CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 luglio 2021
Cassazione n. 35173/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 30178-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e di?., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante; - intimata - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente p.t., legale rappresentante; - intimata - avverso la sentenza n. 6156/15/21 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di Napoli, l'estratto di ruolo che lo riguardava, avuto riguardo a pretese erariali delle quali assumeva di non avere avuto conoscenza; che la C.T.P. di Napoli, con sentenza n. 5618/2020, dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, accolse, per il resto, il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 6156/15/21, depositata il 19/07/2021 accolse il gravame, dichiarando inammissibili l'originario ricorso proposto dal contribuente osservando come, a fronte della regolare notifica delle cartelle di pagamento allo stesso sottese, parte contribuente non potesse impugnare l'estratto di ruolo; che avverso tale [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; sono rimaste intimate l'AGENZIA DELLE ENTRATE e VADER - AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della "violazione degli artt. 26 DPR n. 602/73 e 60 del DPR 600/73" (cfr. ricorso, p. 9), per avere la C.T.R. erroneamente regolare Ric. 2021 n. 30178 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -2- la notifica della cartella 07120120155413840000, nonostante la mancanza della previa notifica della stessa all'indirizzo di residenza estera del ricorrente, rilevabile dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, cod. proc. civ.) la "violazione dell'art. 116 c.p.c." nonché "il travisamento della prova" in relazione alla notifica dell'avviso di accertamento n. TF3011206860/2011, la prova della cui regolarità sarebbe, in realtà, mancante; Considerato che le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283), hanno recentemente affermato che, in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215 del 2021, con il quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, è stato inserito il comma 4-bis (a mente del quale "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"), si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, Ric. 2021 n. 30178 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -3- l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata, altresì concludendo per la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost, quest'ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione; che nella medesima occasione il Supremo organo di nomofilachia ha altresì chiarito che l'art. 12, comma 4-bis, cit. selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (Cass., Sez. U, 6.9.2022, n. 26283, Rv. 665660-02); che parte ricorrente ha dunque richiesto, sia pure in via subordinata (cfr. p. 7 ss. della memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.) la concessione di un rinvio, per "produrre la documentazione ritenuta esaustiva del suo interesse ad agire", rappresentando difficoltà connesse al risiedere il contribuente negli U.S.A.; Ric. 2021 n. 30178 sez. Sesta civile - T - ud. 13-10-2022 -4- che, tenuto conto di tali peculiari circostanze, ritiene il Collegio di dovere dare seguito a siffatta istanza, disponendo quindi il rinvio a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria tributaria; P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo, innanzi alla sezione ordinaria tributaria. Così deciso