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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 08889/2023

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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24285/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dell’Elettronica 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 934/2017 depositata il 14/03/2017.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Ircac, del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza dell’istituto di rimborso di crediti di imposta Irpeg, per un controvalore di euro 2.201.467, risultante dalla dichiarazione Mod. 760/86, per il periodo di imposta 1985, datata 12/05/1986, e sull’istanza di rimborso degli interessi nel frattempo maturati, che avevano portato il credito complessivo a euro 5.135.692,50, presentata in data 22/05/2009.

2. La CTP di Palermo rigettò il ricorso con sentenza (n. 453/11) che è stata riformata dalla CTR della Sicilia, in accoglimento dell’appello della contribuente, la quale, in primo luogo, ha disatteso l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’ufficio facendo applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Legge finanziaria 2004) - per il quale l’Agenzia delle entrate provvede (per quanto adesso rileva) alla erogazione delle eccedenze Irpeg dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti – interpretato alla luce dell’ordinanza n. 112 del 2013 della Corte costituzionale e della successiva e prevalente giurisprudenza di legittimità; in secondo luogo, ha rimarcato che l’ufficio non ha mai contestato la dichiarazione dei redditi per il 1985, nella quale era esposta la somma chiesta in restituzione, indicata in lire 4.262.635.000, sulla quale erano successivamente maturati gli interessi.

3. L’Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso.

4. Preliminarmente, si rileva che il Collegio, in questa adunanza camerale, ha emesso ordinanza interlocutoria su analogo ricorso, tra le stesse parti, riguardante le medesime questioni, e ha rimesso gli atti alla Prima Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa delle successive determinazioni in ordine al ricorso n.17935/2016 r.g.

P.Q.M.

La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa dell’esito del rinvio degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite del ricorso n. 179

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 24285/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -Ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dell’Elettronica 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 934/2017 depositata il 14/03/2017. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 15 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia riguarda l’impugnazione, da parte di Ircac, del silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria formatosi sull’istanza dell’istituto di rimborso di crediti di imposta Irpeg, per un controvalore di euro 2.201.467, risultante dalla dichiarazione Mod. 760/86, per il periodo di imposta 1985, datata 12/05/1986, e sull’istanza di rimborso degli interessi nel frattempo maturati, che avevano portato il credito complessivo a euro 5.135.692,50, presentata in data 22/05/2009. 2. La CTP di Palermo rigettò il ricorso con sentenza (n. 453/11) che è stata riformata dalla CTR della Sicilia, in accoglimento dell’appello della contribuente, la quale, in primo luogo, ha disatteso l’eccezione di prescrizione del credito sollevata dall’ufficio facendo applicazione dell’art. 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2004) - per il quale l’Agenzia delle entrate provvede (per quanto adesso rileva) alla erogazione delle eccedenze Irpeg dovute sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti – interpretato alla luce dell’ordinanza n. 112 del 2013 della Corte costituzionale e della successiva e prevalente giurisprudenza di legittimità; in secondo luogo, ha rimarcato che l’ufficio non ha mai contestato la dichiarazione dei redditi per il 1985, nella quale era esposta la somma chiesta in restituzione, indicata in lire 4.262.635.000, sulla quale erano successivamente maturati gli interessi. 3. L’Agenzia delle entrate ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza di appello; la contribuente resiste con controricorso. 4. Preliminarmente, si rileva che il Collegio, in questa adunanza camerale, ha emesso ordinanza interlocutoria su analogo ricorso, tra le stesse parti, riguardante le medesime questioni, e ha rimesso gli atti alla Prima Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Pertanto, il ricorso va rinviato a nuovo ruolo in attesa delle successive determinazioni in ordine al ricorso n.17935/2016 r.g. P.Q.M. La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa dell’esito del rinvio degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite del ricorso n. 179
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