso, ammesso che abbia partecipato all’infrazione
commessa sul mercato dei prodotti semifiniti, il suo ruolo potrebbe essere qualificato soltanto passivo nella realizzazione
di tale infrazione, come la [OSCURATO:PERSONA] riconoscerebbe al punto 232 della [OSCURATO:PERSONA].
166
Interrogata dal Tribunale all’udienza circa la portata esatta di tale argomentazione, formulata nell’ambito di una censura
concernente la presa in considerazione di circostanze attenuanti e la cui unica conclusione è una domanda di riduzione sostanziale
dell’ammenda, la ricorrente ha precisato di non mirare a contestare l’infrazione considerata dalla [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto
a rivendicare un ruolo passivo.
167
Quanto al comportamento anticoncorrenziale legato all’esclusione dei tagliatori, la [OSCURATO:PERSONA] osserva, al punto 154 della
[OSCURATO:PERSONA], che, oltre a vendere prodotti finiti a base di carbonio, come le spazzole di carbonio, i membri del cartello vendevano
anche blocchi di carbonio compresso, non ancora tagliati né lavorati per fabbricare spazzole o altri prodotti. Alcuni tagliatori
non membri dell’intesa acquistano blocchi di carbonio, li tagliano e li trasformano in prodotti finiti che vendono ai clienti.
Pure essendo clienti dei membri del cartello, tali tagliatori rappresentano anche per loro una fonte di concorrenza per i
prodotti finiti.
168
Dai punti 154‑166 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che la politica del cartello mirava a limitare la concorrenza che i tagliatori potevano
esercitare con i prodotti finiti fabbricati mediante tali blocchi, rifiutando di rifornirli o, quando erano riforniti, fissando
a livelli elevati i prezzi per i blocchi di carbonio consegnati.
169
Ai punti 159 e 232 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] addebita chiaramente alla ricorrente di aver partecipato a tale politica
del cartello. Il punto 232 della [OSCURATO:PERSONA] è così redatto:
«In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non accetta l’affermazione della [LCL] secondo la quale [essa] non ha partecipato all’attività
del cartello consistente nell’escludere i tagliatori in quanto ha utilizzato tutti i blocchi che ha prodotto in interno. Come
si è rilevato al punto 7.8 la [LCL] in realtà ha preso parte alla pratica del cartello consistente nel non vendere blocchi
ai “tagliatori”, o nel venderli unicamente a prezzi assai elevati. In particolare, alla riunione del cartello del 14 ottobre
1993, alla domanda “dovremmo vendere blocchi e rinunciare al nostro margine o no?”, la [LCL] avrebbe dichiarato che “cerca
di vendere quanti meno blocchi possibile e ritiene preferibile non vendere che alle proprie società”. Anche se la [LCL] non
aveva essa stessa partecipato al boicottaggio effettivo dei “tagliatori”, essa ha evidentemente sottoscritto la politica generale
del cartello consistente nel cessare di fornire i tagliatori o di fornirli soltanto a prezzi assai elevati e, come gli altri
membri del cartello, ha tratto vantaggio dalla diminuzione della concorrenza proveniente dai tagliatori. [OSCURATO:PERSONA] elementi di
fatto sono sufficienti per provare la responsabilità della [LCL]».
170
Risulta quindi che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il punto 232 della [OSCURATO:PERSONA] non contiene affatto
il riconoscimento di un ruolo passivo della ricorrente, vale a dire di una mancanza di partecipazione attiva all’elaborazione
dell’accordo anticoncorrenziale relativo all’esclusione dei tagliatori, ma rivela, al contrario, una presa di posizione esplicita
a favore della cessazione della fornitura di blocchi ai tagliatori e persino l’incitamento di tale soluzione per i membri
dell’intesa.
171
La ricorrente rileva, in secondo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ammette che ha svolto soltanto un ruolo secondario nelle pratiche
attuate nel settore dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni meccaniche. Inoltre, secondo quanto constatato
direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente avrebbe cessato di partecipare alle riunioni del comitato tecnico nell’aprile
del 1999, vale a dire otto mesi prima dello scioglimento del cartello, il che sarebbe stato considerato un problema grave,
quanto meno dalla [OSCURATO:PERSONA].
172
Essa fa valere, in sostanza, che non ha partecipato a numerose riunioni, organizzate fra la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la SGL al
margine delle riunioni del comitato tecnico e durante le quali sono state adottate la maggior parte delle decisioni importanti
(in particolare la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei clienti) e si basa sulla testimonianza di uno dei suoi preposti,
capo del prodotto internazionale per i prodotti per applicazioni meccaniche, il quale ha sottolineato nella sua dichiarazione
che, a parte tre riunioni organizzate nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (ECGA, associazione europea
del carbonio e della grafite) [il 2 aprile 1998 a Bandol (Francia), 12 ottobre 1998 a Berlino (Germania) e l’8 aprile 1999
a Stratford-upon-Avon ([OSCURATO:PERSONA])], «la [LCL] non ha partecipato a nessun’altra riunione bilaterale o multilaterale per
i prodotti meccanici».
173
Interrogata dal Tribunale, all’udienza, sulla portata esatta di tale argomentazione, la ricorrente ha precisato che la testimonianza
del suo preposto si riferiva alla sola partecipazione dell’interessato e che essa non contestava la sua partecipazione alle
riunioni del comitato tecnico concernenti i prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni meccaniche.
174
[OSCURATO:PERSONA] risulta che il funzionamento dell’intesa si basava essenzialmente su tre tipi di riunioni, vale a dire le
riunioni al vertice, le riunioni del comitato tecnico e le riunioni locali, le prime due organizzate due volte l’anno. Le
riunioni del cartello a livello europeo si svolgevano spesso a margine di riunioni dell’associazione di categoria europea
del settore, vale a dire, in un primo tempo, l’[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (AEGEP, associazione dei
produttori europei di elettrodi di grafite), poi, in seguito, l’ECGA.
175
Le decisioni sui livelli dei prezzi e sugli aumenti venivano adottate in via di principio annualmente, in occasione della
riunione di autunno del comitato tecnico. A seguito di una discussione, il comitato tecnico stabiliva aumenti di prezzo per
l’anno seguente. Quando i membri del cartello non riuscivano ad accordarsi sull’aumento per un determinato paese, la decisione
era in genere rinviata alla riunione locale del cartello concernente il paese in questione. Gli aumenti dei prezzi convenuti
alle riunioni del comitato tecnico o alle riunioni locali erano infine ratificati nel corso della riunione al vertice (punti 98
e 99 della [OSCURATO:PERSONA]).
176
[OSCURATO:PERSONA] rileva che, tanto le riunioni al vertice quanto quelle del comitato tecnico avevano ad oggetto prodotti a base
di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche, denominazione che raggruppava nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 4)
i prodotti finiti e semifiniti, precisandosi che, aumentando il numero dei prodotti e la complessità degli accordi, le riunioni
del comitato tecnico erano spesso divise in due riunioni distinte, una dedicata ai prodotti per applicazioni elettriche e
l’altra ai prodotti per applicazioni meccaniche (punti 75 e 76 della [OSCURATO:PERSONA]).
177
La ricorrente non mette in discussione gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] relativi al sistema di funzionamento dell’intesa.
Tenuto conto del funzionamento dell’intesa così descritto, della partecipazione non contestata della ricorrente alle riunioni
al vertice e del comitato tecnico, già ammessa nella risposta alla comunicazione degli addebiti, del fatto che un rappresentante
della ricorrente era il relatore ufficiale per le riunioni al vertice per i prodotti meccanici, la ricorrente non può validamente
rivendicare il beneficio della circostanza attenuante relativo al carattere esclusivamente passivo del ruolo dell’impresa.
178
Va inoltre rilevato che la ricorrente cerca di vedersi riconoscere il beneficio di detta circostanza evidenziando il comportamento
che essa ha adottato nei confronti di taluni accordi collusivi o pratiche illecite, coperte dall’infrazione, qualificata giustamente
complessa e unica da parte della [OSCURATO:PERSONA].
179
È giocoforza constatare che lo stesso testo del punto 3, primo trattino, degli [OSCURATO:PERSONA] dedicato alla circostanza attenuante
di cui trattasi contraddice quanto asserito dalla ricorrente. Una semplice lettura letterale del punto 3, primo trattino,
degli [OSCURATO:PERSONA], contenente l’avverbio «esclusivamente» e l’espressione «realizzazione dell’infrazione», al singolare,
consente di concludere che non è sufficiente che, durante taluni periodi dell’intesa, o nei confronti di taluni accordi dell’intesa,
l’impresa considerata abbia adottato un «profilo basso» (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa
T‑43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3435, punto 254).
180
Peraltro, l’approccio consistente nel separare la valutazione del comportamento di un’impresa a seconda dello scopo degli
accordi o delle pratiche concordate di cui trattasi risulta quantomeno teorico quando questi ultimi rientrano in una strategia
generale, che determina gli [OSCURATO:PERSONA] dei membri dell’intesa sul mercato e limita la loro libertà commerciale, mirante
a perseguire uno scopo anticoncorrenziale identico e uno scopo economico unico, vale a dire falsare l’andamento normale dei
prezzi e restringere la concorrenza sul mercato di cui trattasi.
181
Occorre al riguardo sottolineare che è la constatazione dell’esistenza di detto unico e stesso obiettivo anticoncorrenziale
condiviso dalle imprese di cui trattasi che ha giustificato la qualificazione di un’infrazione unica e continuata adottata
dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha così preso in considerazione un elemento concreto, vale a dire il funzionamento
della stessa intesa. Al punto 230 della [OSCURATO:PERSONA] essa ha così rilevato che «nel presente procedimento, gli stessi membri
del cartello, avevano coordinato il loro comportamento commerciale durante le stesse riunioni per un gruppo intero di prodotti
collegati (benché non sostituibili), che la totalità o la quasi totalità di essi avevano fabbricato o venduto».
182
Va rilevato come risulti dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 121 supra, invocata dalla ricorrente a sostegno dei
suoi argomenti, che il sistema di funzionamento dell’intesa sulla lisina era diverso da quello del cartello che ha comportato
l’adozione della [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione della precitata sentenza evidenzia chiaramente l’esistenza di riunioni collusive
specifiche sui volumi di vendita, distinte dalle riunioni relative alla fissazione dei prezzi. Inoltre, il Tribunale ha espressamente
considerato la ridotta dimensione della società [OSCURATO:PERSONA] nella sua analisi che ha comportato il riconoscimento di un ruolo
passivo di questa nell’intesa sui volumi di vendita. Il riferimento alla precitata sentenza risulta quindi privo di qualsiasi
rilevanza tenuto conto delle circostanze della causa in esame.
183
Stando così le cose, anche se la [OSCURATO:PERSONA] ammette che la ricorrente, a causa del suo fatturato relativamente poco elevato
concernente i prodotti meccanici, ha svolto un ruolo minore della [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della SGL nelle attività del cartello
aventi ad oggetto detti prodotti (punto 192 della [OSCURATO:PERSONA]), non si può riconoscere «un ruolo esclusivamente passivo o emulativo
nella realizzazione dell’infrazione» a favore di un’impresa che, come la ricorrente, non contesta di aver partecipato ad un’infrazione
unica che è durata oltre dieci anni e che deteneva la quota di mercato maggiore, e che basa la sua rivendicazione sulla presa
in considerazione di elementi relativamente secondari della detta infrazione. Quindi, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea giustamente
che:
– il valore del mercato dei prodotti per applicazioni meccaniche (70 milioni di euro unicamente, secondo la ricorrente, nel
1998) è ridotto rispetto al valore totale del mercato di cui trattasi (che ammontava a 291 milioni di euro lo stesso anno)
e chiaramente inferiore a quello dei prodotti per applicazioni elettriche; per cui
– l’obiettivo dell’intesa, consistente a non vendere blocchi a tagliatori o a venderli a prezzi molto elevati, mirava a rinforzare
l’accordo principale dell’intesa sui prodotti fabbricati mediante detti blocchi e a difenderlo da una concorrenza eventuale;
l’accordo sui blocchi era quindi accessorio all’accordo principale avente ad oggetto i prodotti finiti (punto 230 della [OSCURATO:PERSONA]).
184
Infine, anche se il fatto che la ricorrente ha posto fine alla sua partecipazione all’intesa soltanto qualche mese prima degli
altri membri del cartello non giustifica una riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo della circostanza attenuante relativa
al «ruolo esclusivamente passivo o emulativo nella realizzazione dell’infrazione», va rilevato che esso è stato appunto considerato
dalla [OSCURATO:PERSONA] mediante l’applicazione di un aumento per la durata inferiore del 5% di quello applicato agli altri membri
del cartello interessati.
185
Dalle precedenti considerazioni risulta che è infondata e dev’essere respinta la censura relativa alla mancata presa in considerazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] del ruolo assertivamente passivo della ricorrente.
[OSCURATO:PERSONA] mancata presa in considerazione della non applicazione di fatto di taluni accordi e/o pratiche illecite
186
Va rilevato, in limine, come la [OSCURATO:PERSONA] sottolinei il fatto che la ricorrente non ha sostenuto nella sua risposta alla
comunicazione degli addebiti che non avrebbe applicato gli accordi di cui trattasi, in quanto circostanza attenuante. [OSCURATO:PERSONA]
considera che il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante che la ricorrente non ha mai invocato non può in nessun
caso costituire un motivo di annullamento di una decisione.
187
Tale punto di vista della [OSCURATO:PERSONA] non può essere accolto.
188
L’art. 4 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo all’audizione in taluni procedimenti a
norma dell’articolo [81 CE] e dell’articolo [82 CE] (GU L 354, pag. 18), applicabile al momento dei fatti, prevede soltanto
che le parti che intendono far conoscere il loro punto di vista sulle censure mosse contro di esse lo facciano per iscritto
e possano esporre tutti i motivi e i fatti utili alla loro difesa nelle loro osservazioni scritte. Per provare i fatti invocati,
esse possono allegare, se necessario, documenti e anche proporre che la [OSCURATO:PERSONA] ascolti persone che possano confermare
detti fatti. Non si richiede affatto dalle imprese destinatarie di una comunicazione degli addebiti di formalizzare specificamente
domande di riconoscimento di circostanze attenuanti.
189
Si deve inoltre ricordare che la comunicazione degli addebiti è un atto preparatorio rispetto alla decisione che costituisce
il termine ultimo del procedimento e nel quale la [OSCURATO:PERSONA] si pronuncia sulle responsabilità delle imprese e, se del caso,
sulle sanzioni che debbano essere loro inflitte.
190
Per determinare l’importo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto di tutte le circostanze della fattispecie, in particolare
della gravità e della durata dell’infrazione, che sono i due criteri espressamente considerati dall’art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17. Come esposto, quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, la [OSCURATO:PERSONA] deve esaminare la gravità relativa
della partecipazione all’infrazione di ciascuna di esse (sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 83 supra, punto 623,
e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 150), al fine di determinare se vi siano nei loro confronti circostanze
aggravanti o attenuanti.
191
I punti 2 e 3 degli [OSCURATO:PERSONA] prevedono un adattamento dell’importo di base dell’ammenda in funzione di talune circostanze
aggravanti e attenuanti, specifiche di ciascuna impresa considerata. In particolare, il punto 3 degli [OSCURATO:PERSONA] stabilisce,
sotto il titolo di circostanze attenuanti, un elenco non esaustivo di circostanze che possono comportare una diminuzione dell’importo
di base dell’ammenda. Così si fa riferimento al ruolo passivo di un’impresa, alla non applicazione di fatto degli accordi,
alla cessazione delle infrazioni sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA], all’esistenza di un dubbio ragionevole dell’impresa
sul carattere lesivo del comportamento perseguito, al fatto che l’infrazione è stata commessa per negligenza, nonché alla
collaborazione effettiva dell’impresa al procedimento al di fuori della sfera di applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
192
Orbene, per giurisprudenza costante la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi dalle norme che essa stessa si è imposta (v. sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 80 supra, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, quando la [OSCURATO:PERSONA]
adotta [OSCURATO:PERSONA] destinati a precisare, nel rispetto del Trattato, i criteri che intende applicare nell’esercizio del suo
potere discrezionale, ne consegue un’autolimitazione di tale potere in quanto è suo compito conformarsi agli [OSCURATO:PERSONA]
che essa stessa si è imposta (sentenze del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T‑380/94, AIUFFASS e AKT/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2169,
punto 57; 9 luglio 2003, causa T‑214/95, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑717, punto 89, e sentenza ADM I, punto 83
supra, punto 267).
193
Ai fini del calcolo dell’importo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato nella [OSCURATO:PERSONA] il metodo esposto negli [OSCURATO:PERSONA]
ed ha esaminato la gravità relativa della partecipazione all’infrazione di ciascuna delle imprese interessate. Il punto 272
della [OSCURATO:PERSONA] è al riguardo perfettamente esplicito, poiché vi è precisato che «la [OSCURATO:PERSONA] determinerà per ciascuna
impresa se sussistano circostanze aggravanti e/o attenuanti» e che «l’importo di base dell’ammenda sarà aumentato o ridotto
in proporzione». Al punto 316 della [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] afferma che «si conclude per la mancanza di circostanze aggravanti
o attenuanti nel presente caso», il che significa che, in base ai risultati della sua indagine ed alla risposta della ricorrente
alla sua comunicazione degli addebiti, essa ritiene che la ricorrente non possa beneficiare di nessuna circostanza attenuante,
quale, in particolare, la non applicazione di fatto degli accordi o delle pratiche illecite menzionata al punto 3, secondo
trattino, degli [OSCURATO:PERSONA] in base ai quali la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato l’importo dell’ammenda.
194
La ricorrente è quindi legittimata a contestare, dinanzi al Tribunale, la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] menzionata al punto 316
della [OSCURATO:PERSONA] e a rivendicare il beneficio di una circostanza attenuante e la riduzione dell’importo dell’ammenda correlativa,
ricordandosi che il Tribunale statuisce, in forza dell’art. 17 del regolamento n. 17, con una competenza giurisdizionale anche
di merito ai sensi dell’art. 229 CE su ricorsi proposti contro le decisioni con le quali la [OSCURATO:PERSONA] fissa un’ammenda e
può, di conseguenza, sopprimere, ridurre o aumentare l’ammenda inflitta.
195
Si deve anche osservare che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha chiaramente menzionato
il fatto che non vendeva blocchi e tavolette di grafite a terzi e che aveva svolto un ruolo secondario nell’intesa concernente
i prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni meccaniche. Al punto 78 di questa risposta, la ricorrente precisa
persino di aver fornito la dichiarazione di uno dei suoi responsabili (nuovamente invocata nella replica), da cui risulta
che essa non applicava il tariffario fissato ogni anno alle riunioni del comitato tecnico relativo ai prodotti per applicazioni
meccaniche e che si è vista regolarmente rimproverare dagli altri operatori il mancato rispetto degli accordi. Benché la ricorrente
non abbia espressamente rivendicato, al punto 78 della sua risposta, il beneficio di una circostanza attenuante, si deve constatare
che la questione della non applicazione di fatto degli accordi di cui trattasi, ai sensi del punto 3, secondo trattino, era
chiaramente sollevata dalla ricorrente.
196
Si deve pertanto verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia giustamente potuto considerare che la ricorrente non poteva beneficiare
di una circostanza attenuante per non aver di fatto applicato gli accordi, in forza del punto 3, secondo trattino, degli [OSCURATO:PERSONA].
A tale scopo, va verificato se le circostanze avanzate dalla ricorrente possano provare che, nel periodo durante il quale
essa ha aderito agli accordi illeciti, essa si è effettivamente sottratta alla loro applicazione adottando un comportamento
concorrenziale sul mercato o quantomeno che essa ha chiaramente e notevolmente violato gli obblighi miranti ad attuare tale
intesa, al punto di aver perturbato lo stesso funzionamento della stessa (sentenza del Tribunale 15 marzo 2006, causa T‑26/02,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑713, punto 113).
197
La ricorrente basa le sue affermazioni su quattro precise circostanze che rivelano che l’interessata non sostiene di essersi
sottratta a qualsiasi applicazione di fatto degli accordi illeciti, ma che essa invoca un’applicazione solamente parziale
degli stessi.
198
La ricorrente invoca, in primo luogo, il non rispetto dei prezzi convenuti per i prodotti destinati ad applicazioni meccaniche
e menziona, al riguardo, l’esistenza di denunce dei suoi concorrenti. Essa si riferisce ad una nota indirizzata dalla [OSCURATO:PERSONA]
alla ricorrente il 18 settembre 1989 e ad una dichiarazione del 18 settembre 2002 di uno dei suoi preposti, il sig. G.
199
[OSCURATO:PERSONA] (punti 307 e 308), la [OSCURATO:PERSONA] osserva che, per quanto concerne la ricorrente, sembra che non vi sia stata
alcuna denuncia seria, ad opera delle altre parti dell’intesa, che le rimproverasse di aver praticato prezzi troppo bassi,
e ciò fino al primo semestre del 1999, periodo in cui essa si apprestava a lasciare il cartello. Aggiunge che imbrogli occasionali
costituiscono una prassi corrente nelle intese, a partire dal momento in cui le imprese pensano di poter ricorrervi impunemente
e che non si possono considerare tali imbrogli come la prova che gli accordi conclusi nell’ambito dell’intesa non sono attuati.
200
Il punto 106 della [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento alla summenzionata nota con cui la [OSCURATO:PERSONA] si lamentava che la ricorrente vendesse
anelli di carbonio ad un determinato cliente francese a prezzi inferiori dal 15 al 20% al livello francese normale e invitava
la ricorrente ad una riunione per esaminare tale questione e farsi spiegare secondo quale metodo tali prezzi erano stati fissati.
201
Va osservato che tale documento menziona l’unica denuncia di un solo membro dell’intesa concernente solamente la commercializzazione
dei prodotti per applicazioni meccaniche e, più precisamente, di un prodotto in particolare, quando ve ne è una grandissima
varietà (punto 9 della [OSCURATO:PERSONA]), destinato ad un «determinato cliente francese».
202
[OSCURATO:PERSONA] sua dichiarazione 18 settembre 2002, il sig. G. dichiara di aver partecipato a tre riunioni, il 2 aprile 1998 a Bandol,
il 12 ottobre 1998 a Berlino e l’8 aprile1999 a Statford –upon – Avon. Precisa quanto segue:
«Alle tre riunioni cui ho assistito, la LCL si è vista rimproverare dagli altri concorrenti di non rispettare gli accordi.
Rispondevamo che noi eravamo un operatore minore sul mercato europeo».
203
La ricorrente sostiene che, in tale dichiarazione, il sig. G. ha anche fornito un esempio di denuncia proveniente dal sig. T.
([OSCURATO:PERSONA]., controllata americana della [OSCURATO:PERSONA]), che «rimproverava alla LCL di aver praticato prezzi troppo
bassi (fuori del tariffario)». Tale menzione non figura nella dichiarazione del sig. G. allegata agli atti dalla ricorrente
in allegato al ricorso.
204
Risulta che la testimonianza di cui trattasi riguarda soltanto tre riunioni collusive svoltesi durante il periodo dal 2 aprile
1998 all’8 aprile 1999, vale a dire una durata di un anno, mentre la durata complessiva dell’infrazione è stata di 10 anni
e otto mesi, e che le riunioni al vertice e del comitato tecnico si svolgevano ciascuna due volte l’anno, senza contare le
riunioni locali.
205
Inoltre, tenuto conto dell’esistenza di un nesso di subordinazione fra l’autore della dichiarazione di cui trattasi, emessa
dopo l’invio da parte della [OSCURATO:PERSONA] della domanda di informazioni di cui all’art. 11 del regolamento n. 17, e la ricorrente
che ha prodotto la testimonianza allegata al suo ricorso, quest’ultimo potrebbe essere accolto soltanto se fosse corroborato
da elementi di documenti obiettivi provenienti dal fascicolo.
206
La ricorrente sostiene che la dichiarazione del sig. G. è corroborata dalla nota inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] alla ricorrente il 18
settembre 1989. Orbene, come sostiene giustamente la [OSCURATO:PERSONA], tale dichiarazione, concernente lo svolgimento di riunioni
svoltesi tra il 2 aprile 1998 e l’8 aprile 1999, non può essere corroborata da una denuncia concernente, quanto ad essa, eventi
risalenti al 1989, vale a dire svoltisi dieci anni prima.
207
La ricorrente fa anche riferimento ad una dichiarazione degli altri membri dell’intesa ritrascritta in un resoconto di una
riunione della ECGA del 19 aprile 1996, con la seguente formulazione:
«[OSCURATO:PERSONA] [controllata tedesca della LCL] ha cominciato le sue attività nel settore dei prodotti meccanici senza
alcun riferimento ai livelli di prezzi esistenti. Si è chiesto alla P. [LCL] di supervisionare le sue attività e di assicurarsi
che i livelli di prezzi stabiliti siano rispettati».
208
Tale documento riguarda quindi gli inizi dell’attività di una controllata della ricorrente e non pregiudica affatto il comportamento
che la ricorrente ha potuto effettivamente adottare dopo tale riunione. La ricorrente non fornisce del resto alcun documento
che riveli un comportamento effettivamente indipendente e concorrenziale della sua controllata tedesca dopo il resoconto di
cui trattasi e un malcontento persistente degli altri membri dell’intesa al riguardo.
209
Infine, la dichiarazione del sig. G. non è neanche corroborata dalla dichiarazione di un altro preposto della ricorrente,
nella fattispecie il sig. N. Quest’ultimo precisa di aver partecipato alle riunioni del comitato tecnico concernenti i prodotti
per applicazioni elettriche e meccaniche organizzate nell’ambito dell’ECGA durante il periodo dal 1997 all’aprile 1999. Orbene,
il sig. N. non menziona alcuna denuncia di un membro dell’intesa in merito al comportamento della ricorrente, mentre la sua
dichiarazione riguarda anche il periodo dal 2 aprile 1998 all’8 aprile 1999 considerato nella dichiarazione del sig. G.
210
La ricorrente sostiene, in secondo luogo, di non aver pienamente attuato la politica generale del cartello sul territorio
francese, posto in via di principio sotto la sua responsabilità, nel settore dei prodotti destinati alle applicazioni elettriche.
La ricorrente si basa sul punto 127 della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale «se i prezzi del tariffario OEM vigente nei [OSCURATO:PERSONA]
costituiscono il livello 100 dell’indice, il tariffario effettivo in Francia, ove il livello dei prezzi era quello meno vantaggioso
per il cartello, non era che di 61, e i prezzi effettivamente versati di 40».
211
È giocoforza tuttavia constatare che tale affermazione della ricorrente si basa su una lettura parziale e tronca della [OSCURATO:PERSONA].
212
Va sottolineato che la domanda dei prodotti a base di carbonio e di grafite per applicazioni elettriche e meccaniche si ripartisce
tra grossi clienti, relativamente pochi, e piccoli clienti, molto più numerosi. Per le applicazioni elettriche i maggiori
clienti sono i fornitori di componenti di automobili e i produttori di beni di consumo, che costituiscono il settore detto
«OEM». [OSCURATO:PERSONA] clienti, che sono molto poco numerosi e che sono soprattutto grandissime imprese, acquistano, in grandissime quantità,
un numero limitato di tipi di prodotto a base di carbonio e di grafite e hanno quindi un importante potere di negoziazione
(punti 39, 40 e 124 della [OSCURATO:PERSONA]).
213
Il cartello ha tentato di contrastare il rischio che questi grandi clienti possano avvantaggiarsi delle differenze di prezzo
tra paesi. Una prima strategia era consistita nel tentare di armonizzare i prezzi su scala europea e si basava su una proposta
della ricorrente intitolata «Progetto di tariffazione unica europea per le spazzole destinate ai costruttori di macchine elettriche
industriali». Tale strategia dei prezzi armonizzati su scala europea per i clienti del settore OEM si è rivelata difficile
da attuare nella pratica, come risulta da una riunione speciale del comitato tecnico sui prezzi OEM svoltasi il 22 febbraio
1994 (punti 126 e 127 della [OSCURATO:PERSONA]).
214
È appunto tale riunione che fornisce indicazioni sulla persistenza di differenze notevoli fra i prezzi del tariffario e inoltre
fra i prezzi effettivamente applicati nel settore OEM da un paese all’altro, con l’esempio della situazione francese, che
è menzionata nel punto 127 della [OSCURATO:PERSONA]. Si trattava pertanto di una differenza abbastanza generalizzata, esistente in
paesi diversi dalla Francia, e che non trova la sua origine in una volontà della ricorrente di sottrarsi effettivamente all’applicazione
degli accordi collusivi. Al contrario, la ricorrente è persino all’origine di una strategia anticoncorrenziale dei prezzi
armonizzati su scala europea per i clienti del settore OEM. [OSCURATO:PERSONA] osserva anche che i membri dell’intesa hanno convenuto,
dopo la riunione del 22 febbraio 1994, di «restringere la differenza».
215
Occorre sottolineare che la ricorrente non contesta affatto gli accertamenti della [OSCURATO:PERSONA] esposti al punto 127 della
[OSCURATO:PERSONA], ma ne fornisce soltanto al Tribunale un’interpretazione soggettiva a suo favore.
216
La ricorrente sostiene, in terzo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso, al punto 232 della [OSCURATO:PERSONA], che «non aveva persino
partecipato al boicottaggio effettivo dei tagliatori».
217
La lettura completa del punto di cui trattasi evidenzia che l’affermazione della ricorrente è ancora una volta basata su uno
snaturamento dei termini della [OSCURATO:PERSONA].
218
Il punto 232 della [OSCURATO:PERSONA] è così redatto:
«In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non accetta l’affermazione della [LCL] secondo la quale [essa] non ha partecipato all’attività
del cartello consistente nell’escludere i tagliatori in quanto ha utilizzato tutti i blocchi che ha prodotto all’interno.
Come si è rilevato al punto 7.8 la [LCL] in realtà ha preso parte alla pratica del cartello consistente nel non vendere blocchi
ai «tagliatori», o nel venderli unicamente a prezzi assai elevati. In particolare, alla riunione del cartello del 14 ottobre
1993, alla domanda «dovremmo vendere blocchi e rinunciare al nostro margine o no?», la [LCL] avrebbe dichiarato che «cerca
di vendere quanti meno blocchi possibile e ritiene preferibile di vendere solo alle proprie società». Anche se la [LCL] non
aveva essa stessa partecipato al boicottaggio effettivo dei «tagliatori», essa ha evidentemente sottoscritto la politica generale
del cartello consistente nel cessare di fornire i tagliatori o di fornirli soltanto a prezzi assai elevati e, come gli altri
membri del cartello, ha tratto vantaggio dalla diminuzione della concorrenza proveniente dai tagliatori. [OSCURATO:PERSONA] elementi di
fatto sono sufficienti per provare la responsabilità della [LCL]».
219
Risulta quindi che la ricorrente ha occultato le prime due parole della frase che cita e che evidenziano come la successiva
analisi della [OSCURATO:PERSONA] si basi su un’ipotesi. Essendo l’argomento della ricorrente unicamente basato su un’errata lettura
del punto 232 della [OSCURATO:PERSONA], esso non può essere che disatteso.
220
La ricorrente afferma, in quarto luogo, che le note prese dalla [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione del comitato tecnico del 4 ottobre
1999 dimostrano che essa si è totalmente dissociata dal cartello, quantomeno durante l’ultimo anno di questo.
221
Il contenuto di tale nota è riferito al punto 186 della [OSCURATO:PERSONA], osservandosi che la ricorrente ne ha fatto la seguente
menzione incompleta:
«G. [[OSCURATO:PERSONA]] ha raccomandato di escludere la P. [la ricorrente], poiché nessuna comunicazione è possibile. Un controllo della
concorrenza è tuttavia possibile ad opera delle altre tre parti. G. ha inoltre affermato che P. praticava prezzi che sfidavano
la concorrenza. S. [[OSCURATO:PERSONA]], B. [SGL] e H. [controllata nazionale della [OSCURATO:PERSONA]] non hanno ancora constatato che P. faceva
ribassare effettivamente i prezzi. G. ha l’intenzione di attaccare inviando loro un messaggio chiaro».
222
È giocoforza constatare che questo documento è privo di qualsiasi forza probatoria. L’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la
quale la ricorrente non rispettava più gli accordi sui prezzi non è confermata dagli altri membri dell’intesa presenti alla
riunione. Inoltre, il documento di cui trattasi non contiene alcuna precisazione temporale, ad eccezione della data della
riunione, vale a dire il 4 ottobre 1999, la quale è successiva alla data della fine del periodo di infrazione considerato
dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della ricorrente, vale a dire giugno 1999.
223
Le circostanze invocate dalla ricorrente nell’ambito della censura in esame, persino valutate complessivamente, non consentono
di concludere che, nel periodo durante il quale ha aderito agli accordi lesivi, essa si è effettivamente sottratta alla loro
applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato o, quantomeno, che essa ha chiaramente e notevolmente violato
gli obblighi diretti ad attuare tale intesa, al punto di aver perturbato il funzionamento stesso di questa.
224
Dalle precedenti considerazioni risulta che non è fondata e dev’essere respinta la censura relativa alla mancata presa in
considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della circostanza attenuante relativa alla non applicazione di fatto degli accordi
lesivi.
[OSCURATO:PERSONA] mancata presa in considerazione della cessazione dell’infrazione prima dell’inizio dell’indagine
225
La ricorrente fa valere che ha posto fine alle pratiche censurate al più tardi nel giugno 1999, vale a dire oltre tre anni
in anticipo rispetto al primo intervento della [OSCURATO:PERSONA], e che essa, sin da detto periodo, ha attuato un programma di conformità
alle regole sulla concorrenza, applicato nel gruppo sistematicamente da oltre quattro anni.
226
Va in primo luogo ricordato che gli [OSCURATO:PERSONA] prevedono, al punto 3, la diminuzione dell’importo di base per le circostanze
attenuanti particolari quali, in particolare, la cessazione delle infrazioni sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]. Tale
circostanza attenuante dovrebbe a fortori applicarsi, secondo la ricorrente, quando la cessazione del comportamento lesivo
si verifica prima dei detti interventi, come nella fattispecie.
227
Tale ragionamento non può essere accolto dal Tribunale. Infatti, si può logicamente parlare di una circostanza attenuante,
nel senso del testo di cui trattasi, soltanto se le imprese di cui trattasi sono state indotte a terminare i loro comportamenti
anticoncorrenziali con gli interventi in questione. Tale disposizione mira a indurre le imprese a cessare i loro comportamenti
anticoncorrenziali immediatamente quando la [OSCURATO:PERSONA] avvia un’indagine nei loro confronti, di modo che una riduzione di
ammenda a tale titolo non può essere applicata quando l’infrazione è già terminata anteriormente alla data dei primi interventi
della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, l’applicazione di una riduzione in tali circostanze costituirebbe un doppione con la presa in
considerazione della durata delle infrazioni per calcolare l’importo delle ammende (sentenza del Tribunale 15 giugno 2005,
cause riunite T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] II», punto 291;
v. del pari, in tal senso, sentenza del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] I, punto 146 supra, punto 341).
228
Si deve ricordare inoltre che una riduzione dell’ammenda a causa della cessazione di un’infrazione sin dai primi interventi
della [OSCURATO:PERSONA] non può essere automatica, ma dipende da una valutazione delle circostanze del caso di specie da parte della
[OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale. A questo proposito, l’applicazione di tale disposizione degli [OSCURATO:PERSONA]
a favore di un’impresa sarà particolarmente adeguata in una situazione in cui il carattere anticoncorrenziale del comportamento
di cui trattasi non sia manifesto. Diversamente, la sua applicazione sarà meno adeguata, in via di principio, in una situazione
in cui questo è chiaramente anticoncorrenziale, ammesso che esso sia accertato (sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa
T‑44/00, Mannesmannröhren‑Werke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punto 281, confermata in seguito alla impugnazione con sentenza
della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑411/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑959, e [OSCURATO:PERSONA] II, punto 227
supra, punti 292 e 294).
229
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie, non si può considerare che la ricorrente abbia potuto nutrire un dubbio ragionevole quanto al carattere
anticoncorrenziale del suo comportamento, trattandosi della partecipazione ad un’intesa orizzontale sui prezzi, infrazione
manifesta dell’art. 81 CE, i cui membri hanno cercato, mediante numerose precauzioni, di conservare la segretezza durante
oltre dieci anni.
230
Va infine osservato che, nella fattispecie e proprio come nella causa che è sfociata nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, supra punto 146
(punto 341), e in seguito agli interventi delle autorità americane della concorrenza e non della [OSCURATO:PERSONA] che la ricorrente
ha posto fine alle pratiche anticoncorrenziali di cui trattasi, il che sottolinea appunto la [OSCURATO:PERSONA] al punto 311 della
[OSCURATO:PERSONA], sulla base delle stesse dichiarazioni della ricorrente. Una semplice lettura letterale del punto 3, terzo trattino,
degli [OSCURATO:PERSONA] consente quindi di respingere quanto richiesto dalla ricorrente.
231
Quanto, in secondo luogo, all’istituzione di un programma di conformità alle regole di concorrenza, si è già osservato che,
anche se è importante che un’impresa adotti misure per impedire che nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza
siano commesse in futuro dai membri del suo personale, l’adozione di tali misure non incide affatto sulla realtà dell’infrazione
constatata. [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto tenuta a considerare tale elemento come circostanza attenuante (sentenza [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 373), tanto più quando l’infrazione di cui trattasi costituisce, come nella fattispecie,
una manifesta violazione dell’art. 81 CE. La circostanza, addotta dalla ricorrente, che tale programma è stato istituito prima
dell’intervento della [OSCURATO:PERSONA] è irrilevante, ricordandosi del pari che le misure di cui trattasi sono state adottate dopo
l’intervento delle autorità americane della concorrenza.
232
Dalle precedenti considerazioni risulta che è infondata e dev’essere respinta la censura relativa alla mancata presa in considerazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] della circostanza attenuante relativa alla cessazione dell’infrazione prima dell’inizio dell’indagine
e all’istituzione di un programma di conformità alle regole di concorrenza.
[OSCURATO:PERSONA] mancata presa in considerazione della collaborazione effettiva della ricorrente al procedimento al di fuori della sfera
di applicazione della comunicazione sulla cooperazione
233
Tra le circostanze attenuanti menzionate al punto 3 degli [OSCURATO:PERSONA] figura, al sesto trattino, la «collaborazione effettiva
dell’impresa alla procedura, al di là del campo di applicazione della comunicazione [sulla cooperazione]».
234
[OSCURATO:PERSONA] si precisa che la ricorrente ha fatto valere, a sostegno della sua rivendicazione della circostanza attenuante
in esame, il fatto che ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] taluni elementi di informazione concernenti il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] e le
attività del cartello durante il periodo precedente all’ottobre 1988 (punto 314 della [OSCURATO:PERSONA]).
235
[OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda della ricorrente affermando di non aver avviato un procedimento contro la [OSCURATO:PERSONA], non
ha incluso nella sfera di applicazione del procedimento in esame il periodo precedente all’ottobre 1988 e che le informazioni
che non l’aiutano «né a provare l’esistenza di un’infrazione, né a determinare l’importo delle ammende da infliggere alle
imprese (se è vero che quest’ultimo tipo di cooperazione possa essere preso in considerazione) non possono essere qualificate
come cooperazione effettiva al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla [cooperazione]» (punto 315 della
[OSCURATO:PERSONA]).
236
Nei suoi atti scritti la ricorrente sostiene che gli elementi di informazione che ha fornito durante il progetto amministrativo
hanno non soltanto chiaramente agevolato il compito della [OSCURATO:PERSONA], ma avrebbero anche posto in grado quest’ultima, da
un lato, a non accordare immunità di ammenda alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo della comunicazione sulla cooperazione e, dall’altro, a
provare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alle attività del cartello, essendo indifferente il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia
utilizzato tali informazioni nel senso indicato.
237
Benché la formulazione utilizzata evidenzi due proposizioni diverse, l’affermazione della ricorrente secondo cui essa ha fornito
informazioni durante il progetto amministrativo che hanno chiaramente agevolato il compito della [OSCURATO:PERSONA] non è suffragata
da alcun esempio, ad eccezione degli elementi relativi al comportamento della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]. Risulta quindi che la
rivendicazione della circostanza attenuante collegata ad una collaborazione effettiva della ricorrente al di là del campo
di applicazione della comunicazione sulla cooperazione si basa unicamente su detti elementi di informazione.
238
Occorre in questa fase ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, una riduzione dell’ammenda a titolo di una cooperazione
durante il procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell’impresa di cui trattasi ha consentito
alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare l’esistenza di un’infrazione con meno difficoltà e, se del caso, di porvi fine (sentenza 16
novembre 2000, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], punto 113 supra, punto 36; v. sentenza BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], punto 164 supra,
punto 325 e la giurisprudenza ivi citata).
239
Inoltre, nell’ambito di un’interpretazione della summenzionata giurisprudenza conforme allo spirito della stessa, il Tribunale
ha considerato che le informazioni che hanno posto la [OSCURATO:PERSONA] in grado di valutare più rigorosamente il livello di cooperazione
di una delle imprese implicate in un cartello durante il procedimento ai fini della determinazione dell’importo della sua
ammenda, e che hanno quindi facilitato il compito della [OSCURATO:PERSONA] durante la sua indagine, costituivano una «collaborazione
effettiva al di fuori del campo di applicazione del[la comunicazione sulla cooperazione]» ai sensi del punto 3, sesto trattino,
degli [OSCURATO:PERSONA] (sentenza ADM I, punto 83 supra, punti 305 e 306).
240
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie è sufficiente constatare che, come risulta chiaramente dalla [OSCURATO:PERSONA] (punti 265‑266 e 319‑321, art. 1
della [OSCURATO:PERSONA]), la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato nessuno degli elementi forniti dalla ricorrente collegati con il comportamento
della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] nè per constatare o sanzionare un’infrazione al diritto comunitario della concorrenza, né per
valutare più rigorosamente il grado di cooperazione dell’impresa ai fini della determinazione dell’importo della sua ammenda.
[OSCURATO:PERSONA] non era quindi tenuta a ricompensare mediante una riduzione di ammenda la collaborazione fatta valere dalla
ricorrente in tale contesto, poiché questa non le ha effettivamente agevolato il compito di constatare l’esistenza dell’infrazione
e di porvi fine o di determinare l’importo delle ammende (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 227 supra, punto 368,
confermata in seguito a impugnazione con sentenza 10 maggio 2007, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 87).
241
La sentenza ADM I, punto 83 supra, cui la ricorrente si riferisce per giustificare la sua affermazione, conferma, al contrario,
la fondatezza della tesi della [OSCURATO:PERSONA].
242
Quindi, il Tribunale ha deciso di concedere una riduzione supplementare del 10% alla ricorrente, a titolo della collaborazione
effettiva dell’impresa al procedimento al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione, dopo
aver rilevato che detta parte aveva effettivamente informato la [OSCURATO:PERSONA] della distruzione di documenti da parte di un’altra
impresa implicata nel cartello e che questo fatto era stato constatato in uno dei punti della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]
e utilizzata dalla stessa per dedurne che la cooperazione della summenzionata impresa non era stata totale, ai sensi del punto B
della comunicazione sulla cooperazione e non giustificava quindi una riduzione dell’ammenda a tale titolo (sentenza ADM I,
punto 83 supra, punti 304‑312).
243
Per contro, il Tribunale ha constatato che le informazioni fornite dalla ricorrente in tale caso concernenti la supposta preesistenza
di una concertazione fra produttori di lisina durante gli anni ’70 e 80 non avevano consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare
l’esistenza di una qualsiasi infrazione, «in quanto» la [OSCURATO:PERSONA] dell’istituzione riguardava l’intesa solo per la parte iniziata
nel luglio 1990 fra i detti produttori (sentenza ADM I, punto 83 supra, punto 301).
244
Ad abundatiam, si deve constatare che gli elementi d’informazione forniti dalla ricorrente sono in ogni caso irrilevanti.
245
Per quanto concerne la situazione della [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene di avere fornito elementi di informazione che avrebbero
consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di provare la partecipazione di detta impresa all’intesa di cui trattasi.
246
[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto alle obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] e della ricorrente quanto alla mancanza d’invio alla
[OSCURATO:PERSONA] di una comunicazione degli addebiti. Il punto 266 della [OSCURATO:PERSONA] è così redatto:
«Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], il ruolo della [OSCURATO:PERSONA] era notevolmente diverso da quello della [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo per
il quale la [OSCURATO:PERSONA] è considerata responsabile. In particolare, per quanto noto alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai partecipato
ad una delle riunioni del cartello a livello europeo, sotto forma di riunioni di comitato tecnico o di riunione al vertice.
Non si può pertanto considerare che la [OSCURATO:PERSONA] sia stata membro del cartello come la [OSCURATO:PERSONA]. È possibile che la [OSCURATO:PERSONA], come
talune altre imprese relativamente piccole, abbia partecipato ad una delle riunioni locali organizzate dal cartello. Tuttavia,
le prove di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] di tale partecipazione sono molto limitate e sporadiche, in opposizione ai numerosi
elementi di prova posseduti dalla [OSCURATO:PERSONA] sulla partecipazione continuata della [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo per il quale
essa è considerata responsabile. Infine, va notato che, in qualità di «tagliatore», la [OSCURATO:PERSONA] dipendeva dalla fornitura continua
di blocchi a prezzi ragionevoli. L’unico periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] sembra essere stata più disposta a seguire il cartello in
termini di prezzi fatturati ai clienti è appunto il periodo successivo all’acquisizione, da parte della SGL, dell’attività
relativa alle grafiti speciali dell’impresa americana che forniva i blocchi alla [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, qualche anno più tardi,
la [OSCURATO:PERSONA] sembra essersi ristabilita per costituire uno dei rari concorrenti restanti del cartello in seno al SEE. Secondo
le note prese dalla [OSCURATO:PERSONA] ad una riunione del comitato tecnico l’11 dicembre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] visitava tutti i grandi utilizzatori
finali nei [OSCURATO:PERSONA] e in Belgio e proponeva prezzi inferiori dal 20% al 25%: “L’impressione generale è che la ‘G’ ([OSCURATO:PERSONA])
costituisce attualmente un pericolo ancora più grande rispetto a due anni fa. Assolutamente nessun controllo”».
247
A titolo degli elementi informativi forniti alla [OSCURATO:PERSONA] che si ritiene forniscano la prova della partecipazione della
[OSCURATO:PERSONA] all’intesa, la ricorrente si limita a produrre la dichiarazione di uno dei suoi preposti, datata 18 febbraio 2003,
che menzionava discussioni fra la ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA], per il periodo dal 1997 al 1999, sui livelli di prezzi rispettivi
nell’ambito di appalti, in particolare, per spazzole per il ritorno di corrente utilizzate nel settore ferroviario nonché
per spazzole per motori elettrici utilizzati dalle reti urbane. Tale dichiarazione è completata da tabelle ricapitolative,
fornite dalla ricorrente, concernenti appalti indetti dalle società francesi di trasporti pubblici, con l’indicazione, in
particolare, degli appalti vinti dalle imprese censurate o del fatturato, per tipo di prodotto, realizzato da ciascuno dei
concorrenti.
248
È giocoforza constatare che tale dichiarazione, completata da tabelle con dati privi di pertinenza per talune di esse, non
era tale da consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di constatare l’esistenza di un’infrazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], nel senso di una
partecipazione all’intesa di cui trattasi. Gli elementi forniti dalla ricorrente possono al massimo costituire indizi di una
partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] ad aspetti dell’infrazione concernente esclusivamente la Francia e taluni prodotti specifici,
osservandosi che, durante lo stesso anno del 1997, la [OSCURATO:PERSONA] assumeva un comportamento commerciale aggressivo nei [OSCURATO:PERSONA]
e in Belgio (punto 266 della [OSCURATO:PERSONA]). Essi non dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] abbia partecipato all’infrazione unica e continuata,
riguardante il SEE e un vasto gruppo di prodotti a base di carbonio e di grafite destinati ad applicazioni tecniche e meccaniche,
nonché i blocchi di carbonio e di grafite mediante i quali tali prodotti sono fabbricati, definita nella [OSCURATO:PERSONA] (v., in
tal senso, sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑28/99, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1845, punti 40‑52).
249
Peraltro, le considerazioni della ricorrente, figuranti nelle memorie presentate nell’ambito del ricorso in esame, sull’asserita
partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] a riunioni locali dell’intesa e sull’asserita contraddizione nella pratica decisionale della [OSCURATO:PERSONA]
tenuto conto del trattamento riservatole nella decisione rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] sono irrilevanti nell’ambito della valutazione
della pertinenza degli elementi di informazione forniti alla [OSCURATO:PERSONA] e che si ritiene che dimostrino la partecipazione
della [OSCURATO:PERSONA] all’intesa.
250
Quanto alla [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente sostiene che i tre elementi di informazione ad essa comunicati durante il processo amministrativo
dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] non ha soddisfatto nessuna delle condizioni previste dal punto B della comunicazione sulla cooperazione
per poter beneficiare di un’immunità di ammenda, nel senso che tale impresa non ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] tutte le informazioni
utili concernenti la sua partecipazione alle pratiche illecite ed ha persino fornito informazioni inesatte quanto alla data
della cessazione della sua partecipazione alle dette pratiche.
251
La ricorrente si riferisce, in primo luogo, al fatto che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (punto 145),
essa ha dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver contattato, nel marzo 2003, la divisione antitrust del Ministero americano della
Giustizia al fine di renderle noti i maneggi di una controllata della [OSCURATO:PERSONA], che gli sembravano manifestamente illeciti rispetto
alle regole sulla concorrenza.
252
Essa invoca, in secondo luogo, il fatto che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (punto 137), ha dichiarato
alla [OSCURATO:PERSONA] che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di informarla che, sin dal mese di aprile 1999 e mediante la sua controllata americana
[OSCURATO:PERSONA], essa era già oggetto di un procedimento negli [OSCURATO:PERSONA] per intesa illecita sui prezzi dei prodotti
a base di grafite.
253
Quanto ai primi due elementi di informazione, dalla lettura della risposta alla comunicazione degli addebiti risulta che essi
non riguardano affatto il cartello oggetto della decisione, poiché essi riguardano, per il primo, la Corea del Sud e, per
quanto riguarda il secondo, il mercato americano. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, gli obblighi dell’impresa
che chiede l’immunità sono limitati, logicamente, alle informazioni relative alle pratiche anticoncorrenziali oggetto dell’indagine.
L’intesa oggetto dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] non riguarda la Corea del Sud o gli [OSCURATO:PERSONA], ma il
territorio europeo e poi quello del SEE.
254
La ricorrente fa valere, in terzo luogo, che ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] una copia degli atti di messa in stato di accusa,
datati 24 settembre 2003, di quattro ex dirigenti della [OSCURATO:PERSONA] da parte di un grand jury federale degli [OSCURATO:PERSONA] per subornazione
di testimoni e distruzione o dissimulazione di documenti durante il periodo fra l’aprile 1999 e l’agosto 2001. Da tali atti
risulterebbe che, durante il periodo considerato, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto distruggere e dissimulato alle autorità americane comunitarie
della concorrenza numerosi documenti relativi agli accordi sulla fissazione dei prezzi, in particolare per poter proseguire
l’applicazione di detti accordi fino all’agosto 2001, mentre essa aveva dichiarato di aver cessato qualsiasi partecipazione
a pratiche illecite nel dicembre 1999.
255
La ricorrente basa in particolare le sue osservazioni su un brano così redatto:
«Durante il periodo compreso tra l’aprile 1999 e il giugno 1999, il gruppo di lavoro costituito da CC‑2 ha visitato gli impianti
della [OSCURATO:PERSONA] in Europa e ha ritirato e dissimulato o distrutto tutti i documenti e registri contenuti nei fascicoli della
[OSCURATO:PERSONA] che contenevano prove dell’accordo sulla fissazione dei prezzi (…). I membri del gruppo di lavoro, fra i quali CC‑3,
hanno consegnato a CC‑4 i documenti raccolti che facevano riferimento all’accordo sulla fissazione dei prezzi affinché CC‑4
potesse dissimulare tali documenti alle autorità americane e europee, ma anche affinché i documenti potessero essere conservati
in un luogo segreto per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di continuare ad applicare l’accordo sulla fissazione dei prezzi (…). Nell’agosto
2001 i dipendenti hanno distrutto documenti oggetto dell’indagine del grand jury su istruzioni di CC‑1».
256
Per quanto concerne tale terzo elemento di informazione, va sottolineato che, nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 67), la [OSCURATO:PERSONA] ha
precisato che il Ministero americano della Giustizia aveva annunciato, il 4 novembre 2002, che la controllata dalla [OSCURATO:PERSONA]
negli [OSCURATO:PERSONA] aveva accettato di dichiararsi colpevole dei capi di accusa di partecipazione ad un’intesa internazionale
mirante a fissare i prezzi di vari tipi di prodotti a base di carbonio per applicazioni elettriche, venduti negli [OSCURATO:PERSONA]
e in altri paesi, e che la società capogruppo del [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], aveva consentito di dichiararsi colpevole dei capi
di accusa di tentativi di ostruzione all’indagine. La decisione menziona espressamente atti di messa in stato di accusa, in
data 24 settembre 2003, dei quattro ex responsabili della [OSCURATO:PERSONA] ad opera di un grand jury federale per subornazione di testimoni
e distruzione o dissimulazione di documenti durante il periodo fra l’aprile del 1999 e l’agosto 2001.
257
È inoltre pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto una lettera della [OSCURATO:PERSONA] datata 30 ottobre 2001, che completava gli elementi
già forniti a titolo della sua domanda di clemenza formulata sin dal 18 settembre 2001, nella quale si dichiara chiaramente
che «è evidente che alcuni dipendenti hanno ritirato e/o distrutto la documentazione pertinente».
258
Risulta quindi che la [OSCURATO:PERSONA] è stata informata dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa, sin dal 2001, dell’esistenza di dissimulazione e
di distruzione, da parte degli stessi dipendenti di detta impresa, di documenti relativi all’intesa denunciata. La trasmissione
degli atti di accusa da parte della ricorrente, nel settembre 2003, non ha fatto che confermare la realtà di maneggi già noti
e la volontà della [OSCURATO:PERSONA] di cercare, in un primo tempo, di mascherare la sua responsabilità, pur fornendo precisazioni sulle
attuazioni concrete di detta volontà.
259
In tali circostanze, è irrilevante il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia del pari dichiarato, nella lettera 30 ottobre 2001, che essa
avrebbe comunicato alla [OSCURATO:PERSONA] qualsiasi informazione supplementare ottenuta e che la stessa non ha, quasi due anni più
tardi e dopo la fornitura alla [OSCURATO:PERSONA] di un fascicolo contenente non meno di 4789 pagine concernenti il cartello di cui
trattasi, trasmesso gli atti di accusa del 24 settembre 2003.
260
Va a questo proposito rilevato che la ricorrente effettua un’interpretazione estensiva del contenuto dei documenti considerati.
Essa sostiene che risulta da questi ultimi che la [OSCURATO:PERSONA] ha continuato a partecipare a pratiche illecite, tanto negli [OSCURATO:PERSONA] che in Europa, almeno fino all’agosto 2001 e non fino al dicembre 1999 come era stato dichiarato alla [OSCURATO:PERSONA], il
che spiegherebbe la mancata trasmissione di detti documenti da parte della [OSCURATO:PERSONA].
261
Il testo riprodotto sopra al punto 255 menziona la dissimulazione di documenti probatori «per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di continuare
ad applicare l’accordo sulla fissazione dei prezzi». Ammesso anche che detto accordo non riguardi solamente il mercato americano,
ma anche il territorio europeo, non risulta da detto testo, che menziona unicamente un obiettivo da raggiungere, né dagli
atti di accusa in generale che tale accordo abbia effettivamente continuato ad essere applicato dalla [OSCURATO:PERSONA] e da altri operatori
sul mercato europeo dopo il dicembre 1999, data della cessazione delle pratiche illecite considerata nella [OSCURATO:PERSONA], e fino
all’agosto 2001. Tenuto conto del fatto che la ricorrente non contesta che gli altri membri dell’intesa abbiano cessato la
loro partecipazione al più tardi nel dicembre 1999, è difficilmente concepibile che un cartello sia potuto esistere dopo il
dicembre 1999.
262
Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia infine ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse beneficiare di un’immunità di ammenda in quanto essa
ha in particolare fornito elementi di prova determinanti, posto fine alla sua partecipazione all’intesa al più tardi quando
la stessa l’ha denunciata, fornito tutte le informazioni utili, nonché tutti i documenti ed elementi di prova di cui disponeva
in merito all’intesa «al momento in cui essa ha presentato la sua domanda», e mantenuto una cooperazione permanente e totale
durante tutta l’indagine rientra in una valutazione che non tocca al Tribunale controllare nella presente istanza.
263
Tenuto conto di quanto precede, è infondata e dev’essere respinta la censura relativa alla mancata presa in considerazione
da parte della [OSCURATO:PERSONA] della circostanza attenuante relativa alla collaborazione effettiva della ricorrente al procedimento
al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
264
Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che la ricorrente non ha provato che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso errori
nella valutazione delle circostanze attenuanti e che dev’essere respinta la domanda della ricorrente mirante alla riduzione
di importo dell’ammenda a titolo di dette circostanze attenuanti.
[OSCURATO:PERSONA] cooperazione della ricorrente durante il procedimento amministrativo
[OSCURATO:PERSONA] rivendicazione della riduzione massima del 50%
265
[OSCURATO:PERSONA] comunicazione sulla cooperazione la [OSCURATO:PERSONA] ha definito le condizioni alle quali le imprese che cooperano con essa
nel corso delle sue indagini relative ad un’intesa potranno evitare l’imposizione di ammende che altrimenti sarebbero loro
inflitte (punto A, n. 3, della comunicazione sulla cooperazione).
266
Il punto D della comunicazione sulla cooperazione prevede:
«1. Un’impresa che coopera senza che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui ai punti B o C beneficia di una riduzione
dal 10 al 50% dell’ammontare dell’ammenda che le sarebbe stata inflitta in assenza di cooperazione.
2. Ciò può verificarsi in particolare:
– se, prima dell’invio di una comunicazione degli addebiti, un’impresa fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni, documenti o altri
elementi probatori che contribuiscano a confermare la sussistenza dell’infrazione,
– se, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, un’impresa informa la [OSCURATO:PERSONA] che non contesta i fatti materiali
sui quali la [OSCURATO:PERSONA] fonda le sue accuse».
267
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie la ricorrente ha fruito di una riduzione del 40% dell’importo della sua ammenda in forza del punto D della
comunicazione sulla cooperazione.
268
Per giustificare la sua valutazione la [OSCURATO:PERSONA] fa valere quanto segue al punto 324 della [OSCURATO:PERSONA]:
«La [LCL] ha chiesto di fruire delle misure di clemenza poco tempo dopo aver ricevuto la lettera che la [OSCURATO:PERSONA] le ha
inviato ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17. La sua cooperazione è andata ampliamente al di là delle risposte richieste
da detta lettera. La [LCL] ha fornito spontaneamente un numero notevole di documenti del passato, in particolare vari rapporti
su riunioni del cartello che non erano menzionate nella lettera inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 11. La [LCL]
ha anche fornito varie dichiarazioni firmate di dirigenti e di ex dirigenti dell’impresa attestanti il ruolo che hanno svolto
nelle attività del cartello. Infine ha fornito una descrizione dettagliata e utile del mercato del prodotto e delle attività
del cartello per ciascun tipo di cliente. Vista la quantità e la qualità degli elementi di prova già forniti dalla [OSCURATO:PERSONA],
le prove fornite spontaneamente dalla [LCL] nonché dalle altre imprese che chiedevano di fruire delle misure di clemenza apportano
soltanto uno scarso valore aggiunto agli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] considera tuttavia
che l’insieme degli elementi di prova forniti spontaneamente dalla [LCL] ha contribuito a confermare l’esistenza dell’infrazione».
269
[OSCURATO:PERSONA] ha del pari rilevato che, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, la ricorrente l’ha informata
che non contestava i fatti materiali sui quali ha basato le sue accuse (punto 325 della [OSCURATO:PERSONA]).
270
Va sottolineato che non vi è alcuna contestazione del fatto che la ricorrente soddisfacesse, all’atto dell’adozione della
[OSCURATO:PERSONA], le condizioni previste dal punto D, n. 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, osservando
che le riduzioni accordate sono state, rispettivamente, del 30% e del 10%, secondo quanto precisato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle
sue memorie. La lite verte sull’entità della riduzione accordata, la quale avrebbe dovuto essere complessivamente del 50%
secondo la ricorrente, ovvero la riduzione massima possibile.
271
Occorre ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda il metodo di calcolo delle
ammende e può, a questo proposito, tener conto di molteplici elementi, tra i quali figura la cooperazione delle imprese interessate
in occasione dell’indagine condotta dai servizi di detta istituzione. In tale contesto, la [OSCURATO:PERSONA] è chiamata ad effettuare
complesse valutazioni di fatto, quali quelle riguardanti la cooperazione fornita da ciascuna delle imprese suddette (sentenza
10 maggio 2007, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 81).
272
[OSCURATO:PERSONA] dispone al riguardo di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione
fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza 10 maggio 2007, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 68 supra, punto 88).
273
Il ragionamento della ricorrente, che fa discendere automaticamente la riduzione massima del 50% dall’aver accertato che ricorrono
le condizioni previste al punto D, n. 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, porta a negare
tale potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] che si esprime, in particolare con l’indicazione di una forcella dal 10 al 50%
per l’entità della riduzione.
274
Come risulta dal punto 324 della [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha basato la sua valutazione dell’importo della riduzione accordata
sul fatto, da un lato, che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non avevano che uno scarso valore aggiunto tenuto
conto degli elementi di prova già in possesso della [OSCURATO:PERSONA] e forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, che la cooperazione
della ricorrente è iniziata dopo che questa aveva ricevuto la lettera inviatale ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17.
275
La ricorrente critica la pertinenza del primo criterio di analisi usato dalla [OSCURATO:PERSONA].
276
Orbene, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, la riduzione delle ammende in caso di cooperazione delle imprese
che partecipino ad infrazioni al diritto comunitario della concorrenza trova il suo fondamento nella considerazione secondo
la quale tale cooperazione facilita il compito della [OSCURATO:PERSONA] mirante a dichiarare l’esistenza di un’infrazione e, se del
caso, a porvi fine (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 399; sentenze del Tribunale BPB de
Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], punto 164 supra, punto 325; 14 maggio 1998, causa T‑338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1617,
punto 363, e Mayr‑Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], punto 83 supra, punto 330).
277
Tenuto conto della ragione di essere della riduzione, la [OSCURATO:PERSONA] non può non tener conto dell’utilità dell’informazione
fornita, la quale deve necessariamente dipendere dagli elementi di prova già in suo possesso.
278
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non è legittimata ad invocare l’utilità relativa del suo contributo rispetto a quella
della [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’utilità rispettiva delle informazioni fornite da queste due imprese si rispecchia già nella scelta
di una categoria di riduzione diversa per ciascuna delle stesse imprese.
279
Orbene, va rilevato che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia considerato che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse fruire di una immunità di ammenda
conformemente al punto B della comunicazione sulla cooperazione tenuto conto della qualità specifica della cooperazione constatata
non le vieta, in seguito, di valutare, in forza del punto D di detta comunicazione, la collaborazione della ricorrente e quindi
l’utilità delle informazioni fornite tenuto conto degli elementi di prova già comunicati da un’altra impresa, nella fattispecie
la [OSCURATO:PERSONA]. Come giustamente sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], se la differenza fondamentale alla base dei punti B, C e D della comunicazione
sulla cooperazione è l’utilità dell’informazione apportata, la [OSCURATO:PERSONA] può utilizzare il criterio dell’utilità per decidere
dell’importo della riduzione per ciascuna categoria di riduzione dell’ammenda prevista dai detti punti.
280
Sebbene la ricorrente critichi la pertinenza del primo criterio di analisi usato dalla [OSCURATO:PERSONA], essa non rimette in discussione,
per contro, le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sulla qualità della cooperazione della [OSCURATO:PERSONA], che ha prodotto un fascicolo di
4789 pagine concernenti il cartello, e la conseguente deduzione dello scarso valore aggiunto degli elementi di prova da essa
stessa forniti. La ricorrente dichiara espressamente di non contestare il fatto che l’utilità della sua cooperazione al procedimento
è stata minore di quella della [OSCURATO:PERSONA].
281
Per quanto concerne il secondo criterio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] per fissare al 40% l’importo della riduzione accordata
alla ricorrente, quest’ultima sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] contesta a torto la spontaneità della sua cooperazione e che essa
ha cooperato senz’altro prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, unica condizione prevista dal punto D della comunicazione
sulla cooperazione.
282
Occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, come risulta del resto dai termini della [OSCURATO:PERSONA], in particolare
del punto 324, che essa non contestava la spontaneità della cooperazione della ricorrente di per sé. Tuttavia, essa fa valere
che, nell’esercizio della sua valutazione complessiva della detta cooperazione, può tener conto del fatto che quest’ultima
è iniziata dopo l’invio di una domanda di informazioni. Aggiunge che è l’utilità limitata dell’informazione apportata dalla
ricorrente che è stata decisiva per giustificare il rifiuto di concedere la riduzione massima del 50%.
283
Come spiegato, la [OSCURATO:PERSONA] fruisce di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione
fornita da un’impresa (sentenza 10 maggio 2007, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 88), e, nell’ambito di una valutazione
complessiva, può tener conto del fatto che questa impresa le ha comunicato documenti solo dopo aver ricevuto una domanda di
informazioni (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], punto 114 supra, punto 365, confermata in seguito ad impugnazione con sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 68 supra, punto 408), senza tuttavia poter considerarlo decisivo per minimizzare
la cooperazione fornita da un’impresa ai sensi del punto D, n. 2, primo trattino, della comunicazione sulla cooperazione (sentenza
[OSCURATO:PERSONA] I, punto 146 supra, punto 410).
284
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non ha, in ogni caso, dimostrato di conoscere la domanda di informazioni all’atto
dell’invio della lettera del 16 agosto 2002, nella quale essa chiedeva il beneficio delle misure di clemenza. Afferma che,
qualche ora prima del ricevimento, il 16 agosto 2002, della domanda di informazioni, ha presentato una domanda volta all’applicazione
della comunicazione sulla cooperazione di cui essa fornisce una copia allegata al ricorso.
285
In detto documento, effettivamente datato 16 agosto 2002 e che costituisce un messaggio sotto forma di telecopia sul quale
non appare alcuna indicazione della sua effettiva trasmissione né della data di quest’ultima, si menziona che, «la [LCL] chiede
il beneficio della comunicazione sulla cooperazione nella causa concernente le spazzole di alimentazione di motori elettrici,
nell’ambito del procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] contro l’impresa», testo che corrobora l’esattezza della cronologia
menzionata nella [OSCURATO:PERSONA].
286
Rispondendo all’osservazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la menzione «nell’ambito del procedimento avviato» attesta il ricevimento
e la conoscenza della domanda di informazioni da parte della ricorrente, quest’ultima afferma nella replica che si riferiva
al procedimento avviato nel settore delle grafiti isostatiche.
287
Come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], anche se tale affermazione della ricorrente fosse veritiera, occorrerebbe considerare che
la lettera 16 agosto 2002, che conteneva un’offerta di cooperazione della ricorrente, non aveva alcun collegamento con la
causa in esame e che essa dovrebbe pertanto essere ignorata dal Tribunale. La ricorrente non avrebbe quindi dimostrato che
ha cooperato prima del ricevimento della domanda di informazioni.
288
Va inoltre rilevato che, in detta lettera del 16 agosto 2002, si fa espressamente menzione della causa concernente le «spazzole
di alimentazione di motori elettrici», che fanno parte dei prodotti a base di carbonio e di grafite destinati ad applicazioni
elettriche che hanno costituito oggetto dell’intesa considerata nella [OSCURATO:PERSONA].
289
In ogni caso, si deve rilevare che la ricorrente ha effettivamente cominciato a cooperare soltanto a partire dal 22 agosto
2002, data in cui ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA] i primi documenti relativi al cartello e quindi dopo l’asserito ricevimento
della lettera inviatale dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17.
290
Quanto, infine, al riferimento alla prassi decisionale precedente della [OSCURATO:PERSONA], che giustificherebbe la riduzione massima
del 50% richiesta dalla ricorrente, al punto 110 di cui sopra si è già esposto che la prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA]
non può servire da ambito giuridico alle ammende in materia di concorrenza e che decisioni concernenti altre cause rivestono
soltanto un carattere indicativo per quanto concerne l’eventuale esistenza di una discriminazione, poiché è poco verosimile
che siano identiche le circostanze specifiche di queste, quali i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi considerati.
È giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito la prova di siffatta discriminazione. Inoltre, il mero fatto che
la [OSCURATO:PERSONA] abbia accordato, nella sua prassi decisionale precedente, un certo tasso di riduzione per un comportamento
determinato non implica che essa sia tenuta ad accordare la stessa riduzione proporzionale quando valuta un comportamento
simile nell’ambito di un procedimento amministrativo successivo (v. sentenza 25 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 90
supra, punto 458 e la giurisprudenza ivi citata).
291
Dalle recenti considerazioni risulta che la ricorrente non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato in modo manifestamente
errato la sua cooperazione accordandole una riduzione del 40% in applicazione del punto D della comunicazione sulla cooperazione.
Sulle asserite violazioni del principio della parità di trattamento
292
Quanto all’affermazione di violazioni del principio di parità di trattamento, per giurisprudenza costante, nell’ambito della
sua valutazione della cooperazione fornita dalle imprese interessate, la [OSCURATO:PERSONA] non può ignorare tale principio, che
è violato quando situazioni analoghe sono trattate in modo diverso o situazioni diverse sono trattate in modo identico, a
meno che siffatto trattamento non sia oggettivamente giustificato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 146 supra, punto 394, e la giurisprudenza
ivi citata).
293
La ricorrente fa valere, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] ha accordato alla [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’ammenda del 100%,
a titolo del punto B della comunicazione sulla cooperazione, mentre la stessa impresa ha dissimulato alla [OSCURATO:PERSONA] taluni
informazioni utili relative alla sua partecipazione ad un’intesa sui prezzi dei prodotti a base di grafite negli [OSCURATO:PERSONA]
e ha fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni inesatte concernenti la cessazione della sua partecipazione ad attività illecite
negli [OSCURATO:PERSONA] e in Europa.
294
Essa ne deduce che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto, per non commettere una violazione grave dei principi di parità di trattamento,
riconsiderare la domanda di misure di clemenza a essa presentata e riconoscerle l’immunità di ammenda a titolo del punto B,
o quanto meno, accordarle la riduzione massima dell’importo dell’ammenda prevista dal punto D della comunicazione sulla cooperazione,
in quanto essa ha accordato alla [OSCURATO:PERSONA] la riduzione massima dell’importo dell’ammenda prevista al punto B di detta comunicazione.
295
[OSCURATO:PERSONA] misura in cui la ricorrente invoca una riduzione illegittima dell’ammenda ottenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], e anche ammesso che
la [OSCURATO:PERSONA] abbia indebitamente accordato una riduzione a detta impresa apllicando in modo errato la comunicazione sulla
cooperazione, si deve ricordare che il rispetto del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto
del principio di legalità, secondo il quale nessuno può invocare, a proprio vantaggio, un’illegittimità commessa a favore
di altri (sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2225, punto 14; sentenza
14 maggio 1998, SCA Holding/[OSCURATO:PERSONA], punto 113 supra, punto 160, e [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], punto 114 supra, punto 367).
296
Va inoltre rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente non si trovavano in situazioni analoghe e che tale differenza oggettiva
di situazione spiega e giustifica la differenza di trattamento di cui esse sono state oggetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] in
sede di applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
297
Va sottolineato che, fra le condizioni di una non imposizione di ammenda o di una riduzione notevolissima del suo importo,
quali previste dal punto B della comunicazione sulla cooperazione, figura il fatto che l’impresa sia la prima a fornire elementi
decisivi per provare l’esistenza dell’intesa. Orbene, la stessa ricorrente dichiara nella replica di non contestare che l’utilità
della sua cooperazione al procedimento sia stata minore di quella della [OSCURATO:PERSONA] e che non poteva del resto essere diversamente,
poiché le informazioni fornite dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] hanno consentito alla [OSCURATO:PERSONA] di provare l’esistenza dell’intesa, di
modo che il suo contributo non poteva necessariamente che contribuire a confermare l’esistenza dell’infrazione.
298
In tali circostanze, devono essere respinte l’affermazione di una disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato
alla [OSCURATO:PERSONA] e la corrispondente rivendicazione da parte della ricorrente del beneficio delle disposizioni del punto B della
comunicazione sulla cooperazione o della riduzione massima dell’ammenda prevista al punto D della stessa.
299
La ricorrente rileva, in secondo luogo, che, nonostante il carattere estremamente limitato e tardivo della cooperazione della
SGL al procedimento, sottolineato dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] le ha tuttavia accordato una riduzione
del 20% dell’importo dell’ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione, mentre essa non ha beneficiato che di una
riduzione del 40% per una cooperazione piena ed intera.
300
Tale argomento non evidenzia alcuna violazione del principio della parità di trattamento, né, del resto, del principio di
proporzionalità, in quanto la cooperazione della ricorrente, oggettivamente maggiore di quella della SGL, è stata effettivamente
considerata dalla [OSCURATO:PERSONA] e in modo adeguato.
301
Infatti, la riduzione adottata a titolo della cooperazione fornita dalla ricorrente prima dell’invio della comunicazione degli
addebiti è tre volte maggiore di quella accordata alla SGL, poiché essa è del 30% per la prima e del 10% per la seconda. Avendo
ammesso queste due imprese i fatti materiali esposti nella comunicazione degli addebiti, esse hanno inoltre fruito, logicamente,
di una riduzione identica del 10% per questo unico motivo.
302
A questo proposito, occorre rilevare che la ricorrente non dimostra perché la [OSCURATO:PERSONA] non sia legittimata a chiarire,
nell’ambito del presente ricorso, la scomposizione in cifre delle riduzioni del 40% e del 20% accordate. [OSCURATO:PERSONA] indicazioni
fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie, che completano la [OSCURATO:PERSONA], non possono essere considerate come un nuovo mezzo
di difesa vietato dall’art. 48, n. 2, del regolamento di procedura.
303
Peraltro, la ricorrente osserva che, salvo violare il principio della parità di trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto
accordarle una riduzione notevolmente superiore al 50% dell’importo della sua ammenda a titolo della comunicazione sulla cooperazione,
in quanto essa ha accordato alla SGL – che ha ostacolato l’istruttoria della [OSCURATO:PERSONA] – una riduzione del «55%» (20% a
titolo della cooperazione e 33% a titolo di altri fattori).
304
Come la stessa ricorrente sottolinea, la riduzione del 33% è stata accordata a titolo di «altri fattori», il che non consente
di giustificare pertinentemente l’asserita disparità di trattamento nell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione.
La questione della presa in considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di «altri fattori» è del resto menzionata dalla ricorrente
in una censura specifica esaminata qui di seguito.
305
Infine, nella misura in cui la ricorrente invoca una riduzione illegittima dell’ammenda ottenuta dalla SGL e ammettendo anche
che la [OSCURATO:PERSONA] abbia indebitamente accordato una riduzione a detta impresa applicando in modo errato la comunicazione
sulla cooperazione, si deve ricordare che il rispetto del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto
del principio di legittimità, secondo il quale nessuno può invocare a proprio vantaggio un’illegittimità commessa a favore
di altri.
306
Dalle precedenti considerazioni risulta che la ricorrente non ha dimostrato di essere stata oggetto di un trattamento discriminatorio
e/o sproporzionato quando la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la comunicazione sulla cooperazione.
[OSCURATO:PERSONA] mancanza di riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di «altri fattori»
307
Occorre ricordare che, nella parte della [OSCURATO:PERSONA] intitolata «Capacità di pagare e altri fattori», la [OSCURATO:PERSONA] in un primo
momento ha respinto gli argomenti della SGL e della ricorrente miranti a provare la loro incapacità di pagare un’ammenda nella
causa in esame (punti 340‑357 della [OSCURATO:PERSONA]).
308
In un secondo momento, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato che ha già recentemente condannato la SGL ad ammende notevoli per la sua
partecipazione ad altre attività collusive, nella fattispecie un’ammenda di 80,2 milioni di euro nel caso degli elettrodi
di grafite e due ammende dell’importo complessivo di 27,75 milioni di euro per la sua partecipazione all’intesa sulla grafite
isostatica e quella sulla grafite estrusa, nel caso delle grafiti speciali (punto 358 della [OSCURATO:PERSONA]). Tenendo conto delle
gravi difficoltà finanziarie della SGL e delle sue recenti condanne, nonché del fatto che le varie attività collusive ad essa
addebitate si erano svolte contemporaneamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, in queste particolari circostanze, non fosse
necessario, al fine di garantire una dissuasione effettiva, infliggere alla SGL l’importo complessivo dell’ammenda e l’ha
quindi ridotto del 33%, portandolo a 23,64 milioni di euro (punto 360 della [OSCURATO:PERSONA]).
309
Considerando, per contro, che la situazione della ricorrente era molto diversa da quella della SGL, la [OSCURATO:PERSONA] non ha
accordato alla ricorrente alcuna riduzione dell’importo dell’ammenda, a titolo di «altri fattori». [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato
al riguardo che l’importo complessivo delle ammende inflitte finora alla SGL per attività collusive simultanee raggiungeva
quasi il 10% del fatturato mondiale della SGL nel 2002, mentre era dell’1% per la ricorrente, che si era vista infliggere
un’ammenda di 6,97 milioni di euro per la sua partecipazione al cartello sulla grafite isostatica. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea
del pari, in base ad un’analisi comparativa dei rapporti finanziari, che la situazione finanziaria della SGL è molto peggiore
della situazione attuale della ricorrente (punti 361 e 362 della [OSCURATO:PERSONA]).
310
La ricorrente sostiene che, in tal modo, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento.
311
Va osservato che l’argomento della ricorrente a sostegno di tale censura si basa sulla premessa secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA]
non era legittimata, tenuto conto della giurisprudenza e secondo gli stessi termini della [OSCURATO:PERSONA], a prendere in considerazione,
da sola o con altri elementi, la situazione finanziaria della SGL. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta, secondo la ricorrente,
ad ignorare la capacità finanziaria della SGL quando ha fissato l’ammenda, la riduzione dell’importo dell’ammenda poteva basarsi
soltanto sulle condanne recenti di detta impresa.
312
Tale ragionamento consente alla ricorrente di scindere dall’analisi comparativa del trattamento riservato alla SGL la questione
della situazione finanziaria di quest’ultima, per tener conto soltanto della presa in considerazione dell’esistenza di condanne
al pagamento di ammende (quelle che le sono state inflitte nel caso delle grafiti speciali, negli [OSCURATO:PERSONA] e nella presente
[OSCURATO:PERSONA], per un totale di 50,02 milioni di euro) e rivendicare, in applicazione del principio della parità di trattamento,
una riduzione corrispondente e proporzionale dell’importo della sua ammenda.
313
È giocoforza constatare che tale argomentazione della ricorrente si basa su una premessa errata e dev’essere quindi respinta.
314
Infatti, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta, quando determina l’importo
dell’ammenda, a tener conto della situazione finanziaria deficitaria di un’impresa interessata, poiché il riconoscimento di
tale obbligo porterebbe a procurare un vantaggio concorrenziale ingiustificato alle imprese meno adeguate alle condizioni
del mercato (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA] I, punto 146 supra, punto 370, e la giurisprudenza ivi citata), il che non significa che essa
non possa farlo. È questo del pari il senso del punti 349 e 356 della [OSCURATO:PERSONA] che riprendono in modo quasi identico i termini
della precitata giurisprudenza.
315
[OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha ridotto l’importo dell’ammenda inflitta alla SGL a causa delle sue gravi difficoltà finanziarie
unite a due condanne recenti della stessa al pagamento di ammende per infrazioni al diritto della concorrenza commesse contemporaneamente.
316
Orbene, la ricorrente non afferma chiaramente né, in ogni caso, dimostra che essa si trovasse in posizione analoga a quella
della SGL, particolarmente sul piano della salute finanziaria, e che il confronto con la SGL riguarda la situazione di quest’ultima
nell’ambito del procedimento del caso delle grafiti speciali o nel procedimento in esame.
317
In tali circostanze, la differenza oggettiva di situazione fra la SGL e la ricorrente spiega e giustifica la differenza di
trattamento di cui esse sono state oggetto e nessuna violazione del principio della parità di trattamento o persino di proporzionalità
può essere rimproverata alla [OSCURATO:PERSONA] nella fattispecie.
318
Dall’insieme delle precedenti considerazioni risulta che tutte le censure sollevate dalla ricorrente devono essere disattese
e che il ricorso promosso da questa dev’essere respinto.
Sulle spese
319
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta
domanda. Essendo rimasta soccombente, la ricorrente dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda della [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA]Lorraine è condannata alle spese.
[OSCURATO:PERSONA]
Ciucă
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 ottobre 2008.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA] all’origine della lite
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sull’errore di diritto asseritamente commesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a causa della mancanza di delimitazione dei mercati di prodotti
di cui trattasi o, quantomeno, delle categorie di prodotti di cui trattasi
[OSCURATO:PERSONA] qualificazione dell’infrazione
Sul procedimento svolto dalla [OSCURATO:PERSONA] valutazione asseritamente errata della gravità dell’infrazione e sul carattere asseritamente sproporzionato dell’importo
di partenza dell’ammenda
Sul carattere asseritamente eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda, tenuto conto dell’impatto limitato delle pratiche
censurate
Sul carattere asseritamente eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda, tenuto conto della scarsa implicazione della
ricorrente nell’intesa
Sul carattere asseritamente eccessivo dell’importo di partenza dell’ammenda tenuto conto dei fatturati della ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] presa in considerazione dell’effetto dissuasivo dell’ammenda
[OSCURATO:PERSONA] violazione del principio della tutela del legittimo affidamento
[OSCURATO:PERSONA] durata dell’infrazione
Sulle circostanze attenuanti
[OSCURATO:PERSONA] mancanta presa in considerazione del ruolo asseritamente passivo della ricorrente
[OSCURATO:PERSONA] mancata presa in considerazione della non applicazione di fatto di taluni accordi e/o pratiche illecite
[OSCURATO:PERSONA] mancata presa in considerazione della cessazione dell’infrazione prima dell’inizio dell’indagine
[OSCURATO:PERSONA] mancata presa in considerazione della collaborazione effettiva della ricorrente al procedimento al di fuori della sfera
di applicazione della comunicazione sulla cooperazione
[OSCURATO:PERSONA] cooperazione della ricorrente durante il procedimento amministrativo
[OSCURATO:PERSONA] rivendicazione della riduzione massima del 50%
Sulle asserite violazioni del principio della parità di trattamento
[OSCURATO:PERSONA] mancanza di riduzione dell’importo dell’ammenda a titolo di «altri fattori»
Sulle spese
*
Lingua processuale: il francese.