CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 33088/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e haconcluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza del 27 febbraio 2026, il Tribunale di sorveglianza diRoma, in sede di giudizio di rinvio – disposto dalla Corte di cassazione con lasentenza n. XXXXXXXXXXXXXX di annullamento dell’ordinanza del Tribunale disorveglianza di Roma del 27 marzo 2025 - ha rigettato il reclamo presentatonell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il decreto ministeriale che haprorogato la sottoposizione al regime detentivo di cui all’art. 41-bis della legge26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzionedelle misure privative e limitative della libertà, d’ora in poi Ord. pen.).2 . A v ve r s o l ’ o r d i n an z a p r opone r i c o r s o p e r c a s s a z i o n eXXXXXXXXXXXXXXXXX, per il tramite del difensore [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione e l’erronea applicazionedell’art. 41-bis Ord. pen., nonché la mancanza e la manifesta illogicità dellamotivazione in relazione alla disposizione di cui all’art. 627, comma 3, cod. proc.pen.In primo luogo, la difesa osserva che l’ordinanza, riproponendo le medesimeargomentazioni delle ordinanze precedentemente annullate, ha violato i precisioneri che gravano sul Giudice in sede di giudizio di rinvio a seguito di sentenza diannullamento disposta dalla Corte di cassazione; inoltre, l’ordinanza hanuovamente fornito – con riguardo agli atti pervenuti nel fascicolo, sia da partedelle autorità interpellate dal Ministro, sia da parte della difesa e della ProcuraNazionale – una motivazione priva della doverosa attualizzazione degli indicatoridi pericolosità necessari per prorogare il regime detentivo speciale.In particolare, la difesa osserva che – pur avendo la sentenza rescindenteannullato con rinvio per nuovo giudizio l’ordinanza del 27 marzo 2025 lì doveaveva giustificato la mancata acquisizione degli atti istruttori richiesti dalla difesasul rilievo che il loro contenuto era riportato nel decreto ministeriale – con ilprovvedimento impugnato il Tribunale ha nuovamente ritenuto superfluoacquisire gli atti richiesti dalla difesa (analiticamente indicati), ciò in quantol’attuale operatività del sodalizio era delineata dalle recenti operazioni di Poliziagiudiziaria richiamate nel Decreto e negli atti depositati dalla DNAA e in virtù delpassaggio in giudicato della sentenza della Corte di appello di Palermo, che hacondannato il [OSCURATO:PERSONA] per aver fatto parte del sodalizio di XXXXXXXXX.Secondo la difesa, sarebbe, pertanto, evidente che l’iter argomentativo delTribunale reitera quello oggetto di annullamento per non essere stati acquisiti glielementi istruttori citati nei pareri acquisiti dal Ministro; ed inoltre, nonostante lasentenza rescindente non avesse condiviso il richiamo alla sentenza della Cortedi appello di Palermo emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] stante la lontananza neltempo dei fatti, il Tribunale, ignorando le argomentazioni della sentenza diannullamento, ha posto proprio questa condanna a sostegno del rigetto delleistanze istruttorie e quale indice di pericolosità dell’interessato.Deduce, ancora, la difesa che alcun riferimento vi è, poi, alle informazionipervenute dall’Istituto penitenziario che davano conto di una condotta regolare edell’assenza di trattenimenti di corrispondenza, costituente un indice da valutarein sede di proroga del regime.Reiterando il vizio motivazionale, l’ordinanza, ancora una volta, con riguardoalla ritenuta operatività del mandamento di appartenenza, richiamava operazionidi polizia concernenti soggetti riconducibili a gruppi criminali vicini a quello delXXXXXXXX, non spiegando quale fosse il collegamento tra tali operazioni e ilcontesto criminale del ricorrente, spiegazione, invece, richiesta dalla sentenzarescindente.In conclusione, ad avviso della difesa, il Tribunale, nuovamente, ha omessodi affrontare il tema dei potenziali destinatari delle ipotetiche comunicazioniverso l’esterno, venendo meno all’onere di motivazione rafforzata da espletarsisecondo passaggi specifici contenenti elementi di fatto dimostrativi dell’esistenzadi collegamenti criminosi verso l’esterno, non essendo sufficiente la perduranteoperatività del clan, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimitàche viene richiamata dalla difesa.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ValentinaManuali, ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Con memoria depositata il 6 giugno 2026 il difensore ha replicato alleconclusioni del PG, rilevando che l’ordinanza impugnata non ha risolto leproblematiche evidenziate dalla sentenza n.XXXXXXXXXXXXXXX, non avendoacquisito gli atti istruttori posti a fondamento del decreto di proroga, non hachiarito elementi di collegamento con altri mandamenti criminosi, né potevariferirsi alla sentenza di condanna per fatti risalenti al 2014, in punto disarebbe limitata a riferire una sintesi di quanto deciso nei precedenti giudizisostenendo di aver proceduto alla rivalutazione del reclamo in relazione allarichiesta di acquisizione istruttoria con l’ordinanza del 27 marzo 2025, che,tuttavia, è stata annullata proprio sul punto delle acquisizioni degli atti.Rileva, in particolare, la difesa che la sentenza rescindente avevacertamente tenuto presente che vi erano state delle parziali acquisizioni, mal’ordinanza impugnata non ha proceduto ad acquisire le note richiamate neldecreto di proroga utilizzando come elemento nuovo l’intervenuta irrevocabilitàdella sentenza della Corte di appello di Palermo; inoltre, rileva che nella sentenzarescindente si chiedeva di motivare sul perché le condotte accertate sino al 2014avessero valore sino all’attualità, e quale collegamento vi fosse con ilmandamento di ritenuta operatività del ricorrente.La difesa, infine, ribadisce che l’ordinanza impugnata sia venuta menoall’onere motivazionale in punto di valutazione delle condizioni di saluteessendosi limitata ad esprimere un giudizio di compatibilità omettendo divalutare la sussistenza di un trattamento inumano e degradante.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La sentenza della Quinta Sezione della Corte di cassazione n.XXXXXXXXXXXXXX ha annullato l’ordinanza del 27 marzo 2025 del Tribunale disorveglianza Roma che – a seguito di precedente giudizio di rinvio – avevarigettato il reclamo del ricorrente avverso la proroga del regime di cui al 41-bisOrd. pen. evidenziando che la (prima) sentenza rescindente,nel delineare i trattidella motivazione apparente resa con il provvedimento annullato, avevasottolineato:- «la circostanza che il Tribunale di sorveglianza non avesse acquisito talunielementi di prova indicati dalla Difesa e, in particolare, alcuni atti istruttori cheerano stati posti a fondamento del decreto ministeriale. In esito al giudizio dirinvio, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato non è stato in grado diemendare tale mancanza, che, anzi, si rinviene anche con riferimento alprovvedimento con cui è stata disposta l’ulteriore proroga del regimedifferenziato, intervenuto nelle more del giudizio di rinvio. In proposito, vaosservato che il Tribunale di sorveglianza ha giustificato la mancata acquisizionedi tali atti istruttori osservando, innanzitutto, che il loro contenuto era stato,comunque, riportato nel decreto ministeriale. Tuttavia, dal provvedimento oggiimpugnato non si comprende se e come tale verifica sia stata compiuta, postoche essa presuppone, sul piano logico, la disponibilità dell’atto da parte delTribunale e che, ove essa vi fosse stata, la Difesa non potrebbe ovviamentedolersi della sua mancanza, posto che l’atto medesimo sarebbe presente nelfascicolo processuale,da cui invece manca».- che la motivazione del Tribunale che aveva evidenziato che gli atti dequibus erano risalenti nel tempo e che, nelle more, era stata acquisita ulteriore,corposa documentazione, era «però, apparente. Infatti, o si ammette che l’atto,in quanto risalente nel tempo, non sia rilevante per la decisione e la relativamotivazione e, allora, la sua acquisizione è effettivamente superflua; oppure, seesso viene indicato tra gli elementi istruttori che fondano la decisione, comeavvenuto nella specie, non può che riconoscersi che il suo carattere risalenteviene comunque attualizzato dal fatto che esso fornisce elementi conoscitivisignificativi.- che la motivazione del Tribunale che aveva rilevato che il decreto diproroga riportava, pedissequamente, le note provenienti dalla Procura nazionaleantimafia, dalla Direzione distrettuale antimafia competente, dal Ministerodell’interno e dall’Arma dei Carabinieri, era, «però, apparente, posto che setaluni atti sono citati come rilevanti per la decisione, il riferimento al contenuto dialtri atti è logicamente pertinente solo se esso sia confermativo del contenutodegli atti mancanti; ciò che l’ordinanza parrebbe prospettare, ma senza peròaffermarlo chiaramente.- che il Tribunale, nella parte in cui aveva osservato che la richiestaistruttoria formulata dalla Difesa era generica e non sorretta da specificheargomentazioni, essendo la stessa finalizzata soltanto ad acquisire conoscenza diuna serie di operazioni che la Difesa avrebbe potuto conseguire aliunde per poisollecitare il Tribunale ad attivare i propri poteri istruttori, aveva reso unpassaggio motivazionale apparenteevidenziando «che se si ammette che un attosia stato utilizzato per la decisione, la richiesta di una parte di averne conoscenzaappare pienamente legittima per poter saggiare la tenuta della decisione, nonessendo, dunque, necessario argomentare ulteriormente in ordine alla suarilevanza. Sotto altro profilo, affermare che la Difesa avrebbe dovuto attivarsiper acquisire l’atto equivale a configurare un onere istruttorio privo di qualunquebase legale, che, peraltro, rischierebbe di essere esteso senza alcun limite, postoche, così argomentando, potrebbe affermarsi che la difesa sia sempre tenuta aprocurarsi tutti gli atti del procedimento, appunto senza alcun limite, inviolazione di un elementare diritto difensivo alla ostensione delle prove utilizzateper fondare il provvedimento reclamato».- che la perdurante operatività del mandamento di XXXXXXXXX di Palermo èaffermata « da un lato, a partire da una sentenza, quella del 30 settembre 2024con cui la Corte d’appello di Palermo ha condannato [OSCURATO:PERSONA] a 17 anni direclusione, la quale, in realtà, riconosce la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] fino aldicembre 2014; e, dall’altro lato, che le operazioni antimafia citate nelprovvedimento impugnato fanno riferimento a famiglie e mandamenti diversirispetto a quello di appartenenza del ricorrente, senza spiegare quale sia ilcollegamento tra dette operazioni e il contesto criminale di provenienza diXXXXXXXX», rilevando che ciò, «rende incerta, sul piano logico, la base delgiudizio del Tribunale di sorveglianza, secondo cui l’acquisizione degli attirichiesti dalla Difesa sarebbe stata resa superflua da significative evenienzeistruttorie, che tali però non parrebbero.- che, come già osservato in sede di primo annullamento,non era statoapprofondito «il profilo dell’incidenza del grave quadro patologico da cuil’internato è affetto (con diagnosi di una grave forma di vasculopatiaarteriosclerotica polidistrettuale con danni d’organo a livello miocardico ecerebrale) rispetto alla sua capacità criminale e alla perdurante pericolosità.Infatti, il Tribunale di sorveglianza ha dato atto, per un verso, della compatibilitàdelle condizioni di salute con la detenzione in carcere (giudizio che, ovviamente,ha una valenza e un significativo differenti, riguardando un profilo del tuttodiverso); e, per altro verso, ha escluso tale incidenza senza però offrire alcunaspiegazione delle ragioni della relativa valutazione».3. Ciò premesso, deve rilevarsi la fondatezza della censura difensiva, attesoche il Tribunale di sorveglianza è pervenuto al rigetto del reclamo propostonell’interesse del ricorrente facendo nuovamente ricorso al medesimo percorsoargomentativo già censurato dalla sentenza di annullamento, in tal modoviolando l’obbligo di uniformarsi ai principi di diritto in essa enunciati (ex multis,Sez. 2, n. 7991 del 17/12/2025, dep. 2026, Pota, Rv. 289471-01; Sez. 3, n.23140 del 26/03/2019, PG c. Visconti, Rv. 276755-04), con il permanere dellelacune motivazionali già evidenziate dalla sentenza n. XXXXXXXXXXXXXX.L’ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza dell’attuale pericolo dicollegamenti con la consorteria mafiosa di riferimento richiamando nuovamentele informazioni riportate nel decreto ministeriale, senza tuttavia procedereall’acquisizione degli atti che le contenevano, come invece imposto dallasentenza rescindente, la quale aveva espressamente escluso che l’oneremotivazionale potesse ritenersi assolto sulla sola base del ruolo apicale rivestitodal ricorrente sino al 2014.Ne è derivato che la difesa si è nuovamente trovata nella condizione di nonpoter prendere cognizione delle note richiamate nel decreto, la cui acquisizioneera stata indicata come necessaria dalla stessa pronuncia di annullamento.Inoltre, a pagina 7 dell’ordinanza, si afferma ancora che le operazioni dipolizia giudiziaria richiamate nel decreto di proroga riguardano condotteaccertate a Palermo tra il 2022 e il 2023 nei confronti di soggetti indagati perassociazione di tipo mafioso, «riconducibili a gruppi criminali vicini a quello delXXXXXXXX», senza tuttavia individuare le ragioni e i concreti indicatori di talericonducibilità, come specificamente richiesto dalla sentenza di annullamento.L’attuale pericolosità del ricorrente è stata, dunque, nuovamente desuntadall’elevata caratura criminale attribuitagli sulla base delle circostanze riportatenel decreto ministeriale, il quale, tuttavia, rinvia alle predette note mai acquisiteal procedimento.Si tratta di motivazione meramente apparente che non ha tenuto conto deiprincipi affermati nella sentenza rescindente, che ha dato continuità a quantoaffermato da questa Corte nella sentenza Sez. 1, n. 21610 del 2024, secondo cuiai fini della persistenza delle finalità legittime, poste a fondamento deltrattamento differenziato, «[c]iò che in concreto viene in rilievo, in relazione atale specifica finalità, non è però la condizione di pericolosità in quanto tale, deldetenuto in espiazione che si trovi assoggettato al regime differenziato(pericolosità che, in tal modo, risulterebbe impropriamente desunta dalla gravitàdei reati commessi e dalla considerazione della loro complessiva 4antigiuridicità), quanto piuttosto la capacità di tale soggetto di mantenerelegami, proseguire nei contatti, o impartire ordini verso l'esterno, in tal modofinendo per costituire un concreto pericolo per l'ordine o la sicurezza pubblica.Solo laddove sia individuabile una forma di pericolosità di tal genere, quindi, saràlegittima l'applicazione del modello detentivo differenziato ex art. 41-bis Ord.pen., dato che altre tipologie di pericolosità sociale possono invece essereadeguatamente affrontate attraverso l'adozione di altri istituti di caratterepenitenziario. Applicare o prorogare il regime differenziato in esame in modoavulso, rispetto a tale finalismo, concretizzerebbe una modalità trattamentalevanamente afflittiva e punitiva, che finirebbe per porsi in una situazione diconflitto con i parametri costituzionali [...].La decisione impugnata, dunque, in violazione della disposizione di cuiall’art. 627, comma 3, cod. proc. pen. non ha chiarito in che termini il ricorrentepossa riallacciare contatti con soggetti affiliati alla cosca di riferimento, «la cuiperdurante operatività finisce - in tale quadro - con essere un elemento noninfluente» (Sez. 1, n. 21610 del 2024, cit.).4. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza con rinvio, per nuovogiudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinché, in piena autonomiadecisionale, rivaluti il reclamo colmando le lacune evidenziate in conformità aiprincipi evidenziati, in punto di attuale pericolosità del ricorrente, da valutarsianche in relazione alle condizioni di salute del ricorrente. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.