Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33882/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 in punto di riconoscimento della responsabilità, poiché la Corte d'appello non avrebbe considerato che le difformità riscontrate non erano tali da comportare un sostanziale e radicale mutamento rispetto al progetto approvato, rientrando pertanto nella disciplina sanzionatoria prevista alla lettera a) della norma incriminatrice e non invece in quella della totale difformità di cui alla successiva lettera b); Ritenuto che si tratta di motivo inammissibile, in quanto sollecita, peraltro genericamente, una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, riproponendo la medesima censura già adeguatamente vagliata e risolta con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, non essendo revocabile in dubbio che la realizzazione di un intero piano abitabile non previsto in progetto, in luogo di un sottotetto, con sviluppo di una volumetria non consentita di 127 mc., determini un edificio integralmente diverso da quello assentito, sul piano tipologico e planovolumetrico, con sviluppo di notevole volumetria abusiva autonomamente utilizzabile, certamente rientrante nella definizione di totale difformità di cui all'art. 31, comma 1, d.P.R. 380/2001; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con un unico motivo ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione dell'art. 44 d.P.R. 380/2001 in punto di riconoscimento della responsabilità, poiché la Corte d'appello non avrebbe considerato che le difformità riscontrate non erano tali da comportare un sostanziale e radicale mutamento rispetto al progetto approvato, rientrando pertanto nella disciplina sanzionatoria prevista alla lettera a) della norma incriminatrice e non invece in quella della totale difformità di cui alla successiva lettera b); Ritenuto che si tratta di motivo inammissibile, in quanto sollecita, peraltro genericamente, una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità, riproponendo la medesima censura già adeguatamente vagliata e risolta con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata, non essendo revocabile in dubbio che la realizzazione di un intero piano abitabile non previsto in progetto, in luogo di un sottotetto, con sviluppo di una volumetria non consentita di 127 mc., determini un edificio integralmente diverso da quello assentito, sul piano tipologico e planovolumetrico, con sviluppo di notevole volumetria abusiva autonomamente utilizzabile, certamente rientrante nella definizione di totale difformità di cui all'art. 31, comma 1, d.P.R. 380/2001; Rilevato, pertanto, che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 lu
Sentenza Cassazione n. 33882/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris