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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 febbraio 2026

Cassazione n. 27670/2026

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a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] difensore ha dichiarato l'adesione all'astensione già pervenuta.

La Corte, sull'adesione all'astensione dall'udienza comunicata dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rilevato che per costante giurisprudenza di questa Corte, fondata sia sul dato testuale dell'art.4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, sia sulla ratio consistente nella necessità di pervenire nel più breve tempo possibile alla decisione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare (tra le tante sez.3 n.38852/18, sez.6 n.39490/17 e n.35986/17), l'adesione all'astensione non può nella specie operare ha disposto procedersi oltre.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Proc.

Gen. che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi.

CORTE SUPREMA Di CASSAZTONE 3° Sezione Penale Depositata in Cancelleriaoggi, 23 LUG. 2026. • 5Il Funzio 1-10RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 28 febbraio 2026 dal Tribunale di Arezzo che, con specifico riferimento alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del riesame presentato dal medesimo, annullava il decreto emesso in data 22 gennaio 2026 dal GIP nella parte in cui disponeva il sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti dell'indagato.

Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata sotto due profili.

1. Il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in particolare delle norme di cui agli artt. 416 cod. pen., 2, 8, 9 e 12-bis d.

Igs. n.74/00 con riferimento alla individuazione del prezzo e del profitto del reato.

2. Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge e, in particolare, degli artt. 648-ter.1 e 648 -quater cod. pen. con riferimento alla individuazione del profitto del reato.

Nelle more della celebrazione dell'udienza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria, con la quale ha evidenziato che il Tribunale del riesame non avrebbe affrontato lo specifico tema proposto invece dalla difesa in sede di riesame, concernente piuttosto la sussistenza, in relazione ai reati in contestazione, del "fumus boni iuris" legittimante l'adozione, nei confronti del suddetto indagato, della misura di cautela reale disposta in relazione sia al delitto di cui all'art. 8 d.

Igs. n. 74/00, che con riferimento alla provvisoria incolpazione di autoriciclaggio, adducendosi che il [OSCURATO:PERSONA] fosse mero dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società in tesi d'accusa "utilizzatrice" in dichiarazione IVA delle fatture oggetto delle contestazioni, evidenziandosi altresì come tale erronea valutazione del Tribunale del riesame non fosse autonomamente impugnabile atteso il disposto annullamento del sequestro e, per l'effetto, la carenza dello specifico attuale e concreto interesse al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, interesse ontologicamente connesso, in via di prima istanza, alla restituzione di beni sottoposti a vincolo.

Per l'effetto, la difesa del Ciraolo avanza duplice autonoma richiesta: di confermare la statuizione di annullamento anche in caso di accoglimento del ricorso del PM; in caso di annullamento con rinvio dell'Ordinanza impugnata, di rappresentare la necessità di un nuovo esame sullo specifico punto concernente la sussistenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del "fumus in ordine alla prospettazione dei reati di cui agli artt. 8 D. Lgs n. 74/2000 e 648 ter- 1 cod. pen. 2All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, il difensore ha dichiarato di aderire all'astensione.

La Corte ha ritenuto che nel presente procedimento la astensione non potesse operare, disponendo procedersi oltre, in ragione della previsione di cui all'art. 4 del codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, e dell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'astensione dei difensori dalle udienze nelle ipotesi di procedimenti afferenti misure cautelari, non solo personali ma anche reali, in quanto l'esigenza di cui all'art. 321 cod. proc. pen. condivide con quella personale la medesima finalità preventiva. (Sez. 3, n. 38852 del 04/12/2017, dep. 2018, Lombardo, Rv. 273702 -

01. La Procura Generale ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Il difensore ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero, riportandosi alle richieste formulate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato. 1.1 II procedimento, secondo l'impostazione accusatoria, riguarda un complesso schema di frode fiscale, posto in essere da più soggetti variamente interessati da plurime contestazioni che, oltre al delitto associativo, comprendono delitti fiscali (delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di utilizzo delle fatture in dichiarazione ad opera dei destinatari, di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposta), di riciclaggio e autoriciclaggio, nonché illeciti amministrativi ex lege n. 231/01 contestati nei confronti delle persone giuridiche in relazione ai reati fiscali presupposti.

Le contestazioni presuppongono, in fatto, l'individuazione di un particolare regime fiscale previsto per le transazioni relative all'argento, differenziato in ragione della circostanza che esse abbiano ad oggetto argento puro in grani o lingotti (applicandosi in tale ipotesi il regime di inversione contabile e, per l'effetto, fatturazioni senza esborso di IVA), ovvero argento commercializzato in forme diverse (ad esempio verghe argentifere) e/o con grado di purezza inferiore a 900 millesimi (sottoposto ad IVA ordinaria, pari al 22%).

Nell'impostazione accusatoria, come sintetizzata nella contestazione del delitto associativo, (imputazione di cui al capo 1) della rubrica), talune società (definite società "cartiere" e società "filtro") acquisterebbero argento puro, non assoggettato ad IVA e, successivamente, in esito ad una serie di passaggi attraverso ulteriori società, fatturerebbero la relativa cessione alla [OSCURATO:PERSONA] spa (società "finanziatrice", unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] spa) con IVA, benché l'oggetto delle cessioni fosse pressocché nella totalità dei casi argento puro (non assoggettato, come detto, a tale imposta), come emerso da indagini anche tecniche e dalle videoriprese eseguite.

Sempre secondo 3prospettazione accusatoria, lo schema, come ricostruito, ruoterebbe intorno alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] spa e Presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] spa, e a quella del [OSCURATO:PERSONA], "dipendente factotum" della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la [OSCURATO:PERSONA] Spa, secondo l'impostazione accusatoria, acquisterebbe argento puro da società riconducibili a tre diversi gruppi (gruppo CORRADI, gruppo [OSCURATO:PERSONA] e gruppo MATERA), individuati attraverso servizi di pedinamento e controllo e attività tecniche, nonché attraverso l'esame dei rispettivi cicli fatturativi.

Il vantaggio economico dello schema fraudolento ricostruito si sostanzierebbe per i fornitori nell'incasso dell'IVA, (a fronte dell'emissione di fatture recanti la dicitura "verghe argentifere"), IVA che, poi, non viene riversata all'Erario.

La società destinataria delle fatture ([OSCURATO:PERSONA] spa), neutralizzerebbe l'imposta pagata con l'emissione di fatture relative a tutto l'argento oggetto delle illecite compravendite, anch'esse ritenute false, alla [OSCURATO:PERSONA] spa (capo 29 delle provvisorie incolpazioni), società che utilizza il conseguente credito IVA in compensazione nella liquidazione IVA di gruppo.

In tale contesto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sono contestati plurime ipotesi delittuose: in primo luogo, il delitto associativo, con il ruolo di promotore e organizzatore, e plurimi delitti fiscali, come di seguito specificato, con riferimento all'operatività di più gruppi societari, e in particolare: - del gruppo (societario) individuato come gruppo CORRADI (capi 9) e 10) quale istigatore dei delitti di cui all'art. 8 d.

Igs. n. 74/00 ascritti rispettivamente al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] per le annualità 2024 e 2025 e dalla M G unipersonale s.r.l. per le annualità 2023, 2024 e 2025; - del gruppo (societario) individuato come gruppo [OSCURATO:PERSONA] (capo 15), quale istigatore del delitto di cui all'art. 8 d.

Igs. 74/00 commesso dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl negli anni 2023, 2024 e 2025, - del gruppo (societario) individuato come gruppo MATERA (capi 19),21), 29).

Infine, al [OSCURATO:PERSONA] risulta contestato il delitto di cui al capo 12) relativo ad un'ipotesi di autoriciclaggio.

Risultano, inoltre, contestazioni di illeciti amministrativi in capo alle società emittenti le fatture per operazioni inesistenti (capi 31), 32), 39), 33), 34) delle provvisorie incolpazioni). 1.2 Dalla lettura dell'ordinanza impugnata (paragrafo 8.1) risulta che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] veniva con il decreto del GIP disposto il sequestro diretto e per equivalente in relazione alle ipotesi di reato di cui alle imputazioni 9), 10), a 31) 32), (gruppo CORRADI), 12), (autoriciclaggio) 15), 39) (gruppo [OSCURATO:PERSONA]),19), 21), 33) e 34) (gruppo MATERA).

Dalla lettura del ricorso per cassazione, e delle imputazioni in esso riportate, risulta che al [OSCURATO:PERSONA] è contestato altresì, sub capo 1) delle imputazioni, il delitto associativo, con il ruolo di promotore e organizzatore (reato rispetto al quale il Tribunale di Arezzo valuta comunque la sussistenza del "fumus" - paragrafo 5 dell'ordinanza impugnata, pagina 10), pur chiarendo espressamente che per tale reato non è stato disposto alcun sequestro (cfr. paragrafo 8 dell'ordinanza impugnata).

L'ordinanza impugnata ha annullato integralmente il sequestro disposto in via diretta e per equivalente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Poste le richiamate premesse, si svolgono, nel seguito, separate considerazioni in ordine ai singoli motivi di ricorso. 1.3 Il primo motivo di ricorso è manifestamento infondato.

La premessa in fatto all'articolazione dei motivi di ricorso si incentra sulla prospettata indiscussa connessione tra il reato associativo ed i reati di natura fiscale, oltreché con il delitto di autoriciclaggio (peraltro non contestato al LIONETTI), tutti reati rispetto ai quali, espressamente, il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza del "fumus".

Tuttavia, si osserva, la richiesta di misura cautelare non risulta formalizzata con riferimento al delitto associativo, sicché la ritenuta sussistenza del "fumus" di tale imputazione provvisoria, certamente non potrebbe riverberare effetti, allo stato, sulla vicenda cautelare dedotta né, tantomeno, rilevare quale ragione di censura del provvedimento impugnato per non aver disposto, "ex officio", ovvero mantenuto il sequestro in relazione ad imputazioni e ragioni non oggetto della richiesta cautelare originale.

Deve infatti ribadirsi il principio chiaramente affermato da questa Corte per il quale nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi, essendo vincolato al "petitum" introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela ed agli elementi posti a fondamento di essa, ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen., sì che il Tribunale del riesame non può fondare le proprie valutazioni su atti che il primo giudice abbia assunto di propria iniziativa, (sul punto Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145 - 02) ovvero, ancora, assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare originale.

Evidente la stretta ed irrinunciabile correlazione tra il principio della domanda cautelare, e il diritto al contraddittorio, posto che ove fosse consentito al Tribunale del riesame individuare una base giuridica del provvedimento di sequestro diversa da quella individuata dapprima dal Pubblico Ministero e, conseguentemente, dal GIP, ne conseguirebbe un evidente mutamento dei parametri applicativi della misura, (sul punto, Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194 - 01) con conseguente pregiudizio del diritto di dife 5dell'interessato (sul punto, Sez. 2, n. 11814 del 06/03/2024, Mesina, Rv. 286094 - 01).

Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che il prezzo e il profitto del reato costituiscono, oltre che categorie normative diverse (come emerge evidente dal tenore testuale dell'art. 240 cod. pen., da un lato, e dell'art. 253 cod. proc. pen.), anche distinte basi giuridiche ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro funzionale alla confisca dall'altro.

Tale diversità, del resto, risulta evidente alla luce dei principi interpretativi più volte affermati da questa Corte, peraltro richiamati ed applicati dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, a tenore dei quali il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (contestato al [OSCURATO:PERSONA]), in quanto finalizzato a consentire a terzi l'evasione, non include, "ex se", un profitto parametrabile sull'imposta evasa, piuttosto potendosi configurare, rispetto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, un prezzo suscettibile di confisca e, in fase di indagini, di sequestro preventivo, ovvero una controprestazione rispetto all'emissione diretta a favorire il terzo.

Sul punto, in particolare, la Corte ha chiaramente affermato che in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Pmt, Rv. 288727 - 01).

Ovviamente, diversa l'ipotesi in cui l'emittente, autore del delitto di cui all'art. 8 d.

Igs. n. 74/00, concorra nel diverso delitto di cui all'art. 2 d.

Igs. 74/00, il cui profitto si identifica, invece, nell'imposta evasa.

Deve in proposito evidenziarsi che l'Ufficio ricorrente deduce, tra le altre, la violazione dell'art. 9 d.

Igs. n. 74/00, evidenziando che nel caso di specie rispettivamente emittenti ed utilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti non si siano limitati rispettivamente ad emettere ed utilizzare le fatture, piuttosto abbiano compiuto "...una serie di condotte che vanno decisamente oltre e che giustificano il fatto che il profitto complessivo conseguito non possa essere imputato solo e soltanto all'utilizzatore finale." (pagina 21 del ricorso).

Sul punto si osserva che questa Corte ha espressamente affermato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

Sul punto, la Corte ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, dfatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01).

Tuttavia, ciò presuppone che si proceda ad una contestazione formale di concorso di persone nel reato, ovvero ad una duplicità di contestazioni nei confronti del medesimo soggetto per fatti commessi in qualità non sovrapponibili e con specifici addebiti di concorso (non sovrapponibili, per quanto sopra detto, alla mera condotta di emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), e che, per ciascuna delle imputazioni elevate, si individui una base giuridica in relazione alla quale venga formalizzata la richiesta di sequestro che, ove non accolta dal primo destinatario dell'istanza cautelare reale (il giudice procedente, nel caso di specie il GIP) dovrà essere dedotta con lo specifico gravame previsto dalla legge: ebbene, nel caso di specie non risulta che il Pubblico Ministero abbia formalizzato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] istanza di sequestro al GIP in relazione alle imputazioni di cui all'art. 416 cod. pen., né che abbia contestato al predetto ipotesi di concorso nella commissione di reati cui all'art. 2 d.

Igs. n. 74/00, né che abbia, comunque, sul punto impugnato il sequestro preventivo emesso dal GIP.

Tanto premesso, si osserva che l'Ufficio ricorrente, quale argomento successivo, censura il provvedimento impugnato per non aver considerato VIVA versata dal destinatario finale delle fatture alle società emittenti alla stregua del prezzo del reato, individuandone, nel caso di specie, una particolare connotazione alla luce del complesso schema fraudolento ricostruito.

Ebbene, tale prospettazione introduce, indubbiamente, spunti fattuali astrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all'esito delle indagini e con le complessive imputazioni, ma, al contempo, elementi di insuperabile novità e di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicenda cautelare cristallizzata in atti e svolta, da quanto è dato comprendere, con l'istanza di sequestro valutata dal GIP con il provvedimento genetico, atteso che, come sopra detto, risulta che quest'ultimo ha fondato il provvedimento di sequestro sulle imputazioni sopra richiamate e con riferimento al profitto dei delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti parametrato all'imposta evasa, senza mai menzionarne il prezzo.

Tale ultima considerazione evidenzia profili di sostanziale diversità del fatto cautelare dedotto a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP rispetto a quello articolato ed invocato in ricorso, dal che discende l'inammissibilità del motivo. 7Il secondo motivo di ricorso è infondato.

L'Ufficio ricorrente con esso, in sintesi, deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, il profitto del delitto di autoriciclaggio debba individuarsi nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatore e non solo nell'ipotetico "quid pluris" derivante dalla condotta che integra il delitto di autoriciclaggio (con il correttivo di proporzionalità che vieta, poi, la duplicazione del vincolo in caso di contestuale operatività del sequestro con riferimento sia al delitto presupposto che al delitto di autoriciclaggio).

Tale orientamento risulta, peraltro, seguito da talune sentenze di questa Corte (pure richiamate nel provvedimento impugnato), che hanno affermato che il profitto del delitto di autoriciclaggio dev'essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, e non solo nell'ipotetico "quid pluris" derivante dalla condotta che integra il delitto derivato, fermo restando che non è, comunque, legittimo duplicare il vincolo, ovvero apprendere lo stesso valore sia come profitto diretto del delitto presupposto che come prodotto del delitto derivato. (Sez. 2, n. 13793 del 14/02/2025, Pmt, Rv. 287870 - 01).

Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover confermare il diverso orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364 - 01; Sez. 2, n. 2879 del 26/11/2021, dep. 2022, Rini, Rv. 282519 - 01; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029 - 01; tra le sentenze non massimate, Sez. 2, n. 11080 del 1/12/2023, dep. 2024, Arpaia; Sez. 2, n. 47331 del 5/10/2023, Albanese), orientamento peraltro seguito dal Tribunale nel provvedimento impugnato, in ragione della sua piena e migliore rispondenza alla /i particolare struttura del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen.

Tale fattispecie, infatti, sanziona in via penale condotte altrimenti ricomprese nel "post factum", generalmente non punibile, fondandosi la "ratio" della sanzione penale sulla necessità di presidiare con maggior tutela la circostanza che le risorse rinvenienti dalla commissione di un delitto siano, dallo stesso autore, reimmesse in attività economiche, a loro volta produttive di reddito: con ciò sostanzialmente prefiggendosi, il legislatore, l'obiettivo di impedire che, attraverso la reimmissione di proventi di reato nel circuito produttivo, l'autore di un delitto possa trarne ulteriore profitto.

Nella descrizione della fattispecie, coerentemente con tale intento, il legislatore, infatti, non ha incluso la clausola di residualità, presente invece nelle diposizioni di cui all'art. 648, 648-bis ed anche 648-ter cod. pen.: tuttavia, proprio al fine di connotare la peculiarità della fattispecie incriminatrice, il legislatore ha comunque previsto, al quarto comma, che fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

La fattispecie, quindi, mira a sanzionare (anche attraverso lo strumento della confisca disciplinata dal successivo art. 648-quater cod. pen.) le condotte espressa 8tipizzate, sicché il profitto di tali condotte deve necessariamente essere parametrato ad esse ed individuarsi nel guadagno (diverso dal mero godimento, come detto) originato dall'impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.

Tale interpretazione, del resto, consente di operare una reale distinzione del profitto dei reati rispettivamente presupposto e di autoriciclaggio, come anche di chiarire i reciproci confini tra i delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio.

Nel caso di specie, la contestazione di autoriciclaggio elevata, tra gli altri, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], si sostanzia nell'addebito mossogli perché, "...avendo commesso i delitti di cui ai punti precedenti, impiegando l'imposta evasa nell'acquisto di oro puro..." impiegava il denaro e i beni provenienti dalla commissione di delitti "di cui ai punti precedenti", pari all'imposta non versata all'erario per euro 1.598.525,35 per l'anno 2024, in attività economiche e imprenditoriali, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa: rispetto a tale contestazione, il Tribunale del riesame ha evidenziato come la provvista pari all'imposta evasa non costituisse il profitto del delitto di autoriciclaggio, profitto che deve essere ricavato in via diretta e immediata dalla condotta tipica (e che l'Ufficio ricorrente neppure quantifica in ricorso), bensì, da un lato, il prodotto del reato presupposto, dall'altro, l'oggetto materiale della condotta di autoriciclaggio, annullando per l'effetto il disposto sequestro, così svolgendo un'interpretazione in diritto qui condivisa e che si reputa aderente al tenore letterale della diposizione di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., oltreché coerente con il complessivo assetto sanzionatorio che consente di operare un reale distinguo della fattispecie di autoriciclaggio da quelle di riciclaggio e reimpiego.

2. Attesa la ritenuta infondatezza del ricorso, le subordinate richieste difensive, formulate con la memoria richiamata nelle premesse in fatto, restano assorbite.

P.Q.M.

Rigetta il ricor P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] difensore ha dichiarato l'adesione all'astensione già pervenuta. La Corte, sull'adesione all'astensione dall'udienza comunicata dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rilevato che per costante giurisprudenza di questa Corte, fondata sia sul dato testuale dell'art.4 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli Avvocati, sia sulla ratio consistente nella necessità di pervenire nel più breve tempo possibile alla decisione sulla sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare (tra le tante sez.3 n.38852/18, sez.6 n.39490/17 e n.35986/17), l'adesione all'astensione non può nella specie operare ha disposto procedersi oltre. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Proc. Gen. che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Il difensore presente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi. CORTE SUPREMA Di CASSAZTONE 3° Sezione Penale Depositata in Cancelleriaoggi, 23 LUG. 2026. • 5Il Funzio 1-10RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] Il Pubblico Ministero ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 28 febbraio 2026 dal Tribunale di Arezzo che, con specifico riferimento alla posizione dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del riesame presentato dal medesimo, annullava il decreto emesso in data 22 gennaio 2026 dal GIP nella parte in cui disponeva il sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente nei confronti dell'indagato. Il ricorrente censura l'ordinanza impugnata sotto due profili. 1. Il primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, in particolare delle norme di cui agli artt. 416 cod. pen., 2, 8, 9 e 12-bis d. Igs. n.74/00 con riferimento alla individuazione del prezzo e del profitto del reato. 2. Il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge e, in particolare, degli artt. 648-ter.1 e 648 -quater cod. pen. con riferimento alla individuazione del profitto del reato. Nelle more della celebrazione dell'udienza, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso memoria, con la quale ha evidenziato che il Tribunale del riesame non avrebbe affrontato lo specifico tema proposto invece dalla difesa in sede di riesame, concernente piuttosto la sussistenza, in relazione ai reati in contestazione, del "fumus boni iuris" legittimante l'adozione, nei confronti del suddetto indagato, della misura di cautela reale disposta in relazione sia al delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74/00, che con riferimento alla provvisoria incolpazione di autoriciclaggio, adducendosi che il [OSCURATO:PERSONA] fosse mero dipendente della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società in tesi d'accusa "utilizzatrice" in dichiarazione IVA delle fatture oggetto delle contestazioni, evidenziandosi altresì come tale erronea valutazione del Tribunale del riesame non fosse autonomamente impugnabile atteso il disposto annullamento del sequestro e, per l'effetto, la carenza dello specifico attuale e concreto interesse al ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali, interesse ontologicamente connesso, in via di prima istanza, alla restituzione di beni sottoposti a vincolo. Per l'effetto, la difesa del Ciraolo avanza duplice autonoma richiesta: di confermare la statuizione di annullamento anche in caso di accoglimento del ricorso del PM; in caso di annullamento con rinvio dell'Ordinanza impugnata, di rappresentare la necessità di un nuovo esame sullo specifico punto concernente la sussistenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del "fumus in ordine alla prospettazione dei reati di cui agli artt. 8 D. Lgs n. 74/2000 e 648 ter- 1 cod. pen. 2All'udienza fissata per la trattazione orale del procedimento, il difensore ha dichiarato di aderire all'astensione. La Corte ha ritenuto che nel presente procedimento la astensione non potesse operare, disponendo procedersi oltre, in ragione della previsione di cui all'art. 4 del codice di "Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007, e dell'orientamento giurisprudenziale che esclude l'astensione dei difensori dalle udienze nelle ipotesi di procedimenti afferenti misure cautelari, non solo personali ma anche reali, in quanto l'esigenza di cui all'art. 321 cod. proc. pen. condivide con quella personale la medesima finalità preventiva. (Sez. 3, n. 38852 del 04/12/2017, dep. 2018, Lombardo, Rv. 273702 - 01. La Procura Generale ha, quindi, concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Il difensore ha chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero, riportandosi alle richieste formulate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1 II procedimento, secondo l'impostazione accusatoria, riguarda un complesso schema di frode fiscale, posto in essere da più soggetti variamente interessati da plurime contestazioni che, oltre al delitto associativo, comprendono delitti fiscali (delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di utilizzo delle fatture in dichiarazione ad opera dei destinatari, di omessa presentazione delle dichiarazioni di imposta), di riciclaggio e autoriciclaggio, nonché illeciti amministrativi ex lege n. 231/01 contestati nei confronti delle persone giuridiche in relazione ai reati fiscali presupposti. Le contestazioni presuppongono, in fatto, l'individuazione di un particolare regime fiscale previsto per le transazioni relative all'argento, differenziato in ragione della circostanza che esse abbiano ad oggetto argento puro in grani o lingotti (applicandosi in tale ipotesi il regime di inversione contabile e, per l'effetto, fatturazioni senza esborso di IVA), ovvero argento commercializzato in forme diverse (ad esempio verghe argentifere) e/o con grado di purezza inferiore a 900 millesimi (sottoposto ad IVA ordinaria, pari al 22%). Nell'impostazione accusatoria, come sintetizzata nella contestazione del delitto associativo, (imputazione di cui al capo 1) della rubrica), talune società (definite società "cartiere" e società "filtro") acquisterebbero argento puro, non assoggettato ad IVA e, successivamente, in esito ad una serie di passaggi attraverso ulteriori società, fatturerebbero la relativa cessione alla [OSCURATO:PERSONA] spa (società "finanziatrice", unitamente alla [OSCURATO:PERSONA] spa) con IVA, benché l'oggetto delle cessioni fosse pressocché nella totalità dei casi argento puro (non assoggettato, come detto, a tale imposta), come emerso da indagini anche tecniche e dalle videoriprese eseguite. Sempre secondo 3prospettazione accusatoria, lo schema, come ricostruito, ruoterebbe intorno alla persona fisica di [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] spa e Presidente del Consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] spa, e a quella del [OSCURATO:PERSONA], "dipendente factotum" della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] particolare, la [OSCURATO:PERSONA] Spa, secondo l'impostazione accusatoria, acquisterebbe argento puro da società riconducibili a tre diversi gruppi (gruppo CORRADI, gruppo [OSCURATO:PERSONA] e gruppo MATERA), individuati attraverso servizi di pedinamento e controllo e attività tecniche, nonché attraverso l'esame dei rispettivi cicli fatturativi. Il vantaggio economico dello schema fraudolento ricostruito si sostanzierebbe per i fornitori nell'incasso dell'IVA, (a fronte dell'emissione di fatture recanti la dicitura "verghe argentifere"), IVA che, poi, non viene riversata all'Erario. La società destinataria delle fatture ([OSCURATO:PERSONA] spa), neutralizzerebbe l'imposta pagata con l'emissione di fatture relative a tutto l'argento oggetto delle illecite compravendite, anch'esse ritenute false, alla [OSCURATO:PERSONA] spa (capo 29 delle provvisorie incolpazioni), società che utilizza il conseguente credito IVA in compensazione nella liquidazione IVA di gruppo. In tale contesto, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] sono contestati plurime ipotesi delittuose: in primo luogo, il delitto associativo, con il ruolo di promotore e organizzatore, e plurimi delitti fiscali, come di seguito specificato, con riferimento all'operatività di più gruppi societari, e in particolare: - del gruppo (societario) individuato come gruppo CORRADI (capi 9) e 10) quale istigatore dei delitti di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74/00 ascritti rispettivamente al legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] per le annualità 2024 e 2025 e dalla M G unipersonale s.r.l. per le annualità 2023, 2024 e 2025; - del gruppo (societario) individuato come gruppo [OSCURATO:PERSONA] (capo 15), quale istigatore del delitto di cui all'art. 8 d. Igs. 74/00 commesso dal legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl negli anni 2023, 2024 e 2025, - del gruppo (societario) individuato come gruppo MATERA (capi 19),21), 29). Infine, al [OSCURATO:PERSONA] risulta contestato il delitto di cui al capo 12) relativo ad un'ipotesi di autoriciclaggio. Risultano, inoltre, contestazioni di illeciti amministrativi in capo alle società emittenti le fatture per operazioni inesistenti (capi 31), 32), 39), 33), 34) delle provvisorie incolpazioni). 1.2 Dalla lettura dell'ordinanza impugnata (paragrafo 8.1) risulta che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] veniva con il decreto del GIP disposto il sequestro diretto e per equivalente in relazione alle ipotesi di reato di cui alle imputazioni 9), 10), a 31) 32), (gruppo CORRADI), 12), (autoriciclaggio) 15), 39) (gruppo [OSCURATO:PERSONA]),19), 21), 33) e 34) (gruppo MATERA). Dalla lettura del ricorso per cassazione, e delle imputazioni in esso riportate, risulta che al [OSCURATO:PERSONA] è contestato altresì, sub capo 1) delle imputazioni, il delitto associativo, con il ruolo di promotore e organizzatore (reato rispetto al quale il Tribunale di Arezzo valuta comunque la sussistenza del "fumus" - paragrafo 5 dell'ordinanza impugnata, pagina 10), pur chiarendo espressamente che per tale reato non è stato disposto alcun sequestro (cfr. paragrafo 8 dell'ordinanza impugnata). L'ordinanza impugnata ha annullato integralmente il sequestro disposto in via diretta e per equivalente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Poste le richiamate premesse, si svolgono, nel seguito, separate considerazioni in ordine ai singoli motivi di ricorso. 1.3 Il primo motivo di ricorso è manifestamento infondato. La premessa in fatto all'articolazione dei motivi di ricorso si incentra sulla prospettata indiscussa connessione tra il reato associativo ed i reati di natura fiscale, oltreché con il delitto di autoriciclaggio (peraltro non contestato al LIONETTI), tutti reati rispetto ai quali, espressamente, il Tribunale del riesame ha confermato la sussistenza del "fumus". Tuttavia, si osserva, la richiesta di misura cautelare non risulta formalizzata con riferimento al delitto associativo, sicché la ritenuta sussistenza del "fumus" di tale imputazione provvisoria, certamente non potrebbe riverberare effetti, allo stato, sulla vicenda cautelare dedotta né, tantomeno, rilevare quale ragione di censura del provvedimento impugnato per non aver disposto, "ex officio", ovvero mantenuto il sequestro in relazione ad imputazioni e ragioni non oggetto della richiesta cautelare originale. Deve infatti ribadirsi il principio chiaramente affermato da questa Corte per il quale nel procedimento incidentale cautelare il giudice è privo di poteri istruttori officiosi, essendo vincolato al "petitum" introdotto dal pubblico ministero con la domanda di cautela ed agli elementi posti a fondamento di essa, ai sensi degli artt. 291, comma 1, e 321, comma 1, cod. proc. pen., sì che il Tribunale del riesame non può fondare le proprie valutazioni su atti che il primo giudice abbia assunto di propria iniziativa, (sul punto Sez. 6, n. 826 del 29/11/2022, dep. 2023, Martorano, Rv. 284145 - 02) ovvero, ancora, assumere determinazioni autonome non ricomprese nella domanda cautelare originale. Evidente la stretta ed irrinunciabile correlazione tra il principio della domanda cautelare, e il diritto al contraddittorio, posto che ove fosse consentito al Tribunale del riesame individuare una base giuridica del provvedimento di sequestro diversa da quella individuata dapprima dal Pubblico Ministero e, conseguentemente, dal GIP, ne conseguirebbe un evidente mutamento dei parametri applicativi della misura, (sul punto, Sez. 6, n. 3771 del 11/01/2018, Qevani, Rv. 272194 - 01) con conseguente pregiudizio del diritto di dife 5dell'interessato (sul punto, Sez. 2, n. 11814 del 06/03/2024, Mesina, Rv. 286094 - 01). Sotto altro profilo, deve evidenziarsi che il prezzo e il profitto del reato costituiscono, oltre che categorie normative diverse (come emerge evidente dal tenore testuale dell'art. 240 cod. pen., da un lato, e dell'art. 253 cod. proc. pen.), anche distinte basi giuridiche ai fini dell'adozione di un provvedimento di sequestro funzionale alla confisca dall'altro. Tale diversità, del resto, risulta evidente alla luce dei principi interpretativi più volte affermati da questa Corte, peraltro richiamati ed applicati dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato, a tenore dei quali il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti (contestato al [OSCURATO:PERSONA]), in quanto finalizzato a consentire a terzi l'evasione, non include, "ex se", un profitto parametrabile sull'imposta evasa, piuttosto potendosi configurare, rispetto all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, un prezzo suscettibile di confisca e, in fase di indagini, di sequestro preventivo, ovvero una controprestazione rispetto all'emissione diretta a favorire il terzo. Sul punto, in particolare, la Corte ha chiaramente affermato che in tema di misure cautelari reali, il sequestro preventivo a fini di confisca può avere ad oggetto solo il prezzo del delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, costituito dal compenso pattuito o percepito per l'emissione delle fatture, e non anche il profitto conseguito da terzi per effetto della loro utilizzazione, integrando questa un delitto nel quale l'emittente non può concorrere, in quanto vi osta il regime derogatorio di cui all'art. 9 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (Sez. 3, n. 34202 del 16/09/2025, Pmt, Rv. 288727 - 01). Ovviamente, diversa l'ipotesi in cui l'emittente, autore del delitto di cui all'art. 8 d. Igs. n. 74/00, concorra nel diverso delitto di cui all'art. 2 d. Igs. 74/00, il cui profitto si identifica, invece, nell'imposta evasa. Deve in proposito evidenziarsi che l'Ufficio ricorrente deduce, tra le altre, la violazione dell'art. 9 d. Igs. n. 74/00, evidenziando che nel caso di specie rispettivamente emittenti ed utilizzatori delle fatture per operazioni inesistenti non si siano limitati rispettivamente ad emettere ed utilizzare le fatture, piuttosto abbiano compiuto "...una serie di condotte che vanno decisamente oltre e che giustificano il fatto che il profitto complessivo conseguito non possa essere imputato solo e soltanto all'utilizzatore finale." (pagina 21 del ricorso). Sul punto si osserva che questa Corte ha espressamente affermato che il potenziale utilizzatore di documenti o fatture emesse per operazioni inesistenti può concorrere, ove ne sussistono i presupposti, con l'emittente, secondo l'ordinaria disciplina dettata dall'art. 110 cod. pen., non essendo applicabile in tal caso il regime derogatorio previsto dall'art. 9 del d.Igs. 10 marzo 2000, n. 74. Sul punto, la Corte ha osservato che la norma appena richiamata mira ad evitare che la sola utilizzazione, da parte del destinatario, dfatture per operazioni inesistenti possa integrare anche il concorso nella emissione delle stesse così come, all'inverso, il solo fatto dell'emissione possa integrare il concorso nella utilizzazione, da parte del destinatario che abbia ad indicarle in dichiarazione, delle medesime, determinandosi, altrimenti, la sottoposizione per due volte a sanzione penale dello stesso soggetto per lo stesso fatto, che, invece, non può verificarsi allorquando il destinatario delle fatture non ne abbia fatto utilizzazione (Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01). Tuttavia, ciò presuppone che si proceda ad una contestazione formale di concorso di persone nel reato, ovvero ad una duplicità di contestazioni nei confronti del medesimo soggetto per fatti commessi in qualità non sovrapponibili e con specifici addebiti di concorso (non sovrapponibili, per quanto sopra detto, alla mera condotta di emissione o di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), e che, per ciascuna delle imputazioni elevate, si individui una base giuridica in relazione alla quale venga formalizzata la richiesta di sequestro che, ove non accolta dal primo destinatario dell'istanza cautelare reale (il giudice procedente, nel caso di specie il GIP) dovrà essere dedotta con lo specifico gravame previsto dalla legge: ebbene, nel caso di specie non risulta che il Pubblico Ministero abbia formalizzato nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] istanza di sequestro al GIP in relazione alle imputazioni di cui all'art. 416 cod. pen., né che abbia contestato al predetto ipotesi di concorso nella commissione di reati cui all'art. 2 d. Igs. n. 74/00, né che abbia, comunque, sul punto impugnato il sequestro preventivo emesso dal GIP. Tanto premesso, si osserva che l'Ufficio ricorrente, quale argomento successivo, censura il provvedimento impugnato per non aver considerato VIVA versata dal destinatario finale delle fatture alle società emittenti alla stregua del prezzo del reato, individuandone, nel caso di specie, una particolare connotazione alla luce del complesso schema fraudolento ricostruito. Ebbene, tale prospettazione introduce, indubbiamente, spunti fattuali astrattamente in linea con la particolarità del fatto ricostruito all'esito delle indagini e con le complessive imputazioni, ma, al contempo, elementi di insuperabile novità e di sostanziale mutamento della prospettazione accusatoria rispetto alla vicenda cautelare cristallizzata in atti e svolta, da quanto è dato comprendere, con l'istanza di sequestro valutata dal GIP con il provvedimento genetico, atteso che, come sopra detto, risulta che quest'ultimo ha fondato il provvedimento di sequestro sulle imputazioni sopra richiamate e con riferimento al profitto dei delitti di emissione di fatture per operazioni inesistenti parametrato all'imposta evasa, senza mai menzionarne il prezzo. Tale ultima considerazione evidenzia profili di sostanziale diversità del fatto cautelare dedotto a fondamento del provvedimento di sequestro emesso dal GIP rispetto a quello articolato ed invocato in ricorso, dal che discende l'inammissibilità del motivo. 7Il secondo motivo di ricorso è infondato. L'Ufficio ricorrente con esso, in sintesi, deduce che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame, il profitto del delitto di autoriciclaggio debba individuarsi nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatore e non solo nell'ipotetico "quid pluris" derivante dalla condotta che integra il delitto di autoriciclaggio (con il correttivo di proporzionalità che vieta, poi, la duplicazione del vincolo in caso di contestuale operatività del sequestro con riferimento sia al delitto presupposto che al delitto di autoriciclaggio). Tale orientamento risulta, peraltro, seguito da talune sentenze di questa Corte (pure richiamate nel provvedimento impugnato), che hanno affermato che il profitto del delitto di autoriciclaggio dev'essere individuato nell'intero valore dei beni oggetto di condotte dissimulatorie, e non solo nell'ipotetico "quid pluris" derivante dalla condotta che integra il delitto derivato, fermo restando che non è, comunque, legittimo duplicare il vincolo, ovvero apprendere lo stesso valore sia come profitto diretto del delitto presupposto che come prodotto del delitto derivato. (Sez. 2, n. 13793 del 14/02/2025, Pmt, Rv. 287870 - 01). Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover confermare il diverso orientamento di questa Corte (Sez. 2, n. 21820 del 26/04/2022, Musella, Rv. 283364 - 01; Sez. 2, n. 2879 del 26/11/2021, dep. 2022, Rini, Rv. 282519 - 01; Sez. 2, n. 30899 del 15/07/2020, Ambrosini, Rv. 280029 - 01; tra le sentenze non massimate, Sez. 2, n. 11080 del 1/12/2023, dep. 2024, Arpaia; Sez. 2, n. 47331 del 5/10/2023, Albanese), orientamento peraltro seguito dal Tribunale nel provvedimento impugnato, in ragione della sua piena e migliore rispondenza alla /i particolare struttura del delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. Tale fattispecie, infatti, sanziona in via penale condotte altrimenti ricomprese nel "post factum", generalmente non punibile, fondandosi la "ratio" della sanzione penale sulla necessità di presidiare con maggior tutela la circostanza che le risorse rinvenienti dalla commissione di un delitto siano, dallo stesso autore, reimmesse in attività economiche, a loro volta produttive di reddito: con ciò sostanzialmente prefiggendosi, il legislatore, l'obiettivo di impedire che, attraverso la reimmissione di proventi di reato nel circuito produttivo, l'autore di un delitto possa trarne ulteriore profitto. Nella descrizione della fattispecie, coerentemente con tale intento, il legislatore, infatti, non ha incluso la clausola di residualità, presente invece nelle diposizioni di cui all'art. 648, 648-bis ed anche 648-ter cod. pen.: tuttavia, proprio al fine di connotare la peculiarità della fattispecie incriminatrice, il legislatore ha comunque previsto, al quarto comma, che fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate "alla mera utilizzazione o al godimento personale". La fattispecie, quindi, mira a sanzionare (anche attraverso lo strumento della confisca disciplinata dal successivo art. 648-quater cod. pen.) le condotte espressa 8tipizzate, sicché il profitto di tali condotte deve necessariamente essere parametrato ad esse ed individuarsi nel guadagno (diverso dal mero godimento, come detto) originato dall'impiego, sostituzione, trasferimento in attività economiche, finanziarie o speculative del denaro, dei beni e delle altre utilità provenienti dal reato presupposto. Tale interpretazione, del resto, consente di operare una reale distinzione del profitto dei reati rispettivamente presupposto e di autoriciclaggio, come anche di chiarire i reciproci confini tra i delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio. Nel caso di specie, la contestazione di autoriciclaggio elevata, tra gli altri, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], si sostanzia nell'addebito mossogli perché, "...avendo commesso i delitti di cui ai punti precedenti, impiegando l'imposta evasa nell'acquisto di oro puro..." impiegava il denaro e i beni provenienti dalla commissione di delitti "di cui ai punti precedenti", pari all'imposta non versata all'erario per euro 1.598.525,35 per l'anno 2024, in attività economiche e imprenditoriali, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa: rispetto a tale contestazione, il Tribunale del riesame ha evidenziato come la provvista pari all'imposta evasa non costituisse il profitto del delitto di autoriciclaggio, profitto che deve essere ricavato in via diretta e immediata dalla condotta tipica (e che l'Ufficio ricorrente neppure quantifica in ricorso), bensì, da un lato, il prodotto del reato presupposto, dall'altro, l'oggetto materiale della condotta di autoriciclaggio, annullando per l'effetto il disposto sequestro, così svolgendo un'interpretazione in diritto qui condivisa e che si reputa aderente al tenore letterale della diposizione di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen., oltreché coerente con il complessivo assetto sanzionatorio che consente di operare un reale distinguo della fattispecie di autoriciclaggio da quelle di riciclaggio e reimpiego. 2. Attesa la ritenuta infondatezza del ricorso, le subordinate richieste difensive, formulate con la memoria richiamata nelle premesse in fatto, restano assorbite. P.Q.M. Rigetta il ricor P.Q.M
Decreto Cassazione n. 27670/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris