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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 42014/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto del Ministero della giustizia del 27/10/2022 di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., lamentando violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di valutare i presupposti di fatto legittimanti la applicazione del regime penitenziario differenziato in esame, in particolare l'attualità della pericolosità sociale del detenuto ed i collegamenti con la consorteria criminale di presunta affiliazione, nonché violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 e 8 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, in assenza di evidenti ragioni di sicurezza pubblica atti a legittimare le disposte restrizioni.

Considerato che l'art. 41-bis, comma 1, ord. pen., stabilisce che «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati.

La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto» e che l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, che lo limita al motivo costituito dalla violazione di legge.; Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, alla verifica dei presupposti di legittimità dell'applicazione, avendo posto in evidenza i seguenti elementi significativi della attuale pericolosità qualificata di Zagari: i) le recenti ordinandi custodia cautelare che hanno attinto lo Zagari, che, successivamente alla conclusione del percorso carcerario trentennale anche per associazione mafiosa, è rientrato nel territorio taurianovese al fine di "ricostituire il gruppo mafioso" e "riempiendo il vuoto di potere lasciato dal fratello [OSCURATO:PERSONA]": in particolare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente veniva arrestato nella flagranza del resto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della cosca di 'ndrangheta di appartenenza (fatto per il quale è stato già condannato ed è già stata emessa sentenza d'appello); successivamente dal carcere egli ha continuato ad inviare missive ai suoi sodali inviando direttive; Zagari è stato poi attinto da altra misura custodiale con ordinanza emessa il 01/06/2021, che ha attestato l'attuale operatività del sodalizio; Rilevato, dunque, che la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae alle generiche censure in fatto proposte dal ricorrente, formalmente per violazioni di legge, ma sostanzialmente volte a provocare una non consentita rivalutazione del merito della decisione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento con il quale il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo avverso il decreto del Ministero della giustizia del 27/10/2022 di applicazione del regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., lamentando violazione di legge, per avere il Tribunale omesso di valutare i presupposti di fatto legittimanti la applicazione del regime penitenziario differenziato in esame, in particolare l'attualità della pericolosità sociale del detenuto ed i collegamenti con la consorteria criminale di presunta affiliazione, nonché violazione di legge, con riferimento agli artt. 3 e 8 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, in assenza di evidenti ragioni di sicurezza pubblica atti a legittimare le disposte restrizioni. Considerato che l'art. 41-bis, comma 1, ord. pen., stabilisce che «In casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati. La sospensione deve essere motivata dalla necessità di ripristinare l'ordine e la sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al conseguimento del fine suddetto» e che l'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2-sexies del novellato art. 41-bis, che lo limita al motivo costituito dalla violazione di legge.; Ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, alla verifica dei presupposti di legittimità dell'applicazione, avendo posto in evidenza i seguenti elementi significativi della attuale pericolosità qualificata di Zagari: i) le recenti ordinandi custodia cautelare che hanno attinto lo Zagari, che, successivamente alla conclusione del percorso carcerario trentennale anche per associazione mafiosa, è rientrato nel territorio taurianovese al fine di "ricostituire il gruppo mafioso" e "riempiendo il vuoto di potere lasciato dal fratello [OSCURATO:PERSONA]": in particolare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorrente veniva arrestato nella flagranza del resto di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolazione della cosca di 'ndrangheta di appartenenza (fatto per il quale è stato già condannato ed è già stata emessa sentenza d'appello); successivamente dal carcere egli ha continuato ad inviare missive ai suoi sodali inviando direttive; Zagari è stato poi attinto da altra misura custodiale con ordinanza emessa il 01/06/2021, che ha attestato l'attuale operatività del sodalizio; Rilevato, dunque, che la motivazione dell'ordinanza impugnata si sottrae alle generiche censure in fatto proposte dal ricorrente, formalmente per violazioni di legge, ma sostanzialmente volte a provocare una non consentita rivalutazione del merito della decisione; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in R
Decreto Cassazione n. 42014/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris