CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41526/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Catanzaro . visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] che hanno insistito nei motivi di ricorso e nei motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Catanzaro, decidendo su rinvio di questa Corte di Cassazione in merito all'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 9 giugno 2023, con cui è stata applicata al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere, ritenendo sussistenti a suo carico gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di concorso esterno in associazione mafiosa (capo 1 quinquies della rubrica) La Corte di cassazione aveva annullato con rinvio la pronunzia resa dal Tribunale del riesame il 12/10/2023, ritenendo necessario rivalutare l'utilizzabilità delle intercettazioni sulla base dei parametri indicati in motivazione e cioè escludendo le conversazioni in cui l'indagato esercitava il suo ruolo di avvocato e che si riferivano all'attività difensiva o di consulenza legale da parte sua. Con il provvedimento impugnato il Tribunale ha ribadito la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, in forza del compendio intercettivo e delle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo : 2.1 Violazione dell'art. 309 commi 5, 8 e 10 cod.proc.pen. in relazione all'art. 178 lett. C cod.proc.pen. poiché l'ordinanza impugnata ha utilizzato per la decisione la trascrizione integrale degli interrogatori resili]. giugno, il 7 agosto e 1'8 agosto 2023 dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], prodotta dal pubblico ministero solo all'udienza di rinvio; la difesa aveva eccepito la tardività di tale acquisizione, ma il Tribunale ha respinto l'eccezione osservando che era stata depositata in udienza solo la versione integrale degli interrogatori, già acquisiti in forma riassuntiva e omissata. Questa decisione non viene ritenuta legittima dal ricorrente poiché in sede di rinvio si applicano al riesame tutte le disposizioni preliminari e funzionali allo svolgimento dell'udienza prevista dall'art. 309 cod.proc.pen. e, nel caso di specie, la mancata trasmissione degli atti nel termine previsto dall'art. 309 comma quinto cod.proc.pen. ha comportato la violazione del diritto della difesa di visionare gli atti ed estrarne copia. Con l'ordinanza istruttoria resa nel corso dell'udienza del riesame si è legittimato l'ingresso in procedura di atti che dovevano essere trasmessi entro certi termini e la cui mancata trasmissione doveva inevitabilmente rendere inefficace l'ordinanza genetica. 2.2 Violazione dell'art. 103 comma V cod.proc.pen. in relazione agli artt. 200, 271 e 627 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in quanto il Tribunale ha valorizzato a carico del [OSCURATO:PERSONA] dialoghi che dovevano essere ritenuti inutilizzabili alla stregua dei principi indicati dalla sentenza rescindente, e non ha fornito alcuna indicazione sui criteri utilizzati per scremare il compendio indiziario dalle conversazioni registrate inutilizzabili ex art. 103 cod.proc.pen. , non consentendo alla difesa di comprendere se la verifica è stata rispettosa del mandato della pronunzia rescindente. In particolare il tribunale non ha spiegato perché le conversazioni utilizzate rientrassero nel novero di quelle utilizzabili, alla stregua dei criteri indicati dalla Cassazione, e perché non fossero funzionali rispetto all'attività difensiva, ma dirette a fornire informazioni indebite, per fini estranei al mandato difensivo e potenzialmente concernenti attività delittuose. Con riferimento alla conversazione del ricorrente con l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], valorizzata a pagina 7 dell'ordinanza, il tribunale si è limitato a sostenere che alla data del dialogo [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora ricevuto il mandato difensivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e che la sua disponibilità degli atti del processo non era giustificata da ragioni difensive. Tale affermazione si pone in evidente contrasto con i principi indicati dalla sentenza rescindente che ha fatto riferimento al più ampio concetto di attività difensiva da tutelare e quindi ha escluso dal novero delle conversazioni utilizzabili anche quelle svoltesi prima del conferimento formale del mandato difensivo, ma volte ad acquisire informazioni per tale scopo. In modo analogo, la Corte ha valorizzato il dialogo dell'8 Marzo 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affermando che questa conversazione avrebbe un contenuto estraneo al perimetro delineato dalla Suprema Corte, in quanto l'argomento di discussione esula dalle legittime prerogative di difesa o consulenza preventiva e si riferisce ad argomenti del tutto eccentrici rispetto a tale ambito. Ma detta valutazione ha trovato smentita già nella prima ordinanza del tribunale del riesame, poi annullata, laddove si riconosceva che [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato gli atti al fine di verificare se fosse stato sottoposto ad intercettazione Soriano e potessero emergere prove dell'appoggio da lui stesso offerto al progetto omicida di quest'ultimo. Infine il provvedimento ha valorizzato il compendio dei colloqui intercorsi con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui emergerebbe prova dell'ausilio fornito in favore del boss Accorinti, senza tuttavia indicare i presunti dialoghi da cui risulterebbe questo indebito agire del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3 Violazione degli artt. 110 e 416 bis cod.pen. e vizio di motivazione in quanto l'ordinanza ha indebitamente modificato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] formulato dalla Corte di legittimità nella sentenza rescindente, giungendo ad una illegittima conferma del quadro indiziario attraverso il recupero delle dichiarazioni rese da altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA]. il giudice del rinvio ha ritenuto di non doversi limitare a risolvere la questione circa l'esatta interpretazione dell'art. 103 cod.proc.pen. , ma di potere, con l'acquisizione degli interrogatori del Megna, ampliare la piattaforma indiziaria con nuovi elementi che non erano stati oggetto della precedente decisione e che avrebbero, di contro, dovuto essere coordinati con le intercettazioni utilizzabili e gli altri elementi assunti. Il ricorrente rileva che nella sentenza rescindente la Corte di Cassazione aveva aderito alle censure difensive in ordine alla scarsa significatività delle dichiarazioni rese dai collaboratori ritenuti attendibili. Ne consegue che le stesse avrebbero potuto essere rivalutate in sede di rinvio, soltanto alla luce del compendio intercettivo acquisito o di nuovi elementi desunti dalle dichiarazioni del Megna, mentre il Tribunale ha utilizzato solo le dichiarazioni già presenti nei verbali riassuntivi e omissati, sicché non vi sono elementi di novità rispetto al materiale in atti al tempo della precedente decisione e non poteva quindi sul punto essere superato il decisum della Corte di legittimità. Il mero deposito delle trascrizioni integrali degli interrogatori di [OSCURATO:PERSONA], al di là del dato formale, non ha innovato il quadro indiziario già valutato in sede di riesame dalla prima ordinanza poi annullata, con la conseguenza che la successiva rivalutazione rispetto alla rilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] costituisce una evidente violazione dell'art.627 cod.proc.pen. e un'indebita rivalutazione di elementi già scrutinati nel precedente giudizio di riesame, che dovevano considerarsi pertanto esclusi dal novero di quelli utilizzabili a carico del ricorrente perché ormai coperti da preclusione. 2.4 Violazione degli artt. 110 e 416 bis cod.pen. in relazione agli articoli 192 e 273 cod.proc.pen. e vizio della motivazione sulla gravità indiziaria a carico di [OSCURATO:PERSONA] per avere ritenuto di dover confermare il suo presunto ruolo di concorrente esterno in associazione mafiosa di tipo 'ndranghetista. Il Tribunale ha infatti attribuito carattere di novità alle dichiarazioni rese dal collaboratore Megna, sebbene le stesse fossero già state acquisite, e ha ritenuto di potere, alla luce di queste, rivalutare le accuse provenienti dagli altri collaboratori che già la Corte di Cassazione aveva ritenuto generiche e di scarsa rilevanza, pervenendo alla conclusione che l'indagato, sebbene non organico alla consorteria, avesse contribuito al suo mantenimento e rafforzamento, ottenendo in cambio vantaggi professionali e quindi benefici di natura economica. Il giudizio rescindente, che aveva confermato la scarsa rilevanza delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impediva al Tribunale di risolvere il problema della credibilità e della attendibilità di costoro richiamando il contenuto dell'ordinanza annullata, poiché quanto motivato aveva trovato specifica censura in sede di legittimità. Inoltre, già all'epoca della prima ordinanza la difesa aveva sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] all'epoca era effettivamente difensore di [OSCURATO:PERSONA] e che l'atto cautelare relativo all'operazione Nemea era già stato reso pubblico ed era in possesso del ricorrente perché assisteva la posizione di un indagato. Anche se l'ordinanza ascriveva al [OSCURATO:PERSONA] l'intenzione di controllare se vi fosse traccia nell'ordinanza cautelare del coinvolgimento del suo gruppo in un piano omicida intrapreso da tale Soriano, non emerge che detto obiettivo fosse noto all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sicché non si configura alcun contributo illecito che il legale avrebbe reso in questo modo in favore della consorteria, ma un semplice rapporto personale con un suo cliente . Anche la presunta condotta informativa che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] attribuiva al [OSCURATO:PERSONA] non tiene conto che quest'ultimo era comunque difensore del padre e del fratello del collaboratore e pertanto non stava ponendo in essere alcuna attività illecita nel riferire informazioni traendole da fascicoli di cui aveva disponibilità e che non erano sottoposti a segreto istruttorio. Peraltro, in relazione al dichiarato del Mancuso, il Tribunale operava un indebito rinvio ad argomentazioni censurate in sede di legittimità e ad un compendio che aveva perso molti elementi di conferma, indebolendosi ulteriormente. Il ricorrente osserva, in conclusione, che il dichiarato dei due collaboratori non conteneva indici sintomatici di effettiva illiceità coerenti con la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che il tribunale richiama per come riportate nei verbali riassuntivi e omissati alle pagine 3 e 4 della ordinanza, il Tribunale ha valorizzato due condotte riferibili all'indagato: l'avere messo in guardia i presenti ad una riunione su imminenti operazioni di Polizia e l'essersi interessato su richiesta di un affiliato per accertare se [OSCURATO:PERSONA] avesse o meno deciso di collaborare con la Giustizia. Il Tribunale tuttavia non ha preventivamente effettuato la dovuta verifica della attendibilità intrinseca ed estrinseca del Megna e ha omesso completamente di confrontarsi con gli argomenti proposti a sostegno della inattendibilità di quest'ultimo dalla difesa, che aveva fornito elementi concreti a riprova della fallacia del Megna, in una memoria difensiva trascurata dal collegio. Inoltre il Tribunale avrebbe valorizzato frequentazioni e condotte del [OSCURATO:PERSONA] che non appaiono dimostrative del rapporto di vicendevole vantaggio che avrebbe legato la consorteria all'odierno ricorrente. Il ricorso si sofferma, poi, a valutare l'intercettazione dell'Il ottobre 2018 osservando che ha un contenuto molto generico in quanto non è neppure certo che [OSCURATO:PERSONA] avesse l'intenzione di collaborare, e che detta intenzione fosse poi venuta meno in ragione dell'intervento dell'odierno indagato. Di contro osserva il ricorrente che la vicenda Pititto non era dimostrata, né dimostrabile e pertanto non poteva influire sul giudizio di gravità indiziaria. In conclusione l'ordinanza ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] abbia fornito un contributo alle cosche del vibonese, reiterando le medesime anomalie motivazionali oggetto del provvedimento di annullamento, ponendo a sostegno della sua decisione condotte mai definibili contra legem e mai rivolte ad assecondare un obiettivo correlato a piani associativi e allo scopo di consolidare e rafforzare la consorteria, rientrando piuttosto in condotte informative lecite o in rapporti che non avevano comportato alcun contributo agevolativo del ricorrente ai piani criminosi delle cosche. Anche l'accusa di aver costantemente divulgato atti processuali e inediti investigativi nei confronti di plurimi esponenti di un'associazione mafiosa è assolutamente assertiva e infondata mentre l'unica vicenda concreta è quella relativa al [OSCURATO:PERSONA], che risulta irrilevante in quanto questi era assistito dal [OSCURATO:PERSONA]. 5 g 4. Con nota trasmessa il 2 settembre l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi deducendo: 4.1 Violazione dell'art. 103 cod.proc.pen. anche alla luce della novella normativa del cd.decreto Nordio che ha introdotto il comma 6 bis, prevedendo che "è vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione intercorsa tra l'imputato e il suo difensore salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato". La difesa osserva che l'introduzione di questo articolo costituisce una norma di chiusura che esclude la possibilità di acquisire anche ai fini cautelari quelle conversazioni che sono intercorse tra l'imputato e il suo difensore, a prescindere dai criteri indicati dalla sentenza rescindente. Rileva peraltro che trattandosi di norma processuale è regolata dal principio tempus regit actum che deve intendersi riferito al momento della utilizzazione della intercettazione e non certo dell'acquisizione della prova . Osserva la difesa che tale novità normativa assume carattere decisivo rispetto al compendio indiziario, considerato che la sentenza rescidente aveva dato incarico al Tribunale di rivalutare il compendio intercettivo alla stregua dei principi in essa indicati. Né può certamente ritenersi che la conversazione intercettata, in particolare quella intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], possa costituire corpo del reato ed integrare l'unica eccezione al divieto generalizzato di utilizzo. 4.2 Violazione dell'art.309 cod.proc.pen. con riferimento all'utilizzazione delle trascrizioni dei verbali del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] prodotti dal pubblico ministero solo all'udienza del riesame in sede di rinvio. Il ricorrente rileva che l'ufficio di Procura ha dato seguito ad una delle due richieste formalizzate dalla difesa il 18 Aprile 2024, depositando tardivamente le trascrizioni predette, senza dare alcun riscontro alla richiesta complementare tesa ad ottenere copia anche parziale del verbale di interrogatorio preso da [OSCURATO:PERSONA], richiesta fondata sulla funzione di dimostrare che questi non aveva alcun intento collaborativo o che comunque tale presunto intento non era stato corretto in ragione dell'intervento del [OSCURATO:PERSONA]. Si censura inoltre la illogicità della motivazione espressa a pagina 8 dell'ordinanza laddove i giudici del riesame hanno ritenuto che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avesse concretamente risposto alla richiesta pervenuta dalla cosca di informarsi sulle reali intenzioni del presunto collaboratore, coerentemente con quanto rappresentato dal collaboratore Megna. La richiesta proveniente dalla cosca non è stata dimostrata sicché non può esservi alcuna specifica condotta di risposta a detta presunta richiesta. 4.3 Con ulteriore nota ad integrazione dei motivi nuovi i difensori dell'imputato deducono violazione degli articoli 192 e 627 codici di procedura con riguardo al ritardato rilascio del verbale di interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA] il 20 gennaio 2022 , consegnato soltanto alla data del 30 agosto 2024.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso non può trovare accoglimento. 1.1 primo motivo è inammissibile perché non sostenuto da adeguato interesse in quanto, come lo stesso ricorrente riconosce nelle argomentazioni poste a supporto del terzo motivo di ricorso, il Tribunale non ha utilizzato le trascrizioni integrali delle dichiarazioni del collaboratore Megna o elementi di novità presenti in esse, ma ha valorizzato circostanze già desumibili dai verbali riassuntivi e omissati, che erano stati depositati in occasione della prima udienza di riesame e che era noti alla difesa, ma non erano stati valorizzati dal collegio nella prima ordinanza. Ma se anche si volesse aderire alla prospettazione difensiva, la censura è comunque manifestamente infondata poiché è stato precisato che in tema di riesame dei provvedimenti cautelari, il pubblico ministero può legittimamente produrre nuovi elementi nel corso del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione poiché il principio della completa devoluzione del "thema decidendum", cui è informato il rimedio del riesame, non consente di vincolare la nuova decisione sulla base degli atti preesistenti, potendo tale facoltà essere esercitata sia con riferimento ad atti successivi alla prima decisione che ad atti che in quella sede non erano stati prodotti, ampliando così le "discovery" nel corso del giudizio di rinvio. (Sez. F, n. 38037 del 28/08/2014, Rv. 261188 - 01). La censura incorre, inoltre, nel vizio di genericità poiché neppure espone in modo specifico le circostanze che sarebbero state desunte esclusivamente dalla "nuova" documentazione depositata, le suindicate trascrizioni, non consentendo al Collegio di apprezzare la rilevanza della questione dedotta e le ricadute sul compendio indiziario. 1.2 La seconda censura difensiva va letta anche alla luce del primo motivo nuovo, nel quale si richiama il recente cd. decreto Nordio, che, introducendo nell'articolo 103 cod.proc.pen.il comma 6 bis,di cui si dirà in seguito, vieta la registrazione di ogni forma di comunicazione tra l'imputato e il suo difensore. La sentenza rescindente di questa Corte di legittimità ha ribadito il principio consolidato ( v. ex plurimis Sez. 6, n. 38578 del 03/06/2008, Rv. 241510 - 01) secondo cui le conversazioni tra l'indagato o imputato e il suo difensore possono essere utilizzate solo se non attengono al mandato difensivo, anche se non ancora formalizzato, precisando che tale verifica deve essere effettuata in concreto in relazione allo specifico contenuto della conversazione, non potendosi in astratto escludere la utilizzabilità di dialoghi che, pur svolgendosi tra il legale e un suo assistito, esulano dal naturale ambito del diritto di difesa e dalle prerogative del difensore garantite dall'art. 103 cod.proc.pen.. L'argomentare del tribunale nel provvedimento impugnato si conforma a questi principi poiché non espone criteri astratti, ma applica alle conversazioni quelli indicati dalla sentenza rescindente e dalla giurisprudenza consolidata ed esplicita sinteticamente le ragioni specifiche per cui la singola registrazione sottoposta al suo vaglio risulta utilizzabile. A ben vedere, poi, le uniche conversazioni intercettate in cui è direttamente coinvolto [OSCURATO:PERSONA] e che potrebbero rientrare, in astratto, nell'ambito applicativo dell'art. 103 cod.proc.pen. rams• vengono valorizzate nel provvedimento impugnato ai fini indiziari sono soltanto due: il dialogo con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e il colloquio con [OSCURATO:PERSONA] dell '[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il Tribunale ha osservato che all'epoca della conversazione con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] non aveva ricevuto alcun mandato difensivo e, ciononostante, prima ancora di assumere la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comunicava al suo interlocutore di essere in possesso degli atti processuali, così palesando il suo costante interessamento a conoscere il contenuto di indagini che non riguardavano suoi assistiti. L'utilizzo di questo dialogo è pienamente legittimo, in quanto si svolge al di fuori di un mandato difensivo e non rientra nell'alveo dell'art. 103 cod.proc.pen.; lo stesso, peraltro, viene valorizzato dal Tribunale come sintomatico di una costante disponibilità del professionista indagato ad acquisire e trasmettere informazioni in ordine a provvedimenti giudiziari, al di fuori delle finalità proprie ad eventuali mandati di difesa. Più significativo risulta il dialogo dell'8 Marzo 2018 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], registrato nell'immediatezza dell'esecuzione del provvedimento di fermo del processo cosiddetto Nemea; lo stesso dimostra che l'indagato nella sua veste di avvocato si era prestato a soddisfare la richiesta del [OSCURATO:PERSONA], che all'epoca era suo assistito, di acquisire informazioni in merito ad un'ordinanza di fermo che non lo riguardava; come spiegato nella successiva intercettazione con altri sodali, [OSCURATO:PERSONA] voleva verificare se attraverso le intercettazioni fosse emersa o potesse nell'imminente futuro trarsi prova del suo coinvolgimento nel progetto omicida ai danni di [OSCURATO:PERSONA], fatto che poteva esporre il suo gruppo a condotte ritorsive. Ma ciò che rileva ai fini dell'utilizzabilità della conversazione e che il colloquio non era coperto dalla previsione dell'art. 103 cod.proc.pen., e non rientrava nell'ambito delle attività tipiche del mandato defensionale o propedeutiche al suo espletamento e non risultava finalizzato a valutare la posizione processuale del [OSCURATO:PERSONA] in relazione a quel provvedimento allo scopo di concordare una linea difensiva, ma quello di fornirgli informazioni non dovute, funzionali al perseguimento di altri scopi. La difesa ha dedotto che [OSCURATO:PERSONA] ignorava l'intento del [OSCURATO:PERSONA], come palesato nella conversazione tra questi e alcuni affiliati in assenza del [OSCURATO:PERSONA], ma questa argomentazione attiene alla rilevanza indiziaria del dialogo e non alla sua indubbia utilizzabilità. E' di tutta evidenza, infatti, che, anche nella ricostruzione offerta dalla difesa, l'oggetto del dialogo tra il legale e [OSCURATO:PERSONA] non rientrava nell'ambito delle prerogative difensive e [OSCURATO:PERSONA] era consapevole dell'estraneità della vicenda processuale al suo assistito, tanto da esclamare: "a te che te ne frega"; ciononostante si rendeva disponibile a fare visionare gli atti e ad impegnarsi a fornire appena possibile ulteriori informazioni in merito ad un soggetto in posizione apicale nell'organizzazione criminosa, non per ragioni di difesa in ordine agli effetti dell'ordinanza cautelare. Anche questo dialogo, pertanto, supera il vaglio di utilizzabilità, in quanto esula dai limiti dell'art. 103 comma 5 cod.proc.pen. in relazione al quale non rileva l'atteggiamento soggettivo del [OSCURATO:PERSONA], ma solo l'obiettiva funzionalità e natura del colloquio. L'interpretazione offerta dalla difesa con il motivo nuovo esplicitato nella memoria trasmessa, in ordine al nuovo comma 6 bis dell'art. 103 cod.proc.pen. non è i?- condivisibile, poiché la disposizione introdotta con il decreto Nordio vuole essere una norma di chiusura, e non si riferisce alle conversazioni intercettate ma, piuttosto, alle altre forme di comunicazione tra l'imputato e il suo difensore che rientrano nel concetto ampio di corrispondenza. Anche la collocazione sistematica della nuova norma è in linea con questa interpretazione poiché il comma 6 bis dell'art. 103 cod.proc.pen. segue il comma 6, che tutela la riservatezza della corrispondenza tra l'imputato e il proprio difensore e, come chiarito dalla Relazione illustrativa, estende alle altre forme di comunicazione, il divieto previsto dal comma precedente e non riguarda il divieto delle intercettazioni che viene disciplinata dal comma 5 del citato articolo. Come verrà esposto meglio in seguito, il tribunale ha poi osservato, con argomentazioni non manifestamente illogiche, sul piano della gravità indiziaria, che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole del precipuo interesse del [OSCURATO:PERSONA] di verificare attraverso quali mezzi fossero state realizzate le intercettazioni, e quali utenze telefoniche fossero state sottoposte a controllo, al fine di comprendere come fossero orientate le indagini e valutare eventuali futuri sviluppi dell'inchiesta e quindi per agevolare il perseguimento degli obiettivi criminali della cosca. Tale argomentazione, però, non attiene al tema dell'utilizzabilità della conversazione, ma a quello della sua rilevanza indiziaria. 1.3 Il terzo motivo è infondato. La sentenza rescindente non aveva affatto escluso l'attendibilità dei due collaboratori, Arena e Mancuso, valutazione che era stata invocata con i motivi di ricorso e che, ove effettuata, avrebbe precluso la possibilità di valorizzare detti apporti dichiarativi; la Corte di legittimità ha soltanto rilevato la insufficiente rilevanza delle dichiarazioni rese dai predetti collaboratori, che in assenza di adeguato riscontro proveniente dalle intercettazioni, erano di per sé inidonee, a sorreggere il giudizio di gravità indiziaria. Giova ricordare che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, in quanto l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, sicché in presenza di elementi incerti in ordine alla attendibilità del racconto il giudice deve vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali in quanto, salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato, il suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (Sez.6 numero 11599 del 13 Marzo 2007, Pelaggi RV 236151) E' noto, inoltre, che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti collaboranti . Il Tribunale del rinvio, nell'ambito dei suoi poteri di rivalutazione della piattaforma indiziaria, ha ritenuto di valorizzare il narrato dei collaboratori Arena e Mancuso alla luce delle dichiarazioni del collaboratore Megna, che nel primo provvedimento di riesame non erano state considerate, forse poiché all'epoca erano stati depositati soltanto i verbali in forma riassuntiva e non anche le trascrizioni integrali. In particolare ha osservato che il narrato di Megna offre diversi elementi e fatti specifici che , nel delineare la contiguità dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] alle cosche vibonesi e la sua costante disponibilità a fornire informazioni in ordine ai procedimenti giudiziari, a lui noti per ragioni del suo ufficio, si pongono in linea con le dichiarazioni di Arena e Mancuso, arricchendole e fornendo valido riscontro; inoltre ha ribadito l'autonomia e l'attendibilità delle dichiarazioni dei due collaboratori, che non sono state oggetto di specifiche censure nel ricorso. Le fonti dichiarative hanno poi trovato sicuro riscontro e integrazione nel tenore di diverse intercettazioni e nell'esito dei numerosi servizi di controllo e osservazione che hanno accertato un'anomala frequentazione dell'indagato con esponenti apicali della cosca e la sua partecipazione a riunioni con appartenenti alla cosca locale, a conferma di rapporti che esulano dai limiti del mandato defensionale e che si concretizzano in un illecito contributo e in una consapevole agevolazione del perseguimento degli obiettivi propri del sodalizio criminoso. In conclusione il Tribunale ha, in parte, spostato l'asse centrale della piattaforma indiziaria, attribuendo maggiore rilevanza alle tre prove dichiarative suindicate, che si riscontrano reciprocamente, prima ancora di trovare ulteriore conforto nelle intercettazioni e nei controlli di P.G.. Trattasi di motivazione corretta e immune dai vizi dedotti che applica i criteri più volte ribaditi in tema di valutazione delle chiamate in correità ex art. 192 cod.proc.pen. 1.4 La quarta censura è generica. Ed invero occorre ricordare che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di legittimità spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza). (Sez. U, Sentenza n. 11 del 22/03/2000 Cc. (dep. 02/05/2000) Rv. 215828 - 01). Detto esame nel caso di specie è stato correttamente compiuto dai giudici del riesame di Catanzaro, che hanno individuato e segnalato i diversi elementi sulla base dei quali affermare la gravità indiziaria in ordine al contributo offerto dal [OSCURATO:PERSONA], nella sua veste di legale , agli obiettivi dell'organizzazione di stampo mafioso. Non è superfluo premettere che in tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di "concorso esterno" l'attività del professionista che fornisca un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato nei confronti di un avvocato che, al fine di prevenire l'adozione di provvedimenti ablatori a carico di un esponente di vertice di un'associazione mafiosa in relazione a un immobile di cui questi era proprietario di fatto, ne acquisiva la proprietà formale con un contratto di compravendita e, il giorno stesso, lo rivendeva al fratello del capomafia). (Sez. 1 - , Sentenza n. 27722 del 28/04/2023 Ud. (dep. 26/06/2023 ) Rv. 284920 - 01) A sostegno dell'assunto accusatorio, il Collegio ha valorizzato, oltre alle dichiarazioni dei tre collaboratori sin qui richiamati e alle conversazioni esaminate, anche l'esito di numerosi controlli effettuati dagli investigatori da cui è emersa una frequentazione intensa ed anomala dell'indagato con esponenti apicali dell'organizzazione criminale operante sul territorio, sia in occasioni conviviali, che di riunioni con gli altri affiliati; ha valorizzato inoltre la accertata attività di diffusione delle informazioni investigative svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che, pur non avendo ad oggetto notizie di carattere riservato, contribuiva tuttavia a agevolare, con modalità sistematiche ed esorbitanti i limiti del rapporto di difesa, il patrimonio conoscitivo degli affiliati in merito allo stato delle investigazioni e ai possibili sviluppi giudiziari di queste indagini; la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] a garantire la non collaborazione dei suoi assistiti con gli organi inquirenti, come emerso dalla conversazione intercettata tra Galati e i suoi familiari in relazione alla vicenda Pittitto e dall'ambiguo ruolo assunto dall'indagato nei confronti di altro affiliato che aveva manifestato l'intenzione di intraprendere un percorso di collaborazione, [OSCURATO:PERSONA]. I diversi elementi specifici valorizzati nel corpo dell'ordinanza concorrono nel descrivere un professionista disponibile ad agevolare gli affiliati del sodalizio, ponendo in essere attività rese possibili dal suo ruolo e dalla sua professione, e a fornire un contributo nel perseguimento degli interessi della cosca, in un contesto di anomala solidarietà, asservendo la propria attività alle richieste dei propri assistiti che superavano i limiti e le prerogative della difesa. 1.5 Passando ad esaminare il contenuto dei motivi nuovi, come già esposto, nel caso in esame la difesa vorrebbe applicare il divieto desumibile dal nuovo comma bis dell'art. 103 cod.proc.pen. alle conversazioni intercettate tra l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e un suo cliente, che non era al momento coinvolto dal provvedimento cautelare di cui era interessato a conoscere il contenuto, soltanto per valutarne le ricadute sul territorio, sui rapporti con gli altri affiliati nell'interesse della cosca, come correttamente osservato dal Tribunale. Ma si tratta di richiesta infondata poiché, sotto questo profilo, la disposizione non ha carattere innovativo, come già spiegato nel paragrafo 2.2. 1.5 Le altre censure dedotte con i motivi nuovi sono inammissibili poiché ampliano il thema decidendum perimetrato dal ricorso principale, eccependo una tardività della produzione accusatoria non dedotta né