CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 24432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso n. 38531-2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., c.f. 0 1 417620992 , in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via degli Scipionin. 288, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] d’Aci,dalla quale, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], è rappresentata e difesa- Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], cf, 97210890584 , in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 15347/2019 della Co rte Suprema di cassazione , depositata il 6.06.2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’udienza pubblica del 5 luglio 2023; Revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ.RGN 38531/2019 Consigliere est. Federici sentite le conclusioni della Procura Generale, nella persona del Sost ituto Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, nonché delle parti, [OSCURATO:PERSONA] A seguito dell’avviso di rettifica dell’accertamento e dell’atto di contestazione di sanzioni per infedele dichiarazione della provenienza di merce, nella specie elementi di fissaggio in acciaio, formalmente importata dalle Filippine, ma effettivamente daTaiwan, con conseguente violazione della disciplina antidumping, la [OSCURATO:SOCIETA]., quale dichiarante doganale per conto della importatrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e dunque destinataria degli atti nella qualità di responsabile solidale, introdusse un giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], che ne accolse le ragioni con sentenza n. 581/02/2015. L’appello proposto dall’Agenzia delle dogane fu respinto dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenza n. 1056/01/2016. Instando ancora per la riforma delle pronunce di merito, l’ufficio propose ricorso dinanzi alla Corte di cassazione. Con sentenza n. 15347/2019 del 6 giugno 2019 il giudice di legittimità accolse il secondo motivo del ricorso, cassando la sentenza e rinviando il giudizio alla Commissione regionale per un nuovo vaglio delle ragioni d’appello. La società ha proposto ricorso per revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 391 bis e 395 n. 4) cod. proc. civ., affidato a sei motivi, cui ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane. All’esito della udienza pubblica del 5 luglio 2023, sentite le conclusioni della Procura Generale e dei difensori delle parti,la causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente ha denunciato: con il primo motivo l’«evidente omissione dell’esame degli atti della ricorrente con conseguente radicale falsità della percezione della realtà emergente in modo inequivocabile dagli atti di causa – prove risultanti dall’ordinanza impugnata», che farebbe presumere la mancata lettura degli atti difensivi e di “tutto il fascicolo processuale”, come desumibile dalla RGN 38531/2019 Consigliere est. Federici menzione nel provvedimento di un’altra CAD ([OSCURATO:SOCIETA].) e di altro materiale importato (cavi di acciaio); con il secondo motivo l’«errore di fatto, errore di percezione riguardante la sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 380 bis.1 c.p.c. per violazione degli artt. 101 comma 1 e 111 Costituzione –evidente omesso esame della memoria ex art. 380 bis 1 cpc», quanto alla mancata risposta del giudice di legittimità alla richiesta della società di trattazione della causa in pubblica udienza; con il terzo motivo l’«evidente errore di fatto, errore di percezione…» relativamente alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE in ordine alla validità del Final report redatto dall’OLAF, e dei presupposti connessi agli atti provenienti dall’OLAF; con il quarto motivo l’«evidente errore di fatto, errore di percezione riguardo alla motivazione della sentenza di secondo grado cassata –evidente omesso esame degli atti di causa», quanto alla questione dell’errore delle autorità competenti; con il quinto motivo l’«evidente errore di fatto, errore di percezione riguardoalla situazione specifica dell’autorità doganale filippina nel caso de quo – evidente omesso esame degli atti di causa» relativamente alla questione sugli obblighi di controllo gravanti sull’Amministrazione doganale del paese di esportazione (filippine); con il sesto motivo l’«evidente erroredi percezione riguardo alla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE C-47/16 del 16 marzo 2017 sul punto decisivo della questione qui sub iudice –evidente omesso esame della memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c. depositata dalla ricorrente», in ordine alla diligenza esigibile dall’importatore e al rapporto con gli obblighi di controllo imposti all’autorità doganale nel procedimento di rilascio dei certificati di origine. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente, non trovano accoglimento. Occorre innanzitutto evidenziare che ai fini della domanda di revocazione proposta ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la norma circoscrive la rilevanza e decisività dell'erroredi fatto al solo caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto,la cui verità è incontrastabilmente esclusa, ovvero sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente RGN 38531/2019 Consigliere est. Federici stabilita, sempre che ilfatto non abbia costituito un punto controverso sul quale il giudice si sia poi pronunciato (Cass., 14 novembre 2014, n. 24334; 29 marzo 2022, n. 10040). Si è anche affermato che l'erroredi fatto, idoneo a costituire motivo direvocazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., si configura come una falsa percezione della realtà, e pertanto consiste in unerrore meramente percettivo , che in nessun modo coinvolge l'attività valutativa del giudice per situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività. Ne consegue che non è configurabile l'errorerevocatorio per vizi della sentenza,che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass., 15 gennaio 2009, n. 844; 28 marzo 2018, n. 7617). Ciò che rileva dunque è che l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione debba basarsi esclusivamente sull'errore di fatto in cui la Corte possa essere incorsa nella lettura degli atti del processo a quo, ovvero degli atti propri del giudizio di legittimità, consistendo l'errore revocatorio in un errore di percezione che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo,che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa. Ciò esclude la sua configurabilità nell'ipotesi in cui riguardi norme giuridiche, ossia l’interpretazione di esse, riconducendosi la loro violazione o falsa applicazione nell’errore di diritto (Cass., 15 giugno 2009, n. 13367; 22 settembre 2017, n. 19926). L’errore percettivo deve avere inoltre i caratteri dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo; deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto", che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali, oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non deve concernere il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti (cfr. ex multis, Sez. U, 28 maggio 2013, n. 13181). Ebbene, nel caso controverso il collegio ha rigettato le doglianze relative alla violazione degli artt. 6 CEDU, 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, perché la fattispecie esulava dall’applicazione del procedimento previsto RGN 38531/2019 Consigliere est. Federici dall’art. 380 bis cod. proc. civ. (regolante il processo presso la Sezione VI, cd. sezione filtro, ora soppressa), per trovare invece disciplina nelle regole processuali del processo camerale previsto dall’art. 380 bis.1, celebrato dinanzi alle altre sezioni ordinarie della Corte di cassazione, una volta superato il vaglio della inammissibilità, improcedibilità e manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso. Nel merito, dopo aver rigettato il primo motivo del ricorso proposto dall’Amministrazione doganale, nell’accogliere il secondo, con un ragionamento che, condivisibile o meno dalla contribuente, si palesa corredato di argomentazioni supportate dall’interpretazione giuridica della disciplina positiva, in particolare del reg. 2913/1992/CEE (cd. codice doganale comunitario), in forza dei precedenti di legittimità e unionali, ha ritenuto che il giudice regionale non avesse tenuto conto dei principi di diritto enucleabili dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, così cassando la decisione e rinviando al giudice d’appello per un’altra valutazione dei fatti, alla luce dei suddetti principi.Il che, va chiarito, non vuol dire che con la sentenza di legittimità sia stata riconosciuta la responsabilità (solidale) del CAD odierno ricorrente, ma che le condotte, ed in particolare la diligenza cui il soggetto giuridico che rappresenta l’importatore al momento della dichiarazione doganale, sia appurata alla luce dei principi dispensati proprio dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Infine, sulla base di una trama argomentativa molto chiara, del tutto esente da valutazioni criptiche o equivoche, non ha riconosciuto la necessità di un rinvio alla Corte di Giustizia per una pronuncia pregiudiziale sull’interpretazione delle disposizioni unionali in materia, attesa l’esistenza di una giurisprudenza consolidatasi in materia. La sentenza, il cui decisumè riconducibile non già all’errata percezione di fatti, ma ad una serie concatenata di valutazioni giuridiche, esula del tutto dai vizi revocatori ed in particolare dalla errata percezione di fatti, men che meno dalla supposta mancata lettura degli atti difensivi della contribuente, e nello specifico della memoria depositata ai sensi dell’art. 381 bis.1. Peraltroquest’ultima risulta espressamente menzionata nel corpo della decisione, così che diventa addirittura incomprensibile la denuncia di una suasupposta mancata lettura (salvo che la contribuente non ritenga che il non aver condiviso le argomentazionidifensive di per sé corr isponda ad un RGN 38531/2019 Consigliere est. Federici errore revocatorio del giudice, il che è tuttavia ipotesi ben lontana dall’errore revocatorio). D’altronde questa Corte ha chiarito come i n tema di revocazione delle pronunzie della Corte di cassazione, l'omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bis c.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso (Cass., 7 novembre 2016, n. 22561). Ed in ogni caso le conseguenze della mancata lettura devono sempre afferire ad un elemento di fatto, non ad argomentazioni e valutazioni giuridiche. Neppure la circostanza dell’errata menzione della denominazione della società ([OSCURATO:SOCIETA] in luogo di [OSCURATO:SOCIETA]) , peraltro correttamente indicata nell’intestazione della sentenza, o della errata descrizione della merce (cavi in acciaio) , rispetto all’oggetto del contendere (elementi di fissaggio in acciaio), è indice dierronea percezione dei fatti, riconducendosi solo a meri errori materiali, che esulano dai presupposti revocatori. In conclusione deve escludersi che il processo logico-deduttivo,seguito dal giudice di legittimità nel pervenire alla decisione,sia stato viziato dalla erronea percezione di fatti o da mancata letturadegli atti. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese di causa seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della controricorrente nella misura di € 7.500,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di RGN 38531/2019 Consigliere est. Federici contribut