CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2022
Cassazione n. 04376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di lesioni gravissime ed il diniego delle attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che non si confrontano - già nell'atto d'appello, dichiarato inammissibile - con l'apparato giustificativo della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente