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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 29788/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38455/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, con sede legale in Roma, via C. Colombo, n. 426, in persona del Direttore pro tempore , rappre sentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato che ha indicato indirizzo PEC, presso i cui uffici, in Roma,

V. dei Portoghesi, n. 12, domicilia ope legis –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC in virtù dell’elezione di domicilio presso il loro studio,in Roma via A. Bevignani n. 9; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2751, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Oggetto: rimborso trattenute a titolo di imposta -previdenza complementare- applicazione del regime più favorevole, art. 11 comma 6, D.lgs. n.ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il silenzio rifiuto dell’[OSCURATO:PERSONA] sulla richiesta di restituzione della maggior Irpef per le somme trattenute in eccedenza sulla pensione complementare alla stessa corrisposta dall’INPS per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, del D.lgs. del 5/12/2005, n. 252, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Più in particolare, la contribuente ha evidenziato di essere titolare di una pensione complementare erogata dall’INPS, suo ex datore di lavoro, con decorrenza dalla data del proprio collocamento a riposto avvenuto nel 1991, ed ha lamentato di aver subito ad opera del medesimo datore di lavoro ritenute alla fonte, funzionali al versamento delle imposte dirette, in misura superiore al dovuto; inoltre, ha esposto che, a fronte dell’istanza, entrambi gli enti destinatari della richiesta (l’INPS e l’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate) avevano opposto il silenzio e che, visto l’esito negativo del procedimento stragiudiziale di reclamo/mediazione, aveva provveduto a depositare il proprio ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la sentenza n. 5398/15/2017, ha accolto le eccezioni preliminari relative al difetto di legittimazione passiva dell’INPS ed alla tardività della domanda di rimborso presentata per le trattenute operate anteriormente al 2009, a norma dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ed ha ritenuto fondato il ricorso della contribuente limitatamente alle annualità successive alla individuata soglia temporale, affermando l’applicabilità del regime tributario di favore introdotto dall’art. 11 comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, estensibile a qualsivoglia trattamento pensionistico integrativo, ancorché erogato nei confronti di pubblici dipendenti.

3. [OSCURATO:PERSONA] T ributaria R egionale del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia.

In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che il regime fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi novellato dal D.lgs n.252/2005 debba applicarsi alle prestazioni pensionistiche comunque erogate, e che, invece, non può invocarsi il comma 6 dell’art 23 del citato D.lgs n. 252/2005 -che prevede l’applicazione della predetta normativa vigente ai dipendenti pubblici fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. p), della L. n. 243/2004- poiché la delega prevista entro 12 mesi non ha avuto attuazione, con conseguente necessità di interpretazione costituzionalmente orientata della normativa al fine di evitare disparità di trattamento tra fattispecie analoghe.

4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle E ntrate, affidandosi a tre motivi.

La contribuente ha depositatocontroricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 382, comma 3, cod. prov. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la violazione del combinato disposto dell’art. 19, comma 1 lett. g) e comma 3, del D.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602. 1.1.La ricorrente deduce che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel non rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, non essendo configurabile, nel caso di specie, un’ipotesi di silenzio-significativo impugnabile: infatti, l’istanza amministrativa presentata dallacontribuente non conteneva una specifica domanda di rimborso, stante la mancanza di una precisa e circostanziata richiesta di somme individuate nel loro quantum, trattandosi , piuttosto, di un’istanza di rilascio di certificazione rivolta all’INPS - ente erogatore del trattamento previdenziale complementare ed agente quale sostituto di imposta per il versamento dei tributi dovuti-, istanza propedeutica alla presentazione di un’eventuale ulteriore domanda di rimborso degli importi indebitamente corrisposti.

La rilevata carenza di un’istanzain senso tecnico fa venir meno, ad avviso di parte ricorrente, un presupposto processuale dell’azione avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione tributaria, conoscibile dal giudice di legittimità anche in mancanza di precedente esame da parte delle Commissioni tributarie di merito, con conseguente improponibilità della domanda avanzata dalla parte privata. 2.Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del D.lgs. del 5 dicembre 2005, n. 252.

2.1. La ricorrente deduce il vizio sostanziale della sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto della circostanza che la contribuente fosse un’ex dipendente di un ente pubblico, avallando la tesi secondo la quale il nuovo regime fiscale introdotto dall’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005 troverebbe applicazione nei confronti di tutti i trattamenti previdenziali complementari a prescindere dal fatto che a beneficiarne siano ex dipendenti pubblici ovvero ex dipendenti privati; ciò in contrasto con l’art. 23, comma 6, del medesimo D.lgs., stante la mancanza del previsto decreto legislativo di attuazione, ed in presenza di differenze sostanziali tra i trattamenti pensionistici delle due categorie di lavoratori che giustificano l’applicazione della previgente normativa fiscale del D.lgs. n. 124/1993 ai dipendenti pubblici.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del D.lgs. del 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della L. 17 maggio 1999. 3.1 La ricorrente rileva che nella sentenza impugnata la Commissione non ha considerato la limitazione posta dall’art. 23, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005 quanto all’efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare prevista dal medesimo decreto, ivi compreso il regime fiscale di cui all’art. 11, comma 6.

Non è rilevante né il momento temporale di ammissione allo stato di quiescenza, né il momento in cui vengono ad essere erogate le rendite da sottoporre a tassazione, bensì il momento in cui siano giunti a maturazione i montanti previdenziali in relazione ai quali viene a determinarsi il trattamento pensionistico.

Nel caso di specie, per la contribuente i montanti contributivi sono maturati in una fase antecedente al primo gennaio 2007, come dalla stessa affermato nel ricorso introduttivo.

La gestione complementare istituita presso l’INPS risulta soppressa dall’art. 64, comma 2, della L. n. 144/1999, con conseguente cessazione delle corrispondenti aliquote contributive per il finanziamento dei fondi, per cui tutti i montanti previdenziali spettanti alla contribuente negli anni coperti dall’istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino alla data ultima del 30/09/1999; di qui l’esclusione dell’applicabilità del regime tributario introdotto dal D.lgs. n. 252.

4. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame degli ulteriori motivi proposti. 4.1 Secondo l’orientamento costante di questa Corte, le domande di rimborso prive dell’indicazione degli estremi dei versamenti eseguiti e dell’ammontare delle ritenute IRPEF subite, nonché degli importi pretesi in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e, pertanto, non risultano idonee alla formazione del silenzio rifiuto impugnabile, non consentendo la valutazione della fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio può essere sanato mediante il successivo deposito di documenti volti a colmare le predette lacune,poiché in tal caso il deposito risulterebbecomunque tardivo per essere intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato (Cass., sez. 6-5, 24/10/2019, n.27377, Cass., sez. 6-5, 21/2/2020, n. 4565, Cass., sez. 5,5/7/2023, n. 19001, Cass. , sez. 5, 31/10/2023, n. 30238, Cass., sez.5, 17/7/2025,n. 19910, Cass., sez.5, 5/6/2025, n. 15058, Cass., sez.5, 23/4/2025, n.10603).

Inoltre, è stato osservato che, pur non potendosi proporre un’azione di accertamento nell’ambito del giudizio tributario, per la sua peculiare caratteristica di giudizio impugnatorio di specifici atti, tale azione, ove introdotta, non dà luogo al difetto di giurisdizione bensì ad una pronuncia di improponibilità della domanda, rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa (Cass., sez. 5, 7/5/2025, n. 11997 , che richiama Cass. Sez.

Un., 23/12/2009, n.27209, Cass. , sez. 5, 9/6/2020, n. 10960, Cass., sez. 5, 17/4/2023, n.10141). 4.2 Tanto premesso, dalla lettura del ricorso e dello stesso controricorso si evince che la ricorrente ha richiesto all’INPS di rilasciarle certificazione nella quale si attestasse il nuovo importo imponibile della propria pensione complementare,rideterminato dopo il ricalcolo dell’aliquota fiscaledel 15% ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 252/2005, al fine di poterlaesibire all’Agenzia delle Entrate, anch’essa destinataria della nota; la parte privata, quindi, ha precisato di non aver ricevuto risposta e che pertanto, maturato il silenzio rifiuto, ha fatto ricorso alla Commissione Tributaria provinciale competente.

E’, dunque, evidente come l’istanza fosse priva di qualsiasi indicazione dell’ammontare delle imposte asseritamente versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d’indebito.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, una siffatta richiesta per la sua estrema genericità non risulta idonea a determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 546 del 1992. 4.3 Non si ritiene possano condividersi le argomentazioni svolte dalla difesa della controricorrente che, pur riconoscendo la genericità della istanza di rimborso con riferimento alla entità dell’eccedenza, ha osservato che tale carenza derivava dalla mancata risposta dell’Inps al ricalcolo richiesto.

Le conseguenze del mancato assolvimento dell’onere posto a carico dell’originaria ricorrente si ritiene non possano porsi a carico di un soggetto terzo, estraneo al giudizio, spettando alla parte di adoperarsi con l’ordinaria diligenza e di presentare l’istanza di rimborso completa di tutti gli elementi indispensabili ai fini dell’art. 19 comma 1 lett g del D.lgs. 546/1992.

Né a tale carenza può soccorrere il mod.

ObisM, richiamato nel controricorso, che sarebbe stato prodotto in un momento successivo e che avrebbe dovuto consentire il calcolo del quantum debeatur, atteso che l’importo oggetto dell’istanza, precedentemente inoltrata, era sicuramente indeterminato e, proprio la genericità della richiesta rivolta essenzialmente all’INPS ed avente ad oggetto proprio la quantificazione del dovuto propedeutica ad una vera e propria domanda di rimborso, non ha consentito la formazione del silenzio-rifiuto oggetto di impugnazione. 4.4 In conclusione, non essendo nemmeno contestato il fatto che l'importo oggetto dell'istanza fosse indeterminato ed, anzi , essendo espressamente ammessa detta circostanza, tale mancanza, per la consolidata giurisprudenza della Corte sopra richiamata, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, preclude la formazione del silenzio- rifiuto oggetto di impugnazione.

5. Il primo motivo di ricorso va, dunque , accolto e, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo motivo , la sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta.

6. In ordine alle speseprocessuali, vanno compensate le spese dei gradi di merito , attesa la controvertibilità delle questioni trattate, mentre la controricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàliquidate come in dispositivo.

La Corte di cassazione, P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso introduttivo.

Compensa le spese di entrambi i gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della ricorrente Agenzia delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38455/2019 R.G. proposto da : Agenzia delle Entrate, con sede legale in Roma, via C. Colombo, n. 426, in persona del Direttore pro tempore , rappre sentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato che ha indicato indirizzo PEC, presso i cui uffici, in Roma, V. dei Portoghesi, n. 12, domicilia ope legis –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC in virtù dell’elezione di domicilio presso il loro studio,in Roma via A. Bevignani n. 9; –controricorrente – avverso la sentenza n. 2751, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Oggetto: rimborso trattenute a titolo di imposta -previdenza complementare- applicazione del regime più favorevole, art. 11 comma 6, D.lgs. n.ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato il silenzio rifiuto dell’[OSCURATO:PERSONA] sulla richiesta di restituzione della maggior Irpef per le somme trattenute in eccedenza sulla pensione complementare alla stessa corrisposta dall’INPS per effetto della mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, del D.lgs. del 5/12/2005, n. 252, con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Più in particolare, la contribuente ha evidenziato di essere titolare di una pensione complementare erogata dall’INPS, suo ex datore di lavoro, con decorrenza dalla data del proprio collocamento a riposto avvenuto nel 1991, ed ha lamentato di aver subito ad opera del medesimo datore di lavoro ritenute alla fonte, funzionali al versamento delle imposte dirette, in misura superiore al dovuto; inoltre, ha esposto che, a fronte dell’istanza, entrambi gli enti destinatari della richiesta (l’INPS e l’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate) avevano opposto il silenzio e che, visto l’esito negativo del procedimento stragiudiziale di reclamo/mediazione, aveva provveduto a depositare il proprio ricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma. 2.[OSCURATO:PERSONA] di Roma, con la sentenza n. 5398/15/2017, ha accolto le eccezioni preliminari relative al difetto di legittimazione passiva dell’INPS ed alla tardività della domanda di rimborso presentata per le trattenute operate anteriormente al 2009, a norma dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, ed ha ritenuto fondato il ricorso della contribuente limitatamente alle annualità successive alla individuata soglia temporale, affermando l’applicabilità del regime tributario di favore introdotto dall’art. 11 comma 6, del d.lgs. n. 252/2005, estensibile a qualsivoglia trattamento pensionistico integrativo, ancorché erogato nei confronti di pubblici dipendenti. 3. [OSCURATO:PERSONA] T ributaria R egionale del Lazio ha rigettato l’appello dell’Agenzia. In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che il regime fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi novellato dal D.lgs n.252/2005 debba applicarsi alle prestazioni pensionistiche comunque erogate, e che, invece, non può invocarsi il comma 6 dell’art 23 del citato D.lgs n. 252/2005 -che prevede l’applicazione della predetta normativa vigente ai dipendenti pubblici fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. p), della L. n. 243/2004- poiché la delega prevista entro 12 mesi non ha avuto attuazione, con conseguente necessità di interpretazione costituzionalmente orientata della normativa al fine di evitare disparità di trattamento tra fattispecie analoghe. 4. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle E ntrate, affidandosi a tre motivi. La contribuente ha depositatocontroricorso. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e dell’art. 382, comma 3, cod. prov. civ., l’Agenzia delle Entrate censura la violazione del combinato disposto dell’art. 19, comma 1 lett. g) e comma 3, del D.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602. 1.1.La ricorrente deduce che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nel non rilevare l’inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, non essendo configurabile, nel caso di specie, un’ipotesi di silenzio-significativo impugnabile: infatti, l’istanza amministrativa presentata dallacontribuente non conteneva una specifica domanda di rimborso, stante la mancanza di una precisa e circostanziata richiesta di somme individuate nel loro quantum, trattandosi , piuttosto, di un’istanza di rilascio di certificazione rivolta all’INPS - ente erogatore del trattamento previdenziale complementare ed agente quale sostituto di imposta per il versamento dei tributi dovuti-, istanza propedeutica alla presentazione di un’eventuale ulteriore domanda di rimborso degli importi indebitamente corrisposti. La rilevata carenza di un’istanzain senso tecnico fa venir meno, ad avviso di parte ricorrente, un presupposto processuale dell’azione avverso il silenzio rifiuto dell’Amministrazione tributaria, conoscibile dal giudice di legittimità anche in mancanza di precedente esame da parte delle Commissioni tributarie di merito, con conseguente improponibilità della domanda avanzata dalla parte privata. 2.Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 23, comma 6, del D.lgs. del 5 dicembre 2005, n. 252. 2.1. La ricorrente deduce il vizio sostanziale della sentenza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto della circostanza che la contribuente fosse un’ex dipendente di un ente pubblico, avallando la tesi secondo la quale il nuovo regime fiscale introdotto dall’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005 troverebbe applicazione nei confronti di tutti i trattamenti previdenziali complementari a prescindere dal fatto che a beneficiarne siano ex dipendenti pubblici ovvero ex dipendenti privati; ciò in contrasto con l’art. 23, comma 6, del medesimo D.lgs., stante la mancanza del previsto decreto legislativo di attuazione, ed in presenza di differenze sostanziali tra i trattamenti pensionistici delle due categorie di lavoratori che giustificano l’applicazione della previgente normativa fiscale del D.lgs. n. 124/1993 ai dipendenti pubblici. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 23, commi 5 e 7, del D.lgs. del 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, della L. 17 maggio 1999. 3.1 La ricorrente rileva che nella sentenza impugnata la Commissione non ha considerato la limitazione posta dall’art. 23, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005 quanto all’efficacia intertemporale della nuova disciplina dei fondi di previdenza complementare prevista dal medesimo decreto, ivi compreso il regime fiscale di cui all’art. 11, comma 6. Non è rilevante né il momento temporale di ammissione allo stato di quiescenza, né il momento in cui vengono ad essere erogate le rendite da sottoporre a tassazione, bensì il momento in cui siano giunti a maturazione i montanti previdenziali in relazione ai quali viene a determinarsi il trattamento pensionistico. Nel caso di specie, per la contribuente i montanti contributivi sono maturati in una fase antecedente al primo gennaio 2007, come dalla stessa affermato nel ricorso introduttivo. La gestione complementare istituita presso l’INPS risulta soppressa dall’art. 64, comma 2, della L. n. 144/1999, con conseguente cessazione delle corrispondenti aliquote contributive per il finanziamento dei fondi, per cui tutti i montanti previdenziali spettanti alla contribuente negli anni coperti dall’istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino alla data ultima del 30/09/1999; di qui l’esclusione dell’applicabilità del regime tributario introdotto dal D.lgs. n. 252. 4. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame degli ulteriori motivi proposti. 4.1 Secondo l’orientamento costante di questa Corte, le domande di rimborso prive dell’indicazione degli estremi dei versamenti eseguiti e dell’ammontare delle ritenute IRPEF subite, nonché degli importi pretesi in restituzione, non possono considerarsi giuridicamente valide e, pertanto, non risultano idonee alla formazione del silenzio rifiuto impugnabile, non consentendo la valutazione della fondatezza o meno della richiesta; né tale vizio può essere sanato mediante il successivo deposito di documenti volti a colmare le predette lacune,poiché in tal caso il deposito risulterebbecomunque tardivo per essere intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato (Cass., sez. 6-5, 24/10/2019, n.27377, Cass., sez. 6-5, 21/2/2020, n. 4565, Cass., sez. 5,5/7/2023, n. 19001, Cass. , sez. 5, 31/10/2023, n. 30238, Cass., sez.5, 17/7/2025,n. 19910, Cass., sez.5, 5/6/2025, n. 15058, Cass., sez.5, 23/4/2025, n.10603). Inoltre, è stato osservato che, pur non potendosi proporre un’azione di accertamento nell’ambito del giudizio tributario, per la sua peculiare caratteristica di giudizio impugnatorio di specifici atti, tale azione, ove introdotta, non dà luogo al difetto di giurisdizione bensì ad una pronuncia di improponibilità della domanda, rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa (Cass., sez. 5, 7/5/2025, n. 11997 , che richiama Cass. Sez. Un., 23/12/2009, n.27209, Cass. , sez. 5, 9/6/2020, n. 10960, Cass., sez. 5, 17/4/2023, n.10141). 4.2 Tanto premesso, dalla lettura del ricorso e dello stesso controricorso si evince che la ricorrente ha richiesto all’INPS di rilasciarle certificazione nella quale si attestasse il nuovo importo imponibile della propria pensione complementare,rideterminato dopo il ricalcolo dell’aliquota fiscaledel 15% ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 252/2005, al fine di poterlaesibire all’Agenzia delle Entrate, anch’essa destinataria della nota; la parte privata, quindi, ha precisato di non aver ricevuto risposta e che pertanto, maturato il silenzio rifiuto, ha fatto ricorso alla Commissione Tributaria provinciale competente. E’, dunque, evidente come l’istanza fosse priva di qualsiasi indicazione dell’ammontare delle imposte asseritamente versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d’indebito. Alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, una siffatta richiesta per la sua estrema genericità non risulta idonea a determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 546 del 1992. 4.3 Non si ritiene possano condividersi le argomentazioni svolte dalla difesa della controricorrente che, pur riconoscendo la genericità della istanza di rimborso con riferimento alla entità dell’eccedenza, ha osservato che tale carenza derivava dalla mancata risposta dell’Inps al ricalcolo richiesto. Le conseguenze del mancato assolvimento dell’onere posto a carico dell’originaria ricorrente si ritiene non possano porsi a carico di un soggetto terzo, estraneo al giudizio, spettando alla parte di adoperarsi con l’ordinaria diligenza e di presentare l’istanza di rimborso completa di tutti gli elementi indispensabili ai fini dell’art. 19 comma 1 lett g del D.lgs. 546/1992. Né a tale carenza può soccorrere il mod. ObisM, richiamato nel controricorso, che sarebbe stato prodotto in un momento successivo e che avrebbe dovuto consentire il calcolo del quantum debeatur, atteso che l’importo oggetto dell’istanza, precedentemente inoltrata, era sicuramente indeterminato e, proprio la genericità della richiesta rivolta essenzialmente all’INPS ed avente ad oggetto proprio la quantificazione del dovuto propedeutica ad una vera e propria domanda di rimborso, non ha consentito la formazione del silenzio-rifiuto oggetto di impugnazione. 4.4 In conclusione, non essendo nemmeno contestato il fatto che l'importo oggetto dell'istanza fosse indeterminato ed, anzi , essendo espressamente ammessa detta circostanza, tale mancanza, per la consolidata giurisprudenza della Corte sopra richiamata, dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, preclude la formazione del silenzio- rifiuto oggetto di impugnazione. 5. Il primo motivo di ricorso va, dunque , accolto e, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo motivo , la sentenza va cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta. 6. In ordine alle speseprocessuali, vanno compensate le spese dei gradi di merito , attesa la controvertibilità delle questioni trattate, mentre la controricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàliquidate come in dispositivo. La Corte di cassazione, P.Q.M accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l'originario ricorso introduttivo. Compensa le spese di entrambi i gradi di merito e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della ricorrente Agenzia delle spese del
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