CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 giugno 2022
Cassazione n. 41585/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 4 a /1' i•14 4(... soa che ha concluso chiedendo &LA. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bergamo all'esito di giudizio abbreviato per avere applicato la misura di sicurezza della espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.P.R. 309/90. 2. Questa la vicenda: l'imputato veniva perquisito dopo che il titolare di un negozio di alimentari aveva avvisato la polizia che l'uomo aveva tentato di asportare degli alimenti e che era stato autore di un furto avvenuto qualche giorno prima, sempre presso il medesimo esercizio commerciale. In sede di perquisizione, l'odierno ricorrente veniva trovato in possesso di 6 grammi di marijuana che occultava nella tasca destra dei pantaloni, di 36 grammi di hashish che occultava all'interno della scarpa destra, di 3,6 grammi di hashish che deteneva nella scarpa sinistra, di 3 grammi di hashish nascosti all'interno del taschino destro della camicia unitamente a 0,50 grammi di eroina, oltre a banconote di vario taglio, per un valore complessivo di 55 euro. La qualità delle sostanze veniva accertata con narcotest e l'imputato ammetteva l'addebito. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputato a mezzo del difensore, che solleva un unico motivo con cui lamenta la contraddittorietà della motivazione in merito all'accertamento, effettuato mediante narcotest, della natura stupefacente della sostanza detenuta. 4. Il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nella pronuncia impugnata si è dato atto del fatto che la natura stupefacente della sostanza rinvenuta in possesso del ricorrente era stata accertata mediante narcotest. La sentenza si pone, pertanto, in linea con il consolidato principio per cui "per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una determinata sostanza è sufficiente il narcotest, senza che sia indispensabile far ricorso ad una perizia chimica tossicologica, che è necessaria, invece, ove occorra valutare l'entità o l'indice dei principi attivi contenuti nei reperti" (Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi e altro, Rv. 263784 - 01). Evidenzia la sentenza impugnata che la natura stupefacente della sostanza non risulta smentita dalle successive analisi chimiche svolte dall'A.T.S. di Bergamo; che solamente per il reperto numero 4, contenente un involucro di color beige, è stata esclusa la presenza di sostanze stupefacenti; e che, se anche i campioni contrassegnati ai nn. 2 e 3, relativi all'hashish, non risultano essere stati analizzati, la qualità drogante della sostanza ivi contenuta, per come rilevata dal narcostest, non è stata certo smentita, atteso che l'accertamento svolto con narcotest consente di provare la natura stupefacente di una determinata sostanza, ma non fornisce la prova relativa alla quantità del principio attivo contenuto (Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino e altro, Rv. 269007 - 01). Coerentemente la Corte di appello osserva che, essendo stato rinvenuto un principio attivo di percentuale modesta, il Giudice di primo grado ha correttamente inquadrato la detenzione de qua nell'ambito del fatto di lieve entità. E che la detenzione fosse finalizzata alla cessione è stato ritenuto dimostrato dalla suddivisione della sostanza, peraltro di tipo diverso, in distinti involucri, celati in varie parti dell'abbigliamento e in entrambe le scarpe. Non dubitandosi quindi della natura stupefacente delle sostanze, circostanza non contestata nemmeno dalla difesa ed anzi ammessa dallo stesso imputato, il motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di un concreto interesse ad impugnare, in quanto la doglianza si limita a contestare esclusivamente il mancato accertamento in merito all'entità totale del principio attivo che risulta, nella specie, irrilevante, non essendo stata addebitata alcuna aggravante collegabile alla entità ponderale del principio attivo della droga ed essendo già stato qualificato il fatto in termini di lieve entità (Sez. 6, n. 2599 del 14/12/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282680 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]