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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 42008/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa e depositata il 1° giugno 2022, il Tribunale di Roma, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro a fini di confisca diretta disposto dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli, relativo ad un veicolo Iveco 75E14.

Il sequestro è stato ordinato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000.

Secondo i giudici del merito cautelare, il veicolo Iveco in sequestro sarebbe stato ceduto con atto simulato e fraudolento dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", cui era imputabile una cospicua evasione fiscale, alla "[OSCURATO:SOCIETA]." e, poi, da questa all'odierno ricorrente, il quale avrebbe acquistato a «prezzo vile» nella consapevolezza della «pericolosità» del bene. 2..

Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo riguardo alla natura di mera apparenza della motivazione in ordine alla buona fede del medesimo.

Si deduce che l'attuale ricorrente ha documentato di aver regolarmente acquistato il veicolo Iveco, sulla base di fattura emessa dalla venditrice "[OSCURATO:SOCIETA].", e che nessun elemento è stato addotto per evidenziare che il medesimo fosse titolare del veicolo solo fittiziamente o che avesse «consapevolezza» della «pericolosità» del bene.

Si precisa che il rinvenimento del veicolo con motore, carrozzeria e cassone integri, e non, come indicato nell'atto di acquisto, con motore fuso e con carrozzeria e cassone da ripristinare, pur a fronte di un prezzo esiguo, pari a 244 euro, non costituisce elemento utile per affermare un collegamento di tipo concorsuale del ricorrente con gli indagati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate.

2. Le censure contestano la legittimità del provvedimento impugnato, deducendo che lo stesso espone una motivazione meramente apparente in ordine all'assenza di buona fede in capo al ricorrente, il quale, pur non avendo commesso il reato, è stato destinatario del provvedimento di sequestro.

2.1. Appare utile premettere che, nella specie, il provvedimento di sequestro è stato disposto in funzione della confisca del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte commesso da altri, prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.

Il comma 1 dell'art. 12-bis cit. prevede che, «[n]el caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Atteso il tenore letterale della disposizione, quindi, la confisca, e il sequestro alla stessa funzionale, possono essere disposti non solo nei confronti dell'autore del reato, ma anche nei confronti di persona "non" estranea al reato.

Secondo l'orientamento della giurisprudenza, ai fini del sequestro preventivo vv,e f-a,e ai confisca, è «persona estranea al reato» - nei cui confronti non può essere disposta la misura ablatoria, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art.240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - l'utilizzo del bene per fini illeciti (cfr., in questo senso, Sez. 3, n 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250-01, e Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 250804-01, ma anche Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271441-01).

L'orientamento giurisprudenziale appena indicato, che ai fini in esame esclude la sovrapponibilità tra figura della persona "non" estranea al reato e quella dell'autore dell'illecito penale, risulta coerente con la funzione eminentemente ripristinatoria, volta a "sterilizzare" vantaggi geneticamente illeciti, e non, invece, sanzionatoria, spettante alla confisca tanto del prezzo quanto del profitto del reato, quest'ultima quando è prevista dalla legge come obbligatoria (cfr., per questo rilievo, in particolare, Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, spec. §§ 9 e 10 del Considerato in Diritto).

Ciò posto, è ragionevole concludere che debba ritenersi persona "non" estranea al reato, a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, anche il soggetto che abbia ricavato un tornaconto dallo stesso, per aver acquistato a condizioni apprezzabilmente vantaggiose un bene che ne costituisce il prezzo o il profitto senza versare in buona fede, ossia potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - la provenienza illecita del bene medesimo.

2.2. Il Tribunale illustra le vicende relative all'automezzo in sequestro e le condizioni in cui versava il ricorrente all'atto dell'acquisto del bene.

Premette che la società "[OSCURATO:SOCIETA].", esercente l'attività di trasporto di merci su strada: -) aveva realizzato un'evasione pari a 14.929.797,00 euro anche mediante la commissione di vari reati di dichiarazione infedele e di omessa presentazione di dichiarazione tra il 2018 ed il 2019; -) aveva ceduto alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." ben 179 automezzi, tra i quali quello interessato dalla presente procedura, tra il 21 maggio 2019 ed il 18 novembre 2020; -) "[OSCURATO:SOCIETA].", a sua volta, aveva conservato la disponibilità di soli 35 automezzi, trasferendo gli altri veicoli a terzi.Rappresenta, poi, che la società "[OSCURATO:SOCIETA]." era «clonata» dalla società "[OSCURATO:SOCIETA].", in particolare perché: -) in una ma/I, [OSCURATO:PERSONA], segretaria di "[OSCURATO:SOCIETA]." e già segretaria di "[OSCURATO:SOCIETA].", interloquendo con la "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", esponeva chiaramente che "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva "preso il posto" di "[OSCURATO:SOCIETA]."; -) le due società avevano la medesima sede, e si avvalevano del medesimo depositario delle scritture contabili; -) la quasi totalità dei dipendenti (216 su 255) erano transitati da "[OSCURATO:SOCIETA]." a "[OSCURATO:SOCIETA]."; -) l'amministratore di "[OSCURATO:SOCIETA]." era [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di "[OSCURATO:SOCIETA]." ; -) l'amministratore e socio unico di "[OSCURATO:SOCIETA]." fino al 2019, [OSCURATO:PERSONA], era divenuto anch'egli dipendente di "[OSCURATO:SOCIETA].".

Segnala, quindi, che l'automezzo in sequestro: -) è stato acquistato dal ricorrente il 12 aprile 2022 dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", già cessionaria del bene da "[OSCURATO:SOCIETA].", per un prezzo di soli 244,00 euro, IVA inclusa; -) nella fattura relativa alla cessione, è stato descritto con «motore fuso, carrozzeria e cassone da ripristinare»; -) è stato però rinvenuto meno di un mese dopo con il motore funzionante e la carrozzeria integra o con danni lievi.

Sulla base di questi elementi, l'ordinanza impugnata conclude che l'automezzo in sequestro costituisce profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché fraudolentemente sottratto alla funzione di garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ai fini del recupero delle somme evase, e che anche l'ultimo acquirente era consapevole della "pericolosità" del bene.

2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili, la motivazione esposta dal Tribunale non può dirsi meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

L'ordinanza impugnata, infatti, ha indicato, sulla base di elementi precisi e congrui, perché deve ritenersi concretamente ipotizzabile il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, anche con specifico riferimento alle alienazioni dell'autocarro in sequestro, e perché deve ritenersi sussistente, a livello indiziario, la consapevolezza della provenienza illecita del medesimo bene anche da parte dell'ultimo acquirente, ed attuale ricorrente.

In particolare, almeno allo stato, sia il "prezzo vile", 244,00 euro IVA inclusa, corrisposto per un automezzo funzionante ed in discrete condizioni, sia la non corrispondenza delle indicazioni presenti in fattura con le condizioni effettive in cui il veicolo è stato rinvenuto a meno di un mese dalla cessione sono elementi da cui legittimamente inferire che l'acquirente abbia ricavato un beneficio dal reato senza versare in buona fede, per aver acquistato a condizioni estremamente vantaggiose un bene che ne costituisce il prezzo o il profitto, potendo conoscerne - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - la provenienza illecita.

3. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa e depositata il 1° giugno 2022, il Tribunale di Roma, pronunciando in materia di misure cautelari reali, ha respinto la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro a fini di confisca diretta disposto dal G.i.p. del Tribunale di Tivoli, relativo ad un veicolo Iveco 75E14. Il sequestro è stato ordinato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000. Secondo i giudici del merito cautelare, il veicolo Iveco in sequestro sarebbe stato ceduto con atto simulato e fraudolento dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", cui era imputabile una cospicua evasione fiscale, alla "[OSCURATO:SOCIETA]." e, poi, da questa all'odierno ricorrente, il quale avrebbe acquistato a «prezzo vile» nella consapevolezza della «pericolosità» del bene. 2.. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., avendo riguardo alla natura di mera apparenza della motivazione in ordine alla buona fede del medesimo. Si deduce che l'attuale ricorrente ha documentato di aver regolarmente acquistato il veicolo Iveco, sulla base di fattura emessa dalla venditrice "[OSCURATO:SOCIETA].", e che nessun elemento è stato addotto per evidenziare che il medesimo fosse titolare del veicolo solo fittiziamente o che avesse «consapevolezza» della «pericolosità» del bene. Si precisa che il rinvenimento del veicolo con motore, carrozzeria e cassone integri, e non, come indicato nell'atto di acquisto, con motore fuso e con carrozzeria e cassone da ripristinare, pur a fronte di un prezzo esiguo, pari a 244 euro, non costituisce elemento utile per affermare un collegamento di tipo concorsuale del ricorrente con gli indagati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito precisate. 2. Le censure contestano la legittimità del provvedimento impugnato, deducendo che lo stesso espone una motivazione meramente apparente in ordine all'assenza di buona fede in capo al ricorrente, il quale, pur non avendo commesso il reato, è stato destinatario del provvedimento di sequestro. 2.1. Appare utile premettere che, nella specie, il provvedimento di sequestro è stato disposto in funzione della confisca del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte commesso da altri, prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. Il comma 1 dell'art. 12-bis cit. prevede che, «[n]el caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto». Atteso il tenore letterale della disposizione, quindi, la confisca, e il sequestro alla stessa funzionale, possono essere disposti non solo nei confronti dell'autore del reato, ma anche nei confronti di persona "non" estranea al reato. Secondo l'orientamento della giurisprudenza, ai fini del sequestro preventivo vv,e f-a,e ai confisca, è «persona estranea al reato» - nei cui confronti non può essere disposta la misura ablatoria, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'art.240 cod. pen. - il soggetto che non abbia ricavato vantaggi ed utilità dal reato e che sia in buona fede, non potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - l'utilizzo del bene per fini illeciti (cfr., in questo senso, Sez. 3, n 29586 del 17/02/2017, C., Rv. 270250-01, e Sez. 1, n. 29197 del 17/06/2011, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv. 250804-01, ma anche Sez. 5, n. 42778 del 26/05/2017, Consoli, Rv. 271441-01). L'orientamento giurisprudenziale appena indicato, che ai fini in esame esclude la sovrapponibilità tra figura della persona "non" estranea al reato e quella dell'autore dell'illecito penale, risulta coerente con la funzione eminentemente ripristinatoria, volta a "sterilizzare" vantaggi geneticamente illeciti, e non, invece, sanzionatoria, spettante alla confisca tanto del prezzo quanto del profitto del reato, quest'ultima quando è prevista dalla legge come obbligatoria (cfr., per questo rilievo, in particolare, Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, spec. §§ 9 e 10 del Considerato in Diritto). Ciò posto, è ragionevole concludere che debba ritenersi persona "non" estranea al reato, a norma dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, anche il soggetto che abbia ricavato un tornaconto dallo stesso, per aver acquistato a condizioni apprezzabilmente vantaggiose un bene che ne costituisce il prezzo o il profitto senza versare in buona fede, ossia potendo conoscere - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - la provenienza illecita del bene medesimo. 2.2. Il Tribunale illustra le vicende relative all'automezzo in sequestro e le condizioni in cui versava il ricorrente all'atto dell'acquisto del bene. Premette che la società "[OSCURATO:SOCIETA].", esercente l'attività di trasporto di merci su strada: -) aveva realizzato un'evasione pari a 14.929.797,00 euro anche mediante la commissione di vari reati di dichiarazione infedele e di omessa presentazione di dichiarazione tra il 2018 ed il 2019; -) aveva ceduto alla società "[OSCURATO:SOCIETA]." ben 179 automezzi, tra i quali quello interessato dalla presente procedura, tra il 21 maggio 2019 ed il 18 novembre 2020; -) "[OSCURATO:SOCIETA].", a sua volta, aveva conservato la disponibilità di soli 35 automezzi, trasferendo gli altri veicoli a terzi.Rappresenta, poi, che la società "[OSCURATO:SOCIETA]." era «clonata» dalla società "[OSCURATO:SOCIETA].", in particolare perché: -) in una ma/I, [OSCURATO:PERSONA], segretaria di "[OSCURATO:SOCIETA]." e già segretaria di "[OSCURATO:SOCIETA].", interloquendo con la "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.", esponeva chiaramente che "[OSCURATO:SOCIETA]." aveva "preso il posto" di "[OSCURATO:SOCIETA]."; -) le due società avevano la medesima sede, e si avvalevano del medesimo depositario delle scritture contabili; -) la quasi totalità dei dipendenti (216 su 255) erano transitati da "[OSCURATO:SOCIETA]." a "[OSCURATO:SOCIETA]."; -) l'amministratore di "[OSCURATO:SOCIETA]." era [OSCURATO:PERSONA], già dipendente di "[OSCURATO:SOCIETA]." ; -) l'amministratore e socio unico di "[OSCURATO:SOCIETA]." fino al 2019, [OSCURATO:PERSONA], era divenuto anch'egli dipendente di "[OSCURATO:SOCIETA].". Segnala, quindi, che l'automezzo in sequestro: -) è stato acquistato dal ricorrente il 12 aprile 2022 dalla "[OSCURATO:SOCIETA].", già cessionaria del bene da "[OSCURATO:SOCIETA].", per un prezzo di soli 244,00 euro, IVA inclusa; -) nella fattura relativa alla cessione, è stato descritto con «motore fuso, carrozzeria e cassone da ripristinare»; -) è stato però rinvenuto meno di un mese dopo con il motore funzionante e la carrozzeria integra o con danni lievi. Sulla base di questi elementi, l'ordinanza impugnata conclude che l'automezzo in sequestro costituisce profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, perché fraudolentemente sottratto alla funzione di garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria ai fini del recupero delle somme evase, e che anche l'ultimo acquirente era consapevole della "pericolosità" del bene. 2.3. In considerazione dei principi giuridici applicabili, la motivazione esposta dal Tribunale non può dirsi meramente apparente o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. L'ordinanza impugnata, infatti, ha indicato, sulla base di elementi precisi e congrui, perché deve ritenersi concretamente ipotizzabile il reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, anche con specifico riferimento alle alienazioni dell'autocarro in sequestro, e perché deve ritenersi sussistente, a livello indiziario, la consapevolezza della provenienza illecita del medesimo bene anche da parte dell'ultimo acquirente, ed attuale ricorrente. In particolare, almeno allo stato, sia il "prezzo vile", 244,00 euro IVA inclusa, corrisposto per un automezzo funzionante ed in discrete condizioni, sia la non corrispondenza delle indicazioni presenti in fattura con le condizioni effettive in cui il veicolo è stato rinvenuto a meno di un mese dalla cessione sono elementi da cui legittimamente inferire che l'acquirente abbia ricavato un beneficio dal reato senza versare in buona fede, per aver acquistato a condizioni estremamente vantaggiose un bene che ne costituisce il prezzo o il profitto, potendo conoscerne - con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta - la provenienza illecita. 3. Alla infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M.
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