CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20645/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] si duole della violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, deducendo anche mancanza di motivazione - perché costituite da mere doglianze versate in fatto e di natura aspecifica. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un coerente argomentare giuridico - dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata. In essa, condividendo l'impostazione espressa dal Giudice di primo grado, si evidenzia infatti la inapplicabilità dell'invocata pena sostitutiva, stanti i numerosi e recenti pregiudizi annoverati dal soggetto, ritenuti non idonei alla formulazione di un favorevole giudizio prognostico e, anzi, dimostrativi della sussistenza di una elevata attitudine delinquenziale del soggetto. A fronte di tale esaustiva motivazione, l'impugnazione non oltrepassa la soglia della mera critica reiterativa. Ritenuto che alla dichiarazione di inammissibilità debba conseguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 09 maggio 20