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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05197/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1741 / 20 22 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura specialein calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1741/2022a.c.21 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

SICILIA - PALERMO , n. 6740/14/2021, depositatain data 19/7/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 21 dicembre 2023; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) impugnò “cinque ruoli e cartelle di pagamento”, delle quali era venuto a conoscenza per il tramite degli estratti di ruolo rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendone l’illegittimità e l’infondatezza per mancata notifica e per intervenuta prescrizione, nonché l’illegittimità dell’aggio della riscossione in assenza di prova sull’effettiva attività svolta per il recupero del credito da parte dell’esattore.

La C.T.P. di Agrigento dichiarò inammissibile il ricorso.

La C.T.R., sul presupposto implicito dell’ammissibilità del ricorso introduttivo, rigettò l’appello del contribuente affermando la rituale notificazione delle cartelle di pagamento.

Contro la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata.

Ricevuta la comunicazione della proposta di definizione accelerata del ricorso di cui al primo comma dell’art. 380 bis. c.p.c., il contribuente ha chiesto la decisione.

Egli ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il r.g. n. 1741/2022a.c.21 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente ha censurato per motivazione apparente la sentenza impugnata con riguardo alla individuazione della residenza del contribuente alla data di notifica delle cartelle di pagamento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, il contribuente ha censurato la sentenza impugnata per omesso esame della documentazione offerta in ordine alla individuazione della residenza del contribuente alla data di notifica delle cartelle di pagamento.

3. Premesso che“l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa”(Cass., n. 3330/2002; Cass., n. 19268/2016 ), il ricorso introduttivo dinanzi alla C.T.P.era inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno recentemente statuito che “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazionedella cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di r.g. n. 1741/2022a.c.21 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”(SS.UU. n. 26283/2022).

Il contribuente, dunque, non avendo dedotto né dimostrato uno specifico interesse, tra quelli selezionati dal comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è privo di interesse ad agire (e di conseguenza a coltivare i giudizi di impugnazione) onde far valere la illegittimità della notificazione di cartelle di pagamento di cui deduca di aver avuto conoscenza solo tramite l’estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione.

La presenta causa, dunque, non poteva essere proposta, sicché si impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.

4. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione esime il Collegio dalla statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, oltre che dalla condanna di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c. (Cass., n.19749/2023).

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito.

4.1. Non essendo stato il presente giudizio definito in conformità alla proposta di cui al primo comma dell’art. 380 bis. c.p.c., non vi è luogo alla pronuncia di condanna a favore della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380bis., terzo comma, e 96, comma quarto, c.p.c. (SS.UU., n. 27195/2023).

P.Q.M.

Cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese dei giudizi di merito.

Così deciso in Roma, n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1741 / 20 22 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , rappresentat o e difeso, in virtù di procura specialein calce al ricorso , dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale indicato in ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 1741/2022a.c.21 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. SICILIA - PALERMO , n. 6740/14/2021, depositatain data 19/7/2021; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 21 dicembre 2023; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “il contribuente”) impugnò “cinque ruoli e cartelle di pagamento”, delle quali era venuto a conoscenza per il tramite degli estratti di ruolo rilasciati dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendone l’illegittimità e l’infondatezza per mancata notifica e per intervenuta prescrizione, nonché l’illegittimità dell’aggio della riscossione in assenza di prova sull’effettiva attività svolta per il recupero del credito da parte dell’esattore. La C.T.P. di Agrigento dichiarò inammissibile il ricorso. La C.T.R., sul presupposto implicito dell’ammissibilità del ricorso introduttivo, rigettò l’appello del contribuente affermando la rituale notificazione delle cartelle di pagamento. Contro la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia delle Entrate Riscossione è rimasta intimata. Ricevuta la comunicazione della proposta di definizione accelerata del ricorso di cui al primo comma dell’art. 380 bis. c.p.c., il contribuente ha chiesto la decisione. Egli ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, il r.g. n. 1741/2022a.c.21 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente ha censurato per motivazione apparente la sentenza impugnata con riguardo alla individuazione della residenza del contribuente alla data di notifica delle cartelle di pagamento. 2. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Illegittimità della sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.”, il contribuente ha censurato la sentenza impugnata per omesso esame della documentazione offerta in ordine alla individuazione della residenza del contribuente alla data di notifica delle cartelle di pagamento. 3. Premesso che“l'assenza di interesse ad agire, richiesto per qualsiasi domanda dall'art. 100 cod. proc. civ., è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda; pertanto, la sua sussistenza va accertata dal giudice anche quando non vi è contrasto tra le parti sul merito della stessa”(Cass., n. 3330/2002; Cass., n. 19268/2016 ), il ricorso introduttivo dinanzi alla C.T.P.era inammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno recentemente statuito che “in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazionedella cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di r.g. n. 1741/2022a.c.21 /12/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio”(SS.UU. n. 26283/2022). Il contribuente, dunque, non avendo dedotto né dimostrato uno specifico interesse, tra quelli selezionati dal comma 4 bis dell’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è privo di interesse ad agire (e di conseguenza a coltivare i giudizi di impugnazione) onde far valere la illegittimità della notificazione di cartelle di pagamento di cui deduca di aver avuto conoscenza solo tramite l’estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione. La presenta causa, dunque, non poteva essere proposta, sicché si impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c. 4. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione esime il Collegio dalla statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, oltre che dalla condanna di cui al terzo comma dell’art. 96 c.p.c. (Cass., n.19749/2023). Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei giudizi di merito. 4.1. Non essendo stato il presente giudizio definito in conformità alla proposta di cui al primo comma dell’art. 380 bis. c.p.c., non vi è luogo alla pronuncia di condanna a favore della cassa delle ammende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 380bis., terzo comma, e 96, comma quarto, c.p.c. (SS.UU., n. 27195/2023). P.Q.M. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dei giudizi di merito. Così deciso in Roma, n
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