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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 marzo 2023

Cassazione n. 17536/2024

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seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 7 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale spagnolo di Ibiza nei confronti del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in Italia il 21 marzo 2024 con provvedimento poi convalidato e con successiva applicazione della misura non custodiale.

Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione al provvedimento cautelare del 29 febbraio 2024 con il quale il giudice spagnolo aveva contestato al Moglie il reato di rapina per essersi impossessato con violenza di un orologio di lusso, sottratto ad una persona presente ad Ibiza.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Moglie, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 16 legge n. 69 del 2005, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta difensiva finalizzata all'acquisizione di informazioni integrative in ordine ai dati di conoscenza giustificativi dell'emissione del mandato di arresto europeo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati.

2. Risulta dagli atti l'intervenuta revoca del mandato di arresto europeo, che costituisce elemento sopravvenuto, non imputabile al prevenuto.

La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per mancanza del presupposto giustificativo della pronuncia di accoglimento della domanda di consegna.

Ai sensi dell'art. 626 vanno dichiarati cessati gli effetti della misura cautelare personale non custodiale alla quale il Moglie è stato sottoposto nel presente procedimento.

Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata a [OSCURATO:PERSONA].

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 cod. proc. pen. e 22, comma 5, legge n. 69/200

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di consegna di cui al mandato di arresto europeo processuale emesso il 7 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale spagnolo di Ibiza nei confronti del cittadino italiano [OSCURATO:PERSONA], tratto in arresto in Italia il 21 marzo 2024 con provvedimento poi convalidato e con successiva applicazione della misura non custodiale. Rilevava la Corte di appello come il mandato di arresto europeo fosse stato adottato per dare esecuzione al provvedimento cautelare del 29 febbraio 2024 con il quale il giudice spagnolo aveva contestato al Moglie il reato di rapina per essersi impossessato con violenza di un orologio di lusso, sottratto ad una persona presente ad Ibiza. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Moglie, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 16 legge n. 69 del 2005, per avere la Corte territoriale erroneamente disatteso la richiesta difensiva finalizzata all'acquisizione di informazioni integrative in ordine ai dati di conoscenza giustificativi dell'emissione del mandato di arresto europeo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Risulta dagli atti l'intervenuta revoca del mandato di arresto europeo, che costituisce elemento sopravvenuto, non imputabile al prevenuto. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio per mancanza del presupposto giustificativo della pronuncia di accoglimento della domanda di consegna. Ai sensi dell'art. 626 vanno dichiarati cessati gli effetti della misura cautelare personale non custodiale alla quale il Moglie è stato sottoposto nel presente procedimento. Alla cancelleria vanno demandati gli adempimenti di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata dichiarando la perdita di efficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata a [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 626 cod. proc. pen. e 22, comma 5, legge n. 69/200
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