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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15883/2026

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di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli, Sezioneper il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquerefinalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, aggravata ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11) ed esercizio di attività di gioco e scommessein assenza di concessione, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12).2.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale (in relazioneall’art. 4 legge n. 401/1989) e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza di un’attività organizzata volta alla raccolta di scommesse in assenzadelle autorizzazioni di pubblica sicurezza.Il Tribunale del riesame non avrebbe verificato l’oggetto dei giochi e dellescommesse, l’eventuale esistenza di operatori italiani o esteri per conto dei qualigli indagati avrebbero raccolto le scommesse, le modalità di effettuazione diqueste ultime e, in ogni caso, non avrebbe dato conto dell’esistenza dell’elementoorganizzativo, di mezzi e persone, richiesto ai fini dell’integrazione del delitto dicui all’art. 4 legge n. 401 del 1989.2.2.

Con il secondo ed il terzo motivo (unitariamente trattati) si lamentaviolazione di legge penale (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine allaritenuta esistenza dell’associazione per delinquere (capo 11) e della circostanzaaggravante del ruolo di capo e promotore riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata avrebbe infatti riconosciuto l’esistenza di un unicosodalizio dedito alla gestione delle scommesse clandestine, costituito da uominidei clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le emergenze investigative dalle qualiemergeva al contrario una sfera di autonomia dei due gruppi.[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato poi riconosciuto il ruolo di capo e promotoredell’associazione in assenza di elementi indicativi perfino della sua partecipazioneal gruppo.Il Tribunale non avrebbe risposto ai rilievi difensivi relativi agli elementifavorevoli all’indagato ricavabili dalle conversazioni intercettate ed avrebbeconfuso gli elementi eventualmente indicativi di un ruolo rivestito dal Licciardinell’organizzazione di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 per sostenere la suaposizione direttiva nell’associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.2.3 Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge penale(articoli 416, 15 cod. pen. e 4 legge n. 401 del 1989) e vizio di motivazione peraver riconosciuto, anche interpretando male precedenti giurisprudenziali, ilconcorso formale tra il reato associativo, di cui all’art. 416 cod. pen., e quello diorganizzazione di giochi illegali, ex art. 4 legge n. 401 del 1989, laddove invecetra le due fattispecie delittuose sarebbe configurabile un’ipotesi di assorbimento odi specialità, per essere la disposizione di cui all’art. 4 legge n. 401/1989 specialerispetto alla fattispecie associativa.2.4.

Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione delladisposizione di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in relazionealla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante del metodo mafioso edell’agevolazione mafiosa, sulla base di una ricostruzione insoddisfacente e diversada quella indicata dal Pubblico ministero in contestazione.Il Tribunale del riesame avrebbe anzitutto dedotto l’esistenza del metodomafioso dai recuperi forzosi dei crediti vantati dal sodalizio nei confronti diBuonocore e Ammirati, confondendo tuttavia il metodo utilizzato per il recupero diquanto dovuto rispetto invece alla gestione delle scommesse illegali in séconsiderate.Quanto alla finalità di agevolazione mafiosa, il Tribunale avrebbeapoditticamente attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza che altri soggetti,in particolare gli affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA], agissero nell’interesse del clan diappartenenza, così fornendo anche una ricostruzione differente rispetto a quellaindicata nelle contestazioni mosse al ricorrente, nelle quali vi è una distinzione trale attività volte ad agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA] di Nola (poste in essere dai sodalidell’associazione di cui al capo 11, riconducibili a tale organizzazione) e quelledirette ad agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (realizzate dagli altri associati,appartenenti però a tale diverso clan).

Sotto tale profilo, il Tribunale del riesamedi Napoli, travalicando i propri poteri, avrebbe proceduto ad una non consentitamodificazione del fatto contestato.2.5.

Con il sesto ed ultimo motivo si denuncia erronea applicazione delladisposizione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza di attuali esigenze cautelari tutelabili unicamente con lamisura più gravosa della custodia in carcere in violazione del principio di gradualitàdelle misure cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Il procedimento in esame trae origine da un’estesa e prolungata attivitàinvestigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna,sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], operantenel comune di Nola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024.Dopo aver richiamato il pregresso accertamento giudiziale dell’esistenza delclan “[OSCURATO:PERSONA]” fino agli anni 2000, il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delletra cui [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti venivano attivate indagini tecnichetelefoniche ed ambientali.Dalle stesse emergeva l’interesse da parte del clan, oltre che per il tradizionalesettore criminale delle estorsioni, anche per un’altra attività svolta in formaassociata, originariamente di esclusiva pertinenza del clan [OSCURATO:PERSONA] diSecondigliano, consistente nella gestione della raccolta di scommesse e giochi on-line, attraverso agenzie dislocate sul territorio campano, collegate a siti web creatie registrati all’estero, costituenti un vero e proprio canale parallelo ed alternativorispetto a quello svolto attraverso i siti di scommesse titolari di concessione.3.

Preliminarmente appare opportuno ribadire che, in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).E’ stato altresì ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione per viziodi motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicedi merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra letante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n.31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez.

F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01).La Corte di legittimità non può infatti procedere ad una rilettura degli elementidi indagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalladifesa, laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesamesia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità.4.

I primi due motivi di ricorso – con i quali [OSCURATO:PERSONA] contestarispettivamente la configurabilità materiale della fattispecie di cui all’art. 4 dellalegge n. 401/1989 (capo 12) e dell’associazione a delinquere dedita alla gestionedi giochi e scommesse illegali (capo 11) – possono essere trattati congiuntamente.Gli stessi sono privi di specificità, non confrontandosi con la motivazione delprovvedimento impugnato.Il Tribunale del riesame ripercorre in modo analitico la scoperta e la successivaintromissione, da parte del clan [OSCURATO:PERSONA] di Nola, nella gestione delle scommesseillegali, fino a quel momento di pertinenza del clan [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano, nellapropria zona territoriale di influenza.Sulla base di un ponderoso compendio indiziario, costituito in prevalenza daintercettazioni tra presenti e telefoniche, viene indicata la catena di agenzie discommesse, di subagenti ed intermediari, facenti capo essenzialmente a due sitimaster (Goodbet e Planetbet365), almeno uno dei quali direttamente riconducibileai fratelli [OSCURATO:PERSONA]; il carattere parallelo e clandestino dei siti web utilizzati (conestensione “.com”, alternativa ai siti legali con estensione “.it”); il ruolo dicoordinamento di alcuni soggetti, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], dotati delle necessarie competenze tecniche, ma pur sempre subordinatialle direttive impartite dai [OSCURATO:PERSONA]; gli enormi introiti connessi a tale attività e,conseguentemente, l’interesse del clan [OSCURATO:PERSONA] di inserirsi, con una propria agenzia,nella struttura piramidale creata dai gestori; i contatti costanti ed i coordinamentitra i vari soggetti per assicurare la funzionalità del sistema; le percentuali deiguadagni ripartite tra i diversi partecipanti della filiera; i debiti maturati nel corsodel tempo dal clan [OSCURATO:PERSONA] o da altri soggetti per l’utilizzazione delle piattaforme deiLicicardi; le conseguenti attività, da parte di tale ultimo clan, tese al recupero diquanto dovuto.Caratteristiche che, non solo danno pienamente conto della sussistenza dellacondotta integrativa del reato di cui all’art. 4 della legge n. 401/1989, ma dellacostituzione di una vera e propria associazione a delinquere, con ruoli definiti edistinti, riferibili a ciascuno dei soggetti coinvolti, e con carattere di stabilità.Rispetto alla ricostruzione del Tribunale partenopeo, i rilievi difensivi secondocui le indagini non avrebbero consentito di accertare in modo compiuto l’oggettospecifico dei giochi e delle scommesse e l’eventuale rapporto con operatori esterio italiani titolari di concessioni si appalesano manifestamente infondati sia per ilcontenuto delle intercettazioni (da cui emerge in modo chiaro che le scommessecoprivano eventi sportivi e giochi, quali il poker, che era l’associazione degliindagati a “bancare”, ovvero a coprire le vincite e ad incassare le provvigioni digioco e che l’intero sistema emerso era totalmente illegale, tanto che si preferivadirottare sui siti utilizzati dal gruppo gli scommettitori ignari che giocavano “adistanza”) sia perché la prospettazione che gli indagati agissero per conto di sitiautorizzati è puramente ipotetica e non supportata da alcun elemento concreto.Parimenti inconferente è l’obiezione secondo cui non sarebbe configurabileun’unica associazione a delinquere tra i diversi indagati in quanto i clan [OSCURATO:PERSONA] eLicciardi erano organizzazioni autonome, in quanto ciò non ha evidentementeimpedito di gestire in forma associata tale specifico affare.

Dalle intercettazioniemerge infatti che il clan [OSCURATO:PERSONA] utilizzava una piattaforma dei [OSCURATO:PERSONA] e pagavaper tale servizio un prezzo, corrisposto per il tramite dei coindagati DomenicoCavezza e [OSCURATO:PERSONA].5.

Il terzo motivo di ricorso (a cui non è dedicata una numerazione autonomama viene trattato nella seconda parte del secondo motivo e precede il quartomotivo) è parimenti infondato.La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo ed il suo ruolo di capo epromotore, unitamente a quello del fratello [OSCURATO:PERSONA], sono stati desuntidal contenuto di numerose conversazioni dalle quali emergeva che erano proprio idue fratelli di Secondigliano ad essere i titolari dei “siti” o delle “skin” a cui sicollegavano i vari agenti (e a percepire per questo laute provvigioni) e che adAntonio, in particolare, era riconducibile il sito “mybet” (pagine 18 e ss.dell’ordinanza impugnata).Emergeva altresì che spettava ad “[OSCURATO:PERSONA]”, detto anche “il panzino”(pacificamente identificato nell’odierno ricorrente), stabilire a chi dare la “cassa”(ovvero autorizzare l’ingresso di altri agenti nel sistema) e decidere qualeprovvigione riconoscere («il Panzino il 50 non glielo dà a nessuno») ed era sempreil ricorrente ad imbestialirsi per i ritardati pagamenti del [OSCURATO:PERSONA] («il Panzino unabelva, dissi “[OSCURATO:PERSONA] ma quelli ancora non mi pagano”» e ad impartire le punizionida infliggere («fece il Panzino “tu scassalo di mazzate”»); elementi univocamenteindicativi di un ruolo di organizzatore dell’associazione di cui all’art. 416 cod. pen.6.

Il quarto motivo di ricorso - con cui si deduce che tra il reato di cui all’art.4 della legge n. 401 del 1989 e quello di associazione per delinquere ex art. 416cod. pen. sarebbe ravvisabile un’ipotesi di assorbimento o di specialità, perché ilprimo presenterebbe tutti gli elementi del secondo ed un ulteriore elementospecializzante - è manifestamente infondato perché in contrasto con il dettatonormativo.L’art. 4 della legge n. 401 del 1989 sanziona una pluralità di condotte di“organizzazione” non autorizzata di giochi, scommesse, concorsi pronostici di variotipo, nonché l’abusiva organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di qualsiasigioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e monopoli.Sebbene la giurisprudenza di questa Corte richieda, ai fini dell’integrazionedel reato, che la condotta non sia meramente occasionale e venga realizzatapiano normativo non è tuttavia assolutamente richiesta né la necessariapartecipazione di una pluralità di soggetti, né una struttura tendenzialmentestabile, il che distingue nettamente tale fattispecie da quella associativa.Questa Corte ha del resto più volte osservato che «È configurabile il concorsotra il reato di associazione per delinquere e quello di esercizio abusivo di attivitàdi giuoco o di scommessa, in quanto quest'ultimo, non necessitando di una stabilestruttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamentela partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialitàrispetto al primo» (Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 – 03;Sez. 3, n. 6571 del 11/01/2011, Scotti, Rv. 249383).Diversamente da quanto opina la difesa, è poi del tutto irrilevante che lagestione abusiva del gioco o delle scommesse costituisca l’unica attivitàdell’associazione o che vi siano anche altri affari gestiti, trattandosi di un aspettoche in nulla incide sulla struttura della fattispecie e che non fa in alcun modo veniremeno la possibilità di concorso tra i due reati in esame.7.

Il quinto motivo, con il quale si denuncia l’insussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del metodo mafiosoche dell’agevolazione mafiosa, è infondato.La motivazione resa dal Tribunale del riesame in relazione a tale aspetto èadeguata e logica.In relazione al metodo mafioso, l’ordinanza impugnata indica in modospecifico le conversazioni dalle quali si evince che i [OSCURATO:PERSONA] pretendevano lariscossione dei crediti derivanti dall’utilizzazione delle loro piattaforme on-lineanche attraverso minacce e comunque spendendo la fama criminale del sodaliziocriminoso.L’osservazione difensiva secondo cui tali modalità intimidatorie avrebbero alpiù caratterizzato solo le singole condotte (eventualmente estorsive) tese allariscossione dei crediti ma non la gestione dell’attività di scommesse globalmenteconsiderata, non è condivisibile perché tale metodologia, in realtà, rendeva di fattopiù efficiente l’intera organizzazione dell’attività di gioco, tendendo ad assicurareintroiti secondo le tempistiche previste e ad evitare perdite.Quanto all’agevolazione mafiosa, il Tribunale richiama una pluralità diconversazioni dalle quali emerge che, quanto meno il clan [OSCURATO:PERSONA], maggiormentemonitorato da parte degli inquirenti in tale indagine, destinava gli introitidell’attività di gioco anche al soddisfacimento dei bisogni primari del clan, come ilmantenimento dei detenuti, e che tale finalità era pienamente conosciuta anchedai [OSCURATO:PERSONA] (i quali per recuperare un proprio credito si erano direttamente rivoltial clan [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguente riferibilità dell’aggravante anche agli esponentidi tale secondo sodalizio.

Sotto tale prospettiva, diversamente da come dedottodalla difesa, non vi è alcuna contraddizione rispetto al capo di imputazione, oveviene indicata l’agevolazione di entrambi i clan.8.

Il sesto motivo, diretto a denunciare erronea applicazione della disposizionedi cui all’art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenzadi esigenze cautelari, tutelabili unicamente con la misura più gravosa dellacustodia in carcere, è generico.In relazione ai reati contestati al ricorrente, aggravati dalla circostanza di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen, esiste, come noto, una doppia presunzione relativa disussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare incarcere, che possono essere superate solo allorché vi siano elementi, evidenziatidalla parte o direttamente enucleati dagli atti, realmente significativi nel senso delsuperamento della presunzione.Sul rilievo attribuibile al c.d.

“tempo silente” - inteso come periodo decorsodalla commissione dei fatti rispetto al momento applicativo della misura, senzache siano emersi ulteriori elementi valutabili – questa Corte è da tempo orientatanel senso di ritenere che «In tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale chedetermina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, nongià di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne leragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o sianodirettamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore"tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità dellacondotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valoredeterminante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n.36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 – 01).Nella pronuncia da ultimo richiamata si dà ampiamente conto dei diversiorientamenti registratisi nella giurisprudenza di legittimità in relazione al temaaccennato e delle ragioni per le quali si ritiene preferibile un indirizzo definibile“intermedio”.Per una prima più rigorosa opzione interpretativa, infatti, la presunzionerelativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., puòessere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga chel'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa,sicché, in assenza di elementi a favore, il giudice della cautela non ha l’onere dimotivare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari(tra le tante Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n.7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv.

Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 26371del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470).

Il principio è stato affermato sia per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. sia per i reati aggravati delle modalità o dellafinalità mafiosa (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112;nonché la citata Sez. 5, n. 26371 del 2020).All’interno di tale filone interpretativo, tra l’altro, alcune pronunce (Sez. 2, n.26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019,caratterizzate da una particolare stabilità del vincolo associativo, e sodalizi noninquadrabili tra le “mafie tradizionali”.

Per le prime, la presunzione posta dall’art.275, comma 3 cod. proc. pen. potrebbe essere superata solo acquisendo la provadel recesso dell’indagato dall’associazione, mentre per le seconde rileverebbeanche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati,nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo.Un secondo orientamento, invece, evidenziando la necessità di procedere aduna lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame, ritiene che lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. richieda comunque un onere motivazionale da parte delgiudice della cautela, incentrato sulla valutazione del requisito “dell'attualità”,allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed ilprovvedimento cautelare, rientrando tale circostanza tra gli "elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce la disposizionenormativa (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019,Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861)Una terza opzione interpretativa, infine, si pone come intermedia e ritiene chel'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ponga una presunzione relativa di pericolositàsociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, lanecessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis,ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se questesiano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con laprecisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore"tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità dellacondotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenzache ha valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari(Sez. 5, n. 57580 del 14 settembre 2017, P.M. in proc.

Lupia, Rv. 272435; Sez.5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180)Quanto più distante è l'arco temporale che intercorre tra la commissione deireati e l'applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro dellagravità della condotta per sostenere l’attualità del pericolo cautelare.Tale indirizzo, pur non negando il carattere "speciale" della presunzione exart. 275, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla regola generale posta dall’art. 274dello stesso codice, pone tuttavia rimedio ai possibili eccessi nell'utilizzo dellapresunzione cautelare in esame - che non corrisponderebbero ad una sua esegesicostituzionalmente orientata e rischierebbero di risolversi in un annullamento dellostesso carattere relativo della presunzione – richiedendo un onere motivazionalecrescente all’aumentare dello iato temporale tra commissione del reato eapplicazione della cautela, tenendo conto anche della gravità della condottaconcretamente contestata, che illumina la pericolosità in senso lato.Venendo al caso in esame, deve anzitutto osservarsi che la contestazionerelativa al capo associativo indica una condotta “perdurante” e che in ogni caso iltempo decorso tra gli elementi concretamente emersi a carico del ricorrente el’applicazione della misura cautelare non è oltremodo esteso.Oltre a tale dato, il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuto concretamentedesumibile il pericolo di reiterazione di reati dello stesso tipo (fronteggiabileunicamente con la misura più gravosa della custodia cautelare) sottolineando: larilevanza del giro di affari e degli introiti dell’associazione di cui al capo 11,destinati ulteriormente ad espandersi qualora non vi fosse stato l’intervento degliinvestigatori; il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente all’interno dell’associazione,in quanto titolare delle skin ed in grado di impartire direttive agli altri affiliati sullagestione degli affari e sul recupero forzoso dei crediti.Si tratta di una motivazione adeguata e coerente e non illogica che si sottraea qualsiasi censura in questa sede.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli, Sezioneper il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Napoli ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere per i reati di associazione per delinquerefinalizzata all’esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, aggravata ai sensidell’art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 11) ed esercizio di attività di gioco e scommessein assenza di concessione, aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 12).2. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] consta di sei motivi, di seguitoriportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice diprocedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge penale (in relazioneall’art. 4 legge n. 401/1989) e vizio di motivazione in ordine alla ritenutasussistenza di un’attività organizzata volta alla raccolta di scommesse in assenzadelle autorizzazioni di pubblica sicurezza.Il Tribunale del riesame non avrebbe verificato l’oggetto dei giochi e dellescommesse, l’eventuale esistenza di operatori italiani o esteri per conto dei qualigli indagati avrebbero raccolto le scommesse, le modalità di effettuazione diqueste ultime e, in ogni caso, non avrebbe dato conto dell’esistenza dell’elementoorganizzativo, di mezzi e persone, richiesto ai fini dell’integrazione del delitto dicui all’art. 4 legge n. 401 del 1989.2.2. Con il secondo ed il terzo motivo (unitariamente trattati) si lamentaviolazione di legge penale (art. 416 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine allaritenuta esistenza dell’associazione per delinquere (capo 11) e della circostanzaaggravante del ruolo di capo e promotore riconosciuto ad [OSCURATO:PERSONA].L’ordinanza impugnata avrebbe infatti riconosciuto l’esistenza di un unicosodalizio dedito alla gestione delle scommesse clandestine, costituito da uominidei clan [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in contrasto con le emergenze investigative dalle qualiemergeva al contrario una sfera di autonomia dei due gruppi.[OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato poi riconosciuto il ruolo di capo e promotoredell’associazione in assenza di elementi indicativi perfino della sua partecipazioneal gruppo.Il Tribunale non avrebbe risposto ai rilievi difensivi relativi agli elementifavorevoli all’indagato ricavabili dalle conversazioni intercettate ed avrebbeconfuso gli elementi eventualmente indicativi di un ruolo rivestito dal Licciardinell’organizzazione di cui all’art. 4 della legge n. 401 del 1989 per sostenere la suaposizione direttiva nell’associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.2.3 Con il quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge penale(articoli 416, 15 cod. pen. e 4 legge n. 401 del 1989) e vizio di motivazione peraver riconosciuto, anche interpretando male precedenti giurisprudenziali, ilconcorso formale tra il reato associativo, di cui all’art. 416 cod. pen., e quello diorganizzazione di giochi illegali, ex art. 4 legge n. 401 del 1989, laddove invecetra le due fattispecie delittuose sarebbe configurabile un’ipotesi di assorbimento odi specialità, per essere la disposizione di cui all’art. 4 legge n. 401/1989 specialerispetto alla fattispecie associativa.2.4. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l’erronea applicazione delladisposizione di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e vizio di motivazione in relazionealla ritenuta configurabilità della circostanza aggravante del metodo mafioso edell’agevolazione mafiosa, sulla base di una ricostruzione insoddisfacente e diversada quella indicata dal Pubblico ministero in contestazione.Il Tribunale del riesame avrebbe anzitutto dedotto l’esistenza del metodomafioso dai recuperi forzosi dei crediti vantati dal sodalizio nei confronti diBuonocore e Ammirati, confondendo tuttavia il metodo utilizzato per il recupero diquanto dovuto rispetto invece alla gestione delle scommesse illegali in séconsiderate.Quanto alla finalità di agevolazione mafiosa, il Tribunale avrebbeapoditticamente attribuito ad [OSCURATO:PERSONA] la consapevolezza che altri soggetti,in particolare gli affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA], agissero nell’interesse del clan diappartenenza, così fornendo anche una ricostruzione differente rispetto a quellaindicata nelle contestazioni mosse al ricorrente, nelle quali vi è una distinzione trale attività volte ad agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA] di Nola (poste in essere dai sodalidell’associazione di cui al capo 11, riconducibili a tale organizzazione) e quelledirette ad agevolare il clan [OSCURATO:PERSONA] di Napoli (realizzate dagli altri associati,appartenenti però a tale diverso clan). Sotto tale profilo, il Tribunale del riesamedi Napoli, travalicando i propri poteri, avrebbe proceduto ad una non consentitamodificazione del fatto contestato.2.5. Con il sesto ed ultimo motivo si denuncia erronea applicazione delladisposizione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine allaritenuta sussistenza di attuali esigenze cautelari tutelabili unicamente con lamisura più gravosa della custodia in carcere in violazione del principio di gradualitàdelle misure cautelari.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Il procedimento in esame trae origine da un’estesa e prolungata attivitàinvestigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna,sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], operantenel comune di Nola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024.Dopo aver richiamato il pregresso accertamento giudiziale dell’esistenza delclan “[OSCURATO:PERSONA]” fino agli anni 2000, il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delletra cui [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti venivano attivate indagini tecnichetelefoniche ed ambientali.Dalle stesse emergeva l’interesse da parte del clan, oltre che per il tradizionalesettore criminale delle estorsioni, anche per un’altra attività svolta in formaassociata, originariamente di esclusiva pertinenza del clan [OSCURATO:PERSONA] diSecondigliano, consistente nella gestione della raccolta di scommesse e giochi on-line, attraverso agenzie dislocate sul territorio campano, collegate a siti web creatie registrati all’estero, costituenti un vero e proprio canale parallelo ed alternativorispetto a quello svolto attraverso i siti di scommesse titolari di concessione.3. Preliminarmente appare opportuno ribadire che, in tema di misure cautelaripersonali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia laviolazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazionedel provvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano laricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementiesaminati dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628 – 01).E’ stato altresì ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione per viziodi motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, inrelazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, lasola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudicedi merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governanol'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che,pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione diuna diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra letante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n.31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. F, n. 47748 del11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01).La Corte di legittimità non può infatti procedere ad una rilettura degli elementidi indagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalladifesa, laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesamesia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità.4. I primi due motivi di ricorso – con i quali [OSCURATO:PERSONA] contestarispettivamente la configurabilità materiale della fattispecie di cui all’art. 4 dellalegge n. 401/1989 (capo 12) e dell’associazione a delinquere dedita alla gestionedi giochi e scommesse illegali (capo 11) – possono essere trattati congiuntamente.Gli stessi sono privi di specificità, non confrontandosi con la motivazione delprovvedimento impugnato.Il Tribunale del riesame ripercorre in modo analitico la scoperta e la successivaintromissione, da parte del clan [OSCURATO:PERSONA] di Nola, nella gestione delle scommesseillegali, fino a quel momento di pertinenza del clan [OSCURATO:PERSONA] di Secondigliano, nellapropria zona territoriale di influenza.Sulla base di un ponderoso compendio indiziario, costituito in prevalenza daintercettazioni tra presenti e telefoniche, viene indicata la catena di agenzie discommesse, di subagenti ed intermediari, facenti capo essenzialmente a due sitimaster (Goodbet e Planetbet365), almeno uno dei quali direttamente riconducibileai fratelli [OSCURATO:PERSONA]; il carattere parallelo e clandestino dei siti web utilizzati (conestensione “.com”, alternativa ai siti legali con estensione “.it”); il ruolo dicoordinamento di alcuni soggetti, come [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], dotati delle necessarie competenze tecniche, ma pur sempre subordinatialle direttive impartite dai [OSCURATO:PERSONA]; gli enormi introiti connessi a tale attività e,conseguentemente, l’interesse del clan [OSCURATO:PERSONA] di inserirsi, con una propria agenzia,nella struttura piramidale creata dai gestori; i contatti costanti ed i coordinamentitra i vari soggetti per assicurare la funzionalità del sistema; le percentuali deiguadagni ripartite tra i diversi partecipanti della filiera; i debiti maturati nel corsodel tempo dal clan [OSCURATO:PERSONA] o da altri soggetti per l’utilizzazione delle piattaforme deiLicicardi; le conseguenti attività, da parte di tale ultimo clan, tese al recupero diquanto dovuto.Caratteristiche che, non solo danno pienamente conto della sussistenza dellacondotta integrativa del reato di cui all’art. 4 della legge n. 401/1989, ma dellacostituzione di una vera e propria associazione a delinquere, con ruoli definiti edistinti, riferibili a ciascuno dei soggetti coinvolti, e con carattere di stabilità.Rispetto alla ricostruzione del Tribunale partenopeo, i rilievi difensivi secondocui le indagini non avrebbero consentito di accertare in modo compiuto l’oggettospecifico dei giochi e delle scommesse e l’eventuale rapporto con operatori esterio italiani titolari di concessioni si appalesano manifestamente infondati sia per ilcontenuto delle intercettazioni (da cui emerge in modo chiaro che le scommessecoprivano eventi sportivi e giochi, quali il poker, che era l’associazione degliindagati a “bancare”, ovvero a coprire le vincite e ad incassare le provvigioni digioco e che l’intero sistema emerso era totalmente illegale, tanto che si preferivadirottare sui siti utilizzati dal gruppo gli scommettitori ignari che giocavano “adistanza”) sia perché la prospettazione che gli indagati agissero per conto di sitiautorizzati è puramente ipotetica e non supportata da alcun elemento concreto.Parimenti inconferente è l’obiezione secondo cui non sarebbe configurabileun’unica associazione a delinquere tra i diversi indagati in quanto i clan [OSCURATO:PERSONA] eLicciardi erano organizzazioni autonome, in quanto ciò non ha evidentementeimpedito di gestire in forma associata tale specifico affare. Dalle intercettazioniemerge infatti che il clan [OSCURATO:PERSONA] utilizzava una piattaforma dei [OSCURATO:PERSONA] e pagavaper tale servizio un prezzo, corrisposto per il tramite dei coindagati DomenicoCavezza e [OSCURATO:PERSONA].5. Il terzo motivo di ricorso (a cui non è dedicata una numerazione autonomama viene trattato nella seconda parte del secondo motivo e precede il quartomotivo) è parimenti infondato.La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al gruppo ed il suo ruolo di capo epromotore, unitamente a quello del fratello [OSCURATO:PERSONA], sono stati desuntidal contenuto di numerose conversazioni dalle quali emergeva che erano proprio idue fratelli di Secondigliano ad essere i titolari dei “siti” o delle “skin” a cui sicollegavano i vari agenti (e a percepire per questo laute provvigioni) e che adAntonio, in particolare, era riconducibile il sito “mybet” (pagine 18 e ss.dell’ordinanza impugnata).Emergeva altresì che spettava ad “[OSCURATO:PERSONA]”, detto anche “il panzino”(pacificamente identificato nell’odierno ricorrente), stabilire a chi dare la “cassa”(ovvero autorizzare l’ingresso di altri agenti nel sistema) e decidere qualeprovvigione riconoscere («il Panzino il 50 non glielo dà a nessuno») ed era sempreil ricorrente ad imbestialirsi per i ritardati pagamenti del [OSCURATO:PERSONA] («il Panzino unabelva, dissi “[OSCURATO:PERSONA] ma quelli ancora non mi pagano”» e ad impartire le punizionida infliggere («fece il Panzino “tu scassalo di mazzate”»); elementi univocamenteindicativi di un ruolo di organizzatore dell’associazione di cui all’art. 416 cod. pen.6. Il quarto motivo di ricorso - con cui si deduce che tra il reato di cui all’art.4 della legge n. 401 del 1989 e quello di associazione per delinquere ex art. 416cod. pen. sarebbe ravvisabile un’ipotesi di assorbimento o di specialità, perché ilprimo presenterebbe tutti gli elementi del secondo ed un ulteriore elementospecializzante - è manifestamente infondato perché in contrasto con il dettatonormativo.L’art. 4 della legge n. 401 del 1989 sanziona una pluralità di condotte di“organizzazione” non autorizzata di giochi, scommesse, concorsi pronostici di variotipo, nonché l’abusiva organizzazione, esercizio e raccolta a distanza di qualsiasigioco istituito o disciplinato dall’Agenzia delle dogane e monopoli.Sebbene la giurisprudenza di questa Corte richieda, ai fini dell’integrazionedel reato, che la condotta non sia meramente occasionale e venga realizzatapiano normativo non è tuttavia assolutamente richiesta né la necessariapartecipazione di una pluralità di soggetti, né una struttura tendenzialmentestabile, il che distingue nettamente tale fattispecie da quella associativa.Questa Corte ha del resto più volte osservato che «È configurabile il concorsotra il reato di associazione per delinquere e quello di esercizio abusivo di attivitàdi giuoco o di scommessa, in quanto quest'ultimo, non necessitando di una stabilestruttura e predisposizione di uomini e mezzi e non richiedendo necessariamentela partecipazione di una pluralità di soggetti, non si pone in rapporto di specialitàrispetto al primo» (Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, Rv. 277164 – 03;Sez. 3, n. 6571 del 11/01/2011, Scotti, Rv. 249383).Diversamente da quanto opina la difesa, è poi del tutto irrilevante che lagestione abusiva del gioco o delle scommesse costituisca l’unica attivitàdell’associazione o che vi siano anche altri affari gestiti, trattandosi di un aspettoche in nulla incide sulla struttura della fattispecie e che non fa in alcun modo veniremeno la possibilità di concorso tra i due reati in esame.7. Il quinto motivo, con il quale si denuncia l’insussistenza della circostanzaaggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sia sotto il profilo del metodo mafiosoche dell’agevolazione mafiosa, è infondato.La motivazione resa dal Tribunale del riesame in relazione a tale aspetto èadeguata e logica.In relazione al metodo mafioso, l’ordinanza impugnata indica in modospecifico le conversazioni dalle quali si evince che i [OSCURATO:PERSONA] pretendevano lariscossione dei crediti derivanti dall’utilizzazione delle loro piattaforme on-lineanche attraverso minacce e comunque spendendo la fama criminale del sodaliziocriminoso.L’osservazione difensiva secondo cui tali modalità intimidatorie avrebbero alpiù caratterizzato solo le singole condotte (eventualmente estorsive) tese allariscossione dei crediti ma non la gestione dell’attività di scommesse globalmenteconsiderata, non è condivisibile perché tale metodologia, in realtà, rendeva di fattopiù efficiente l’intera organizzazione dell’attività di gioco, tendendo ad assicurareintroiti secondo le tempistiche previste e ad evitare perdite.Quanto all’agevolazione mafiosa, il Tribunale richiama una pluralità diconversazioni dalle quali emerge che, quanto meno il clan [OSCURATO:PERSONA], maggiormentemonitorato da parte degli inquirenti in tale indagine, destinava gli introitidell’attività di gioco anche al soddisfacimento dei bisogni primari del clan, come ilmantenimento dei detenuti, e che tale finalità era pienamente conosciuta anchedai [OSCURATO:PERSONA] (i quali per recuperare un proprio credito si erano direttamente rivoltial clan [OSCURATO:PERSONA]), con la conseguente riferibilità dell’aggravante anche agli esponentidi tale secondo sodalizio. Sotto tale prospettiva, diversamente da come dedottodalla difesa, non vi è alcuna contraddizione rispetto al capo di imputazione, oveviene indicata l’agevolazione di entrambi i clan.8. Il sesto motivo, diretto a denunciare erronea applicazione della disposizionedi cui all’art. 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenzadi esigenze cautelari, tutelabili unicamente con la misura più gravosa dellacustodia in carcere, è generico.In relazione ai reati contestati al ricorrente, aggravati dalla circostanza di cuiall’art. 416-bis.1 cod. pen, esiste, come noto, una doppia presunzione relativa disussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare incarcere, che possono essere superate solo allorché vi siano elementi, evidenziatidalla parte o direttamente enucleati dagli atti, realmente significativi nel senso delsuperamento della presunzione.Sul rilievo attribuibile al c.d. “tempo silente” - inteso come periodo decorsodalla commissione dei fatti rispetto al momento applicativo della misura, senzache siano emersi ulteriori elementi valutabili – questa Corte è da tempo orientatanel senso di ritenere che «In tema di custodia cautelare in carcere, l'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale chedetermina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità, nongià di dar conto della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma solo di apprezzarne leragioni di esclusione, ove queste siano state evidenziate dalla parte o sianodirettamente evincibili dagli atti, tra le quali, in particolare, rilevano il fattore"tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità dellacondotta, e la rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha valoredeterminante nella esclusione della sussistenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n.36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471 – 01).Nella pronuncia da ultimo richiamata si dà ampiamente conto dei diversiorientamenti registratisi nella giurisprudenza di legittimità in relazione al temaaccennato e delle ragioni per le quali si ritiene preferibile un indirizzo definibile“intermedio”.Per una prima più rigorosa opzione interpretativa, infatti, la presunzionerelativa di pericolosità sociale di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., puòessere superata solo quando dagli elementi a disposizione del giudice emerga chel'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa,sicché, in assenza di elementi a favore, il giudice della cautela non ha l’onere dimotivare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari(tra le tante Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n.7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 26371del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470). Il principio è stato affermato sia per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. sia per i reati aggravati delle modalità o dellafinalità mafiosa (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112;nonché la citata Sez. 5, n. 26371 del 2020).All’interno di tale filone interpretativo, tra l’altro, alcune pronunce (Sez. 2, n.26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019,caratterizzate da una particolare stabilità del vincolo associativo, e sodalizi noninquadrabili tra le “mafie tradizionali”. Per le prime, la presunzione posta dall’art.275, comma 3 cod. proc. pen. potrebbe essere superata solo acquisendo la provadel recesso dell’indagato dall’associazione, mentre per le seconde rileverebbeanche la distanza temporale tra la applicazione della misura ed i fatti contestati,nonché elementi che dimostrino la instabilità o temporaneità del vincolo.Un secondo orientamento, invece, evidenziando la necessità di procedere aduna lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame, ritiene che lapresunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275,comma 3, cod. proc. pen. richieda comunque un onere motivazionale da parte delgiudice della cautela, incentrato sulla valutazione del requisito “dell'attualità”,allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed ilprovvedimento cautelare, rientrando tale circostanza tra gli "elementi dai qualirisulti che non sussistono esigenze cautelari”, cui si riferisce la disposizionenormativa (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, n. 42714 del 19/7/2019,Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/1/2019, Pianta, Rv. 274861)Una terza opzione interpretativa, infine, si pone come intermedia e ritiene chel'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ponga una presunzione relativa di pericolositàsociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, lanecessità non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis,ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò, ovviamente, se questesiano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti, con laprecisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore"tempo trascorso dai fatti", che deve essere parametrato alla gravità dellacondotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenzache ha valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari(Sez. 5, n. 57580 del 14 settembre 2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435; Sez.5, n. 45840 del 14/6/2018, M., Rv. 274180)Quanto più distante è l'arco temporale che intercorre tra la commissione deireati e l'applicazione della cautela, tanto più andrà valorizzato il parametro dellagravità della condotta per sostenere l’attualità del pericolo cautelare.Tale indirizzo, pur non negando il carattere "speciale" della presunzione exart. 275, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla regola generale posta dall’art. 274dello stesso codice, pone tuttavia rimedio ai possibili eccessi nell'utilizzo dellapresunzione cautelare in esame - che non corrisponderebbero ad una sua esegesicostituzionalmente orientata e rischierebbero di risolversi in un annullamento dellostesso carattere relativo della presunzione – richiedendo un onere motivazionalecrescente all’aumentare dello iato temporale tra commissione del reato eapplicazione della cautela, tenendo conto anche della gravità della condottaconcretamente contestata, che illumina la pericolosità in senso lato.Venendo al caso in esame, deve anzitutto osservarsi che la contestazionerelativa al capo associativo indica una condotta “perdurante” e che in ogni caso iltempo decorso tra gli elementi concretamente emersi a carico del ricorrente el’applicazione della misura cautelare non è oltremodo esteso.Oltre a tale dato, il Tribunale del riesame di Napoli ha ritenuto concretamentedesumibile il pericolo di reiterazione di reati dello stesso tipo (fronteggiabileunicamente con la misura più gravosa della custodia cautelare) sottolineando: larilevanza del giro di affari e degli introiti dell’associazione di cui al capo 11,destinati ulteriormente ad espandersi qualora non vi fosse stato l’intervento degliinvestigatori; il ruolo apicale ricoperto dal ricorrente all’interno dell’associazione,in quanto titolare delle skin ed in grado di impartire direttive agli altri affiliati sullagestione degli affari e sul recupero forzoso dei crediti.Si tratta di una motivazione adeguata e coerente e non illogica che si sottraea qualsiasi censura in questa sede. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, il 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15883/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris