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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35952/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 336 cod. pen. è manifestamente infondato, posto che dalla ricostruzione in punto di fatto emergono plurimi elementi a sostegno della volontà dell'imputato di ostacolare il compimento di un atto d'ufficio (sequestro amministrativo di un automezzo), a nulla rilevando che, nell'offendere gli operanti, questi riferiva di non temere "l'oltraggio"; ritenuto che parimenti inammissibile è il secondo motivo relativo all'omesso riconoscimento delle generiche, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui la condotta non poteva ritenersi di minore offensività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

L, Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 336 cod. pen. è manifestamente infondato, posto che dalla ricostruzione in punto di fatto emergono plurimi elementi a sostegno della volontà dell'imputato di ostacolare il compimento di un atto d'ufficio (sequestro amministrativo di un automezzo), a nulla rilevando che, nell'offendere gli operanti, questi riferiva di non temere "l'oltraggio"; ritenuto che parimenti inammissibile è il secondo motivo relativo all'omesso riconoscimento delle generiche, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per cui la condotta non poteva ritenersi di minore offensività; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L, Così dec
Sentenza Cassazione n. 35952/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris