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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 42720/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 4/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 4/2/2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato la richiesta di ammissione al regime di semilibertà, previo accertamento della collaborazione ai sensi degli artt. 58-ter e 4-bis, comma 1-bis, Ord. Pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena di 21 anni, 5 mesi e 22 giorni di reclusione, determinata con il provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari in data 23/4/2018, che aveva assorbito, tra le altre, la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 6/12/2013, con la quale egli era stato condannato alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990.

Secondo il Collegio, in relazione al capo 14), per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, la sentenza aveva fatto riferimento, tra i fornitori di stupefacente, a un tale "Said", rimasto non identificato, sicché l'eventuale collaborazione del detenuto avrebbe consentito di approfondire tale profilo e, con esso, di delineare il perimetro soggettivo dell'associazione finalizzata al traffico di droga di cui al capo 16) della rubrica.

Inoltre, con riferimento al reato di traffico di droga contestato al capo 11), la sentenza aveva lasciato in ombra, anche in questo caso, la questione dei fornitori, uno dei quali era stato identificato in [OSCURATO:PERSONA] nella motivazione di una sentenza relativa al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; e,non essendo stato Panu mai condannato per tale reato, le dichiarazioni del richiedente avrebbero potuto essere utili ai fini del pieno accertamento dei soggetti facenti parte del sodalizio.

2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.

Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata sia errata nella parte in cui pretenderebbe che l'identificazione di tale "Said", indicato quale potenziale fornitore dell'associazione, sia utile per ricostruire il raggio d'azione, i riferimenti soggettivi, nonché la pericolosità e il programma del sodalizio criminale, il quale sarebbe stato descritto, al capo 16), con contestazione chiusa dal punto di vista soggettivo e oggettivo; tanto più che sarebbero state puntualmente ricostruite sia l'estensione oggettiva delle attività associative, sia la composizione soggettiva del gruppo criminale, secondo quanto affermato dalle stesse sentenze di merito.

Inoltre, come ritenuto, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, le conoscenze su cui il condannato potrebbe riferire sarebbero soltanto quelle riguardanti le contestazioni mosse, nei suoi confronti, nell'ambito dei processi conclusisi con sentenza di condanna; sicché esse non potrebbero essere dilatate fino a ricomprendere il patrimonio di conoscenze su possibili sodali, fiancheggiatori non ancora individuati, reati non ancora emersi ma rientranti nel programma associativo, estendendo impropriamente l'ambito del contributo conoscitivo esigibile da colui che richieda l'accertamento della impossibilità di collaborare fino a equipararlo a quello riferibile al collaboratore diretto ex art. 58-ter Ord. pen.

Del pari, l'ordinanza sarebbe errata nel ritenere che l'identificazione dell'ignoto fornitore di cui al capo 11) in tale [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato nella sentenza relativa al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], non esimerebbe [OSCURATO:PERSONA] dall'offrire il proprio apporto collaborativo, considerato che, a carico dello stesso Panu, non sarebbe stata accertata alcuna responsabilità.

Infatti, l'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. non richiederebbe la condanna del coimputato, ma solo • che i fatti e le responsabilità vengano accertati con sentenza irrevocabile, come sarebbe avvenuto, appunto, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA].

3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Preliminarmente giova rilevare che, con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi previsti possano essere concessi permessi premio, a determinate condizioni, anche in assenza di collaborazione con la giustizia.

Tale pronuncia, peraltro, concerne la sola ipotesi in cui il condannato abbia fatto istanza di permesso premio e non anche delle misure alternative come la semilibertà, in relazione alle quali il mancato accertamento della collaborazione o della sua impossibilità/inesigibilità è, tuttora, condizione di ammissibilità della domanda (Sez. 1, n. 17100 del 1/4/2021, Gallico, Rv. 281416-01, relativa a una richiesta di concessione della semilibertà presentata da condannato in espiazione di una pena per reato ostativo).

3. Tanto premesso, va evidenziato che, ai fini dell'accertamento della impossibilità della collaborazione, deve aversi riguardo ai soli reati per cui il richiedente sia stato condannato e non a ulteriori contenuti informativi idonei a realizzare la repressione o la prevenzioThe di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, Ord. pen., ovvero a quella forma di collaborazione che sola consente il superamento delle soglie minime di pena espiata necessario per l'accesso ai diversi benefici penitenziari (Sez. 1, n. 51891 del 29/10/2019, Filippone, Rv. 278480-01; Sez. 1, n. 14158 del 19/2/2020, Minardi, Rv. 279120- 01; Sez. 1, n. 9894 del 15/12/2020, dep. 2021, Cristini, Rv. 280677-01).

3.1. Secondo il Collegio sassarese, con riferimento all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo 16), [OSCURATO:PERSONA], che per tale delitto è stato condannato, sarebbe in grado di offrire contributi conoscitivi ancora utili a implementare il sapere processuale attorno al sodalizio.

Ciò sarebbe confermato, sia dalla trattativa per l'acquisto di stupefacenti avviata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] con il mediorientale "Said", contestata al capo 14) della rubrica,e per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, la quale dimostrerebbe la possibilità di ricostruire con maggiore esattezza il perimetro dell'associazione; sia dal fatto che quest'ultima avrebbe potuto contare sul supporto di numerosi altri soggetti, parenti, conoscenti, e persino insospettabili cittadini; profilo su cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto riferire.

Osserva, nondimeno, il Collegio che, in disparte il riferimento, del tutto generico, a «parenti, conoscenti, e persino insospettabili cittadini» su cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto riferire, la valorizzazione, rispetto alla definizione della reale estensione del sodalizio, di un fatto di nessuna rilevanza penale, per il quale gli imputati sono stati assolti, finisca per connotare in termini meramente congetturali la possibilità di una utile collaborazione rispetto alla definizione delle reali dimensioni dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

3.2. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla individuazione dei soggetti responsabili del reato contestato al capo 11), per i quali è stato accertato il ruolo di fornitori e, rispetto ai quali, ove emergesse che l'attività illecita era stata svolta con carattere di stabilità, sarebbe possibile affermare l'appartenenza al sodalizio, di tal che il contributo di [OSCURATO:PERSONA], sul punto, non potrebbe ritenersi inutile.

In proposito, secondo quanto dedotto dalla difesa, uno di tali soggetti sarebbe stato identificato, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]; e ciò renderebbe inutile la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe ad oggetto circostanze ormai disvelate e non più suscettibili di alcun arricchimento sul piano investigativo.

Tuttavia, il concetto di collaborazione utile richiama la possibilità che si pervenga, rispetto a un fatto oggetto di contestazione nella sentenza che riguarda il richiedente, a una pronuncia sul merito della responsabilità.

Ne consegue che quando, come nel caso di specie, un'altra sentenza abbia incidentalmente indicato un soggetto come responsabile per il fatto de diro, la eventuale collaborazione potrebbe comunque configurarsi come utile, non potendosi attribuirsi a detto accertamento alcun carattere di definitività, in grado di rendere non più rilevante l'eventuale apporto collaborativo del richiedente.

Donde, conclusivamente, l'infondatezza della relativa prospettazione.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 7/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere sten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 4/2/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 4/2/2021, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato la richiesta di ammissione al regime di semilibertà, previo accertamento della collaborazione ai sensi degli artt. 58-ter e 4-bis, comma 1-bis, Ord. Pen., proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione della pena di 21 anni, 5 mesi e 22 giorni di reclusione, determinata con il provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari in data 23/4/2018, che aveva assorbito, tra le altre, la sentenza della Corte di appello di Cagliari in data 6/12/2013, con la quale egli era stato condannato alla pena di 16 anni e 8 mesi di reclusione per il delitto di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il Collegio, in relazione al capo 14), per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto, la sentenza aveva fatto riferimento, tra i fornitori di stupefacente, a un tale "Said", rimasto non identificato, sicché l'eventuale collaborazione del detenuto avrebbe consentito di approfondire tale profilo e, con esso, di delineare il perimetro soggettivo dell'associazione finalizzata al traffico di droga di cui al capo 16) della rubrica. Inoltre, con riferimento al reato di traffico di droga contestato al capo 11), la sentenza aveva lasciato in ombra, anche in questo caso, la questione dei fornitori, uno dei quali era stato identificato in [OSCURATO:PERSONA] nella motivazione di una sentenza relativa al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]; e,non essendo stato Panu mai condannato per tale reato, le dichiarazioni del richiedente avrebbero potuto essere utili ai fini del pieno accertamento dei soggetti facenti parte del sodalizio. 2. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di rigetto, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'ordinanza impugnata sia errata nella parte in cui pretenderebbe che l'identificazione di tale "Said", indicato quale potenziale fornitore dell'associazione, sia utile per ricostruire il raggio d'azione, i riferimenti soggettivi, nonché la pericolosità e il programma del sodalizio criminale, il quale sarebbe stato descritto, al capo 16), con contestazione chiusa dal punto di vista soggettivo e oggettivo; tanto più che sarebbero state puntualmente ricostruite sia l'estensione oggettiva delle attività associative, sia la composizione soggettiva del gruppo criminale, secondo quanto affermato dalle stesse sentenze di merito. Inoltre, come ritenuto, anche di recente, dalla giurisprudenza di legittimità, le conoscenze su cui il condannato potrebbe riferire sarebbero soltanto quelle riguardanti le contestazioni mosse, nei suoi confronti, nell'ambito dei processi conclusisi con sentenza di condanna; sicché esse non potrebbero essere dilatate fino a ricomprendere il patrimonio di conoscenze su possibili sodali, fiancheggiatori non ancora individuati, reati non ancora emersi ma rientranti nel programma associativo, estendendo impropriamente l'ambito del contributo conoscitivo esigibile da colui che richieda l'accertamento della impossibilità di collaborare fino a equipararlo a quello riferibile al collaboratore diretto ex art. 58-ter Ord. pen. Del pari, l'ordinanza sarebbe errata nel ritenere che l'identificazione dell'ignoto fornitore di cui al capo 11) in tale [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto riportato nella sentenza relativa al procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], non esimerebbe [OSCURATO:PERSONA] dall'offrire il proprio apporto collaborativo, considerato che, a carico dello stesso Panu, non sarebbe stata accertata alcuna responsabilità. Infatti, l'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. non richiederebbe la condanna del coimputato, ma solo • che i fatti e le responsabilità vengano accertati con sentenza irrevocabile, come sarebbe avvenuto, appunto, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. 3. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Preliminarmente giova rilevare che, con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi previsti possano essere concessi permessi premio, a determinate condizioni, anche in assenza di collaborazione con la giustizia. Tale pronuncia, peraltro, concerne la sola ipotesi in cui il condannato abbia fatto istanza di permesso premio e non anche delle misure alternative come la semilibertà, in relazione alle quali il mancato accertamento della collaborazione o della sua impossibilità/inesigibilità è, tuttora, condizione di ammissibilità della domanda (Sez. 1, n. 17100 del 1/4/2021, Gallico, Rv. 281416-01, relativa a una richiesta di concessione della semilibertà presentata da condannato in espiazione di una pena per reato ostativo). 3. Tanto premesso, va evidenziato che, ai fini dell'accertamento della impossibilità della collaborazione, deve aversi riguardo ai soli reati per cui il richiedente sia stato condannato e non a ulteriori contenuti informativi idonei a realizzare la repressione o la prevenzioThe di condotte criminose diverse, inerendo tale requisito alla diversa figura della collaborazione effettiva con la giustizia, di cui all'art. 58-ter, comma 1, Ord. pen., ovvero a quella forma di collaborazione che sola consente il superamento delle soglie minime di pena espiata necessario per l'accesso ai diversi benefici penitenziari (Sez. 1, n. 51891 del 29/10/2019, Filippone, Rv. 278480-01; Sez. 1, n. 14158 del 19/2/2020, Minardi, Rv. 279120- 01; Sez. 1, n. 9894 del 15/12/2020, dep. 2021, Cristini, Rv. 280677-01). 3.1. Secondo il Collegio sassarese, con riferimento all'associazione di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 contestata al capo 16), [OSCURATO:PERSONA], che per tale delitto è stato condannato, sarebbe in grado di offrire contributi conoscitivi ancora utili a implementare il sapere processuale attorno al sodalizio. Ciò sarebbe confermato, sia dalla trattativa per l'acquisto di stupefacenti avviata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] con il mediorientale "Said", contestata al capo 14) della rubrica,e per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto, la quale dimostrerebbe la possibilità di ricostruire con maggiore esattezza il perimetro dell'associazione; sia dal fatto che quest'ultima avrebbe potuto contare sul supporto di numerosi altri soggetti, parenti, conoscenti, e persino insospettabili cittadini; profilo su cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto riferire. Osserva, nondimeno, il Collegio che, in disparte il riferimento, del tutto generico, a «parenti, conoscenti, e persino insospettabili cittadini» su cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto riferire, la valorizzazione, rispetto alla definizione della reale estensione del sodalizio, di un fatto di nessuna rilevanza penale, per il quale gli imputati sono stati assolti, finisca per connotare in termini meramente congetturali la possibilità di una utile collaborazione rispetto alla definizione delle reali dimensioni dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 3.2. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla individuazione dei soggetti responsabili del reato contestato al capo 11), per i quali è stato accertato il ruolo di fornitori e, rispetto ai quali, ove emergesse che l'attività illecita era stata svolta con carattere di stabilità, sarebbe possibile affermare l'appartenenza al sodalizio, di tal che il contributo di [OSCURATO:PERSONA], sul punto, non potrebbe ritenersi inutile. In proposito, secondo quanto dedotto dalla difesa, uno di tali soggetti sarebbe stato identificato, nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA]; e ciò renderebbe inutile la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], la quale avrebbe ad oggetto circostanze ormai disvelate e non più suscettibili di alcun arricchimento sul piano investigativo. Tuttavia, il concetto di collaborazione utile richiama la possibilità che si pervenga, rispetto a un fatto oggetto di contestazione nella sentenza che riguarda il richiedente, a una pronuncia sul merito della responsabilità. Ne consegue che quando, come nel caso di specie, un'altra sentenza abbia incidentalmente indicato un soggetto come responsabile per il fatto de diro, la eventuale collaborazione potrebbe comunque configurarsi come utile, non potendosi attribuirsi a detto accertamento alcun carattere di definitività, in grado di rendere non più rilevante l'eventuale apporto collaborativo del richiedente. Donde, conclusivamente, l'infondatezza della relativa prospettazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere sten
Sentenza Cassazione n. 42720/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris