Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 40684/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 10 febbraio 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 350 di multa in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen..

2.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi entrambi non proponibili in sede di legittimità.

Va osservato che, con l'atto di appello il Gallone non aveva richiesto l'applica- zione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. né si era lamentato dell'entità della pena irrogata, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema di elemento psicologico del reato contestato, di qualificazione giuridica del reato e di formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva.

Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745).

Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato riaffermato anche con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen..

Questa Corte, infatti, ha affer- mato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a soste- gno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione im- pugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto dì appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255).

In relazione al trattamento sanzionatorio, valgono le medesime considerazioni sulla mancata presentazione della medesima censura con l'atto di appello.

In ogni caso, la Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente sull'unica cen- sura prospettata nell'atto di appello, concernente la mancata formulazione di un giu- dizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, alla luce del comportamento dell'imputato, allontanatosi con la refurtiva dopo aver danneggiato il muretto di recinzione.

2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi del 10 febbraio 2016, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 350 di multa in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.. 2.2. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi entrambi non proponibili in sede di legittimità. Va osservato che, con l'atto di appello il Gallone non aveva richiesto l'applica- zione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. né si era lamentato dell'entità della pena irrogata, avendo proposto doglianze esclusivamente in tema di elemento psicologico del reato contestato, di qualificazione giuridica del reato e di formulazione di un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Peraltro, il predetto principio di carattere generale è stato riaffermato anche con riferimento all'istituto di cui all'art. 131 bis cod. pen.. Questa Corte, infatti, ha affer- mato che, nel caso di appello proposto per motivi relativi alla sussistenza del fatto e alla determinazione della pena, non può essere dedotta come motivo nuovo a soste- gno dell'impugnazione la questione concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in quanto punto della decisione im- pugnata distinto da quelli fatti valere con l'atto dì appello originario (Sez. 3, n. 3162 del 18/11/2019, dep. 2020, Giannetto, Rv. 278255). In relazione al trattamento sanzionatorio, valgono le medesime considerazioni sulla mancata presentazione della medesima censura con l'atto di appello. In ogni caso, la Corte di merito ha fornito una motivazione lineare e coerente sull'unica cen- sura prospettata nell'atto di appello, concernente la mancata formulazione di un giu- dizio di prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, alla luce del comportamento dell'imputato, allontanatosi con la refurtiva dopo aver danneggiato il muretto di recinzione. 2. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40684/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris