CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Palermo il 11/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2 D.Lgs 159/2011; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 14, comma 2 D.Lvo 159/2011, alla dichiarazione di responsabilità e alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che la doglianza contenuta nell'unico motivo -con il quale si rileva la violazione di legge in quanto la misura di prevenzione presupposto del reato sarebbe stata applicata dopo un periodo di detenzione e senza procedere a una nuova verifica della pericolosità- non risulta essere stato oggetto di motivo di appello e pertanto lo stesso, considerata la necessità di procedere ad accertamenti in fatto (nel ricorso non sono indicati i tempi e i periodi di detenzione tanto che sul punto l'impugnazione, nel quale si fa riferimento solo a una lunga carcerazione di circa tre anni è anche generica), non è consentita ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066); Rilevato che le ulteriori censure sono manifestamente infondal:e in quanto la Corte territoriale, con motivazione che si fonde e integra con quella del giudice di primo grado (con gli specifici riferimenti agli accertamenti effettuati dalla polizia giudiziaria e alla ritenuta sussistenza della recidiva) ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni per le quali le ha ritenute infondate (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend