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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 41263/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05MORXJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05MORXJ) era stato condannato per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e di quello di cui all'art. 495 cod. pen.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto è del tutto generico e per questo manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così d ,b in Roma, il 8 giugno 2021 Il conslie e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05MORXJ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05MORXJ) era stato condannato per i reati di detenzione di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e di quello di cui all'art. 495 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione al trattamento sanzionatorio. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è del tutto generico e per questo manchevole dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d ,b in Roma, il 8 giugno 2021 Il conslie e estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41263/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris