CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 17025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso per l'annullamentocon rinvio dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 13 giugno 2025, la Corte d’appello di Napoli, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA], finalizzata adottenere il riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen. inrelazione ai reati oggetto: 1) della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 30giugno 2022, irrevocabile il 19 maggio 2023, di condanna alla pena di anni cinque direclusione, e 2) della sentenza emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 27 febbraio 2014,irrevocabile il 15 novembre 2014, di condanna alla pena di anni nove, mesi quattro direclusione ed euro 6000,00 di multa, ed ha rideterminato la pena finale in anni tredici, mesidieci di reclusione ed euro 6000,00 di multa sulla scorta del seguente calcolo: pena baseanni nove, mesi quattro di reclusione ed euro 6000,00 di multa di cui alla sentenza sub 2),aumentata di anni quattro e mesi quattro di reclusione per il reato di cui al capo a) dellasentenza sub 1), aumentata di mesi due di reclusione per il reato di cui al capo b) dellasentenza sub 1).2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo deldifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguito indicati.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 81 cod. pen., 671cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen., per avere il giudice dell’esecuzioneindividuato quale pena base quella complessivamente irrogata dal giudice dell’esecuzionecon la sentenza sub 2) a seguito dell’avvenuto riconoscimento della continuazione interna,anziché assumere a base del calcolo la singola violazione per la quale veniva inflitta la penapiù grave.2.2. Con il secondo motivo, deduce l’assenza della motivazione con riferimentoall’aumento effettuato per uno dei reati satellite di cui alla sentenza sub 1), pari ad anniquattro e mesi quattro di reclusione, che conduce ad una riduzione di pena a tal puntoesigua da svilire la ratio stessa dell’istituto.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamentodell’ordinanza con rinvio per nuovo esame.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO2. Giova ricordare che in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione cheridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per unapluralità di reati unificati a norma dell'art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare ireati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare,sulla pena che è stata inflitta per quest'ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite,compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo(Sez.1, Sentenza n. 17948 del 31/01/2024).Deve, altresì, ricordarsi che le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato il principiosecondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva,oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare emotivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte haprecisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di penaè correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato ilrapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultinorispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente uncumulo materiale di pene) (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).3. Tanto premesso, la determinazione della pena nel caso di specie è avvenuta inpalese violazione dei principi sopra indicati, avendo il giudice dell’esecuzione errato nelcriterio di individuazione della pena base, vizio di per sé assorbente e, in ogni caso, non haadempiuto al necessario onere motivazionale in punto di determinazione degli aumenti dipena per i reati cd. satellite.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione, infatti, ha individuato la pena base - sulla quale poi avrebbedovuto motivatamente operare gli aumenti di pena per gli altri reati posti in continuazione -nella misura comminata dal giudice della cognizione in relazione a tutti i reati già unificatidalla continuazione con la sentenza sub 2) avente ad oggetto i reati di rapina aggravata inconcorso; di detenzione e porto illegale di armi in concorso, resistenza a pubblico ufficiale inconcorso e evasione, senza, dunque, effettuare lo scorporo per poi individuare tra tutti ilreato per il quale è stata inflitta la pena più grave.4. Alla luce delle esposte considerazioni, si impone l’annullamento dell’ordinanzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli, affinché ridetermini lapena alla luce dei principi sopra enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di NapoliCosì è deciso, 29/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]