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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2022

Cassazione n. 44269/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 9 marzo 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino, premesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il procedimento a suo carico per violazione dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 maggio 2021 e che la confisca non era eseguibile nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché il relativo patrimonio non era capiente, ha disposto eseguirsi la confisca sull'immobile del [OSCURATO:PERSONA].

2. Ricorre per cassazione l'imputato per violazione di legge, sostenendo di aver già perso la disponibilità del bene confiscato in virtù di altro provvedimento di sequestro, per cui la confisca oggetto del provvedimento del Giudice dell'esecuzione gra da ritenersi illegittima. [OSCURATO:PERSONA]

3. Ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla confisca e in questi casi procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Risulta agli atti che il Giudice di Avellino non abbia deciso in contraddittorio, ma de plano, come previsto dal menzionato art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

Avverso siffatta decisione è ammessa prima l'opposizione.

E' pacifico in giurisprudenza che sia nel caso in cui la questione sia definita in contraddittorio sia nel caso in cui sia definita de plano la decisione va contestata c:on l'opposizione (Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533-01).

Non sono infatti eludibili le garanzie del doppio grado di giudizio e l'instaurazione del contradditorio in sede di decisione sull'opposizione che il legislatore ha inteso garantire (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014 dep. 2015, Citarella, Rv. 262877).

Il ricorso per cassazione, quando come in tal caso sia stato proposto direttamente avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione senza prima esperire il rimedio dell'opposizione, non va però dichiarato inammissibile, poiché, in osservanza dei principi del favor impugnationis e di conservazione degli atti giuridici che trovano espressione nella previsione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dev'essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per la decisione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atl:i al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 21 settembre 2022 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Avellino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 9 marzo 2022 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Avellino, premesso che [OSCURATO:PERSONA] aveva definito ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il procedimento a suo carico per violazione dell'art. 10 -ter d.lgs. n. 74 del 2000 maggio 2021 e che la confisca non era eseguibile nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. perché il relativo patrimonio non era capiente, ha disposto eseguirsi la confisca sull'immobile del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ricorre per cassazione l'imputato per violazione di legge, sostenendo di aver già perso la disponibilità del bene confiscato in virtù di altro provvedimento di sequestro, per cui la confisca oggetto del provvedimento del Giudice dell'esecuzione gra da ritenersi illegittima. [OSCURATO:PERSONA] 3. Ai sensi dell'art. 676 cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla confisca e in questi casi procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Risulta agli atti che il Giudice di Avellino non abbia deciso in contraddittorio, ma de plano, come previsto dal menzionato art. 667, comma 4, cod. proc. pen. Avverso siffatta decisione è ammessa prima l'opposizione. E' pacifico in giurisprudenza che sia nel caso in cui la questione sia definita in contraddittorio sia nel caso in cui sia definita de plano la decisione va contestata c:on l'opposizione (Sez. 1, n. 8294 del 09/02/2021, Giarletta, Rv. 280533-01). Non sono infatti eludibili le garanzie del doppio grado di giudizio e l'instaurazione del contradditorio in sede di decisione sull'opposizione che il legislatore ha inteso garantire (Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538; Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975; Sez. 1, n. 6290 del 04/11/2014 dep. 2015, Citarella, Rv. 262877). Il ricorso per cassazione, quando come in tal caso sia stato proposto direttamente avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione senza prima esperire il rimedio dell'opposizione, non va però dichiarato inammissibile, poiché, in osservanza dei principi del favor impugnationis e di conservazione degli atti giuridici che trovano espressione nella previsione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., dev'essere qualificato come opposizione, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Giudice dell'esecuzione per la decisione. P.Q.M. Qualificato il ricorso come opposizione dispone trasmettersi gli atl:i al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 21 settembre 2022 Il Consigliere
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