CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24565/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che ripropone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 comma 1 - quater cod. proc. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 635 comma secondo, n. 1, 62 bis e 99 cod. pen., sono manifestamente infondati in quanto l'asserito difetto della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato, che ha dichiarato l'appello inammissibile per carenza di specifico mandato ad impugnare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M