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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2024

Cassazione n. 29283/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8431/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ex legedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - ROMA n. 188/2021depositata il 18/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'estratto di ruolo da cui apprendeva di una serie di cartelle di pagamento delle quali lamentava l'errata notificazione, ora con la procedura del relativamente irreperibile, ora con la procedura dell'assolutamente irreperibile.

I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, ove era stata riconosciuta la regolarità della notificazione delle presupposte cartelle esattoriali.

Ricorre per Cassazione la parte contribuente proponendo quattro motivi di ricorso, mentre la parte pubblica si è riservata dispiegare difese in udienza.

In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato altresì memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO Vengono proposti quattro motivi di ricorso.

Con il primo motivo si propone censura sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 140,143 148 del medesimo codice di rito.

Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia unitariamente trattate le notificazioni che invece erano avvenute alcune con il rito dell'irreperibile relativo, altre con il rito dell’irreperibile assoluto.

La confusione fra le due discipline ed il loro trattamento unitario costituisce vizio procedimentale che si riverbera sulla sentenza in scrutinio di cui viene chiesto l'annullamento.

Con il secondo motivo si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti.

Il motivo si incentra sulla circostanza di non aver considerato quale fosse il reale indirizzo della parte contribuente, donde la confusione fra le relazioni di notifica in ordine all’assente e quelle in ordine all'assolutamente irreperibile.

Con il terzo motivo si propone censura i sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 140 dello stesso codice di rito.

Nella sostanza si lamenta che la CTR non abbia accertato la sussistenza di tutti gli elementi notificatori necessaria la procedura di cui all'articolo 140 del codice di procedura civile, segnatamente della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto notificando.

Con il quarto motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992.

Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia ritenuto l'estratto di ruolo non autonomamente impugnabile se non in presenza di accertato vizio dell'atto presupposto.

I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione e riguardando l’impugnazione dell’estratto di ruolo e la regolarità della notifica dell’assente.

Il ricorso è inammissibile, nei termini di cui in motivazione, alla luce delle sopravvenute pronunce di questa Suprema Corte di Legittimità.

Infatti, in tema di impugnazione dell'estrattodi ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (cfr. Cass.

S.U. n. 26283/2022).

Va altresì tenuto conto di quanto affinato recentissimamente dalle Sezioni Unite di questa Corte, ove si è affermato che, in tema di riscossione coattiva medianteruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estrattodi ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (Cass.

S.U. n. 12459/2024).

Nei termini a disposizione, fino alla celebrazione dell’odierna adunanza, la parte privata non ha depositato documentazione a dimostrazione della permanenza dell’interesse ad agire.

Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di sostanziale attività difensiva del patrono pubblico.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8431/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], ex legedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - ROMA n. 188/2021depositata il 18/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/10/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'estratto di ruolo da cui apprendeva di una serie di cartelle di pagamento delle quali lamentava l'errata notificazione, ora con la procedura del relativamente irreperibile, ora con la procedura dell'assolutamente irreperibile. I gradi di merito erano sfavorevoli alla parte contribuente, ove era stata riconosciuta la regolarità della notificazione delle presupposte cartelle esattoriali. Ricorre per Cassazione la parte contribuente proponendo quattro motivi di ricorso, mentre la parte pubblica si è riservata dispiegare difese in udienza. In prossimità dell’adunanza, la parte privata ha depositato altresì memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO Vengono proposti quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo si propone censura sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione degli articoli 140,143 148 del medesimo codice di rito. Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia unitariamente trattate le notificazioni che invece erano avvenute alcune con il rito dell'irreperibile relativo, altre con il rito dell’irreperibile assoluto. La confusione fra le due discipline ed il loro trattamento unitario costituisce vizio procedimentale che si riverbera sulla sentenza in scrutinio di cui viene chiesto l'annullamento. Con il secondo motivo si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 5 del codice di procedura civile per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti. Il motivo si incentra sulla circostanza di non aver considerato quale fosse il reale indirizzo della parte contribuente, donde la confusione fra le relazioni di notifica in ordine all’assente e quelle in ordine all'assolutamente irreperibile. Con il terzo motivo si propone censura i sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 140 dello stesso codice di rito. Nella sostanza si lamenta che la CTR non abbia accertato la sussistenza di tutti gli elementi notificatori necessaria la procedura di cui all'articolo 140 del codice di procedura civile, segnatamente della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto notificando. Con il quarto motivo si profila censura i sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di procedura civile per violazione dell'articolo 19 del decreto legislativo numero 546 del 1992. Nella sostanza si lamenta che la sentenza in scrutinio abbia ritenuto l'estratto di ruolo non autonomamente impugnabile se non in presenza di accertato vizio dell'atto presupposto. I motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione e riguardando l’impugnazione dell’estratto di ruolo e la regolarità della notifica dell’assente. Il ricorso è inammissibile, nei termini di cui in motivazione, alla luce delle sopravvenute pronunce di questa Suprema Corte di Legittimità. Infatti, in tema di impugnazione dell'estrattodi ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. S.U. n. 26283/2022). Va altresì tenuto conto di quanto affinato recentissimamente dalle Sezioni Unite di questa Corte, ove si è affermato che, in tema di riscossione coattiva medianteruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estrattodi ruolo, previsti dal comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore (Cass. S.U. n. 12459/2024). Nei termini a disposizione, fino alla celebrazione dell’odierna adunanza, la parte privata non ha depositato documentazione a dimostrazione della permanenza dell’interesse ad agire. Pertanto, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di sostanziale attività difensiva del patrono pubblico. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princ
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