CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 07171/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024Data pubblicazione 18/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere R G N 25427/2022* * Consigliere Ud 06/10/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 25427/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in * * d * via deirappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in * * d * via* 10 presso lo studio dell Avv * * che lorappresenta e lo difende in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Firenze n 1707/2022pubblicata il 10/08/2022 notificata il 30/08/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/10/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* * citava in giudizio * * chiedendo lacorresponsione di un assegno di mantenimento in ragione delle* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024proprie condizioni economiche e il risarcimento del danno biologicoData pubblicazione 18/03/2024ed esistenziale derivante dalla deprivazione del rapportogenitoriale * di essere nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in costanza dimatrimonio tra * Di * e * * * e diaver creduto — fino alla maggiore età — di essere figlia del maritodella madre per poi scoprire il 23/08/2005 presso la * dei* ove era finita a causa di una fuga dalla casa diresidenza in concomitanza con la separazione dei propri genitoridi essere in realtà figlia di * * all epoca datore di lavorodella genitrice e di colui che credeva essere il padre il quale avevaintrattenuto con la madre una relazione extraconiugale clandestinauna paternità che in quell occasione le era stata dichiarata dallostesso genitore naturale Tale rivelazione aveva causatonell odierna appellata una situazione di permanente disagio didolore e di risentimento nei confronti di tutti i soggetti coinvoltiaggravata dal fatto che nel 2006 in concomitanza dellaseparazione personale dei genitori legittimi il Di * avevaproposto dinanzi al Tribunale di Siena un azione di disconoscimentodella paternità revocandole – in esito – il proprio cognome tantoche * aveva assunto un diverso cognome quello di * *A seguito di ciò * aveva fatto ricorso al Tribunale di Siena perottenere la dichiarazione giudiziale di paternità chiedendol accertamento della filiazione e la condanna di * * alpagamento di un cospicuo assegno di mantenimento mensileovvero la somma una tantum di € 100 000 00 oltre al risarcimentodei danni morale biologico ed esistenziale La giovane donnaaggiungeva di essere stata indotta a rinunciare a tale azionegiudiziale poiché colpita dall affettuosa e costante presenza deigenitori naturali confidando nella promessa che il riconoscimentoda parte del * sarebbe avvenuto entro breve tempo insiemeall impegno di provvedere al suo mantenimento e di instaurare conlei un sereno legame affettivo * secondo la prospettazione2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024offerta dalla ricorrente il * però non aveva mai adeguatamenteData pubblicazione 18/03/2024provveduto al suo mantenimento e aveva operato il suoriconoscimento soltanto nell anno 2012 anno in cui avevafinalmente assunto il cognome * senza tuttavia instaurarecon lui un vero e proprio rapporto figlio genitorePertanto con atto notificato in data 21/12/2013 * * citavain giudizio * * davanti al Tribunale di Siena per sentirlocondannare al pagamento in suo favore della somma una tantum di€ 200 000 00 o della somma maggiore o minore di giustizia atitolo di mantenimento per il periodo di 25 anni intercorso tra lanascita e il riconoscimento avvenuto nell anno 2012 e alpagamento di un assegno mensile a far data dal riconoscimento febbraio 2012 fino al raggiungimento dell indipendenzaeconomica da liquidarsi nella misura di € 1 000 00 ovvero nellamisura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre alrisarcimento del danno biologico ed esistenziale In ogni caso congli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con vittoria dispese e compensi professionaliSi costituiva in giudizio * * il quale contestava infatto ed in diritto le deduzioni di parte attrice chiedendo il rigettodi tutte le domande * di non aver comunicato la propriapaternità presso la stazione dei * quel giorno di agosto2005 ma – al contrario – di averlo appreso anch egli in quellacircostanza dalla madre di * * * *rimanendo profondamente scosso poiché non aveva maisospettato niente di tutto ciò spiegando che si era trovato lì inquanto chiamato dalla * quale precedente intimoconoscente e attuale datore di lavoro della stessa in un momentodi difficoltà familiare correlato alla separazione dal marito e allafuga della figlia da casa In ogni caso egli da allora aveva iniziato afrequentare la figlia e il loro rapporto si era nel tempo sempre piùintensificato Inoltre nell anno 2012 entrambe le parti si erano3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024sottoposte al test del * da cui era emerso ufficialmente ilData pubblicazione 18/03/2024rapporto di parentela e a seguito del quale il * avevaformalizzato il riconoscimento della figlia attribuendole il propriocognome A seguito di questi eventi deduceva di averinspiegabilmente ricevuto l atto introduttivo del giudizio de quononostante avesse regolarmente incontrato la figlia nei giorniprecedenti senza aver percepito alcuna ostilità da parte sua* la richiesta di adozione di un provvedimento cautelarein corso di causa il giudizio veniva istruito attraverso produzionidocumentali ed espletamento di prove oraliCon sentenza n 205/2019 il Tribunale di Siena condannava* * al risarcimento del danno in favore di * *liquidato in € 260 000 00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto 15/06/87 al saldo effettivo con vittoria di spese di quest ultima* il Tribunale che era stata raggiunta la prova dellacircostanza che * * sapesse di essere il padre di * findalla nascita Tale assunto risultava provato sia dal fatto che egliera presente davanti ai * di * * d * in data23/08/2005 circostanza da lui mai smentita ed implicante chefosse a conoscenza della sua paternità sia dalle numerosetestimonianze escusse durante il giudizio Inoltre il Tribunaleosservava che sebbene a conoscenza della situazione il padreavesse lasciato vivere un infanzia infelice alla figlia poichénonostante ella avesse creduto per lungo tempo di essere figlia delDi * la sua vita era stata difficile per via dei continui litigi fra igenitori che le avevano causato un vuoto emotivo e perciò ancheresa insicura timida e piena di rancore * il Tribunaleche il comportamento del * aveva creato un danno alla stessaidentità personale di parte attrice per averla fatta vivere nella falsaconvinzione di avere un padre che tale non era aveva comportatouna lesione ai diritti fondamentali della sua persona in riferimentoalla genitorialità celata dolosamente dal padre naturale imponeva4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024una condanna in via equitativa nella misura come sopraData pubblicazione 18/03/2024determinata Nulla decideva in ordine al mantenimentoAvverso la decisione di primo grado proponeva appello ** il quale con separati motivi lamentava 1 vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta prova della conoscenza daparte di * * dello stato di filiazione sin dalla nascita etravisamento della prova 2 vizio di motivazione erroneavalutazione del fatto in merito alla sussistenza di una carenzagenitoriale e del danno endofamiliare 3 violazione di legge conriferimento all articolo 92 c p cSi costituiva l appellata * * la quale resisteva algravame principale e proponeva a sua volta appello incidentale perl accertamento e la liquidazione del proprio diritto al mantenimentoex artt 74 147 315 bis e 316 bis c c retroattivamente dal giornodella nascita e del diritto agli alimenti ex art 433 438 e 441 c cper il tempo in cui si era trovata in stato di bisogno* solo in parte l efficacia esecutiva della sentenzaimpugnata per ogni somma ulteriore alla soglia omnicomprensivadi € 80 000 00 senza ulteriore istruttoria veniva trattenuta lacausa in decisioneCon la sentenza in questa sede impugnata la Corte d appelloin riforma della sentenza di primo grado statuiva come segue «…1 accoglie parzialmente l appello principale e per l effettorespinge la domanda proposta da * * nei confronti di* * di risarcimento del danno endofamiliare 2 accoglieparzialmente l appello incidentale e per l effetto dichiara tenuto econdanna * * al pagamento in favore di * * atitolo di prestazione di obbligazione alimentare in suo favore dellasomma di € 36 300 00= in linea capitale oltre interessi nellamisura legale dalla domanda all effettivo soddisfo 3 compensaintegralmente tra le * le spese di lite del doppio grado digiudizio …»5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024In particolare la Corte di merito riteneva fondato il primoData pubblicazione 18/03/2024motivo di gravame rilevando che l onere della prova relativo allaconoscenza da parte del * della sua paternità naturale inquanto fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere ingiudizio dalla figlia gravava su quest ultima e non era statoadeguatamente assolto Le testimonianze assunte difatti sirivelavano per lo più generiche in quanto non ancorate a elementifattuali specifici oltre ad essere quella della madre * ** certamente inammissibile ex art 246 c p c come daeccezione tempestivamente sollevata dal convenuto in primo gradogià al momento dell indicazione del teste da controparte e reiterataall udienza di escussione della medesima tenuto contodell interesse personale – attuale e concreto – della teste *in quanto madre dell odierna appellata e coobbligata in riferimentoalle domande tutte proposte dalla medesima figlia non fosse altroin quanto – lei certamente sì – era a conoscenza fin dalla nascita di* di chi fosse il vero padre della medesima circostanza chesola avrebbe legittimato una sua partecipazione al giudizio Quantoalle altre testimonianze la Corte di merito ne evidenziava lagenericità e vaghezza riportandone il contenutoLa Corte d appello riteneva quindi fondato anche il secondomotivo di gravame con il quale era stato censurato l accoglimentodella domanda risarcitoria formulata da * * poiché l illecitoendofamiliare attribuito al padre per avere generato ma nonriconosciuto la figlia presupponeva la consapevolezza dellaprocreazione che pur non identificandosi con la certezza assolutaderivante esclusivamente dalla prova ematologica richiedevacomunque la maturata conoscenza dell avvenuta procreazione nonevincibile in via automatica dal fatto storico della solaconsumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre maanche da altri elementi rilevanti che nella specie non erano statiprovati6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024* impugnazione incidentale la stessa Corte riteneva che — purData pubblicazione 18/03/2024non essendo dimostrato che * * fosse a conoscenza dellasua paternità fin dalla nascita della figlia — era tuttavia daindividuarsi nella data del 23/08/2005 il momento in cui le partierano concordi nel considerare avviate le frequentazioni fra padre efiglia La Corte ha dunque ritenuto di dover escludere ognirichiesta relativa a periodi antecedenti al mese di agosto 2005poiché oltre alla provata ignoranza dei fatti da parte del * lafiglia era stata mantenuta e cresciuta in costanza di matrimonio dalpadre legittimo e dalla madre fino al momento deldisconoscimento avvenuto nell anno 2007 con la sentenza poipassata in giudicato Pertanto fino a quel momento non vi eraalcuna obbligazione di mantenimento nei confronti della figlia daparte dell appellante Per il periodo successivo la stessa Corte hainvece rilevato che * * non era mai stata impiegata inoccupazioni lavorative tali da consentirle un adeguatomantenimento di sé stessa e della propria famiglia avendo trovatouna stabile occupazione lavorativa soltanto nel mese di dicembre2017 mentre prima aveva svolto mestieri saltuari da cuiderivavano insufficienti entrate pur avendo avuto due figli * nato nel 2007 e * nato nel 2013 dei quali il piùpiccolo con iniziali problemi di salute e con irregolaremantenimento da parte dei rispettivi padriIn tale quadro la Corte d appello ha accolto l impugnazione di ** riconoscendo la sussistenza di obblighi alimentari del padreper lo stato di bisogno in cui la predetta si era trovata daldicembre 2007 dopo il disconoscimento del marito della madre aldicembre 2017 mese in cui la donna aveva reperitoun occupazione liquidando l importo come sopra determinatoQuanto alle spese di lite tenuto conto dell esito complessivo dellalite con la reciproca soccombenza la Corte ha ritenuto sussistenti ipresupposti per la compensazione7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Avverso tale statuizione * * ha proposto ricorso perNumero di raccolta generale 7171/2024cassazione affidato a quattro motivi Data pubblicazione 18/03/2024L intimato si è difeso con controricorsoLa ricorrente ha depositato memoria difensivaRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell art 246 c p c nella parte in cui la Corte d appelloha ritenuto la madre della ricorrente incapace a testimoniareCon il secondo motivo di ricorso è lamentato l omesso esameai sensi dell art 360 comma 1 n 5 c p c del pregiudizio subitodalla ricorrente a causa del comportamento tenuto dal padre inepoca successiva al 23/08/2005Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt30 Cost 147 148 316 bis C C per avere la Corte d appello negatoil diritto filiale al mantenimento nei confronti del proprio padre neltempo antecedente al disconoscimento da parte del padre putativoperché 1 ha dato rilievo alla ritenuta assenza di consapevolezzadella paternità da parte del * mentre invece l obbligo dimantenimento prescinde da tale accertamento richiesto invece perla sussistenza dell illecito endofamiliare 2 l adempimento daparte del padre putativo dell obbligo non esonera il padre effettivodall assolvimento dei suoi doveri 3 il primo aveva comunquecessato di mantenere ed anche di avere rapporti con la giovane* già prima dell adozione della sentenza di disconoscimento aseguito dell evento di agosto 2005 sopra ricordatoCon il quarto motivo di ricorso è censurata la violazione e/ofalsa applicazione dell art 5 comma 7 l n 898 del 1970 inrelazione all art 3 Cost ai sensi dell art 360 comma 1 n 3c p c per avere l a Corte d appello liquidato gli importi riconosciutia titolo di mantenimento senza prevedere la rivalutazione in baseall indice *2 Il primo motivo di ricorso è fondato8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/20232 1 * è noto l interesse a partecipare al giudizio previstoNumero di raccolta generale 7171/2024come causa d incapacità a testimoniare dall art 246 * tap p ucb b licasziio ne 18/03/2024identifica con l interesse a proporre la domanda e a contraddirvi exart 100 dello stesso codice sicché deve ritenersi colpito da dettaincapacità chi potrebbe o avrebbe potuto essere chiamatodall attore in linea alternativa o solidale quale soggetto passivodella stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originariononché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe oavrebbe potuto pretendere di essere garantito v in generaleCass Sez 3 Sentenza n 10382 del 17/07/2002 cfr [OSCURATO:PERSONA] Sez3 Ordinanza n 13501 del 29/04/2022 con riferimento allatestimonianza di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro stradaleoggetto di giudizioIn effetti l incapacità prevista dall art 246 c p c si verificaquando il teste è titolare di un interesse personale attuale econcreto che lo coinvolga nel rapporto controverso alla streguadell interesse ad agire e a contraddire di cui all art 100 c p c sì dalegittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la suatestimonianza con riferimento alla materia che ivi è in discussioneNon ha invece rilevanza l interesse di fatto a un determinatoesito del giudizio stesso — salva la considerazione che di ciò ilgiudice è tenuto a fare nella valutazione dell attendibilità del teste— né un interesse riferito ad azioni ipotetiche diverse da quelleoggetto dell attuale controversia proponibili dal teste medesimo ocontro di lui a meno che il loro collegamento con la materiacontroversa non determini già attualmente un titolo dilegittimazione alla partecipazione al giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 805 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 2 Sentenza n 9353del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 2 Sentenza n 14987 del [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] 2 Sentenza n 167 del 05/01/2018In tale ottica ad esempio il condebitore solidale è da ritenersiincapace a deporre nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023altri debitori in solido avendo un interesse giuridico che loNumero di raccolta generale 7171/2024legittimerebbe a partecipare al giudizio sebbene detti credDiattoa prui bbnliocanzio ne 18/03/2024lo abbiano evocato in causa [OSCURATO:PERSONA] 2 Ordinanza n 8832 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 3 Sentenza n 314 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] matale incapacità cessa in caso di rinuncia alla solidarietà disciplinatadall art 1311 c c v ancora [OSCURATO:PERSONA] 2 Ordinanza n 8832 del29/03/20232 2 * in tema di dichiarazione giudiziale della paternitànaturale e con riferimento all ipotesi in cui l azione sia esperita dalfiglio oramai maggiorenne questa Corte ha più volte affermato chenon può configurarsi un interesse principale ad agire della madrenaturale ai sensi dell art 276 ultimo comma c c potendosemmai essa svolgere un intervento adesivo dipendente allorchésia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio Inogni caso alla stregua della disciplina normativa dellalegittimazione ad agire in tale giudizio contenuta nell art 276 c ccorrelata all interpretazione dell art 269 comma 2 e 4 c c questastessa Corte ha precisato che le dichiarazioni della madre naturaleassumono un rilievo probatorio integrativo ex art 116 c p c qualeelemento di fatto di cui non si può omettere l apprezzamento ai finidella decisione indipendentemente dalla qualità di parte o dallaformale posizione di terzietà della dichiarante con la conseguenteinapplicabilità dell art 246 c p c [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 12198del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 6025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Le pronunce appena richiamate rilevano nel presente giudizionella parte in cui fanno emergere come nel giudizio relativoall accertamento della paternità del figlio maggiorenne la madrenon è in sé portatrice di un interesse alla partecipazione alprocesso potendo semmai far valere un eventuale interesse difatto a farvi ingresso con un intervento adesivo dipendente vanche in motivazione [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 34950 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] L accertamento del rapporto di filiazione in sintesi10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024genitore Data pubblicazione 18/03/2024E in effetti nella specie la ricorrente ha prospettato di aversubito un danno non patrimoniale in conseguenza del tardivoriconoscimento del padre pur consapevole della paternitàchiedendo a quest ultimo la corresponsione del contributo almantenimento non prestato fino al riconoscimento e il contributoal mantenimento dovuto per il tempo successivo fino alraggiungimento dell indipendenza economicaLa stessa non ha dedotto di avere subito un pregiudizio dallaviolazione degli obblighi morali e materiali gravanti su entrambi igenitori ma solo dal padre così come pure ha dedotto che è statosolo il padre a non aver provveduto al suo mantenimento2 3 * è noto la nozione di illecito endofamiliare si riferiscea tutte le violazioni di doveri che si verificano all interno del nucleofamiliare perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altrifacenti parte della medesima compagine* da tempo è stata aperta la strada alla risarcibilità deldanno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dalrapporto di coniugio o da quello di filiazione secondo uno schemaprincipalmente ricondotto a quello della responsabilità aquiliana exartt 2043 e 2059 c c anche se non mancano ricostruzioni cheinquadrano tali condotte nell ambito della responsabilitàcontrattuale in ragione della presenza di una disciplina ex lege didiritti e doveri in seno a rapporti giuridicamente rilevantiCon particolare riferimento ai doveri dei genitori nei confrontidei figli è sufficiente richiamare il disposto dell art 30 Cost e iprevigenti artt 147 e 148 c c per i figli nati in costanza dimatrimonio oltre che l art 261 c c per i figli nati fuori delmatrimonio ora sostituiti dall art 315 bis c c introdotto dall art1 l n 219 del 201211 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Gli obblighi genitoriali trovano ragione giustificatrice nelloNumero di raccolta generale 7171/2024status di genitore la cui efficacia è datata appunto al mDaotam pubebnlictaozio ne 18/03/2024della nascita del figlio tant è che è attribuito effetto retroattivo alriconoscimento o all accertamento giudiziale della paternità o dellamaternità così [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 15148 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]nello stesso senso [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 26205 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 5652 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica questa Corte ha ritenuto più volte che nell ipotesiin cui alla procreazione non segua il riconoscimento el assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione digenitore con disinteresse protratto nel tempo del genitore neiconfronti del figlio la violazione dei doveri di mantenimentoistruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trovasanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famigliapotendo integrare gli estremi dell illecito civile ove cagioni lalesione di diritti costituzionalmente protetti in primis l art 30Cost così dandosi luogo ad un autonoma azione volta alrisarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell art 2059 c cesercitabile anche nell ambito dell azione per la dichiarazionegiudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriorealla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità proprio perchésorge sin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenutoistruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori così CassSez 3 Ordinanza n 15148 del 12/05/2022 nello stesso sensoCass Sez 1 Sentenza n 26205 del 22/11/2013 e [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 5652 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* — come di recente precisato da [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 34950 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] — ai fini del risarcimento deldanno subito dal figlio in conseguenza dell abbandono da parte diuno dei genitori occorre che quest ultimo non abbia assolto aipropri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche soloignorando per colpa l esistenza del rapporto di filiazione12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023aggiungendo che la prova di ciò può desumersi da presunzioniNumero di raccolta generale 7171/2024gravi precise e concordanti ricavate dal complesso degli iDnatda ipzuib b licdaazio ne 18/03/2024valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l uno permezzo degli altri nel senso che ognuno di essi quand anchesingolarmente sfornito di valenza indiziaria può rafforzare e trarrevigore dall altro in un rapporto di vicendevole completamento nellaspecie la S C ha cassato la decisione che aveva escluso l elementosoggettivo della menzionata responsabilità limitandosi a negarel esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza daparte del padre della propria paternità subito dopo la nascita delfiglio sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianzadella madre non adeguatamente motivata e senza valutare plurimielementi indiziari quali la certezza di un rapporto sessuale nonprotetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con ilconcepimento la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi situatein un piccolo paese e la continuazione della frequentazione delristorante paterno da parte della madre anche durante lagravidanzaLa decisione appena ricordata si pone in continuità con CassSez 1 Ordinanza n 22496 del 09/08/2021 la quale aveva giàritenuto che l illecito endofamiliare attribuito al padre che avevagenerato ma non riconosciuto il figlio presuppone laconsapevolezza della procreazione che pur non identificandosi conla certezza assoluta derivante esclusivamente dalla provaematologica richiede comunque la maturata conoscenzadell avvenuta procreazione non evincibile tuttavia in viaautomatica dal fatto storico della sola consumazione di rapportisessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementirilevanti specificatamente allegati e provati da chi agisce ingiudizio2 3 In tale quadro la valutazione in ordine alla capacità atestimoniare della madre nel giudizio volto all accertamento del13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024pregiudizio prospettato come conseguente al consapevole tardivoData pubblicazione 18/03/2024riconoscimento da parte del padre della ricorrente avrebbe dovutotenere conto dei principi appena enunciati con particolareriferimento alla verifica della posizione della teste in relazione allamateria del contendere riferita alla domanda in concretoformulata e non a un ipotetico esperimento di analoga domandanei confronti della donna poiché oggetto del giudizio è soltanto laviolazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazioneriferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlia2 4 In conclusione il primo motivo di ricorso deve essereaccolto in applicazione del seguente principio«In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile taleincapacità sussiste quando il teste è titolare di un interessepersonale attuale e concreto che lo coinvolga nel rapportocontroverso alla stregua dell interesse ad agire e a contraddire dicui all art 100 c p c con riferimento alla domanda in concretoformulata e non ad un ipotetica analoga domanda esperibilesicché nel giudizio volto all accertamento del pregiudizio lamentatodal figlio oramai maggiorenne conseguente al consapevole tardivoriconoscimento della paternità da parte del padre biologico vaesclusa l incapacità a testimoniare dalla madre ove oggetto delgiudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivantidalla filiazione riferiti esclusivamente al rapporto tra padre efiglio»3 L accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluol esame di tutti gli altri che devono ritenersi assorbiti4 In conclusione accolto il primo motivo di ricorso e dichiaratiassorbiti gli altri deve essere cassata la decisione impugnata conrinvio della causa alla Corte di appello di Firenze anche per ladecisione sulle spese del giudizio di legittimità14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/20235 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàNumero di raccolta generale 7171/2024delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione * tan puobrbmlicaazio ne 18/03/2024dell art 52 d lgs n 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024Data pubblicazione 18/03/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere R G N 25427/2022* * Consigliere Ud 06/10/2023 – CC* * Consigliere [OSCURATO:PERSONA]* * Consigliere relha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n 25427/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in * * d * via deirappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alricorso ricorrentecontro* * elettivamente domiciliato in * * d * via* 10 presso lo studio dell Avv * * che lorappresenta e lo difende in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso controricorrenteavverso la sentenza della Corte d appello di Firenze n 1707/2022pubblicata il 10/08/2022 notificata il 30/08/2022udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del06/10/2023 dal Consigliere * *letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* * citava in giudizio * * chiedendo lacorresponsione di un assegno di mantenimento in ragione delle* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024proprie condizioni economiche e il risarcimento del danno biologicoData pubblicazione 18/03/2024ed esistenziale derivante dalla deprivazione del rapportogenitoriale * di essere nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in costanza dimatrimonio tra * Di * e * * * e diaver creduto — fino alla maggiore età — di essere figlia del maritodella madre per poi scoprire il 23/08/2005 presso la * dei* ove era finita a causa di una fuga dalla casa diresidenza in concomitanza con la separazione dei propri genitoridi essere in realtà figlia di * * all epoca datore di lavorodella genitrice e di colui che credeva essere il padre il quale avevaintrattenuto con la madre una relazione extraconiugale clandestinauna paternità che in quell occasione le era stata dichiarata dallostesso genitore naturale Tale rivelazione aveva causatonell odierna appellata una situazione di permanente disagio didolore e di risentimento nei confronti di tutti i soggetti coinvoltiaggravata dal fatto che nel 2006 in concomitanza dellaseparazione personale dei genitori legittimi il Di * avevaproposto dinanzi al Tribunale di Siena un azione di disconoscimentodella paternità revocandole – in esito – il proprio cognome tantoche * aveva assunto un diverso cognome quello di * *A seguito di ciò * aveva fatto ricorso al Tribunale di Siena perottenere la dichiarazione giudiziale di paternità chiedendol accertamento della filiazione e la condanna di * * alpagamento di un cospicuo assegno di mantenimento mensileovvero la somma una tantum di € 100 000 00 oltre al risarcimentodei danni morale biologico ed esistenziale La giovane donnaaggiungeva di essere stata indotta a rinunciare a tale azionegiudiziale poiché colpita dall affettuosa e costante presenza deigenitori naturali confidando nella promessa che il riconoscimentoda parte del * sarebbe avvenuto entro breve tempo insiemeall impegno di provvedere al suo mantenimento e di instaurare conlei un sereno legame affettivo * secondo la prospettazione2 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024offerta dalla ricorrente il * però non aveva mai adeguatamenteData pubblicazione 18/03/2024provveduto al suo mantenimento e aveva operato il suoriconoscimento soltanto nell anno 2012 anno in cui avevafinalmente assunto il cognome * senza tuttavia instaurarecon lui un vero e proprio rapporto figlio genitorePertanto con atto notificato in data 21/12/2013 * * citavain giudizio * * davanti al Tribunale di Siena per sentirlocondannare al pagamento in suo favore della somma una tantum di€ 200 000 00 o della somma maggiore o minore di giustizia atitolo di mantenimento per il periodo di 25 anni intercorso tra lanascita e il riconoscimento avvenuto nell anno 2012 e alpagamento di un assegno mensile a far data dal riconoscimento febbraio 2012 fino al raggiungimento dell indipendenzaeconomica da liquidarsi nella misura di € 1 000 00 ovvero nellamisura maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre alrisarcimento del danno biologico ed esistenziale In ogni caso congli interessi legali e la rivalutazione monetaria e con vittoria dispese e compensi professionaliSi costituiva in giudizio * * il quale contestava infatto ed in diritto le deduzioni di parte attrice chiedendo il rigettodi tutte le domande * di non aver comunicato la propriapaternità presso la stazione dei * quel giorno di agosto2005 ma – al contrario – di averlo appreso anch egli in quellacircostanza dalla madre di * * * *rimanendo profondamente scosso poiché non aveva maisospettato niente di tutto ciò spiegando che si era trovato lì inquanto chiamato dalla * quale precedente intimoconoscente e attuale datore di lavoro della stessa in un momentodi difficoltà familiare correlato alla separazione dal marito e allafuga della figlia da casa In ogni caso egli da allora aveva iniziato afrequentare la figlia e il loro rapporto si era nel tempo sempre piùintensificato Inoltre nell anno 2012 entrambe le parti si erano3 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024sottoposte al test del * da cui era emerso ufficialmente ilData pubblicazione 18/03/2024rapporto di parentela e a seguito del quale il * avevaformalizzato il riconoscimento della figlia attribuendole il propriocognome A seguito di questi eventi deduceva di averinspiegabilmente ricevuto l atto introduttivo del giudizio de quononostante avesse regolarmente incontrato la figlia nei giorniprecedenti senza aver percepito alcuna ostilità da parte sua* la richiesta di adozione di un provvedimento cautelarein corso di causa il giudizio veniva istruito attraverso produzionidocumentali ed espletamento di prove oraliCon sentenza n 205/2019 il Tribunale di Siena condannava* * al risarcimento del danno in favore di * *liquidato in € 260 000 00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto 15/06/87 al saldo effettivo con vittoria di spese di quest ultima* il Tribunale che era stata raggiunta la prova dellacircostanza che * * sapesse di essere il padre di * findalla nascita Tale assunto risultava provato sia dal fatto che egliera presente davanti ai * di * * d * in data23/08/2005 circostanza da lui mai smentita ed implicante chefosse a conoscenza della sua paternità sia dalle numerosetestimonianze escusse durante il giudizio Inoltre il Tribunaleosservava che sebbene a conoscenza della situazione il padreavesse lasciato vivere un infanzia infelice alla figlia poichénonostante ella avesse creduto per lungo tempo di essere figlia delDi * la sua vita era stata difficile per via dei continui litigi fra igenitori che le avevano causato un vuoto emotivo e perciò ancheresa insicura timida e piena di rancore * il Tribunaleche il comportamento del * aveva creato un danno alla stessaidentità personale di parte attrice per averla fatta vivere nella falsaconvinzione di avere un padre che tale non era aveva comportatouna lesione ai diritti fondamentali della sua persona in riferimentoalla genitorialità celata dolosamente dal padre naturale imponeva4 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024una condanna in via equitativa nella misura come sopraData pubblicazione 18/03/2024determinata Nulla decideva in ordine al mantenimentoAvverso la decisione di primo grado proponeva appello ** il quale con separati motivi lamentava 1 vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta prova della conoscenza daparte di * * dello stato di filiazione sin dalla nascita etravisamento della prova 2 vizio di motivazione erroneavalutazione del fatto in merito alla sussistenza di una carenzagenitoriale e del danno endofamiliare 3 violazione di legge conriferimento all articolo 92 c p cSi costituiva l appellata * * la quale resisteva algravame principale e proponeva a sua volta appello incidentale perl accertamento e la liquidazione del proprio diritto al mantenimentoex artt 74 147 315 bis e 316 bis c c retroattivamente dal giornodella nascita e del diritto agli alimenti ex art 433 438 e 441 c cper il tempo in cui si era trovata in stato di bisogno* solo in parte l efficacia esecutiva della sentenzaimpugnata per ogni somma ulteriore alla soglia omnicomprensivadi € 80 000 00 senza ulteriore istruttoria veniva trattenuta lacausa in decisioneCon la sentenza in questa sede impugnata la Corte d appelloin riforma della sentenza di primo grado statuiva come segue «…1 accoglie parzialmente l appello principale e per l effettorespinge la domanda proposta da * * nei confronti di* * di risarcimento del danno endofamiliare 2 accoglieparzialmente l appello incidentale e per l effetto dichiara tenuto econdanna * * al pagamento in favore di * * atitolo di prestazione di obbligazione alimentare in suo favore dellasomma di € 36 300 00= in linea capitale oltre interessi nellamisura legale dalla domanda all effettivo soddisfo 3 compensaintegralmente tra le * le spese di lite del doppio grado digiudizio …»5 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024In particolare la Corte di merito riteneva fondato il primoData pubblicazione 18/03/2024motivo di gravame rilevando che l onere della prova relativo allaconoscenza da parte del * della sua paternità naturale inquanto fatto costitutivo del diritto al risarcimento fatto valere ingiudizio dalla figlia gravava su quest ultima e non era statoadeguatamente assolto Le testimonianze assunte difatti sirivelavano per lo più generiche in quanto non ancorate a elementifattuali specifici oltre ad essere quella della madre * ** certamente inammissibile ex art 246 c p c come daeccezione tempestivamente sollevata dal convenuto in primo gradogià al momento dell indicazione del teste da controparte e reiterataall udienza di escussione della medesima tenuto contodell interesse personale – attuale e concreto – della teste *in quanto madre dell odierna appellata e coobbligata in riferimentoalle domande tutte proposte dalla medesima figlia non fosse altroin quanto – lei certamente sì – era a conoscenza fin dalla nascita di* di chi fosse il vero padre della medesima circostanza chesola avrebbe legittimato una sua partecipazione al giudizio Quantoalle altre testimonianze la Corte di merito ne evidenziava lagenericità e vaghezza riportandone il contenutoLa Corte d appello riteneva quindi fondato anche il secondomotivo di gravame con il quale era stato censurato l accoglimentodella domanda risarcitoria formulata da * * poiché l illecitoendofamiliare attribuito al padre per avere generato ma nonriconosciuto la figlia presupponeva la consapevolezza dellaprocreazione che pur non identificandosi con la certezza assolutaderivante esclusivamente dalla prova ematologica richiedevacomunque la maturata conoscenza dell avvenuta procreazione nonevincibile in via automatica dal fatto storico della solaconsumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre maanche da altri elementi rilevanti che nella specie non erano statiprovati6 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024* impugnazione incidentale la stessa Corte riteneva che — purData pubblicazione 18/03/2024non essendo dimostrato che * * fosse a conoscenza dellasua paternità fin dalla nascita della figlia — era tuttavia daindividuarsi nella data del 23/08/2005 il momento in cui le partierano concordi nel considerare avviate le frequentazioni fra padre efiglia La Corte ha dunque ritenuto di dover escludere ognirichiesta relativa a periodi antecedenti al mese di agosto 2005poiché oltre alla provata ignoranza dei fatti da parte del * lafiglia era stata mantenuta e cresciuta in costanza di matrimonio dalpadre legittimo e dalla madre fino al momento deldisconoscimento avvenuto nell anno 2007 con la sentenza poipassata in giudicato Pertanto fino a quel momento non vi eraalcuna obbligazione di mantenimento nei confronti della figlia daparte dell appellante Per il periodo successivo la stessa Corte hainvece rilevato che * * non era mai stata impiegata inoccupazioni lavorative tali da consentirle un adeguatomantenimento di sé stessa e della propria famiglia avendo trovatouna stabile occupazione lavorativa soltanto nel mese di dicembre2017 mentre prima aveva svolto mestieri saltuari da cuiderivavano insufficienti entrate pur avendo avuto due figli * nato nel 2007 e * nato nel 2013 dei quali il piùpiccolo con iniziali problemi di salute e con irregolaremantenimento da parte dei rispettivi padriIn tale quadro la Corte d appello ha accolto l impugnazione di ** riconoscendo la sussistenza di obblighi alimentari del padreper lo stato di bisogno in cui la predetta si era trovata daldicembre 2007 dopo il disconoscimento del marito della madre aldicembre 2017 mese in cui la donna aveva reperitoun occupazione liquidando l importo come sopra determinatoQuanto alle spese di lite tenuto conto dell esito complessivo dellalite con la reciproca soccombenza la Corte ha ritenuto sussistenti ipresupposti per la compensazione7 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Avverso tale statuizione * * ha proposto ricorso perNumero di raccolta generale 7171/2024cassazione affidato a quattro motivi Data pubblicazione 18/03/2024L intimato si è difeso con controricorsoLa ricorrente ha depositato memoria difensivaRAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e/o falsaapplicazione dell art 246 c p c nella parte in cui la Corte d appelloha ritenuto la madre della ricorrente incapace a testimoniareCon il secondo motivo di ricorso è lamentato l omesso esameai sensi dell art 360 comma 1 n 5 c p c del pregiudizio subitodalla ricorrente a causa del comportamento tenuto dal padre inepoca successiva al 23/08/2005Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt30 Cost 147 148 316 bis C C per avere la Corte d appello negatoil diritto filiale al mantenimento nei confronti del proprio padre neltempo antecedente al disconoscimento da parte del padre putativoperché 1 ha dato rilievo alla ritenuta assenza di consapevolezzadella paternità da parte del * mentre invece l obbligo dimantenimento prescinde da tale accertamento richiesto invece perla sussistenza dell illecito endofamiliare 2 l adempimento daparte del padre putativo dell obbligo non esonera il padre effettivodall assolvimento dei suoi doveri 3 il primo aveva comunquecessato di mantenere ed anche di avere rapporti con la giovane* già prima dell adozione della sentenza di disconoscimento aseguito dell evento di agosto 2005 sopra ricordatoCon il quarto motivo di ricorso è censurata la violazione e/ofalsa applicazione dell art 5 comma 7 l n 898 del 1970 inrelazione all art 3 Cost ai sensi dell art 360 comma 1 n 3c p c per avere l a Corte d appello liquidato gli importi riconosciutia titolo di mantenimento senza prevedere la rivalutazione in baseall indice *2 Il primo motivo di ricorso è fondato8 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/20232 1 * è noto l interesse a partecipare al giudizio previstoNumero di raccolta generale 7171/2024come causa d incapacità a testimoniare dall art 246 * tap p ucb b licasziio ne 18/03/2024identifica con l interesse a proporre la domanda e a contraddirvi exart 100 dello stesso codice sicché deve ritenersi colpito da dettaincapacità chi potrebbe o avrebbe potuto essere chiamatodall attore in linea alternativa o solidale quale soggetto passivodella stessa pretesa fatta valere contro il convenuto originariononché il soggetto da cui il convenuto originario potrebbe oavrebbe potuto pretendere di essere garantito v in generaleCass Sez 3 Sentenza n 10382 del 17/07/2002 cfr [OSCURATO:PERSONA] Sez3 Ordinanza n 13501 del 29/04/2022 con riferimento allatestimonianza di uno dei conducenti coinvolti nel sinistro stradaleoggetto di giudizioIn effetti l incapacità prevista dall art 246 c p c si verificaquando il teste è titolare di un interesse personale attuale econcreto che lo coinvolga nel rapporto controverso alla streguadell interesse ad agire e a contraddire di cui all art 100 c p c sì dalegittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la suatestimonianza con riferimento alla materia che ivi è in discussioneNon ha invece rilevanza l interesse di fatto a un determinatoesito del giudizio stesso — salva la considerazione che di ciò ilgiudice è tenuto a fare nella valutazione dell attendibilità del teste— né un interesse riferito ad azioni ipotetiche diverse da quelleoggetto dell attuale controversia proponibili dal teste medesimo ocontro di lui a meno che il loro collegamento con la materiacontroversa non determini già attualmente un titolo dilegittimazione alla partecipazione al giudizio [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 805 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 2 Sentenza n 9353del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 2 Sentenza n 14987 del [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] 2 Sentenza n 167 del 05/01/2018In tale ottica ad esempio il condebitore solidale è da ritenersiincapace a deporre nel giudizio intrapreso dai creditori contro gli9 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023altri debitori in solido avendo un interesse giuridico che loNumero di raccolta generale 7171/2024legittimerebbe a partecipare al giudizio sebbene detti credDiattoa prui bbnliocanzio ne 18/03/2024lo abbiano evocato in causa [OSCURATO:PERSONA] 2 Ordinanza n 8832 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 3 Sentenza n 314 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] matale incapacità cessa in caso di rinuncia alla solidarietà disciplinatadall art 1311 c c v ancora [OSCURATO:PERSONA] 2 Ordinanza n 8832 del29/03/20232 2 * in tema di dichiarazione giudiziale della paternitànaturale e con riferimento all ipotesi in cui l azione sia esperita dalfiglio oramai maggiorenne questa Corte ha più volte affermato chenon può configurarsi un interesse principale ad agire della madrenaturale ai sensi dell art 276 ultimo comma c c potendosemmai essa svolgere un intervento adesivo dipendente allorchésia ravvisabile un suo interesse di fatto tutelabile in giudizio Inogni caso alla stregua della disciplina normativa dellalegittimazione ad agire in tale giudizio contenuta nell art 276 c ccorrelata all interpretazione dell art 269 comma 2 e 4 c c questastessa Corte ha precisato che le dichiarazioni della madre naturaleassumono un rilievo probatorio integrativo ex art 116 c p c qualeelemento di fatto di cui non si può omettere l apprezzamento ai finidella decisione indipendentemente dalla qualità di parte o dallaformale posizione di terzietà della dichiarante con la conseguenteinapplicabilità dell art 246 c p c [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 12198del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 6025 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]Le pronunce appena richiamate rilevano nel presente giudizionella parte in cui fanno emergere come nel giudizio relativoall accertamento della paternità del figlio maggiorenne la madrenon è in sé portatrice di un interesse alla partecipazione alprocesso potendo semmai far valere un eventuale interesse difatto a farvi ingresso con un intervento adesivo dipendente vanche in motivazione [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 34950 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] L accertamento del rapporto di filiazione in sintesi10 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024genitore Data pubblicazione 18/03/2024E in effetti nella specie la ricorrente ha prospettato di aversubito un danno non patrimoniale in conseguenza del tardivoriconoscimento del padre pur consapevole della paternitàchiedendo a quest ultimo la corresponsione del contributo almantenimento non prestato fino al riconoscimento e il contributoal mantenimento dovuto per il tempo successivo fino alraggiungimento dell indipendenza economicaLa stessa non ha dedotto di avere subito un pregiudizio dallaviolazione degli obblighi morali e materiali gravanti su entrambi igenitori ma solo dal padre così come pure ha dedotto che è statosolo il padre a non aver provveduto al suo mantenimento2 3 * è noto la nozione di illecito endofamiliare si riferiscea tutte le violazioni di doveri che si verificano all interno del nucleofamiliare perpetrate da un membro nei confronti di uno o più altrifacenti parte della medesima compagine* da tempo è stata aperta la strada alla risarcibilità deldanno cagionato dalla violazione degli obblighi derivanti dalrapporto di coniugio o da quello di filiazione secondo uno schemaprincipalmente ricondotto a quello della responsabilità aquiliana exartt 2043 e 2059 c c anche se non mancano ricostruzioni cheinquadrano tali condotte nell ambito della responsabilitàcontrattuale in ragione della presenza di una disciplina ex lege didiritti e doveri in seno a rapporti giuridicamente rilevantiCon particolare riferimento ai doveri dei genitori nei confrontidei figli è sufficiente richiamare il disposto dell art 30 Cost e iprevigenti artt 147 e 148 c c per i figli nati in costanza dimatrimonio oltre che l art 261 c c per i figli nati fuori delmatrimonio ora sostituiti dall art 315 bis c c introdotto dall art1 l n 219 del 201211 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Gli obblighi genitoriali trovano ragione giustificatrice nelloNumero di raccolta generale 7171/2024status di genitore la cui efficacia è datata appunto al mDaotam pubebnlictaozio ne 18/03/2024della nascita del figlio tant è che è attribuito effetto retroattivo alriconoscimento o all accertamento giudiziale della paternità o dellamaternità così [OSCURATO:PERSONA] 3 Ordinanza n 15148 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]nello stesso senso [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 26205 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] e [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 5652 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica questa Corte ha ritenuto più volte che nell ipotesiin cui alla procreazione non segua il riconoscimento el assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione digenitore con disinteresse protratto nel tempo del genitore neiconfronti del figlio la violazione dei doveri di mantenimentoistruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trovasanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famigliapotendo integrare gli estremi dell illecito civile ove cagioni lalesione di diritti costituzionalmente protetti in primis l art 30Cost così dandosi luogo ad un autonoma azione volta alrisarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell art 2059 c cesercitabile anche nell ambito dell azione per la dichiarazionegiudiziale di paternità e maternità ed anche per il periodo anteriorealla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità proprio perchésorge sin dalla nascita il diritto del figlio ad essere mantenutoistruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori così CassSez 3 Ordinanza n 15148 del 12/05/2022 nello stesso sensoCass Sez 1 Sentenza n 26205 del 22/11/2013 e [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 5652 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]* — come di recente precisato da [OSCURATO:PERSONA] 1Sentenza n 34950 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] — ai fini del risarcimento deldanno subito dal figlio in conseguenza dell abbandono da parte diuno dei genitori occorre che quest ultimo non abbia assolto aipropri doveri consapevolmente e intenzionalmente o anche soloignorando per colpa l esistenza del rapporto di filiazione12 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023aggiungendo che la prova di ciò può desumersi da presunzioniNumero di raccolta generale 7171/2024gravi precise e concordanti ricavate dal complesso degli iDnatda ipzuib b licdaazio ne 18/03/2024valutarsi non atomisticamente ma nel loro insieme e l uno permezzo degli altri nel senso che ognuno di essi quand anchesingolarmente sfornito di valenza indiziaria può rafforzare e trarrevigore dall altro in un rapporto di vicendevole completamento nellaspecie la S C ha cassato la decisione che aveva escluso l elementosoggettivo della menzionata responsabilità limitandosi a negarel esistenza di sufficienti indizi circa la conseguita consapevolezza daparte del padre della propria paternità subito dopo la nascita delfiglio sulla base della ritenuta inattendibilità della testimonianzadella madre non adeguatamente motivata e senza valutare plurimielementi indiziari quali la certezza di un rapporto sessuale nonprotetto avvenuto tra i genitori in epoca compatibile con ilconcepimento la vicinanza tra le abitazioni di questi ultimi situatein un piccolo paese e la continuazione della frequentazione delristorante paterno da parte della madre anche durante lagravidanzaLa decisione appena ricordata si pone in continuità con CassSez 1 Ordinanza n 22496 del 09/08/2021 la quale aveva giàritenuto che l illecito endofamiliare attribuito al padre che avevagenerato ma non riconosciuto il figlio presuppone laconsapevolezza della procreazione che pur non identificandosi conla certezza assoluta derivante esclusivamente dalla provaematologica richiede comunque la maturata conoscenzadell avvenuta procreazione non evincibile tuttavia in viaautomatica dal fatto storico della sola consumazione di rapportisessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementirilevanti specificatamente allegati e provati da chi agisce ingiudizio2 3 In tale quadro la valutazione in ordine alla capacità atestimoniare della madre nel giudizio volto all accertamento del13 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/2023Numero di raccolta generale 7171/2024pregiudizio prospettato come conseguente al consapevole tardivoData pubblicazione 18/03/2024riconoscimento da parte del padre della ricorrente avrebbe dovutotenere conto dei principi appena enunciati con particolareriferimento alla verifica della posizione della teste in relazione allamateria del contendere riferita alla domanda in concretoformulata e non a un ipotetico esperimento di analoga domandanei confronti della donna poiché oggetto del giudizio è soltanto laviolazione degli obblighi morali e materiali derivanti dalla filiazioneriferiti esclusivamente al rapporto tra padre e figlia2 4 In conclusione il primo motivo di ricorso deve essereaccolto in applicazione del seguente principio«In tema di incapacità a testimoniare nel processo civile taleincapacità sussiste quando il teste è titolare di un interessepersonale attuale e concreto che lo coinvolga nel rapportocontroverso alla stregua dell interesse ad agire e a contraddire dicui all art 100 c p c con riferimento alla domanda in concretoformulata e non ad un ipotetica analoga domanda esperibilesicché nel giudizio volto all accertamento del pregiudizio lamentatodal figlio oramai maggiorenne conseguente al consapevole tardivoriconoscimento della paternità da parte del padre biologico vaesclusa l incapacità a testimoniare dalla madre ove oggetto delgiudizio sia la violazione degli obblighi morali e materiali derivantidalla filiazione riferiti esclusivamente al rapporto tra padre efiglio»3 L accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluol esame di tutti gli altri che devono ritenersi assorbiti4 In conclusione accolto il primo motivo di ricorso e dichiaratiassorbiti gli altri deve essere cassata la decisione impugnata conrinvio della causa alla Corte di appello di Firenze anche per ladecisione sulle spese del giudizio di legittimità14 di 15* disposto d ufficio Numero registro generale 25427/2022Numero sezionale 4349/20235 In caso di diffusione devono essere omesse le generalitàNumero di raccolta generale 7171/2024delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione * tan puobrbmlicaazio ne 18/03/2024dell art 52 d lgs n 196 del 2003 P Q MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altricassa la decisione impugnata nei limiti della censura accolta conrinvio della causa alla Corte di appello di Firenze anche per ilgoverno delle spese del giudizio di legittimitàdispone che in caso di diffusione della presente decisione sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 6 ottobre 2023Il Presidente15 di 15* *P Q MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti gli altricassa la decisione impugnata nei limiti della censura accolta conrinvio della causa alla Corte di appello di Firenze anche per ilgoverno delle spese del giudizio di legittimitàdispone che in caso di diffusione della presente decisione sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati a normadell art 52 d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezionecivile della Corte suprema di Cassazione il 6 ottobre 2023Il Presidente15 di 15* *